Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2607/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 10.07.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. ANDREA DOSSENA, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. GIULIA PALEARI, CP C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO SEDE e dell'avv. ALESSANDRA
LUALDI nella qualità di curatore speciale di (C.F. Parte_2
), figlia maggiorenne delle parti affetta da grave disabilità ex art. C.F._3
3, terzo comma, legge 5 febbraio 1992 n. 104, già beneficiaria della procedura di A.d.s. iscritta al N. R. G. V. G. 12000360/2011 Tribunale di Milano, giusta ordinanza assunta in data 15.11.2024.
Conclusioni: come precisate dalle parti private all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 27.02.2025 e qui di seguito riportate.
Per la ricorrente:
“rilevato essere nel frattempo venuto meno, in data 26 febbraio 2025, il rapporto di lavoro a termine instaurato dalla signora il 27 febbraio 2024 per la durata di un anno (cfr. all. 20, pagg. 8 e 9), Pt_1
- insistendo – in difetto di integrale adesione avversaria alla proposta conciliativa del Giudice istruttore – per l'integrale accoglimento del proprio ricorso”.
Per il resistente:
“avendo dichiarato di non poter aderire alla proposta così come formulata dal Giudice all'udienza del
13.02.2025 per le motivazioni sopra rappresentate, — al fine di garantire e preservare un reale e il più possibile costante rapporto di frequentazione con la figlia — pronunciata la separazione personale Pt_2
dei coniugi e — chiede: CP Parte_1
1) Quanto ai tempi di cura e frequentazione genitori/figlia:
- starà con il padre dal venerdì pomeriggio al rientro dal centro diurno fino al mercoledì mattina Pt_2
quando si reca al centro, con pernotto;
starà con la madre dal mercoledì pomeriggio al rientro dal Pt_2
centro diurno fino al venerdì mattina della settimana successiva;
- trascorrerà le vacanze estive, per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi con il padre ed Pt_2
ulteriori 15 giorni consecutivi con la madre, periodi da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- trascorrerà le festività principali, quali il Natale (dalla vigilia al 30 dicembre, con Pt_2
alternanza delle giornate del 25 e 26 dicembre), il Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso), la Pasqua, il Carnevale e le ricorrenze particolari, ad anni alterni con l'altro genitore;
2) Quanto all'assegnazione della casa posta al piano terra
Assegnare alla sig.ra (che convive con la figlia l'appartamento al piano terra sub 701, e al Pt_1 Pt_2
piano seminterrato “locale taverna” (sub 702) e all'uso di porzione della c.d. lavanderia e posto auto, con la precisazione che il locale lavanderia è pertinenza di 3 appartamenti quindi la sig.ra dovrà Pt_1
ridurre/contenere lo spazio ora occupato nella misura di 1/3 e dovrà altresì continuare a consentire al sig. di transitare tramite il locale “taverna” per accedere ai box dall'interno. Per parte sua, il sig. CP
si impegna a non transitare nella taverna con altri soggetti. CP
3) Quanto all'assegno di concorso al mantenimento della figlia
Il padre verserà la somma di euro 250/mensili direttamente sul conto corrente tutelato di in via Pt_2
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat, oltre al
Pag. 2 di 20 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto al vigente Protocollo 14 novembre 2017 della
Corte d'appello di Milano;
4) Compensare le spese processuali tra le parti visti i molteplici e delicati motivi che coinvolgono i due coniugi /genitori nella presente vicenda”.
Per il CS:
“Allo stato i provvedimenti adottati dal Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15.11.2024 sono quelli più rispondenti agli interessi della figlia poiché le consentono di stare con Pt_2
entrambi i genitori senza troppo “disagio” e di mantenere le sue abitudini e soprattutto le sue autonomie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso depositato in data 10.07.2024 la ricorrente ha allegato che le parti si sono unite in matrimonio secondo il rito concordatario in Legnano, in data 16.06.1985
(atto trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Legnano dell'anno 1985 al n. 89, parte II, serie A) in regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione è nata, in data 28.06.1993, la figlia “affetta sin dalla primissima infanzia Parte_2
da grave disabilità [essendole stato diagnosticato uno “disturbo psicotico associato a ritardo mentale di medio grado”] che le consente un limitato livello di autonomia negli ambienti e nelle situazioni ben conosciute, permanendo viceversa a tutt'oggi una seria difficoltà della stessa di relazionarsi con persone sconosciute o con situazioni, anche banali, impreviste” (quali le precipitazioni atmosferiche); che frequenta da diversi anni – dal lunedì al venerdì dalle 8.30-9.00 Pt_2
alle 15.30 – il Servizio di Formazione dell'Autonomia “Il Caleidoscopio” di San Giorgio su Legnano, Via Manzoni 15/A, gestito dalla Cooperativa La Ruota, finanziato in parte dal Comune (che si fa carico dei costi a fronte di una compartecipazione alla retta da parte delle famiglie di € 263,00 mensili); che la figlia percepisce, dal 2011, una pensione di inabilità, “da ultimo divenuta pari ad € 9.000,00 circa su base annua” che i genitori ritenevano di “non intaccare […] nella consapevolezza di non poterle garantire per sempre il loro aiuto economico”; che, per l'effetto, “sul conto corrente di è stata pertanto addebitata solo una Pt_2
parte delle spese relative al suo mantenimento ordinario e straordinario, essendo stati i restanti esborsi sostenuti (sino al maggio 2023) dalla madre”; che, grazie al lavoro svolto presso il centro e alle relazioni ivi instaurate, ha sviluppato una qualche autonomia che le consente, ad Pt_2
Pag. 3 di 20 esempio, di raggiungere a piedi da sola la sede di Via Manzoni de' Il Caleidoscopio seguendo il percorso che le è noto;
che è in grado di rimanere da sola in casa, in Pt_2
compagnia dei propri animali (un cane e un gatto), per alcune ore nonché, per esempio, di riscaldare un pasto già pronto o di semplice preparazione;
che nel mese di settembre
2011 è stata nominata, con il consenso del marito e delle rispettive famiglie di origine,
Amministratrice di sostegno della figlia;
che dal 1996, dopo essersi dimessa dall'impiego full-time quale addetta all'ufficio estero di Dresdner Bank AG di Milano, Piazza Affari n.
