Art. 2. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall' articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , per quanto concerne le modalita' di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di cui all' articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12 . ((2)) 2. Fino al 31 dicembre 1992 le modalita' di attuazione di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di cui al medesimo comma 1 di importo complessivo compreso tra lire 200 milioni e lire 300 milioni.
3. Limitatamente al comune di Napoli e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12 , gia' differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall' articolo 14 della legge 10 febbraio 1989, n. 48 .
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 ,convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che il termine del 31 dicembre 1992 previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.
3. Limitatamente al comune di Napoli e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12 , gia' differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall' articolo 14 della legge 10 febbraio 1989, n. 48 .
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 ,convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che il termine del 31 dicembre 1992 previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.