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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17962 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR CH nato a [...] il [...] IO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Il Proc. Gen. si riporta ai motivi depositati e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi uditi i difensori: L'avvocato CH IANNONE si riporta al contenuto dei motivi di ricorso, insiste per l'accoglimento. L'avvocato CH MARIA DELL'AQUILA chiede l'annullamento della sentenza, si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 3/5/2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 13/6/2013 che aveva condannato EL ZI e IO CI alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro novecento di multa ciascuno per il reato di ricettazione loro rispettivamente ascritto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17962 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/04/2023 2. EL ZI, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la nullità dell'impugnata sentenza per manifesta illogicità della motivazione con riferimento al punto in cui ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per l'indeterminatezza del capo di imputazione. Evidenzia la genericità del riferimento agli oggetti ricettati, quali personal computer, navigatori satellitari e materiale elettronico di vario genere, genericità che non consente di individuare detti beni, mai sottoposti a sequestro o rinvenuti nella disponibilità dello ZI, che peraltro risulta coinvolto nei fatti per cui si procede solo in due occasioni, nelle quali veniva riconosciuto durante un servizio di appostamento all'esterno del deposito del coimputato IG CO con una busta in mano, contenente asseritamente materiale elettrico. Orbene, escluso che in tali occasioni l'odierno ricorrente abbia potuto consegnare al coimputato la totalità dei beni di cui al capo C), appare evidente la assoluta indeterminatezza della imputazione per l'impossibilità di risalire al materiale elettronico concretamente oggetto della ricettazione ascrittagli. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, frutto di una interpretazione estensiva degli atti processuali attestanti il coinvolgimento dello ZI, sino a delinearne un ruolo non rilevato nemmeno dal giudice di primo grado e del tutto scollegato dalle condotte obbiettivamente ascrittegli. In particolare, si attribuisce un ruolo significativo all'imputato all'interno del gruppo a fronte di una circostanza insuperabile, costituita dal dato di fatto per cui lo ZI sia stato notato solo in due occasioni e che non sia mai stato i n te rcetta to . 2.2 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla totale carenza o comunque manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma primo, cod. pen. nonché di quella di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., oltre che in relazione alla mancata esclusione della recidiva: la sentenza impugnata si fonda su mere presunzioni ed utilizza formule di stile 2.3. Con l'ultimo motivo reitera la doglianza relativa alla mancata esclusione della recidiva, in ragione unicamente della disamina del certificato del casellario giudiziale. 3. IO CI, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la nullità dell'impugnata sentenza con riferimento al punto in cui ha respinto l'eccezione di nullità del decreto che 2 dispone il giudizio per l'indeterminatezza del capo di imputazione. Evidenzia la violazione del diritto di difesa, in quanto - in assenza della precisa indicazione dei beni oggetto della ricettazione - non è consentito all'imputato di valutare adeguatamente la strategia processuale da seguire, non essendo comprensibile da quale addebito occorre difendersi;
in secondo luogo, a fronte della contestata continuazione, non è possibile individuare la violazione più grave;
in terzo luogo, l'indeterminatezza dell'accusa con riferimento al periodo temporale (da marzo a maggio del 2006) si riflette anche in sede esecutiva sulla concessione dell'indulto. 3.1 Con il secondo motivo eccepisce il travisamento della prova in relazione alla identificazione dell'imputato nelle conversazioni intercettate, atteso che non vi è la prova che l'utenza che chiama e che è contattata dal CO sia in uso al CI. Ciò si desume dall'esame testimoniale dell'agente di polizia giudiziaria escusso all'udienza 13/10/2011, che mai ha riferito di controlli nei confronti dell'odierno ricorrente, né di riconoscimenti vocali nelle conversazioni intercettate, né di aver visto il CI nei pressi della abitazione del CO, peraltro sottoposta a videosorveglianza, né di aver mai effettuato perquisizioni o sequestri a carico dell'imputato. 3.2 Con il terzo motivo eccepisce omessa motivazione in ordine alla richiesta derubricazione del reato per cui si procede nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. Evidenzia che la Corte territoriale desume il dolo della ricettazione dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, senza tuttavia confrontarsi con esso, giungendo così ad una pronuncia di conferma della sentenza di primo grado sulla base di meri postulati. 