3, sino al 21.05.2023, ha collaborato nell'impresa individuale del marito, titolare di un laboratorio di pasticceria con sede, dal 2007, in Legnano (presso l'immobile di Via
Cosimo del Fante n. 27 “ora di proprietà della moglie e della cognata ); che, a Persona_1
partire dal 2012, l'unione spirituale tra i coniugi è venuta progressivamente meno e, ciò nonostante, “nell'interesse della figlia, i coniugi hanno proseguito nel rapporto e nella convivenza, oltre che nella collaborazione della moglie all'impresa familiare del marito, il quale ha sempre corrisposto alla ricorrente – sino a tutto maggio 2022 – l'importo mensile di € 2.500,00, utilizzato dalla signora Pt_1
anche per far fronte alle spese ed utenze domestiche e al mantenimento di tutta la famiglia, figlia compresa;
importo improvvisamente ed unilateralmente ridotto dal signor ad € 1.500,00 mensili CP
a far data dal giugno 2022”; che nel corso dell'anno 2021 “i coniugi hanno deciso di separarsi in via di fatto trasferendo la moglie il proprio domicilio in una porzione dell'immobile di via Udine n. 4/6
a San Giorgio su Legnano, interamente di proprietà del marito, che è stato – a spese della ricorrente
[…] grazie a un prestito di € 50.000,00 erogatole dalla sorella nell'aprile 2021 (cfr. estratti conto sub all. 7-9) […] – suddiviso per ricavare: - due unità abitative al piano terra, in una delle quali si è trasferita con la ricorrente, che ha altresì disponibilità della taverna, del locale lavanderia in uso Pt_2
comune e di un posto auto al piano seminterrato;
- e, al piano primo, altra unità abitativa occupata dal signor ”; che, secondo le intese, “ciò avrebbe consentito a - di trascorrere una CP Pt_2
settimana con il padre presso l'abitazione del medesimo al primo piano dell'immobile, e la settimana successiva insieme con la madre al piano terra e seminterrato di via Udine 4/6, unità queste ultime (di cui ai subalterni 701 e 702) […] di seguitare a frequentare il centro diurno “Il Caleidoscopio” di San
Giorgio su Legnano, muovendosi anche in autonomia a piedi per il paese;
- di seguitare a prendersi cura dei propri animali domestici, che rimangono sempre presso la madre stante il rifiuto del padre di averli in casa anche per breve tempo;
[che] per poter avere una propria autonomia nelle settimane in cui Pt_2
Pag. 4 di 20 avrebbe dovuto rimanere con il padre, la signora ha inoltre acquistato dal marito in data 8 Pt_1
novembre 2021, per un corrispettivo di € 35.000,00, la quota del 50% dell'appartamento di Villa
Cortese, ora vicolo Airoldi, che i coniugi avevano acquistato insieme nel 2000 (cfr. all. 10 e 11) […] presso il quale la signora è di fatto impossibilitata a trasferirsi dal momento che anche nelle Pt_1 Pt_2
settimane in cui dovrebbe rimanere presso il signor , rimane quasi sempre presso la madre nei locali CP
al piano terra e seminterrato di via Udine anche per l'accudimento dei suoi animali che il padre non tollera in casa (mentre un eventuale trasferimento di a Villa Cortese con la madre impedirebbe Pt_2
alla figlia di raggiungere in autonomia il centro diurno); [che] per l'acquisto della quota del marito dell'appartamento di Villa Cortese, peraltro, la signora ha dovuto utilizzare parte del prestito Pt_1
ricevuto dalla sorella, nonché estinguere il proprio piano assicurativo di accumulo (attivato in contemporanea ad altro piano di accumulo del ed alimentato con parte dei risparmi del nucleo CP
familiare); circostanza nella quale ha appreso che i versamenti sul proprio piano di accumulo erano stati interrotti nel luglio 2018 (cfr. all. 12); [che] a far data dal luglio 2023 la ricorrente ha trovato un impiego pomeridiano e serale presso il Ristorante Merenpesca di Inveruno, che ha poi lasciato per essere assunta (con orari più compatibili con gli impegni familiari) come commessa presso la IA OR di GE (la cui attività è stata sospesa a causa delle precarie condizioni di salute del titolare); 25) dal 27 febbraio 2024 la signora è stata infine assunta come addetta al laboratorio ed alla vendita Pt_1
presso la IA MO di AT (cfr. all. 20) […] a tempo determinato (sino al febbraio
2025) […] con mansioni di addetta al laboratorio ed alla vendita ed orario variabile 8.30/12.30 e
15.00/19.30 dal martedì alla domenica (con un ulteriore riposo, a settimane alterne, nella giornata di mercoledì o la domenica pomeriggio); - di percepire una retribuzione netta mensile di euro 1.300,00 circa per 13 mensilità; - di essere proprietaria dell'immobile di Villa Cortese la cui quota del 50% ha acquistato dal marito, nonché comproprietaria con la sorella degli immobili di via Cosimo del Fante 27
a Legnano, la cui parte commerciale è attualmente occupata a titolo gratuito dal signor CP
