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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE Il Giudice AN EL VO ex art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Tra le parti:
Avv. Parte_1 [...]
Avv. Controparte_1 Controparte_1
e
Avv. Mauro Ferrando Controparte_2 MOTIVI DELLA DECISIONE e la società hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 1648/25, emesso nei loro confronti dal Giudice Unico di questo Tribunale il 25/6/25, con cui gli è stato ordinato di pagare alla 20.572,68 euro, oltre interessi e spese Controparte_2 legali, per fornitura di energia elettrica a favore della società suddetta presso l'osteria Villenoir in viale Kennedy a Borgomanero. L'ingiunzione di pagamento era stata rivolta personalmente ad quale socia Parte_1 accomandataria di tale società, e quindi illimitatamente responsabile per i debiti della stessa. L'importo oggetto del decreto opposto è stato determinato in base al verbale di intervento in loco del 29/9/23 degli addetti della società distributrice dell'energia, la E-Distribuzione, sulla base di cui è stata emessa la fattura del 28/2/25. I motivi di opposizione, che si esaminano di seguito, sono stati tutti contestati dalla . CP_2
1) Difetto di legittimazione passiva di Parte_1 Deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di perché Parte_1 la stessa ha documentato di aver cessato la sua qualità di accomandataria della Controparte_1 dal 28/12/17, in data, cioè, anteriore ai periodi di consumo oggetto di questa causa. Da quanto sopra consegue la revoca del decreto nei confronti della stessa.
2) Incompetenza per territorio. Deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio in quanto l'opposta ha dedotto in giudizio un'obbligazione di pagamento che, in forza dell'art. 1182, comma 3, c.c., deve essere eseguita presso il domicilio del creditore, ovverosia, nel caso di specie, Genova. È infatti giurisprudenza consolidata di questa Sezione quella per cui “il criterio dell'obbligazione dedotta in giudizio, avente ad oggetto un credito certo (ovvero determinato nel suo preciso ammontare), liquido ed esigibile, basta -da solo- a radicare la competenza di questo Tribunale.
3) Prescrizione biennale. L'eccezione in esame merita rigetto. L'obbligazione per cui è causa è stata generata dal verbale di verifica del punto di prelievo della società debitrice, allegato alla comunicazione del 29/9/23, inviata anche alla Osteria Villenoir nella stessa data. Appare irrilevante che questa comunicazione si riferisca a consumi pregressi a tale data, perché il fatto generativo dell'obbligazione è da ricondurre alla data sopra indicata. Considerando che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato alla controparte il 19/7/25, nessuna prescrizione biennale si è verificata in tale arco di tempo.
4) Prova del credito. In ordine alla contestazione dei consumi, si deve rilevare il difetto di legittimazione passiva di CP_2 perché si tratta di doglianze che devono essere rivolte solo contro la società E-Distribuzione s.p.a., fornitrice dell'energia, mai citata in giudizio. Quanto sopra deriva dalla natura dei rapporti tra le parti di cui al presente giudizio, in forza dei quali è vincolata all'emissione delle fatture basandosi sui dati forniti dal distributore, Controparte_2 senza alcuna obbligazione inerente alla correttezza delle misurazioni effettuate. Tale regolazione deriva ex lege dal “Servizio Tutele Graduali” a cui la società opponente ha aderito pacificamente, non scegliendo un diverso fornitore nel momento in cui le è stata data la possibilità il 1/7/24, al tempo della cessazione del mercato tutelato. Oltretutto la contestazione dei consumi è stata formulata dalla in modo CP_1 inammissibilmente generico, dato che le sue lamentele non investono la veridicità del rapporto di verifica sopra citato.
5) Spese di lite. Le spese di lite devono essere parzialmente compensate, stante la soccombenza di nei confronti CP_2 della Signora giustificata dal fatto che la sua perdita della qualità di accomandataria era Parte_1 facilmente accertabile dall'opposta consultando, prima di intraprendere la fase monitoria, la documentazione societaria disponibile presso la locale Camera di Commercio. Tale compensazione, a parere di chi scrive, deve riguardare 1/3 delle spese di lite finali, che per i restanti 2/3 restano a carico esclusivamente della CP_3 Controparte_1 Ai fini della determinazione del quantum, si deve far riferimento ai valori medi dello scaglione relativo alla somma riconosciuta.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta da contro il decreto Controparte_1 ingiuntivo indicato nella motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 CP_2 di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 3.384,66 euro per compensi, oltre accessori di legge. REVOCA il decreto opposto nei confronti di Parte_1
Genova, 22/12/25
Il Giudice
AN EL VO
Avv. Parte_1 [...]
