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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9140 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE in persona della dott.ssa Wanda VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 32393/2023 del R.G.A.C. all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. tenutasi ex art. 127 ter
c.p.c. in data 10 marzo 2025 e vertente
TRA come in atti rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Claudio De Fenu;
OPPONENTE
CONTRO
, come in atti rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfilippo Monastero CP_1
e Avv. HI BA;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione udienza del 10 marzo 2025 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 8958/2023 del 10 maggio 2023 e notificato il 12 maggio 2023 emesso dal Tribunale di
Roma (R.G. 17657/2023) con cui la signora ingiungeva il pagamento di euro CP_1
255.000,00 oltre interessi e spese della procedura. A fondamento dell'ingiunzione la signora deduceva che nel luglio 2022, a seguito di CP_1 decesso del figlio trentenne per un incidente stradale avvenuto il dì 8 marzo 2022, affidava al commercialista Dott. , per il quale lavorava come collaboratrice domestica, la Controparte_2 pratica di sinistro per ottenere il risarcimento del danno. In prossimità della liquidazione, in data 23 gennaio 2023, il commercialista accompagnava l'opposta dal Notaio Dott. per Per_1 sottoscrivere una procura speciale all'incasso, in favore della società - di cui il Parte_1 commercialista era legale rappresentante - la quale società avrebbe incassato per conto della signora le somme liquidate dalla compagnia assicurativa ZU UR OM LTD. CP_1
Lamentava tuttavia l'opposta che la società, incassata la somma di euro 255.000,00 dall'assicurazione, non le aveva mai riversato nulla. si opponeva al decreto ingiuntivo avanzando quale unico motivo Parte_1 di opposizione di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti della , in quanto CP_1
l'importo era stato trattenuto quale compenso pattuito per la perfetta esecuzione dell'incarico professionale del 4 novembre 2022 affidato alla società.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale i) esponeva di aver proposto querela per truffa e appropriazione indebita a carico della società e del commercialista – legale rappresentante per aver questi ordito un disegno criminoso volto a sottrarre l'importo del risarcimento all'opposta, costituendo ad hoc la società (la ; ii) eccepiva di aver firmato n. 7 fogli in bianco su Parte_1 richiesta ed inganno del signor e di non aver mai voluto conferire alcun incarico Controparte_2 professionale;
iii) eccepiva che la società opponente non aveva mai eseguito alcuna attività in proprio favore e non aveva mai presentato il rendiconto e precisava che, in particolare, del risarcimento del danno per l'incidente stradale del figlio erano stati incaricati due legali cui l'assicurazione ZU, infatti, aveva liquidato anche euro 17.850,00 a titolo di spese legali;
iv) disconosceva ex art. 214 c.p.c. la firma apposta in calce al documento n. 3 prodotto in copia dall'opponente, rappresentato da una lettera in cui la comunicava al notaio di CP_1 Per_2 riferire al dott. in qualità di suo delegato di fiducia, l'esistenza di un testamento Controparte_2
Per_ della signora
Alla luce delle risultanze documentali e delle deduzioni in atti l'opposizione appare infondata e deve essere rigettata.
In tema di mezzi di prova, deve precisarsi che il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cass. n. 29471 del 2023, Cass.
n. 9055 del 2022; Cass. n. 5947 del 2023).
Nel caso in esame, è pacifico e documentalmente provato che sulla scorta di Parte_1 procura all'incasso rilasciata dalla (cfr. doc. n. 3 fasc. parte opposta) incassava il bonifico CP_1 effettuato dal liquidatore della compagnia di assicurazione ZU UR OM (cfr. doc. n.
7 fasc. parte opposta), emesso per l'importo di € 255.000,00 sulla scorta della transazione conclusa in data 9 marzo 2023 e sottoscritta dalla sig.ra , a titolo di risarcimento del danno per la CP_1 morte del figlio della odierna opposta, avvenuta a seguito del sinistro del 8 marzo 2022 (cfr. transazione del 9 marzo 2022, doc. in fascicolo monitorio).