(cui è stato notificato ricorso giudiziale al fine di ottenere la restituzione dell'immobile); - di essere titolare del conto corrente di cui agli allegati, nonché proprietaria dell'autovettura Volkswagen Tiguan targata
2H (il cui finanziamento ha potuto estinguere nel 2023 grazie ad un prestito del signor al quale deve restituire l'importo di € 17.800,00 in aggiunta ai 10.000,00 ancora da CP_2
restituire alla sorella); 30) mentre con riferimento al patrimonio ed ai redditi del signor , per CP
quanto è dato conoscere […] il predetto è: - titolare del laboratorio di pasticceria di Legnano, via Cosimo
Pag. 5 di 20 del Fante n. 27, presso il quale lavora insieme ad un dipendente a tempo pieno e che gli garantisce un reddito mensile non inferiore a netti € 4.500,00; - unico proprietario delle 3 unità abitative e relative pertinenze di via Udine 4/6 a San Giorgio su Legnano, una delle quali è ordinariamente locata a terzi;
- comproprietario insieme alle sorelle di un appartamento con autorimessa in montagna, in località Rino di Sonico, BS;
- titolare di conto corrente personale ed investimenti presso;
- oltre ad Controparte_3
essere proprietario del furgone che utilizza per l'attività e come mezzo di trasporto personale e di alcune biciclette da corsa del valore di diverse migliaia di euro (attività cui si dedica nel tempo libero)”. Tra
l'altro, ha chiesto “disporre che il marito provveda a versare alla moglie, ex art. 156 c.c., l'importo mensile di euro 250,00 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) […] c) assegnare in godimento alla ricorrente l'appartamento di San Giorgio su Legnano, via Udine n. 4/6, nel quale vive con la figlia
(distino in catasto al foglio 7, part. 424, subalterni 701 e 702), nonché le relative parti comuni
(lavanderia e posto auto) al piano seminterrato […] condannare il signor a contribuire: - CP
all'ordinario mantenimento della figlia con un importo non inferiore a euro 350,00 mensili (fatta salva diversa quantificazione da parte del Tribunale), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
nonché - al rimborso della quota del 70% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal vigente Protocollo 14 novembre
2017 della Corte d'appello di Milano”.
Il resistente si è costituito tempestivamente in giudizio in data 14.10.2024, tra l'altro, ha confermato che “libera di andare e venire dai due appartamenti”, ha allegato di essere Pt_2
gravato da “un c.d. finanziamento covid di euro 23.750, che con gli interessi a tutt'oggi non è ancora estinto. Il finanziamento comporta il versamento mensile di euro 506,29; così che residuano ancora da restituire euro 9.529,54 (ns. prod. n. 1)”, ha replicato che la moglie non mette a reddito l'immobile sito in Villa Cortese, Vicolo Airoldi, “pur risultando ora nella sua piena disponibilità”, che “ha svolto e tutt'ora svolge la propria attività nei locali siti in Legnano, Via
Cosimo del Fante n. 27, di comproprietà della sig.ra e della sorella [che] a Parte_1 Persona_1
marzo 2023 [gli hanno] intimato di rilasciare [costringendolo] alla difficile decisione di rilasciare spontaneamente gli immobili di Legnano (ns. prod. n. 6): cesserà così la propria attività il 31.10.2024
(dopo ben 46 anni!). Se solo si fosse raggiunto un accordo per un contratto di locazione per proseguire l'attività nell'immobile di Legnano, il sig. avrebbe potuto continuare la propria attività per 4 o 5 CP
Pag. 6 di 20 anni […] che nel novembre 2021 il resistente è stato sottoposto ad angioplastica, con inserimento di due stents [anche] vista l'età [non] si è sentito di sostenere i costi per l'avviamento di una nuova attività in un altro immobile [che] potrà quindi contare solo sul canone di locazione del suo appartamento messo a reddito (circa euro 520 mensili al netto delle tasse – ns. prod. n. 7), visto che maturerà il diritto alla pensione non prima di luglio 2025 (pensione stimata in circa euro 700 mensili – ns. prod. n. 8). La cessazione dell'attività comporterà nell'imminente i seguenti esborsi a carico del resistente: circa euro
25.000 a titolo di TFR maturato e varie chiusure e competenze per il dipendente (ns. prod. n. 9), euro
9.500 per l'estinzione del finanziamento “covid” (v. ns. prod. n. 1), oltre al saldo di tutti i fornitori, il pagamento delle utenze e le varie chiusure, i versamenti all'INPS per il dipendente [che] è divenuto comproprietario con le due sorelle (nella misura di 1/3 ciascuno) di un immobile e di un box in Sonico
(BS) pervenuto tre anni fa dopo la morte del padre [che] attualmente è stato posto in vendita (ns. prod.
n. 11) [che] ha un ottimo rapporto con ciascun genitore: ha stima e fiducia verso entrambi. Con Pt_2
la madre va a fare shopping, va dall'estetista e dal parrucchiere e condividono la passione per gli animali.
