CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20226 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: DE GI SA, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza del 20/10/2022 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione distrettuale per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv.ti Guido Contestabile e Consolato Caroleo, che hanno esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20226 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il precedente 31 agosto, in relazione ai delitti di partecipazione (in veste direttiva) al sodalizio 'ndranghetista attivo nella costa sud-occidentale della Calabria, e detenzione e porto di arma comune da sparo clandestina (capi 28 e 29 della provvisoria imputazione). 1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente, sia la custodia e la consegna del fucile ad anima liscia, con matricola abrasa, usato da altro indagato per attentare alla vita di un ignoto, sia la partecipazione al sodalizio 'ngranghetista a base territoriale in veste dirigenziale, attese anche le consolidate relazioni personali con gli altri vertici territoriali della associazione ostentate nelle conversazioni intercettate, e la parimenti ostentata derivazione genetica delle sue "qualità". La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate con altri indagati e intra alios, ove si dà contezza del ruolo svolto dal ricorrente nel territorio oggetto di assoggettamento omertoso;
consegue l'apprezzamento di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio, che si manifesta anche attraverso l'intimidazione delle istituzioni territoriali i rapporti di controllo e gestione degli altri sodali territoriali e le relazioni intessute con i vertici delle famiglie dei territori finitimi. 2. Avverso tale ordinanza propongono, separatamente, ricorso per cassazione i due difensori dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. L'avv. Caroleo deduce: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis, cod. pen., 273, cod. proc. pen., giacché non essendo ontologicamente identificabile una "locale" di ‘ndrangheta a Bagnara Calabra, neppure è concretamente dimostrabile che SA de AN fosse posto a capo di una tale articolazione territoriale;
l'ipotesi non è sostenuta né da azioni concretamente distinguibili, né dai reati fine contestati in cautela, per la evidente estraneità del ricorrente a tali fattispecie, neppure può dedursi una tale affectio sulla base di legami familiari, solo oggetto di vano sproloquio telefonico;
2.2. esclusa tale geometria mafiosa del suo agire, neppure può ritenersi integrata la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., col risultato di lasciare al deserto dimostrativo degli atti la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari poste a sostegno del presidio carcerario imposto. 2 L'avvocato Contestabile deduce violazione deíla legge penale e processuale penale, vizi esiziali di motivazione, per manifesta illogicità, mera apparenza e contraddittorietà intratestuale: 2.3. il Tribunale ha sopravvalutato il contenuto delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali il ricorrente non fa altro che vantarsi di capacità e relazioni personali che non trovano riscontro in altre evidenze di carattere indiziario;
2.4. l'ipotesi della custodia e consegna dell'arma clandestina è smentita dallo stesso tenore delle conversazioni, in quanto risulta che l'autore dell'agguato fallito dell'8 dicembre era già in possesso di quel fucile almeno da un mese;
2.5. la partecipazione associativa, con grado apicale, resta affidata ad ipotesi astratte, non altrimenti confermate, la attendibilità del Comandante della Polizia municipale di Bagnara è vacillante in ordine all'oggetto della denunzia;
2.6. In ordine alla valutazione circa la consistenza delle esigenze cautelari concrete ed attuali l'ordinanza si affida a vuote formule, senza valorizzare alcun concreto indice di recidiva specifica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, giacché non :si confrontano in concreto con gli elementi indiziari enunciati in parte motiva della ordinanza impugnata e indugiano nel prospettare un differente significato del dato colloquiale e dichiarativo, senza quindi inficiare la stimata sussistenza ed il grado dei presupposti processuali e sostanziali posti a sostegno della coercizione personale ante 1.1. Il Tribunale, valorizzando la stessa loquela del ricorrente, che vanta, senza argini, uno storico dominio sul territorio ed una serie di rapporti personali e familiari con altri soggetti apicali delle famiglie criminali attive nei centri viciniori, ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione associativa, in posizione direttiva, sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con e tra i soggetti che organizzano sul territorio il crimine mafioso, oltre che diretto ed attivo interessamento minatorio nei confronti del Comandante della Polizia municipale. Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non è posta in discussione, con motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti, né quella del ricorrente cui intendono riferirsi gli altri attori della vicenda e cui costoro si rivolgono per la custodia e la messa a disposizione di armi da usare in contesti palesemente intimidatori e offensivi;
né, per vero, possono al riguardo affacciarsi dubbi di logicità argomentativa, attesa la qualità di indicazioni convergenti verso la corretta identificazione di quella persona colloquiante o evocata nei colloqui intra alios. Ciò posto;