Devesi rilevare che, secondo parte opponente, il diritto a trattenere integralmente la somma ingiunta dall'opposta deriverebbe dal fatto che nella procura notarile all'incasso, datata 22 gennaio
2023, era prevista espressamente l'autorizzazione per la di “trattenere le somme da Parte_1 essa maturate in relazione all'incarico professionale conferito dalla sottoscritta e ad accreditare …
l'importo residuo” (doc. 3 comparsa), sicchè, avendo la società svolto l'incarico professionale conferito in data 4 novembre 2022 (doc. 2 opposizione) aveva diritto al compenso che risultava superiore alla somma ingiunta.
Ebbene non può non osservarsi che, dal quadro probatorio fornito dalle prove tipiche e atipiche, anche relative alle indagini penali, acquisite nel presente processo, emergono significativi profili di criticità quanto alla condotta dell'opponente, tali da condurre al convincimento del giudice circa una volontà e condotta illecita della società opponente e del di lui legale rappresentante che priva di causa il contratto professionale in relazione al quale l'opponente oggi chiede la remunerazione.
Da parte ogni considerazione in ordine alla arbitraria, unilaterale e irragionevole determinazione del compenso in misura pari al risarcimento incassato in nome e per conto della sig.ra , si CP_1 devono, infatti, valorizzare i seguenti elementi: la statuizione del Tribunale del Riesame nel provvedimento del 26 maggio 2023 (doc. 9 memoria opposta art. 171 ter c.p.c. secondo termine) che così accerta “si noti che trattasi di società di cui è amministratore unico e socio unico CP_2
e che è stata di fatto appositamente costituita dal per ricevere l'incarico dalla , CP_2 CP_1 posto che è stata creata il 24/10/2022 e si indicava come data di inizio dell'attività il 10/1/23 quindi pochi giorni prima della suddetta procura notarile” datata 22 gennaio 2023 e ancora l'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco rappresentato dall'incarico professionale del 4 novembre
2023 (doc. 2 opposizione), infatti si legge “la relativa veste grafica (con la firma della al CP_1 margine inferiore rispetto ad un contenuto grafico che si ferma prima) avvalora la tesi della querelante circa la stesura su foglio firmato in bianco” e ancora “non può non cogliersi
l'incongruità dell'incarico in questione laddove da un lato collega il compenso (pari al 30%) all'esito positivo delle varie vertenze (la pratica relativa al sinistro e le altre questioni ereditarie conseguenti al decesso del figlio della ) per poi indicare la base di calcolo nel petitum CP_1 astratto di tali vertenze: in ogni caso l'unica vertenza conclusa era quella relativa al risarcimento ed in forza della procura all'incasso la avrebbe avuto obbligo di rendiconto così che Parte_1
l'incasso tout court dell'intera somma liquidata (che il giorno stesso della liquidazione era stata fatta fuoriuscire ad opera del dal conto della di cui è l.r.), il cui importo CP_2 Parte_1
cercava di celare alla che ne otteneva contezza solo contattando la compagni CP_2 CP_1 assicurativa, integra il fumus del reato di cui al capo a)” (doc. 9 memoria opposta); anche la circostanza del conferimento della procura all'incasso (doc. 3 comparsa), piuttosto che direttamente al commercialista come ci si sarebbe aspettato, ad una società di cui era legale rappresentante e che dall'oggetto sociale risultava fornire meri servizi di natura contabile alle imprese estranei, quindi, all'oggetto del presunto incarico professionale (si legge nella visura camerale “consulenza alle imprese elaborazione dei dati contabili e amministrativi con propri centri di elaborazione dati .. prestazioni di servizio e supporto aziende …” doc. 4 comparsa) inducono al convincimento di una condotta illecita ai danni della ed alla nullità del presunto incarico professionale;
parimenti CP_1 dicasi per l'operazione, rilevata nelle indagini penali, con cui la società una volta Parte_1 incassate le somme del risarcimento di euro 255.000,00 in data 14 marzo 2023 ha provveduto in soli due giorni, il 14 e 15 marzo 2023, ad effettuare prelievi e bonifici in uscita per un totale di n. 7 operazioni in favore del legale rappresentante dell'opponente Dott. e di altre società - che CP_2 le indagini penali hanno ricondotto sempre al signor -, spogliandosi immediatamente e CP_2 integralmente dell'intera somma risarcitoria incassata da ZU per conto dell'opposta (doc. 3 e 4 memoria opposta art. 171 ter c.p.c. secondo termine). Il Tribunale del riesame, d'altronde, ha rilevato che sul conto della società opponente – sottoposto a sequestro preventivo in data 17 aprile
2023 - e, quindi, un mese dopo dell'incasso delle somme del risarcimento della - il denaro CP_1 rimasto sul conto corrente era pari ad euro 744,95.