Secondo il padre, la madre ultimamente carica di troppe responsabilità la figlia per la cura del cane e del gatto di proprietà della sig.ra Questi due animali — che sono certamente uno stimolo ed una Pt_1
compagnia per — creano qualche problema in quanto non sono stati abituati a fare i bisogni in Pt_2
giardino (e quindi sporcano ovunque in casa, sul divano e sui tappeti) e sono soliti salire sul letto e sul divano quando sono in casa da soli, abitudini che non possono essere tollerate/accettate dal sig. , il CP
quale ha spiegato a che il cane ed il gatto non possono — per tali ragioni — stare in casa del Pt_2
padre, considerato altresì che il sig. é fuori casa quasi tutto il giorno. Insieme al padre si CP Pt_2
occupa delle piccole faccende di casa (come stirare i panni o cucinare), saltuariamente escono a cena per una pizza e vanno a trovare i cugini che abitano nella stessa via, ed hanno momenti di gioco. Per quanto concerne le visite mediche (per esempio dal dentista) il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi, ha sempre provveduto ad accompagnare la figlia agli appuntamenti [che] ha potuto evidenziare crescenti costi e prelievi dal conto corrente della beneficiaria;
oltre a rilevare una poco chiara gestione delle risorse e dei costi che la madre/ADS ha sostenuto per la figlia/beneficiaria. Risulta, spesso, una commistione tra l'utilizzo di somme riconducibili a e quelle della sig.ra Per tale ragione, il sig. ha Pt_2 Pt_1 CP
presentato istanza di sostituzione dell al competente Giudice Tutelare [che] ha peraltro appreso che nel settembre 2023, l ha richiesto al Giudice Tutelare di essere autorizzata ad un aumento di utilizzo della quota mensile (sino ad euro 1.400, a fronte di entrate di circa euro 700 mensili) per la
Pag. 7 di 20 gestione ordinaria delle spese relative a [e di avere] sempre provveduto versando il 50% di tali Pt_2
spese, quando richiesto, altresì provvedendo a ricaricare somme di denaro su una carta prepagata del sig.
, che il padre ha consegnato a per facilitarle le piccole spese quotidiane (come, ad CP Pt_2
esempio, la colazione quotidiana al bar) (ns. prod. n. 13). Provvede, inoltre (anche se pare quasi scontato riportarlo), al mantenimento diretto della figlia e dei vari costi ordinari quando è con Pt_2
lui”.
A mezzo della prima memoria depositata in data 24.10.2024 la ricorrente ha puntualizzato che “la propria permanenza nell'immobile del marito è funzionale alle esigenze della figlia, che passa il proprio tempo presso la madre anche nelle settimane in cui dovrebbe stare con il padre, dal quale di fatto sale unicamente per la cena ed il pernottamento anche a causa del rifiuto del signor di ospitare gli animali domestici di oltre che per i frequenti contrasti con il papà (che mal CP Pt_2
tollera alcune rigidità comportamentali di delle quali non è mai riuscito a farsi una ragione) […] Pt_2
il trasferimento a Villa Cortese inciderebbe sulle concrete modalità di organizzazione della propria giornata da parte di la cui personalità fatica ad assorbire variazioni anche piccole della Pt_2
quotidianità senza sviluppare stati di ansia [che] il canone annuo di locazione che il signor CP
ricaverà dal contratto di cui al doc. 7 avversario (stante l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca) è pari a netti euro 7.584,00, che sommati alla pensione attesa (da controparte stimata in euro 700,00 mensili e che sarà corrisposta per 13 mensilità) consentiranno al marito di conseguire un reddito netto persino superiore alla media dei redditi lordi conseguiti dall'intera impresa individuale tra il 2010 ed il
2023! [pari all'importo di € 1.390,00 mensili] dal giugno 2023 il signor non ha più CP
corrisposto somma alcuna per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia, né ha rimborsato alcunché alla moglie ritenendo che la messa a disposizione delle predette dell'unità abitativa al piano terra e seminterrato di via Udine esaurisca ogni proprio obbligo […] i costi sostenuti per sono Pt_2
stati sempre rendicontati al Giudice tutelare per la sola parte addebitata sul conto corrente della figlia, senza ricomprendere i maggiori costi sostenuti direttamente dai genitori, e poi dalla sola madre. Cosa che non è stata più possibile nel 2023, allorché la ricorrente si è vista costretta a far sostenere alla figlia parte delle spese relative al suo mantenimento (puntualmente rendicontate al Giudice tutelare). Nel rendiconto 2023, infatti (all. 36), le spese per vitto/abbigliamento/cura della persona sono state pari ad euro 3.672,48 (a fronte dei 652,07 del rendiconto 2022), mentre le spese sanitarie e per farmaci sono state pari ad euro 1.975,73 (a fronte dei 567,90 dell'anno precedente). A crescere da ultimo, dunque,
Pag. 8 di 20 non sono state le spese, ma la quota di esse addebitata sul conto di per la difficoltà della ricorrente Pt_2
di provvedere da sola a causa del venir meno del contributo paterno. Dal 2011 ad oggi il patrimonio di
è andato incrementando grazie anche all'oculata gestione dei genitori o, per meglio dire, della Pt_2
madre. Solo in quanto esemplificativo dell'atteggiamento del padre, rileviamo che la carta prepagata che il signor avrebbe messo a disposizione di è pressoché inutile, avendo la figlia seri limiti nel CP Pt_2
relativo utilizzo dettati dalla necessità di compitare un codice, cosa che le genera ansia. Di fatto Pt_2
riesce ad utilizzare tale strumento solo se è con il padre o presso una determinata gelateria (Gelatiamo) con la cui cassiera ha tale confidenza da averle rivelato il codice pin (che viene digitato dall'addetta alla vendita e non da . Pt_2
Cosa che risulta dall'esame stesso del doc. 13 avversario: dalla sua consegna nel maggio 2023 e sino al giugno 2024, gli utilizzi sono stati in numero di 33 (32 dei quali presso Gelatiamo), per un totale di
103,91 euro spesi, a fronte di ricariche per euro 200,00 [ affetta da alcune patologie che Pt_2
impongono una serie di esborsi periodici e/o ricorrenti significativi e rientra] nei diritti di avere accesso ad un supporto psicologico, e nei doveri dei genitori – e propri quale Amministratore Pt_2
di sostegno – non rifiutarle tale supporto”.
