Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 1951
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011

    La Corte ha ritenuto che l'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la situazione di impossidenza incomba sull'imputato. La generica dichiarazione di impossidenza, o la sua assenza al momento dell'accertamento, non sono sufficienti a far gravare sul giudice l'obbligo di indagine.

  • Rigettato
    Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità, il giudice possa legittimamente richiamare i presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura di prevenzione, tenendo conto anche dell'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 1951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1951
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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