Deve dunque ritenersi del tutto infondata e temerariamente pretestuosa la eccezione svolta dall'opponente, che ha sostenuto il proprio diritto a trattenere le somme risarcitorie incassate, per presunta attività professionale svolta in favore della;
da parte i profili di illecito sopra CP_1 richiamati, tale attività è peraltro rimasta del tutto sfornita di prova.
Infatti, con l'incarico professionale l'opponente si obbligava a svolgere attività di assistenza e consulenza volta a far ottenere all'opposta i) il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il sinistro stradale mortale del di lei figlio, ii) l'intestazione delle unità immobiliari ereditate, nonché iii) il riconoscimento del 50% della quota della ditta AN BI per
[...]
Pt_2
Relativamente al sinistro stradale occorso al figlio risulta pacifico, oltre che documentato, il raggiungimento del risultato (nel conferimento di incarico professionale l'opposta lo condizionava
“agli effettivi risultati conseguiti”, precisando altresì “nell'ipotesi di esito positivo della vertenza, in via stragiudiziale o in via giudiziale, …. sarà dovuto un compenso pari al 30% dell'importo come di seguito determinato per le suddette causali … valore richiesta di risarcimento assicurativo stimato in € 550.000 …” cfr. doc. 2 opposizione) visto l'atto di transazione e quietanza (doc. 5 comparsa) e l'incasso delle somme da parte della riconosciute dalla ZU in misura Parte_1 pari ad € 255.000,00. Tuttavia, nel caso di specie, era onere dell'opponente provare l'esecuzione dell'attività e, soprattutto, che il raggiungimento del risultato economico era stato ottenuto in forza dell'attività di consulenza e assistenza prestata dalla e tanto anche considerato che - Parte_1 come pacifico tra le parti – l'opposta aveva incaricato due legali per la gestione della pratica di risarcimento.
Ebbene l'opponente sul punto, a pagina 6 del proprio atto introduttivo, deduce in modo assolutamente generico ed insufficiente che l'attività prestata in relazione al risarcimento da sinistro stradale sarebbe consistita nell'“acquisizione di tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia assicurativa per l'apertura del sinistro” ed “all'invio della stessa ai legali nominati dalla signora
per la trattazione della pratica ZU”. CP_1
Tuttavia gli scarni documenti allegati non provano alcun invio, né raccolta di documentazione da parte dell'opponente, né tanto meno accesso ad uffici competenti, né ancora inoltro ai legali;
infatti la documentazione prodotta è quasi esclusivamente rappresentata da comunicazioni unilaterali inviate dai legali al legale rappresentante della , il quale veniva Parte_1 Controparte_2 messo al corrente di quanto necessario per l'avvio e gestione del sinistro (dimostrando con ciò anche come la non avesse neppure contezza di quali fossero le azioni e documenti Parte_1 necessari per far ottenere il risarcimento alla ) e che dimostrano in realtà l'attività svolta dai CP_1 soli avvocati.