3.3 Con il quarto motivo lamenta la mancata esclusione della recidiva, precisando che i giudici di appello non hanno esplicitato le ragioni in forza delle quali i precedenti penali sarebbero ostativi alla sua esclusione, affidando la motivazione a mere clausole di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da EL ZI deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello di IO CI deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esplicitati. 2. Il ricorso di EL ZI. Manifestamente infondato è il primo motivo ricorso, relativo alla genericità del capo di imputazione. Ed invero, la motivazione dei giudici di appello sul punto è logica e congrua, atteso che evidenzia come il capo di imputazione sub A), ascritto al ricorrente, debba essere letto in combinazione con il capo B), 3 contestato al coimputato CO, nel quale risultano specificati i beni ricettati consegnatigli dallo ZI. Dunque, i fatti ascritti all'odierno ricorrente risultano enunciati in maniera sufficientemente chiara proprio attraverso il riferimento alla contestazione elevata nei confronti del CO, che riceveva i beni provento di furto dallo ZI. 2.1 Con riferimento al secondo motivo, deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. 4 doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni. 2.2 Peraltro, il motivo è inammissibile anche perché aspecifico, atteso che è reiterativo di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita - come nel caso oggetto di scrutinio - a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in relazione alla configurabilità del reato di cui al capo A), che alla sussistenza della responsabilità dell'imputato. 2.3 Il terzo ed il quarto motivo sono parimenti inammissibili. Ed invero, con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma primo, cod. pen. ed alla esclusione della ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen, la motivazione è esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale evidenziato da un lato il ruolo ricoperto dallo ZI nei fatti per cui si procede, quale anello di congiunzione tra i ladri 5 ed il CO, dall'altro il valore dei beni ricettati ed il più ampio contesto delinquenziale all'interno del quale si inseriscono i fatti oggetto di scrutinio - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione. In altri termini, la sussistenza o meno della minima partecipazione al reato, così come l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., legittimanti la diminuzione della pena, presuppongono una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. Altrettanto deve osservarsi con riferimento alla ritenuta recidiva, atteso che il relativo giudizio è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale - in considerazione dei numerosi precedenti penali specifici da cui lo ZI risulta gravato e del suo stabile inserimento in ambienti delinquenziali dediti alla commissione di reati contro il patrimonio - e che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata, come nel caso di specie, in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 3. Il ricorso di IO CI. Inammissibile per i motivi già esposti al punto 2. è il primo motivo di ricorso avanzato da IO CI, con la precisazione che quest'ultimo risponde della ricettazione contestata sub C). Ed invero, anche questa imputazione va letta congiuntamente a quella elevata al capo B) nei confronti del CO, che è colui che ha consegnato al CI i beni provento di furto. Dunque, come sopra evidenziato, i fatti ascritti all'odierno ricorrente risultano enunciati in maniera sufficientemente chiara proprio attraverso il riferimento alla contestazione elevata nei confronti del CO. 3.1 Il secondo motivo risulta, invece, fondato. Osserva il Collegio che la Corte territoriale, a fronte di una specifica doglianza sul punto, non spiega come l'interlocutore del CO sia stato identificato nel CI, limitandosi ad affermare che «certa è stata l'identificazione del CI, che ha avuto contatti telefonici con il CO nel primo periodo dell'indagine»; né tale aspetto si ricava dalla sentenza di primo grado, che riferisce dei rapporti di «dare ed avere» dei due coimputati, senza però evidenziare gli elementi sui quali si fonda l'identificazione dell'interlocutore del CO. Entrambe le decisioni dei giudici di merito, dunque, non indicano quali siano i dati che consentono di ricondurre all'odierno ricorrente l'utilizzo della utenza che è risultata essere in contatto con quella del CO. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà valutare se agli atti vi siano elementi per ritenere che l'interlocutore del CO nelle conversazioni 6 indicate dalla pubblica accusa sia il CI. 3.2 Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. 