Avv. Controparte_1 Controparte_1
e
Avv. Mauro Ferrando Controparte_2 MOTIVI DELLA DECISIONE e la società hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 1648/25, emesso nei loro confronti dal Giudice Unico di questo Tribunale il 25/6/25, con cui gli è stato ordinato di pagare alla 20.572,68 euro, oltre interessi e spese Controparte_2 legali, per fornitura di energia elettrica a favore della società suddetta presso l'osteria Villenoir in viale Kennedy a Borgomanero. L'ingiunzione di pagamento era stata rivolta personalmente ad quale socia Parte_1 accomandataria di tale società, e quindi illimitatamente responsabile per i debiti della stessa. L'importo oggetto del decreto opposto è stato determinato in base al verbale di intervento in loco del 29/9/23 degli addetti della società distributrice dell'energia, la E-Distribuzione, sulla base di cui è stata emessa la fattura del 28/2/25. I motivi di opposizione, che si esaminano di seguito, sono stati tutti contestati dalla . CP_2
1) Difetto di legittimazione passiva di Parte_1 Deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di perché Parte_1 la stessa ha documentato di aver cessato la sua qualità di accomandataria della Controparte_1 dal 28/12/17, in data, cioè, anteriore ai periodi di consumo oggetto di questa causa. Da quanto sopra consegue la revoca del decreto nei confronti della stessa.
2) Incompetenza per territorio. Deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio in quanto l'opposta ha dedotto in giudizio un'obbligazione di pagamento che, in forza dell'art. 1182, comma 3, c.c., deve essere eseguita presso il domicilio del creditore, ovverosia, nel caso di specie, Genova. È infatti giurisprudenza consolidata di questa Sezione quella per cui “il criterio dell'obbligazione dedotta in giudizio, avente ad oggetto un credito certo (ovvero determinato nel suo preciso ammontare), liquido ed esigibile, basta -da solo- a radicare la competenza di questo Tribunale.
3) Prescrizione biennale. L'eccezione in esame merita rigetto. L'obbligazione per cui è causa è stata generata dal verbale di verifica del punto di prelievo della società debitrice, allegato alla comunicazione del 29/9/23, inviata anche alla Osteria Villenoir nella stessa data. Appare irrilevante che questa comunicazione si riferisca a consumi pregressi a tale data, perché il fatto generativo dell'obbligazione è da ricondurre alla data sopra indicata. Considerando che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato alla controparte il 19/7/25, nessuna prescrizione biennale si è verificata in tale arco di tempo.
4) Prova del credito. In ordine alla contestazione dei consumi, si deve rilevare il difetto di legittimazione passiva di CP_2 perché si tratta di doglianze che devono essere rivolte solo contro la società E-Distribuzione s.p.a., fornitrice dell'energia, mai citata in giudizio. Quanto sopra deriva dalla natura dei rapporti tra le parti di cui al presente giudizio, in forza dei quali è vincolata all'emissione delle fatture basandosi sui dati forniti dal distributore, Controparte_2 senza alcuna obbligazione inerente alla correttezza delle misurazioni effettuate. Tale regolazione deriva ex lege dal “Servizio Tutele Graduali” a cui la società opponente ha aderito pacificamente, non scegliendo un diverso fornitore nel momento in cui le è stata data la possibilità il 1/7/24, al tempo della cessazione del mercato tutelato. Oltretutto la contestazione dei consumi è stata formulata dalla in modo CP_1 inammissibilmente generico, dato che le sue lamentele non investono la veridicità del rapporto di verifica sopra citato.
5) Spese di lite. Le spese di lite devono essere parzialmente compensate, stante la soccombenza di nei confronti CP_2 della Signora giustificata dal fatto che la sua perdita della qualità di accomandataria era Parte_1 facilmente accertabile dall'opposta consultando, prima di intraprendere la fase monitoria, la documentazione societaria disponibile presso la locale Camera di Commercio. Tale compensazione, a parere di chi scrive, deve riguardare 1/3 delle spese di lite finali, che per i restanti 2/3 restano a carico esclusivamente della CP_3 Controparte_1 Ai fini della determinazione del quantum, si deve far riferimento ai valori medi dello scaglione relativo alla somma riconosciuta.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione proposta da contro il decreto Controparte_1 ingiuntivo indicato nella motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 CP_2 di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 3.384,66 euro per compensi, oltre accessori di legge. REVOCA il decreto opposto nei confronti di Parte_1
Genova, 22/12/25
Il Giudice
AN EL VO