Non v'è dunque traccia di alcuna attività resa dalla Euro Business in favore della . CP_1
Si veda ad esempio il documento 13 che integra un'e-mail proveniente dai legali che non fa che dimostrare solo che lo sviluppo dell'importo risarcitorio è stato effettuato da questi ultimi e non dall'opponente; il documento 14 che dimostra solo come siano stati i legali a redigere il contratto di incarico professionale del 4.11.2022, addirittura si legge nella missiva “ho preferito scindere le posizioni in modo tale che tu possa trovare qualsivoglia accordo con la Signora (che noi come studio non vogliamo conoscere e per il quale ti potrai muovere in completa “autonomia”) mentre noi (come studio professionale) percepiremo le somme solo ed esclusivamente dalla compagnia assicurativa”; il documento 15 rappresenta un elenco, redatto dai legali, dei documenti necessari per la pratica assicurativa;
il documento 16 è un'email con cui i legali informano e inviano al la comunicazione da loro redatta ed inviata all'assicurazione e non dall'opponente; i CP_2 documenti 17 e 18 rappresentano comunicazioni in cui ancora una volta sono i legali ad informare il signor della risposta e richieste del liquidatore di ZU. CP_2
Parimenti, quanto alle ulteriori attività indicate nel contratto del 4 novembre 2022, parte opponente non ha provato - e finanche neppure dedotto - di aver raggiunto il risultato previsto nell'accordo, ovverosia l'intestazione dei beni e il riconoscimento della quota della ditta a favore dell'opposta. La documentazione acquisita al processo, infatti, è relativa a mere comunicazioni ricevute da soggetti terzi e corrispondenza informativa o prodromica che non prova l'esecuzione dell'attività, né soprattutto il raggiungimento del risultato pattuito cui era condizionato il compenso.
Ne deriva che l'opponente anche per tali ulteriori ragioni non ha diritto ad alcun corrispettivo, sicchè le somme pacificamente incassate dall'assicurazione ZU e pari ad euro 255.000,00 devono essere integralmente versate alla signora , unica avente diritto a percepire il CP_1 risarcimento in questione.
Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni e deduzioni svolte dalle parti in causa.
L'opposizione va quindi rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri dell'art. 4 di cui al
D.M. 55/2014, come da ultimo modificato con DM 147/2022, applicando i valori ai medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed ai minimi per la fase istruttoria, trattandosi di causa istruita documentalmente.
La condotta processuale posta in essere da è elemento valido per Parte_1 condannare la società non solo al pagamento delle spese di lite, ma anche al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Come noto, la legge di riforma del processo civile n. 69 del 2009 ha aggiunto all'articolo 96 un terzo comma, con cui si introduce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma - ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente determinata.
Tale norma, a differenza di quella di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 c.p.c., non individua una ipotesi di responsabilità, svolgendo invece una funzione propriamente sanzionatoria di comportamenti processuali abusivi del diritto di azione o di difesa, che viene dalla parte piegato a fini dilatori o pretestuosi, con la conseguenza di aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, di ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.
In particolare secondo giurisprudenza “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Civ. S.U. 22405/2018).
Nel corso del presente giudizio è emersa la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria proposta dall'opponente il quale ha agito in opposizione ad un decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria o quantomeno colposamente pretestuosa, avanzando un presunto diritto di credito per compensi per un importo irragionevolmente pari al vantaggio economico conseguito dalla opposta, senza offrire alcun riscontro probatorio e limitandosi ad asserzioni apodittiche e genericamente accennate - peraltro solo nella memoria integrativa n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. (quali ad esempio “fece molteplici riunioni a studio” “raccogliere informazioni” “accompagnò molte volte in banca” “gran mole di lavoro”), cui non è seguito alcun riscontro documentale ovvero articolazione di istanze istruttorie che si sono rivelate altrettanto generiche ed inammissibili quanto alle circostanze di tempo e luogo;
per contro, l'intero quadro probatorio delle prove tipiche ed atipiche acquisite al processo ha restituito una condotta pervicacemente temeraria e penalmente rilevante a carico dell'opponente, che è elemento valido per condannarla al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.
La norma di cui all'art. 96 c.p.c. nel disporre la condanna ad una somma equitativamente determinata non fissa un limite quantitativo alla condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (Cass. Civ. 26435/2020 e Cass. Civ. n. 17902/2019).
Con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, comma 3 c.p.c., la somma di euro
6.500,00, assumendo come parametro la metà delle spese legali liquidate, cui si aggiungono gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- Rigetta integralmente l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo n.