4. All'inammissibilità del ricorso proposto dallo ZI segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di CI IO, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di ZI EL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Il Proc. Gen. si riporta ai motivi depositati e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi uditi i difensori: L'avvocato CH IANNONE si riporta al contenuto dei motivi di ricorso, insiste per l'accoglimento. L'avvocato CH MARIA DELL'AQUILA chiede l'annullamento della sentenza, si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 3/5/2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 13/6/2013 che aveva condannato EL ZI e IO CI alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro novecento di multa ciascuno per il reato di ricettazione loro rispettivamente ascritto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17962 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 11/04/2023 2. EL ZI, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la nullità dell'impugnata sentenza per manifesta illogicità della motivazione con riferimento al punto in cui ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per l'indeterminatezza del capo di imputazione. Evidenzia la genericità del riferimento agli oggetti ricettati, quali personal computer, navigatori satellitari e materiale elettronico di vario genere, genericità che non consente di individuare detti beni, mai sottoposti a sequestro o rinvenuti nella disponibilità dello ZI, che peraltro risulta coinvolto nei fatti per cui si procede solo in due occasioni, nelle quali veniva riconosciuto durante un servizio di appostamento all'esterno del deposito del coimputato IG CO con una busta in mano, contenente asseritamente materiale elettrico. Orbene, escluso che in tali occasioni l'odierno ricorrente abbia potuto consegnare al coimputato la totalità dei beni di cui al capo C), appare evidente la assoluta indeterminatezza della imputazione per l'impossibilità di risalire al materiale elettronico concretamente oggetto della ricettazione ascrittagli. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, frutto di una interpretazione estensiva degli atti processuali attestanti il coinvolgimento dello ZI, sino a delinearne un ruolo non rilevato nemmeno dal giudice di primo grado e del tutto scollegato dalle condotte obbiettivamente ascrittegli. In particolare, si attribuisce un ruolo significativo all'imputato all'interno del gruppo a fronte di una circostanza insuperabile, costituita dal dato di fatto per cui lo ZI sia stato notato solo in due occasioni e che non sia mai stato i n te rcetta to . 2.2 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla totale carenza o comunque manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma primo, cod. pen. nonché di quella di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., oltre che in relazione alla mancata esclusione della recidiva: la sentenza impugnata si fonda su mere presunzioni ed utilizza formule di stile 2.3. Con l'ultimo motivo reitera la doglianza relativa alla mancata esclusione della recidiva, in ragione unicamente della disamina del certificato del casellario giudiziale. 3. IO CI, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la nullità dell'impugnata sentenza con riferimento al punto in cui ha respinto l'eccezione di nullità del decreto che 2 dispone il giudizio per l'indeterminatezza del capo di imputazione. Evidenzia la violazione del diritto di difesa, in quanto - in assenza della precisa indicazione dei beni oggetto della ricettazione - non è consentito all'imputato di valutare adeguatamente la strategia processuale da seguire, non essendo comprensibile da quale addebito occorre difendersi;
in secondo luogo, a fronte della contestata continuazione, non è possibile individuare la violazione più grave;
in terzo luogo, l'indeterminatezza dell'accusa con riferimento al periodo temporale (da marzo a maggio del 2006) si riflette anche in sede esecutiva sulla concessione dell'indulto. 3.1 Con il secondo motivo eccepisce il travisamento della prova in relazione alla identificazione dell'imputato nelle conversazioni intercettate, atteso che non vi è la prova che l'utenza che chiama e che è contattata dal CO sia in uso al CI. Ciò si desume dall'esame testimoniale dell'agente di polizia giudiziaria escusso all'udienza 13/10/2011, che mai ha riferito di controlli nei confronti dell'odierno ricorrente, né di riconoscimenti vocali nelle conversazioni intercettate, né di aver visto il CI nei pressi della abitazione del CO, peraltro sottoposta a videosorveglianza, né di aver mai effettuato perquisizioni o sequestri a carico dell'imputato. 3.2 Con il terzo motivo eccepisce omessa motivazione in ordine alla richiesta derubricazione del reato per cui si procede nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. Evidenzia che la Corte territoriale desume il dolo della ricettazione dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, senza tuttavia confrontarsi con esso, giungendo così ad una pronuncia di conferma della sentenza di primo grado sulla base di meri postulati. 