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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/09/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1829/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 26 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, sono comparsi l'avv. Domenico Valentini per il ricorrente, l'avv. Nespoli, in sostituzione dell'avv. Tommaselli per CP_1
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1829/2024 R.G. promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Valentini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Clara Tommaselli, elettivamente domiciliato in Monza, presso l'ufficio dell'Avvocatura sito in Via Morandi, n. 1 angolo Via Correggio, con indirizzo p.e.c. per le comunicazioni
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 09.07.2024, ha convenuto l' Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Monza, Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI-000967221, notificata in data 10.6.2024, con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 5.376,27 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni riferite all'annualità 2016 e accertate con atto di accertamento .4901.14/03/2018.0047426 del 14/03/2018. CP_1
In particolare, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981 del credito portato dall'ordinanza-ingiunzione opposta, osservando che 2 l'atto di accertamento della violazione (della cui esistenza avrebbe appreso dalla stessa ordinanza opposta) non può aver esercitato alcuna efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione.
Ha aggiunto che il credito in parola risulta prescritto anche tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 103, co. 6 bis, D.L. n. 18/2020, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (pari a 96 giorni).
Si è costituto ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto delle domande di cui al ricorso, chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, ha osservato che il credito oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta non risulta prescritto, stante l'interruzione del termine di prescrizione dovuta alla notifica dell'atto di accertamento delle violazioni, eseguita il 24.04.2018 e tenendo conto altresì sia della sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica), di cui all'art. 2 comma 1 quater del D.L n. 463/1983, sia della sospensione ai sensi dell'art. 103, co. 6 bis, D.L. n. 18/2020 (96 giorni).
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 26.09.2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L'atto di irrogazione della sanzione amministrativa impugnato si riferisce ad omissione contributiva perpetrata nell'anno 2016 ed accertata nel 2018 (doc. n. 2
). Senonché, il credito avente ad oggetto la sanzione si prescrive entro il temine CP_1 quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 che dispone che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Ai fini del termine finale di prescrizione, nel caso in esame si deve tener conto:
a) dell'efficacia interruttiva dell'atto di accertamento di violazione, notificato il 24.04.2018 (doc. n. 2 ); CP_1
b) della sospensione di tre mesi, corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse di cui all'art. 2 comma 1 quater del D.L n. 463/1983;
c) del periodo di “sospensione Covid” dal 23.02.2020 al 31.05.2020, per un totale di 96 giorni, disposta dall'art. 103, co. 6 bis, D.L. n. 18/2020.
Ciò posto, il credito portato dall'ordinanza-ingiunzione impugnata risulta CP_1 prescritto il 28.10.2023.
Infatti, il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal giorno della violazione è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento di violazione, eseguita il 24.04.2018. 3 Il decorso del quinquennio utile alla prescrizione è stato sospeso sino al 24.07.2018, cioè per tre mesi assegnati ai sensi dell'art. 2 comma 1 quater del D.L n. 463/1983 per il versamento delle quote omesse.
Da ultimo, il quinquennio di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 è scaduto il 28.10.2023, tenuto conto anche del periodo di “sospensione covid” dal 23.02.2020 al 31.05.2020, disposta dall'art. 103, co. 6 bis, D.L. n. 18/2020, pari a 96 giorni.
Per completezza si osserva che a tale conclusione si giunge anche tenendo conto delle notifiche degli avvisi di addebito aventi ad oggetto i crediti contributivi ai quali si riferiscono le violazioni oggetto dell'ordinanza ingiunzione. Tali notifiche precedono la notifica dell'atto di accertamento datato 14.03.2018, sicché non incidono sul calcolo del termine finale di prescrizione come sopra esposto.
Le ulteriori questioni giuridiche sono assorbite dalle valutazioni sopra espresse.