8958/2023 del 10 maggio 2023 e notificato il 12 maggio 2023 emesso dal Tribunale di
Roma (R.G. 17657/2023);
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di , liquidate in € 11.268,00 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e spese CP_1 generali al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Pierfilippo Monastero e HI BA dichiaratisi antistatari;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 ex art. 96 comma 3 c.p.c. della somma di euro 6.500,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Roma, 18 giugno 2025
Il Giudice
W. VE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE in persona della dott.ssa Wanda VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 32393/2023 del R.G.A.C. all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. tenutasi ex art. 127 ter
c.p.c. in data 10 marzo 2025 e vertente
TRA come in atti rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Claudio De Fenu;
OPPONENTE
CONTRO
, come in atti rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfilippo Monastero CP_1
e Avv. HI BA;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione udienza del 10 marzo 2025 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 8958/2023 del 10 maggio 2023 e notificato il 12 maggio 2023 emesso dal Tribunale di
Roma (R.G. 17657/2023) con cui la signora ingiungeva il pagamento di euro CP_1
255.000,00 oltre interessi e spese della procedura. A fondamento dell'ingiunzione la signora deduceva che nel luglio 2022, a seguito di CP_1 decesso del figlio trentenne per un incidente stradale avvenuto il dì 8 marzo 2022, affidava al commercialista Dott. , per il quale lavorava come collaboratrice domestica, la Controparte_2 pratica di sinistro per ottenere il risarcimento del danno. In prossimità della liquidazione, in data 23 gennaio 2023, il commercialista accompagnava l'opposta dal Notaio Dott. per Per_1 sottoscrivere una procura speciale all'incasso, in favore della società - di cui il Parte_1 commercialista era legale rappresentante - la quale società avrebbe incassato per conto della signora le somme liquidate dalla compagnia assicurativa ZU UR OM LTD. CP_1
Lamentava tuttavia l'opposta che la società, incassata la somma di euro 255.000,00 dall'assicurazione, non le aveva mai riversato nulla. si opponeva al decreto ingiuntivo avanzando quale unico motivo Parte_1 di opposizione di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti della , in quanto CP_1
l'importo era stato trattenuto quale compenso pattuito per la perfetta esecuzione dell'incarico professionale del 4 novembre 2022 affidato alla società.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale i) esponeva di aver proposto querela per truffa e appropriazione indebita a carico della società e del commercialista – legale rappresentante per aver questi ordito un disegno criminoso volto a sottrarre l'importo del risarcimento all'opposta, costituendo ad hoc la società (la ; ii) eccepiva di aver firmato n. 7 fogli in bianco su Parte_1 richiesta ed inganno del signor e di non aver mai voluto conferire alcun incarico Controparte_2 professionale;
iii) eccepiva che la società opponente non aveva mai eseguito alcuna attività in proprio favore e non aveva mai presentato il rendiconto e precisava che, in particolare, del risarcimento del danno per l'incidente stradale del figlio erano stati incaricati due legali cui l'assicurazione ZU, infatti, aveva liquidato anche euro 17.850,00 a titolo di spese legali;
iv) disconosceva ex art. 214 c.p.c. la firma apposta in calce al documento n. 3 prodotto in copia dall'opponente, rappresentato da una lettera in cui la comunicava al notaio di CP_1 Per_2 riferire al dott. in qualità di suo delegato di fiducia, l'esistenza di un testamento Controparte_2
Per_ della signora
Alla luce delle risultanze documentali e delle deduzioni in atti l'opposizione appare infondata e deve essere rigettata.
In tema di mezzi di prova, deve precisarsi che il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cass. n. 29471 del 2023, Cass.
n. 9055 del 2022; Cass. n. 5947 del 2023).
Nel caso in esame, è pacifico e documentalmente provato che sulla scorta di Parte_1 procura all'incasso rilasciata dalla (cfr. doc. n. 3 fasc. parte opposta) incassava il bonifico CP_1 effettuato dal liquidatore della compagnia di assicurazione ZU UR OM (cfr. doc. n.
7 fasc. parte opposta), emesso per l'importo di € 255.000,00 sulla scorta della transazione conclusa in data 9 marzo 2023 e sottoscritta dalla sig.ra , a titolo di risarcimento del danno per la CP_1 morte del figlio della odierna opposta, avvenuta a seguito del sinistro del 8 marzo 2022 (cfr. transazione del 9 marzo 2022, doc. in fascicolo monitorio).