non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso, assolutamente sovrapponibili, che 3 pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa, anche e soprattutto, dalla stessa parola del ricorrente, peraltro corroborata dal concreto svolgersi di episodi intimidatori ed offensivi che caratterizzano il tipo "assoggettamento omertoso" del territorio e delle persone che in quel territorio esercitano un controllo illecito degli affari, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01), nessun rilievo dirimente può dunque sortire dalla argomentata inconsistenza ontologica della frazione bagnarese della consorteria interna alla provincia reggina a fronte della apprezzata ingerenza (a livello organizzativo della plurisoggettività) in più episodi di intimidazione fortemente caratterizzanti il tipo associativo. Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l'andamento di conversazioni non altrimenti leggibili in questa fase ad evidenza indiziaria, la difesa ha opposto (sia nel merito, che con i motivi di ricorso) la auto millanteria delle espressioni registrate ed il difetto di concrete evidenze di tali ipotIzzati poteri organizzativi. Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si evince il ruolo determinante nella organizzazione, ed efficace anche nella intimidazione della collettività. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazione, il ruolo ed il concorso nei delitti fine, espressioni tipiche e paradigmatiche dell'assoggettamento omertoso del territorio e delle persone che in quel territorio sono costrette alla vita sociale. Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 1.2. Del pari è a dirsi per la censura posta dal ricorrente all'argomentare indiziario in tema j di aggravante "mafiosa" dei reati fine in materia di armi (art. 416 bis. 1 cod. pen., avvinto alla sistematica codicistica in virtù del principio c.d. della "riserva di codice", recentemente 4 posto a coronario, art. 3 bis cod. pen., dei principi che identificano la legge penale, al titolo I del libro I del codice sostanziale), dacché ii Tribunale ha tratto dalle stesse "finalità" dell'azione intimidatoria (sostanzialmente confessa nei dialoghi intercettati) il paradigma tipico della aggravante. Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processualle per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza dei reati fine in materia di armi contestati, così come nei particolari effetti speciali aggravate, e della partecipazione associativa apicale. Né può condividersi la lettura delle conversazioni suggerita dalla difesa, tesa ad escludere il possesso dell'arma a canna lunga ed anima liscia, giacché la detenzione del fucile nelle mani dell'autore del precedente episodio intimidatorio non è idoneo ad escludere ciò che traspare dal chiaro eloquio captato, cioè che l'arma usata 1'8 dicembre fosse stata consegnata all'autore del fatto prorio dal ricorrente, che la custodiva e ne regolava l'uso altrui. 1.3. Nondimeno quanto ai ben rappresentati pericula libertatis, concretamente ravvisati nel pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelarli (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) ed assoluta (quanto ad adeguatezza del presidio imposto) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva. Sul punto specifico il ricorso palesa evidenti ragioni di inammissibilità. 2. Alla inammissibilità della impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre la condanna al pagamento della sanzione di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. 3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv.ti Guido Contestabile e Consolato Caroleo, che hanno esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 20226 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il precedente 31 agosto, in relazione ai delitti di partecipazione (in veste direttiva) al sodalizio 'ndranghetista attivo nella costa sud-occidentale della Calabria, e detenzione e porto di arma comune da sparo clandestina (capi 28 e 29 della provvisoria imputazione). 1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente, sia la custodia e la consegna del fucile ad anima liscia, con matricola abrasa, usato da altro indagato per attentare alla vita di un ignoto, sia la partecipazione al sodalizio 'ngranghetista a base territoriale in veste dirigenziale, attese anche le consolidate relazioni personali con gli altri vertici territoriali della associazione ostentate nelle conversazioni intercettate, e la parimenti ostentata derivazione genetica delle sue "qualità". La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate con altri indagati e intra alios, ove si dà contezza del ruolo svolto dal ricorrente nel territorio oggetto di assoggettamento omertoso;
consegue l'apprezzamento di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio, che si manifesta anche attraverso l'intimidazione delle istituzioni territoriali i rapporti di controllo e gestione degli altri sodali territoriali e le relazioni intessute con i vertici delle famiglie dei territori finitimi. 2. Avverso tale ordinanza propongono, separatamente, ricorso per cassazione i due difensori dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. L'avv. Caroleo deduce: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis, cod. pen., 273, cod. proc. pen., giacché non essendo ontologicamente identificabile una "locale" di ‘ndrangheta a Bagnara Calabra, neppure è concretamente dimostrabile che SA de AN fosse posto a capo di una tale articolazione territoriale;
l'ipotesi non è sostenuta né da azioni concretamente distinguibili, né dai reati fine contestati in cautela, per la evidente estraneità del ricorrente a tali fattispecie, neppure può dedursi una tale affectio sulla base di legami familiari, solo oggetto di vano sproloquio telefonico;
2.2. esclusa tale geometria mafiosa del suo agire, neppure può ritenersi integrata la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., col risultato di lasciare al deserto dimostrativo degli atti la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari poste a sostegno del presidio carcerario imposto. 2 L'avvocato Contestabile deduce violazione deíla legge penale e processuale penale, vizi esiziali di motivazione, per manifesta illogicità, mera apparenza e contraddittorietà intratestuale: 2.3. il Tribunale ha sopravvalutato il contenuto delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali il ricorrente non fa altro che vantarsi di capacità e relazioni personali che non trovano riscontro in altre evidenze di carattere indiziario;