A mezzo della prima memoria depositata in data 31.10.2024, per quello che qui rileva, in estrema sintesi, il resistente ha dichiarato di non avere “mai messo in discussione la necessità delle spese indicate dalla moglie nel proprio Ricorso (ad eccezione di quelle – davvero eccessive – per l'abbigliamento), essendo ben a conoscenza dei problemi di salute della figlia. Ciò che viene contestato è
l'importo di tali esborsi, che non trova riscontro negli estratti conto della ragazza: ad esempio, la sig.ra riferisce che spende Euro 200/mese per estetista, parrucchiere ed abbigliamento, ma dagli Pt_1 Pt_2
estratti conto emerge un importo inferiore, come indicato nella nostra Comparsa (pag. 18). Né è stato in alcun modo provato che la ricorrente sostenga spese per dal proprio conto corrente”. Pt_2
Nella seconda memoria depositata in data 08.11.2024, tra l'altro, la ricorrente ha allegato che il Giudice tutelare, “visita la relazione depositata in data 16.10.2024 dalla Sig.ra Pt_1
preso atto del dettagliato contenuto della stessa” (nostri all. 32-35) [ha] respinto la richiesta
[...]
del signor “non ravvisando questo GT gravi inadempienze ovvero significative criticità nell'operato CP
dell' che risulta aver puntualmente depositato il rendiconto/relazione annuale (vistati dal GT per approvazione) e richiesto al Giudice tutelare le necessarie autorizzazioni” (cfr. all. 45)”.
***
Pag. 9 di 20 Alla prima udienza celebrata in data 13.11.2024 la ricorrente ha ribadito che la figlia percepisce come propria l'abitazione di paino terra dove vivono gli animali che lei ama;
il resistente ha dichiarato di avere reclamato il decreto reso in data 27.10.2024 dal GT della procedura di A.d.s. aperta a favore della figlia, che acqua, tari e imu dell'immobile abitato dalla coniuge sono intestate a sé medesimo, che le altre utenze sono intestate alla moglie, che “per sarebbe certamente preferibile vivere nel medesimo contesto ma ciò non è auspicabile Pt_2
perché i rapporti tra coniugi sono tesi e potrebbero verificarsi episodi spiacevoli” e di non essere disponibile ad accogliere gli animali nella sua abitazione;
il giudice istruttore, “tenuto conto del godimento da parte della ricorrente di porzione indipendente della casa coniugale di proprietà piena ed esclusiva del resistente (per l'effetto privatone)”, della pendenza presso il Tribunale di Milano del procedimento iscritto al n. r. g. 12485/2024 promosso dal resistente per la sostituzione
(della madre) dall'ufficio di amministratore di sostegno della figlia (a fronte del rigetto in data 27.10.2024, da parte del G.T. del Tribunale di Milano della procedura iscritta al n. r.
g. 360/2011, dell'istanza all'uopo presentata), dell'indisponibilità del padre a farsi carico della cura e gestione degli animali domestici – accuditi e gestiti dalla ricorrente – cui
è pacificamente legata/affezionata e di quanto disposto dal GT del Tribunale di Pt_2
Milano della procedura iscritta al n. r. g. 360/2011 in data 15.09.2023 (v. doc. n. 42 ricorrente), in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, non ha riconosciuto alla ricorrente l'assegno di mantenimento chiesto per sé medesima, ha nominato il curatore speciale di Parte_2
per rappresentarne compiutamente nella presente sede gli effettivi bisogni e interessi, ha assegnato l'unità immobiliare di piano terra sita in San Giorgio Su Legnano, Via Udine 6, distinta in catasto al foglio 7, part. 424, subalterni 701 e 702 alla ricorrente (che avrà la facoltà di usare le parti comuni, lavanderia e posto auto, site al piano seminterrato), ha regolamentato la frequentazione e ha quantificato nell'importo mensile di € Persona_2
350,00, rivalutato come per legge, il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della figlia e nel 60% la quota di partecipazione alle spese straordinarie Pt_2
come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano.
***
Pag. 10 di 20 In data 31.01.2025 si è costituita in giudizio il curatore speciale di riferendo Pt_2
quanto segue: “Dall'abitazione di Via Udine a San Giorgio su Legnano raggiunge a piedi il Pt_2
centro diurno. Durante il tragitto si ferma a fare colazione. Il centro diurno è un punto di riferimento per perché vi trascorre gran parte della giornata (mattino e primo pomeriggio); lì incontra gli amici ed Pt_2
il “suo ragazzo” (che è uno degli ospiti del centro). Per è motivo di orgoglio andare da sola al Pt_2
centro diurno. È una forma di autonomia a cui non vuole rinunciare. Fa fatica a pensare di doversi trasferire altrove a vivere e di dover essere accompagnata al centro in auto da uno dei genitori.
Attualmente frequenta ed intrattiene rapporti con entrambi i genitori. Dagli atti di causa risulta Pt_2
quanto segue: “l'originario intendimento comune dei genitori di vivere, dal 2021, in appartamenti adiacenti affinchè la figlia fosse libera di andare e venire liberamente dalle abitazioni dei due genitori mantenendo il più possibile intatte le sue abitudini di vita”. Tale intendimento si è realizzato. si Pt_2
sposta dall'unità immobiliare della madre a quella del padre liberamente (anche se considera una scocciatura il fatto di dover portare dal padre ciò che le occorre per rimanere a dormire). Per quanto concerne gli animali di casa, precisa che non è il padre a non volerli in casa, ma sono il gatto ed il Pt_2
cane a voler stare per poco tempo nell'abitazione paterna, preferendo tornare a casa loro (abitazione materna). Da quanto il padre ha cessato l'attività lavorativa è spesso a casa nel pomeriggio e pur Pt_2
rimanendo nell'abitazione della madre a guardare la televisione, si sente più tranquilla per il fatto di non essere sola a casa. mi riferisce che la madre le ha proibito di far entrare, in sua assenza, il padre Pt_2
nell'appartamento da loro abitato. Se vuole incontrare il padre, lo fa sulle scale o raggiungendo l'appartamento ove vive il padre. Dal colloquio con emerge l'assenza di dialogo tra i genitori e di Pt_2
condivisione con la figlia delle decisioni che la interessano. vorrebbe essere coinvolta nelle decisioni Pt_2
che la riguardano e non “subirle” (ad esempio i genitori hanno deciso senza consultarla la suddivisione delle appena trascorse festività natalizie). Allo stato i provvedimenti adottati dal Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.11.2024 sono quelli più rispondenti agli interessi della figlia poiché le consentono di stare con entrambi i genitori senza troppo “disagio” e di mantenere le sue Pt_2
abitudini e soprattutto le sue autonomie”.