Devesi rilevare che, secondo parte opponente, il diritto a trattenere integralmente la somma ingiunta dall'opposta deriverebbe dal fatto che nella procura notarile all'incasso, datata 22 gennaio
2023, era prevista espressamente l'autorizzazione per la di “trattenere le somme da Parte_1 essa maturate in relazione all'incarico professionale conferito dalla sottoscritta e ad accreditare …
l'importo residuo” (doc. 3 comparsa), sicchè, avendo la società svolto l'incarico professionale conferito in data 4 novembre 2022 (doc. 2 opposizione) aveva diritto al compenso che risultava superiore alla somma ingiunta.
Ebbene non può non osservarsi che, dal quadro probatorio fornito dalle prove tipiche e atipiche, anche relative alle indagini penali, acquisite nel presente processo, emergono significativi profili di criticità quanto alla condotta dell'opponente, tali da condurre al convincimento del giudice circa una volontà e condotta illecita della società opponente e del di lui legale rappresentante che priva di causa il contratto professionale in relazione al quale l'opponente oggi chiede la remunerazione.
Da parte ogni considerazione in ordine alla arbitraria, unilaterale e irragionevole determinazione del compenso in misura pari al risarcimento incassato in nome e per conto della sig.ra , si CP_1 devono, infatti, valorizzare i seguenti elementi: la statuizione del Tribunale del Riesame nel provvedimento del 26 maggio 2023 (doc. 9 memoria opposta art. 171 ter c.p.c. secondo termine) che così accerta “si noti che trattasi di società di cui è amministratore unico e socio unico CP_2
e che è stata di fatto appositamente costituita dal per ricevere l'incarico dalla , CP_2 CP_1 posto che è stata creata il 24/10/2022 e si indicava come data di inizio dell'attività il 10/1/23 quindi pochi giorni prima della suddetta procura notarile” datata 22 gennaio 2023 e ancora l'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco rappresentato dall'incarico professionale del 4 novembre
2023 (doc. 2 opposizione), infatti si legge “la relativa veste grafica (con la firma della al CP_1 margine inferiore rispetto ad un contenuto grafico che si ferma prima) avvalora la tesi della querelante circa la stesura su foglio firmato in bianco” e ancora “non può non cogliersi
l'incongruità dell'incarico in questione laddove da un lato collega il compenso (pari al 30%) all'esito positivo delle varie vertenze (la pratica relativa al sinistro e le altre questioni ereditarie conseguenti al decesso del figlio della ) per poi indicare la base di calcolo nel petitum CP_1 astratto di tali vertenze: in ogni caso l'unica vertenza conclusa era quella relativa al risarcimento ed in forza della procura all'incasso la avrebbe avuto obbligo di rendiconto così che Parte_1
l'incasso tout court dell'intera somma liquidata (che il giorno stesso della liquidazione era stata fatta fuoriuscire ad opera del dal conto della di cui è l.r.), il cui importo CP_2 Parte_1
cercava di celare alla che ne otteneva contezza solo contattando la compagni CP_2 CP_1 assicurativa, integra il fumus del reato di cui al capo a)” (doc. 9 memoria opposta); anche la circostanza del conferimento della procura all'incasso (doc. 3 comparsa), piuttosto che direttamente al commercialista come ci si sarebbe aspettato, ad una società di cui era legale rappresentante e che dall'oggetto sociale risultava fornire meri servizi di natura contabile alle imprese estranei, quindi, all'oggetto del presunto incarico professionale (si legge nella visura camerale “consulenza alle imprese elaborazione dei dati contabili e amministrativi con propri centri di elaborazione dati .. prestazioni di servizio e supporto aziende …” doc. 4 comparsa) inducono al convincimento di una condotta illecita ai danni della ed alla nullità del presunto incarico professionale;
parimenti CP_1 dicasi per l'operazione, rilevata nelle indagini penali, con cui la società una volta Parte_1 incassate le somme del risarcimento di euro 255.000,00 in data 14 marzo 2023 ha provveduto in soli due giorni, il 14 e 15 marzo 2023, ad effettuare prelievi e bonifici in uscita per un totale di n. 7 operazioni in favore del legale rappresentante dell'opponente Dott. e di altre società - che CP_2 le indagini penali hanno ricondotto sempre al signor -, spogliandosi immediatamente e CP_2 integralmente dell'intera somma risarcitoria incassata da ZU per conto dell'opposta (doc. 3 e 4 memoria opposta art. 171 ter c.p.c. secondo termine). Il Tribunale del riesame, d'altronde, ha rilevato che sul conto della società opponente – sottoposto a sequestro preventivo in data 17 aprile
2023 - e, quindi, un mese dopo dell'incasso delle somme del risarcimento della - il denaro CP_1 rimasto sul conto corrente era pari ad euro 744,95.
