Articolo 3 della Legge 29 novembre 1980, n. 841
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 dicembre 1980
Art. 3.
E' concesso al comune di Gorizia, per tutta la durata dell'accordo di cui all'articolo 1, un contributo a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione.
Detto contributo e' stabilito per l'anno 1977 in L. 70.682.500 e per l'anno 1978 in L. 88.858.000; per gli anni successivi e' annualmente rivalutato rispetto a quello dell'anno precedente, in relazione all'aumento del prezzo dell'acqua da determinarsi ogni anno in base alle modalita' previste dall'articolo 2 dell'accordo medesimo.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1980