***
In data 11.02.2025 la ricorrente ha allegato il provvedimento assunto dal Tribunale di
Milano, Sezione VIII civile all'udienza celebrata in data 30.01.2025 nel procedimento di reclamo iscritto dal resistente al N. R.G. 12485/2024 ove il reclamante, “aderendo all'invito
Pag. 11 di 20 del Collegio che evidenzia i profili di insostenibilità del reclamo e comunque di scarsa rilevanza degli addebiti all' dichiara di rinunciare al reclamo;
la reclamata ne prende atto [e] il Collegio dichiara non luogo a provvedere sul reclamo e dispone l'archiviazione del presente procedimento”.
***
Alla successiva udienza celebrata in data 13.02.2025 il giudice istruttore ha proposto “di definire consensualmente la presente vertenza con la conferma dei provvedimenti n. 1, 2 e 3 dell'ordinanza assunta in data 19.11.2024 e la compensazione delle spese di lite fatto salvo l'obbligo di entrambi i genitori di rifondere al le spese di lite per come eventualmente concordate nella presente sede o liquidate dal Collegio”. La ricorrente ha dichiarato di essere disponibile ad accettare la superiore proposta. Il resistente ha lamentato che i provvedimenti vigenti non vengono rispettati soprattutto per quanto riguarda la frequentazione con il padre perché Pt_2
rientrando dal centro, trascorre il suo tempo con gli animali nell'abitazione assegnata alla madre, ha ribadito che l'utenza dell'acqua non è separata mentre le altre dell'appartamento sito al piano terra sono separate e già intestate alla ricorrente e ha chiesto che venga utilizzata dalla ricorrente la porzione di 1/3 della lavanderia e garantito il passaggio interno al box attraverso la taverna e concedere un breve termine per riflettere sulla proposta conciliativa innanzi formulata. Il CS ha evidenziato che a Pt_2
delle abitudini consolidate che desidera mantenere anche al rientro dal centro dopo avere trascorso una giornata per lei impegnativa e che ogni variazione le comporta un disagio/una fatica/un impegno. La ricorrente si è impegnata a continuare a pagare le utenze che già paga e a pagare pro quota l'acqua e “nulla oppone al passaggio attraverso la taverna che già avviene e a che il padre versi il contributo sul c/c della figlia come già sta facendo nonostante il provvedimento vigente” e ha rilevato che non è stato neppure allegato che la madre ostacola la frequentazione padre/figlia.
Il giudice relatore ha fissato per verificare le determinazioni del resistente l'udienza con tratta-zione scritta del 27.02.2025 alla quale le parti private hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe richiamate.
***
I coniugi hanno concordemente chiesto la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Pag. 12 di 20 Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero di fatto già cessata da tempo).
***
Le parti hanno concordemente chiesto confermare l'assegnazione alla ricorrente “(che convive con la figlia l'appartamento al piano terra sub 701, e al piano seminterrato “locale Pt_2
taverna” (sub 702) e all'uso di porzione della c.d. lavanderia e posto auto, con la precisazione che il locale lavanderia è pertinenza di 3 appartamenti quindi la sig.ra dovrà ridurre/contenere lo Pt_1
spazio ora occupato nella misura di 1/3 e dovrà altresì continuare a consentire al sig. di CP
transitare tramite il locale “taverna” per accedere ai box dall'interno. Per parte sua, il sig. si CP
impegna a non transitare nella taverna con altri soggetti”: così le conclusioni precisate dal resistente nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.02.2025 al punto n. 2 e, in senso conforme, quelle precisate dalla ricorrente all'udienza celebrata in data 13.02.2025
(e dal Curatore speciale di in dal 31.01.2025)1. Pt_2
***
L'odierno thema decidendum investe i tempi di frequentazione padre/figlia e il quantum del contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario e straordinario di Pt_2
***
Qualsivoglia tentativo di regolamentare “rigidamente” i tempi di frequentazione paterna da parte di nella presente sede è destinato a naufragare al pari del tentativo Pt_2
esperito dalle parti ante causam a causa delle patologie da cui è affetta la figlia maggiorenne delle parti (“disturbo psicotico NAS, ritardo mentale medio, esiti di lieve emiparesi dx”), invalida al
100% sin dal luglio 2011.