3.3 Con il quarto motivo lamenta la mancata esclusione della recidiva, precisando che i giudici di appello non hanno esplicitato le ragioni in forza delle quali i precedenti penali sarebbero ostativi alla sua esclusione, affidando la motivazione a mere clausole di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da EL ZI deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello di IO CI deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esplicitati. 2. Il ricorso di EL ZI. Manifestamente infondato è il primo motivo ricorso, relativo alla genericità del capo di imputazione. Ed invero, la motivazione dei giudici di appello sul punto è logica e congrua, atteso che evidenzia come il capo di imputazione sub A), ascritto al ricorrente, debba essere letto in combinazione con il capo B), 3 contestato al coimputato CO, nel quale risultano specificati i beni ricettati consegnatigli dallo ZI. Dunque, i fatti ascritti all'odierno ricorrente risultano enunciati in maniera sufficientemente chiara proprio attraverso il riferimento alla contestazione elevata nei confronti del CO, che riceveva i beni provento di furto dallo ZI. 2.1 Con riferimento al secondo motivo, deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. 4 doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni. 2.2 Peraltro, il motivo è inammissibile anche perché aspecifico, atteso che è reiterativo di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita - come nel caso oggetto di scrutinio - a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in relazione alla configurabilità del reato di cui al capo A), che alla sussistenza della responsabilità dell'imputato. 2.3 Il terzo ed il quarto motivo sono parimenti inammissibili. Ed invero, con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma primo, cod. pen. ed alla esclusione della ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen, la motivazione è esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale evidenziato da un lato il ruolo ricoperto dallo ZI nei fatti per cui si procede, quale anello di congiunzione tra i ladri 5 ed il CO, dall'altro il valore dei beni ricettati ed il più ampio contesto delinquenziale all'interno del quale si inseriscono i fatti oggetto di scrutinio - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione. In altri termini, la sussistenza o meno della minima partecipazione al reato, così come l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., legittimanti la diminuzione della pena, presuppongono una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. Altrettanto deve osservarsi con riferimento alla ritenuta recidiva, atteso che il relativo giudizio è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale - in considerazione dei numerosi precedenti penali specifici da cui lo ZI risulta gravato e del suo stabile inserimento in ambienti delinquenziali dediti alla commissione di reati contro il patrimonio - e che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata, come nel caso di specie, in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 3. Il ricorso di IO CI. Inammissibile per i motivi già esposti al punto 2. è il primo motivo di ricorso avanzato da IO CI, con la precisazione che quest'ultimo risponde della ricettazione contestata sub C). Ed invero, anche questa imputazione va letta congiuntamente a quella elevata al capo B) nei confronti del CO, che è colui che ha consegnato al CI i beni provento di furto. Dunque, come sopra evidenziato, i fatti ascritti all'odierno ricorrente risultano enunciati in maniera sufficientemente chiara proprio attraverso il riferimento alla contestazione elevata nei confronti del CO. 3.1 Il secondo motivo risulta, invece, fondato. Osserva il Collegio che la Corte territoriale, a fronte di una specifica doglianza sul punto, non spiega come l'interlocutore del CO sia stato identificato nel CI, limitandosi ad affermare che «certa è stata l'identificazione del CI, che ha avuto contatti telefonici con il CO nel primo periodo dell'indagine»; né tale aspetto si ricava dalla sentenza di primo grado, che riferisce dei rapporti di «dare ed avere» dei due coimputati, senza però evidenziare gli elementi sui quali si fonda l'identificazione dell'interlocutore del CO. Entrambe le decisioni dei giudici di merito, dunque, non indicano quali siano i dati che consentono di ricondurre all'odierno ricorrente l'utilizzo della utenza che è risultata essere in contatto con quella del CO. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che dovrà valutare se agli atti vi siano elementi per ritenere che l'interlocutore del CO nelle conversazioni 6 indicate dalla pubblica accusa sia il CI. 3.2 Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. 4. All'inammissibilità del ricorso proposto dallo ZI segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di CI IO, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di ZI EL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 aprile 2023.