Articolo 2 della Legge 24 luglio 1941, n. 843
Articolo 1
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27 agosto 1941
Art. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 24 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI - HOST VENTURI

Vsto, il Guardasigilli: GRANDI
Entrata in vigore il 27 agosto 1941