3. In applicazione del principio di soccombenza, deve essere condannato alla CP_1 refusione in favore di delle spese di lite che - avuto riguardo Parte_1 alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone, in accoglimento del ricorso;
1) annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000967221 notificata in data CP_1
10.06.2024 per intervenuta prescrizione quinquennale del credito da essa portato;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1864,00 per CP_1 compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 26.09.2025
Il Giudice
Dott. ssa Emilia Antenore
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 26 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, sono comparsi l'avv. Domenico Valentini per il ricorrente, l'avv. Nespoli, in sostituzione dell'avv. Tommaselli per CP_1
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1829/2024 R.G. promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Valentini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Clara Tommaselli, elettivamente domiciliato in Monza, presso l'ufficio dell'Avvocatura sito in Via Morandi, n. 1 angolo Via Correggio, con indirizzo p.e.c. per le comunicazioni
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 09.07.2024, ha convenuto l' Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Monza, Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI-000967221, notificata in data 10.6.2024, con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 5.376,27 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni riferite all'annualità 2016 e accertate con atto di accertamento .4901.14/03/2018.0047426 del 14/03/2018. CP_1
In particolare, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981 del credito portato dall'ordinanza-ingiunzione opposta, osservando che 2 l'atto di accertamento della violazione (della cui esistenza avrebbe appreso dalla stessa ordinanza opposta) non può aver esercitato alcuna efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione.
Ha aggiunto che il credito in parola risulta prescritto anche tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 103, co. 6 bis, D.L. n. 18/2020, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (pari a 96 giorni).
Si è costituto ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto delle domande di cui al ricorso, chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, ha osservato che il credito oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta non risulta prescritto, stante l'interruzione del termine di prescrizione dovuta alla notifica dell'atto di accertamento delle violazioni, eseguita il 24.04.2018 e tenendo conto altresì sia della sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica), di cui all'art. 2 comma 1 quater del D.L n. 463/1983, sia della sospensione ai sensi dell'art. 103, co. 6 bis, D.L. n. 18/2020 (96 giorni).
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 26.09.2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L'atto di irrogazione della sanzione amministrativa impugnato si riferisce ad omissione contributiva perpetrata nell'anno 2016 ed accertata nel 2018 (doc. n. 2
). Senonché, il credito avente ad oggetto la sanzione si prescrive entro il temine CP_1 quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 che dispone che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Ai fini del termine finale di prescrizione, nel caso in esame si deve tener conto:
a) dell'efficacia interruttiva dell'atto di accertamento di violazione, notificato il 24.04.2018 (doc. n. 2 ); CP_1
b) della sospensione di tre mesi, corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse di cui all'art. 2 comma 1 quater del D.L n. 463/1983;
c) del periodo di “sospensione Covid” dal 23.02.2020 al 31.05.2020, per un totale di 96 giorni, disposta dall'art. 103, co. 6 bis, D.L. n. 18/2020.
Ciò posto, il credito portato dall'ordinanza-ingiunzione impugnata risulta CP_1 prescritto il 28.10.2023.
Infatti, il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal giorno della violazione è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento di violazione, eseguita il 24.04.2018. 3 Il decorso del quinquennio utile alla prescrizione è stato sospeso sino al 24.07.2018, cioè per tre mesi assegnati ai sensi dell'art. 2 comma 1 quater del D.L n. 463/1983 per il versamento delle quote omesse.
Da ultimo, il quinquennio di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 è scaduto il 28.10.2023, tenuto conto anche del periodo di “sospensione covid” dal 23.02.2020 al 31.05.2020, disposta dall'art. 103, co. 6 bis, D.L. n. 18/2020, pari a 96 giorni.
Per completezza si osserva che a tale conclusione si giunge anche tenendo conto delle notifiche degli avvisi di addebito aventi ad oggetto i crediti contributivi ai quali si riferiscono le violazioni oggetto dell'ordinanza ingiunzione. Tali notifiche precedono la notifica dell'atto di accertamento datato 14.03.2018, sicché non incidono sul calcolo del termine finale di prescrizione come sopra esposto.
Le ulteriori questioni giuridiche sono assorbite dalle valutazioni sopra espresse.
3. In applicazione del principio di soccombenza, deve essere condannato alla CP_1 refusione in favore di delle spese di lite che - avuto riguardo Parte_1 alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone, in accoglimento del ricorso;
1) annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000967221 notificata in data CP_1
10.06.2024 per intervenuta prescrizione quinquennale del credito da essa portato;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1864,00 per CP_1 compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 26.09.2025
Il Giudice
Dott. ssa Emilia Antenore
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