Art. 6. Deliberazioni degli enti locali territoriali
Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunita' montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.
Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunita' montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.