Deve dunque ritenersi del tutto infondata e temerariamente pretestuosa la eccezione svolta dall'opponente, che ha sostenuto il proprio diritto a trattenere le somme risarcitorie incassate, per presunta attività professionale svolta in favore della;
da parte i profili di illecito sopra CP_1 richiamati, tale attività è peraltro rimasta del tutto sfornita di prova.
Infatti, con l'incarico professionale l'opponente si obbligava a svolgere attività di assistenza e consulenza volta a far ottenere all'opposta i) il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il sinistro stradale mortale del di lei figlio, ii) l'intestazione delle unità immobiliari ereditate, nonché iii) il riconoscimento del 50% della quota della ditta AN BI per
[...]
Pt_2
Relativamente al sinistro stradale occorso al figlio risulta pacifico, oltre che documentato, il raggiungimento del risultato (nel conferimento di incarico professionale l'opposta lo condizionava
“agli effettivi risultati conseguiti”, precisando altresì “nell'ipotesi di esito positivo della vertenza, in via stragiudiziale o in via giudiziale, …. sarà dovuto un compenso pari al 30% dell'importo come di seguito determinato per le suddette causali … valore richiesta di risarcimento assicurativo stimato in € 550.000 …” cfr. doc. 2 opposizione) visto l'atto di transazione e quietanza (doc. 5 comparsa) e l'incasso delle somme da parte della riconosciute dalla ZU in misura Parte_1 pari ad € 255.000,00. Tuttavia, nel caso di specie, era onere dell'opponente provare l'esecuzione dell'attività e, soprattutto, che il raggiungimento del risultato economico era stato ottenuto in forza dell'attività di consulenza e assistenza prestata dalla e tanto anche considerato che - Parte_1 come pacifico tra le parti – l'opposta aveva incaricato due legali per la gestione della pratica di risarcimento.
Ebbene l'opponente sul punto, a pagina 6 del proprio atto introduttivo, deduce in modo assolutamente generico ed insufficiente che l'attività prestata in relazione al risarcimento da sinistro stradale sarebbe consistita nell'“acquisizione di tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia assicurativa per l'apertura del sinistro” ed “all'invio della stessa ai legali nominati dalla signora
per la trattazione della pratica ZU”. CP_1
Tuttavia gli scarni documenti allegati non provano alcun invio, né raccolta di documentazione da parte dell'opponente, né tanto meno accesso ad uffici competenti, né ancora inoltro ai legali;
infatti la documentazione prodotta è quasi esclusivamente rappresentata da comunicazioni unilaterali inviate dai legali al legale rappresentante della , il quale veniva Parte_1 Controparte_2 messo al corrente di quanto necessario per l'avvio e gestione del sinistro (dimostrando con ciò anche come la non avesse neppure contezza di quali fossero le azioni e documenti Parte_1 necessari per far ottenere il risarcimento alla ) e che dimostrano in realtà l'attività svolta dai CP_1 soli avvocati.
