Articolo 6 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1
Articolo 5Articolo 7
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15 gennaio 1978
Art. 6. Deliberazioni degli enti locali territoriali

Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunita' montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1978
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