Pag. 13 di 20 Sin dall'entrata in vigore della disciplina dettata dall'art. 155-quinquies c.c. la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sulla portata del secondo comma della norma, con particolare riferimento alla parte che ha previsto l'estensione integrale ai figli maggiorenni portatori di handicap grave delle disposizioni previste in favore dei figli minori. Al riguardo era già stato autorevolmente escluso che la norma avesse determinato “una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni” e che l'interprete potesse arrestarsi al dato letterale senza sforzarsi di elaborarlo in modo sistematico avendo riguardo ai principi generali del nostro ordinamento in tema di tutela dei disabili e, in generale, delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. Nel disposto dell'art. 337-septies, comma 2, c. c. (e in quello dell'art. 473-bis.9 c.p.c.) “è possibile cogliere l'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore. È così applicabile al figlio maggiorenne portatore di handicap l'art. 337-ter c. c. (già art. 155, comma 2, c.c.) nella parte in cui attribuisce ai genitori il potere di spartirsi tra loro, secondo la più conveniente regolamentazione, i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale anche dopo la rottura della convivenza coniugale essi devono prestare cura e assistenza. Permangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile. Tale intervento, come sostenuto dalla dottrina e affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia a sostegno dell'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con il figlio disabile maggiorenne, sia, quanto ai doveri di cura ed al diritto di visita, anche dalla giurisprudenza di merito, risponde alla sempre più avvertita esigenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e di servizi. In tale sistema emerge uno «statuto del portatore di handicap», come soggetto debole del quale la collettività è tenuta a darsi carico mediante opportune misure di sostegno e che, alla luce dei principi costituzionali di cui all'art. 30, comma 2, Cost. si sviluppa in uno «statuto della famiglia del portatore di handicap» il cui impegno quotidiano di cura e di assistenza investe pariteticamente entrambi i genitori, consentendo così di configurare il c.d. «diritto di
Pag. 14 di 20 visita» del genitore non collocatario [valga sottolinearlo] non solo come un diritto, ma come un dovere di partecipazione e di condivisione dell'assistenza e delle cure del figlio”2.
La declinazione di detti principi nella fattispecie che qui ci occupa impone considerare che frequenta con impegno, regolarità e costanza il Servizio di Formazione Pt_2
dell'Autonomia “Il Caleidoscopio” di San Giorgio su Legnano dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30/09:00 alle 15:30, ha delle abitudine/routine consolidate, è particolarmente affezionata/legata agli animali domestici che il resistente non “gradisce” ospitare nell'appartamento dove abita sovrastante quello assegnato alla ricorrente, si sposta
“liberamente” dall'appartamento materno a quello paterno ma “predilige” rilassarsi in quello sito al piano terra (dove può anche accudire il cane e il gatto e godere della loro compagnia) e lamenta l'assenza di dialogo tra i genitori e il suo mancato coinvolgimento nelle decisioni che la riguardano.
Il resistente non ha mai asserito (e tanto meno provato) che la madre ostacola la sua frequentazione con la figlia.
È auspicabile che la coppia genitoriale possa/sappia intraprendere, quanto prima possibile, un percorso di coordinazione genitoriale per essere aiutata, da un professionista terzo e imparziale, a dialogare, confrontarsi, assumere le decisioni più importanti e condividere gli oneri di cura e di assistenza nel superiore interesse materiale e morale di , quanto meno, farsi “guidare”/consigliare dai responsabili del centro Pt_2
frequentato dalla figlia sul come “impegnarla” o “sostenerla” una volta rientrata a casa per favorirne l'autonomia e la socializzazione.
Medio tempore il padre potrà/dovrà occuparsi di (proponendole attività “gradite” o Pt_2
accompagnandola alle varie visite o, anche “solo”, tranquillizzandola con la sua presenza fisica al piano superiore), dal lunedì al venerdì, dal rientro dal centro sino al rientro della madre (nel caso in cui quest'ultima riesca a reperire una “nuova” attività lavorativa) e a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, quando non è impegnata Pt_2
nella frequentazione del centro (ed è meno “affaticata”), impregiudicata la facoltà per di cenare e/o pernottare presso il padre tutte le volte che lo desidera. Pt_2
Pag. 15 di 20 Tendenzialmente enerà con il padre due sere infrasettimanali e pernotterà presso Pt_2
il padre almeno una notte infrasettimanalmente.
Le festività verranno trascorse con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza coinvolgendo nell'elaborazione del calendario (con congruo Pt_2
anticipo).
Ciascun genitore avrà la possibilità di trascorrere due settimane, anche non consecutive, di vacanze estive con he, anche sul punto, dovrà essere debitamente interpellata e Pt_2
informata.
***
Sul contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di valga ricordare che Pt_2
in data 15.09.2023 il GT della procedura di A.d.s. aperta a favore di iscritta al n. r. Pt_2
g. 12000360/2011 Tribunale di Milano) ha disposto quanto segue:
Pag. 16 di 20 È certo che la pensione d'invalidità percepita da dell'importo mensile netto di € Pt_2
735,00 circa, non è sufficiente a soddisfarne le molteplici esigenze (dovendo anche sostenere la retta dell'importo mensile di € 246,17 per frequentare il Servizio di
Formazione dell'Autonomia “Il Caleidoscopio” di San Giorgio su Legnano).
È pacifico che on sia autosufficiente economicamente senza colpa. Pt_2
Pag. 17 di 20 Ne consegue che ex lege compete ai genitori contribuire proporzionalmente al mantenimento della figlia secondo i parametri indicati all'art. 337-ter, comma 4, c.c.
Tra l'altro, valga ribadirlo, qualsivoglia somma di denaro che “entra” nel patrimonio di
– ivi compreso il contributo paterno che la ricorrente ha accettato venga versato Pt_2
direttamente sul c/c intestato alla figlia (e non a sé medesima) – può “uscire” soltanto
“con modalità tracciabile” in forza di “una corrispondente pezza giustificativa” (in forza del succitato decreto reso in data 15.09.2023).
Il resistente soddisfa (certamente) direttamente (in via esclusiva) le esigenze
(prettamente) abitative della figlia (oltre che della moglie con essa convivente prevalentemente3) ma, cionondimeno, gode di un patrimonio immobiliare e mobiliare di tutto rispetto avendo disponibilità liquide bancarie per oltre € 67.000,00 e fondi per oltre
€ 42.000,00 al 31.12.2023 (con cui ha onorato o dovrà onorare il debito per TFR maturato nei confronti del dipendente per circa € 25.000,00, oltre a Parte_3
debiti meno significativi).