2.4. l'ipotesi della custodia e consegna dell'arma clandestina è smentita dallo stesso tenore delle conversazioni, in quanto risulta che l'autore dell'agguato fallito dell'8 dicembre era già in possesso di quel fucile almeno da un mese;
2.5. la partecipazione associativa, con grado apicale, resta affidata ad ipotesi astratte, non altrimenti confermate, la attendibilità del Comandante della Polizia municipale di Bagnara è vacillante in ordine all'oggetto della denunzia;
2.6. In ordine alla valutazione circa la consistenza delle esigenze cautelari concrete ed attuali l'ordinanza si affida a vuote formule, senza valorizzare alcun concreto indice di recidiva specifica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, giacché non :si confrontano in concreto con gli elementi indiziari enunciati in parte motiva della ordinanza impugnata e indugiano nel prospettare un differente significato del dato colloquiale e dichiarativo, senza quindi inficiare la stimata sussistenza ed il grado dei presupposti processuali e sostanziali posti a sostegno della coercizione personale ante 1.1. Il Tribunale, valorizzando la stessa loquela del ricorrente, che vanta, senza argini, uno storico dominio sul territorio ed una serie di rapporti personali e familiari con altri soggetti apicali delle famiglie criminali attive nei centri viciniori, ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione associativa, in posizione direttiva, sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con e tra i soggetti che organizzano sul territorio il crimine mafioso, oltre che diretto ed attivo interessamento minatorio nei confronti del Comandante della Polizia municipale. Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non è posta in discussione, con motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti, né quella del ricorrente cui intendono riferirsi gli altri attori della vicenda e cui costoro si rivolgono per la custodia e la messa a disposizione di armi da usare in contesti palesemente intimidatori e offensivi;
né, per vero, possono al riguardo affacciarsi dubbi di logicità argomentativa, attesa la qualità di indicazioni convergenti verso la corretta identificazione di quella persona colloquiante o evocata nei colloqui intra alios. Ciò posto;
non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso, assolutamente sovrapponibili, che 3 pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa, anche e soprattutto, dalla stessa parola del ricorrente, peraltro corroborata dal concreto svolgersi di episodi intimidatori ed offensivi che caratterizzano il tipo "assoggettamento omertoso" del territorio e delle persone che in quel territorio esercitano un controllo illecito degli affari, sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01), nessun rilievo dirimente può dunque sortire dalla argomentata inconsistenza ontologica della frazione bagnarese della consorteria interna alla provincia reggina a fronte della apprezzata ingerenza (a livello organizzativo della plurisoggettività) in più episodi di intimidazione fortemente caratterizzanti il tipo associativo. Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l'andamento di conversazioni non altrimenti leggibili in questa fase ad evidenza indiziaria, la difesa ha opposto (sia nel merito, che con i motivi di ricorso) la auto millanteria delle espressioni registrate ed il difetto di concrete evidenze di tali ipotIzzati poteri organizzativi. Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si evince il ruolo determinante nella organizzazione, ed efficace anche nella intimidazione della collettività. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazione, il ruolo ed il concorso nei delitti fine, espressioni tipiche e paradigmatiche dell'assoggettamento omertoso del territorio e delle persone che in quel territorio sono costrette alla vita sociale. Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 1.2. Del pari è a dirsi per la censura posta dal ricorrente all'argomentare indiziario in tema j di aggravante "mafiosa" dei reati fine in materia di armi (art. 416 bis. 1 cod. pen., avvinto alla sistematica codicistica in virtù del principio c.d. della "riserva di codice", recentemente 4 posto a coronario, art. 3 bis cod. pen., dei principi che identificano la legge penale, al titolo I del libro I del codice sostanziale), dacché ii Tribunale ha tratto dalle stesse "finalità" dell'azione intimidatoria (sostanzialmente confessa nei dialoghi intercettati) il paradigma tipico della aggravante. Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processualle per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza dei reati fine in materia di armi contestati, così come nei particolari effetti speciali aggravate, e della partecipazione associativa apicale. Né può condividersi la lettura delle conversazioni suggerita dalla difesa, tesa ad escludere il possesso dell'arma a canna lunga ed anima liscia, giacché la detenzione del fucile nelle mani dell'autore del precedente episodio intimidatorio non è idoneo ad escludere ciò che traspare dal chiaro eloquio captato, cioè che l'arma usata 1'8 dicembre fosse stata consegnata all'autore del fatto prorio dal ricorrente, che la custodiva e ne regolava l'uso altrui. 1.3. Nondimeno quanto ai ben rappresentati pericula libertatis, concretamente ravvisati nel pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelarli (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) ed assoluta (quanto ad adeguatezza del presidio imposto) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva. Sul punto specifico il ricorso palesa evidenti ragioni di inammissibilità. 2. Alla inammissibilità della impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre la condanna al pagamento della sanzione di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. 3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.