Non v'è dunque traccia di alcuna attività resa dalla Euro Business in favore della . CP_1
Si veda ad esempio il documento 13 che integra un'e-mail proveniente dai legali che non fa che dimostrare solo che lo sviluppo dell'importo risarcitorio è stato effettuato da questi ultimi e non dall'opponente; il documento 14 che dimostra solo come siano stati i legali a redigere il contratto di incarico professionale del 4.11.2022, addirittura si legge nella missiva “ho preferito scindere le posizioni in modo tale che tu possa trovare qualsivoglia accordo con la Signora (che noi come studio non vogliamo conoscere e per il quale ti potrai muovere in completa “autonomia”) mentre noi (come studio professionale) percepiremo le somme solo ed esclusivamente dalla compagnia assicurativa”; il documento 15 rappresenta un elenco, redatto dai legali, dei documenti necessari per la pratica assicurativa;
il documento 16 è un'email con cui i legali informano e inviano al la comunicazione da loro redatta ed inviata all'assicurazione e non dall'opponente; i CP_2 documenti 17 e 18 rappresentano comunicazioni in cui ancora una volta sono i legali ad informare il signor della risposta e richieste del liquidatore di ZU. CP_2
Parimenti, quanto alle ulteriori attività indicate nel contratto del 4 novembre 2022, parte opponente non ha provato - e finanche neppure dedotto - di aver raggiunto il risultato previsto nell'accordo, ovverosia l'intestazione dei beni e il riconoscimento della quota della ditta a favore dell'opposta. La documentazione acquisita al processo, infatti, è relativa a mere comunicazioni ricevute da soggetti terzi e corrispondenza informativa o prodromica che non prova l'esecuzione dell'attività, né soprattutto il raggiungimento del risultato pattuito cui era condizionato il compenso.
Ne deriva che l'opponente anche per tali ulteriori ragioni non ha diritto ad alcun corrispettivo, sicchè le somme pacificamente incassate dall'assicurazione ZU e pari ad euro 255.000,00 devono essere integralmente versate alla signora , unica avente diritto a percepire il CP_1 risarcimento in questione.
Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni e deduzioni svolte dalle parti in causa.
L'opposizione va quindi rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri dell'art. 4 di cui al
D.M. 55/2014, come da ultimo modificato con DM 147/2022, applicando i valori ai medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed ai minimi per la fase istruttoria, trattandosi di causa istruita documentalmente.
La condotta processuale posta in essere da è elemento valido per Parte_1 condannare la società non solo al pagamento delle spese di lite, ma anche al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Come noto, la legge di riforma del processo civile n. 69 del 2009 ha aggiunto all'articolo 96 un terzo comma, con cui si introduce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma - ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente determinata.
Tale norma, a differenza di quella di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 c.p.c., non individua una ipotesi di responsabilità, svolgendo invece una funzione propriamente sanzionatoria di comportamenti processuali abusivi del diritto di azione o di difesa, che viene dalla parte piegato a fini dilatori o pretestuosi, con la conseguenza di aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, di ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.
In particolare secondo giurisprudenza “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Civ. S.U. 22405/2018).
Nel corso del presente giudizio è emersa la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria proposta dall'opponente il quale ha agito in opposizione ad un decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria o quantomeno colposamente pretestuosa, avanzando un presunto diritto di credito per compensi per un importo irragionevolmente pari al vantaggio economico conseguito dalla opposta, senza offrire alcun riscontro probatorio e limitandosi ad asserzioni apodittiche e genericamente accennate - peraltro solo nella memoria integrativa n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. (quali ad esempio “fece molteplici riunioni a studio” “raccogliere informazioni” “accompagnò molte volte in banca” “gran mole di lavoro”), cui non è seguito alcun riscontro documentale ovvero articolazione di istanze istruttorie che si sono rivelate altrettanto generiche ed inammissibili quanto alle circostanze di tempo e luogo;
per contro, l'intero quadro probatorio delle prove tipiche ed atipiche acquisite al processo ha restituito una condotta pervicacemente temeraria e penalmente rilevante a carico dell'opponente, che è elemento valido per condannarla al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c.
La norma di cui all'art. 96 c.p.c. nel disporre la condanna ad una somma equitativamente determinata non fissa un limite quantitativo alla condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (Cass. Civ. 26435/2020 e Cass. Civ. n. 17902/2019).
Con riferimento a tali criteri appare equo liquidare, ex art. 96, comma 3 c.p.c., la somma di euro
6.500,00, assumendo come parametro la metà delle spese legali liquidate, cui si aggiungono gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- Rigetta integralmente l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo n.
8958/2023 del 10 maggio 2023 e notificato il 12 maggio 2023 emesso dal Tribunale di
Roma (R.G. 17657/2023);
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di , liquidate in € 11.268,00 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e spese CP_1 generali al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Pierfilippo Monastero e HI BA dichiaratisi antistatari;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 ex art. 96 comma 3 c.p.c. della somma di euro 6.500,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Roma, 18 giugno 2025
Il Giudice
W. VE