È certo che dal mese di giugno 2022 sino al mese di giugno 2023 il resistente ha versato alla ricorrente l'importo mensile di € 1.500,00 (nonostante abbia dichiarato di percepire, nell'anno 2022, redditi netti dall'impresa individuale esercitata e da fabbricati per complessivi € 21.302,00 pari all'importo mensile medio netto di € 1.775,00 circa), che, a breve, il resistente percepirà, oltre ai redditi da fabbricati già dichiarati), redditi da pensione e che, per contro, post febbraio 2025, la situazione lavorativa e, per l'effetto, reddituale della madre (prossima a compiere 64 anni d'età) sia alquanto incerta (pur potendo anch'essa mettere a reddito l'immobile sito in Villa Cortese, di cui è divenuta proprietaria piena ed esclusiva, a fronte della quivi disposta assegnazione di porzione della casa coniugale).
Il mancato accoglimento della richiesta di collocamento paritetico settimanale alternato di i. e. i diversi oneri di accudimento e cura della figlia gravemente disabile assunti Pt_2
e assolti, a oggi, da ciascun genitore) e le diverse condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori di impongono la conferma dei provvedimenti provvisori assunti in data Pt_2
15.11.2024 (fatto salvo il versamento sul c/c di cui è intestataria – cui la madre Pt_2
Pag. 18 di 20 non si è opposta – e la partecipazione paterna, nella misura del 60%, alle spese straordinarie autorizzate dal GT della procedura di A.d.s. di cui beneficiaria). Pt_2
***
Le spese di lite delle prime due fasi del presente giudizio sostenute dalla ricorrente e dal resistente devono essere compensate (essendo risultati entrambi i coniugi parzialmente soccombenti rispetto alle domande ab origine formulate); tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, le spese di lite sostenute dalla ricorrente per la quarta fase devono essere poste a carico del resistente secondo la c.d. regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, delle questioni rimaste controverse e del mancato deposito degli scritti conclusivi di cui al primo comma dell'art. 473-bis.28 c.p.c. e della nota spese, riconoscendo i valori minimi tabellari.
Le spese di lite sostenute dal Curatore speciale di devono essere poste a carico Pt_2
soldale dei genitori della medesima liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della limitata attività svolta, riconoscendo i valori minimi tabellari delle prime due fasi del giudizio. Nei rapporti interni dette spese devono essere poste a carico del resistente secondo la c.d. regola della causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) CONFERMA l'assegnazione alla ricorrente, che ivi convive con la figlia Pt_2
(non economicamente indipendente senza colpa), le unità immobiliari (abitazione e taverna) site al piano terra e seminterrato dell'immobile sito nel Comune di San Giorgio su Legnano, Via Udine n. 4/6, di cui il resistente è proprietario pieno ed esclusivo,
Pag. 19 di 20 identificate al catasto al foglio 7, part. 424, subalterni 701 e 702, nonché porzione della lavanderia e posto auto4;
4) DISPONE la frequentazione padre/figlia come in parte motiva5;
5) INVITA le parti ad avviare un percorso di coordinazione genitoriale con le finalità di cui in parte motiva;
6) CONFERMA l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento indiretto ordinario della figlia versando sul c/c di quest'ultima è intestataria l'importo Pt_2
mensile di € 350,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per nella Pt_2
misura del 60% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (e, comunque, a quelle autorizzate dal GT come in parte motiva);
7) COMPENSA le spese di lite sostenute dalla ricorrente e dal resistente per la prima e la seconda fase del giudizio;
8) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite della quarta fase del giudizio liquidate in complessivi € 1.453,00, oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
9) PONE a carico solidale della ricorrente e del resistente le spese di lite sostenute dall'avv. Alessandra Lualdi nella qualità di Curatore speciale di liquidate in Parte_2
complessivi € 1.453,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge che nei rapporti interni PONE definitivamente a carico del resistente;
10) DISPONE la trasmissione della presente sentenza al GT della procedura di A.d.s. aperta a favore di (iscritta al n. r. g. 12000360/2011 Tribunale di Milano) Parte_2
per conoscenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
11/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto v. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023: “Non può essere revocata in dubbio peraltro la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave;
occorre infatti porre in evidenza come l'assegnazione della casa al genitore convivente con il figlio maggiorenne disabile sia tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione […] la garanzia apprestata dalla legge alla continuità della convivenza del nucleo familiare nella casa a ciò destinata trova radice e fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e ne garantiscono la funzione primaria e, d'altro canto, il sacrificio che la tutela di detto interesse può comportare per uno dei coniugi appare direttamente riconducibile al dovere imposto ai genitori dall'articolo 30 Cost. di mantenere, educare ed istruire la prole, che nel caso di figli totalmente invalidi assume connotazione e pregnanza del tutto particolari, in alcun modo attenuate dall'intervenuta separazione, se non per i profili strettamente connessi agli aspetti di quotidianità e di comunanza di vita. E seppure è vero che l'indeterminatezza della durata della privazione del godimento dell'immobile subita dal genitore non convivente, specie se proprietario esclusivo, può comportare una pesante limitazione al suo diritto, è tuttavia altrettanto vero che detto genitore resta esonerato, per effetto della separazione, dai compiti quotidiani di assistenza e di accudimento, che si concentrano, anch'essi per 'un tempo indefinito, sull'altro genitore convivente” 2 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023 3 Che, per l'effetto, ha dichiarato di essere disponibile a rinunciare all'assegno di mantenimento chiesto per sé ove venissero confermati i provvedimenti provvisori vigenti 4 Come meglio precisato in parte motiva e nel verbale dell'udienza celebrata in data 13.02.2025 (ivi richiamato) 5 “non solo come un diritto, ma come un dovere di partecipazione e di condivisione dell'assistenza e delle cure” della figlia che dovrà essere debitamente ascoltata, informata e coinvolta