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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/09/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato : dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2140 / 2024 promossa da:
(c.f. ) con l'Avv. Sara Agresti, presso il Parte_1 C.F._1 cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(c.f. ), con l'Avv. Chiara Focardi, presso Controparte_1 C.F._2 il cui Studio ha eletto domicilio
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto in data 18.09.2011 in Campi EN;
Pagina 1 di 7 2) dichiarare che il SI. è tenuto a corrispondere, in favore della SI.ra Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di €.450,00, soggetta a Controparte_1 rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
3) rilevare che il SI. , sebbene la questione non sia mai stata posta in Parte_1 discussione non essendo oggetto di domanda nel presente giudizio, per quanto occorre possa, conferma gli accordi già assunti e recepiti nella sentenza di separazione per la restituzione della somma complessiva di €.30.000,00 in favore della SI.ra - a CP_1 titolo di restituzione dell'importo a suo tempo versato da quest'ultima per l'acquisto dell'immobile di proprietà - con modalità di restituzione in rate mensili di Pt_1
€.300,00, fino al saldo del residuo ancora dovuto;
4) la SI.ra chiede la liquidazione dei compensi a spese dello stato come da CP_1 istanza depositata in data 27.06.2024 avanti al Tribunale di Firenze che con provvedimento del 04.07.2024 dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Prato e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e si riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi a spese dello stato per il presente procedimento di riassunzione a Codesto Ill. Tribunale di Prato”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 21.06.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti
[...] civili del matrimonio contratto con , sposata con rito Controparte_1 concordatario in Campi EN in data 18.09.2011, atto poi trascritto nel registro dello
Stato civile di detto Comune, nel registro Atti di matrimonio dell'anno 2011, Parte II,
Seria A, atto n. 46.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: (1) di aver contratto matrimonio in regime di separazione dei beni;
(2) che dal matrimonio non sono nati figli;
(3) che i coniugi hanno stabilito la propria residenza familiare nell'immobile sito in Campi
EN, Via Mammoli n. 70, di proprietà esclusiva del;
(4) che con sentenza Pt_1
n. 362/2023, pubblicata in data 7.02.2023, il Tribunale di Prato ha dichiarato la separazione dei coniugi;
(5) che il presta la propria attività professionale presso Pt_1 il Corpo di Polizia della Guardia di Finanza, mentre la convenuta è affetta da malattia degenerativa che le impedisce di svolgere attività lavorativa, essendole infatti stata riconosciuta l'invalidità nella misura 100%, ed è residente presso la “Casa CP_2
Pagina 2 di 7 Accoglienza Anziani di Comeana” posta in Carmignano (PO), Via Machiavelli n. 4; (6) che le condizioni di salute della convenuta sono peggiorate ed è necessario modificare le condizioni di separazione, in particolare quelle relative all'assegno di mantenimento mensile – fissato nella misura di € 700,00 mensili;
(7) che il ricorrente ha depositato il presente ricorso presso il Tribunale di Firenze che, con provvedimento del 4.07.2024 ha però dichiarato la propria incompetenza per territorio;
(8) che pertanto è interesse del ricorrente riassumere il procedimento presso l'intestato Tribunale per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza;
2) in via principale: accertare e dichiarare che la SI.ra
non ha diritto ad alcuna forma di mantenimento da parte del SI. per CP_1 Pt_1 tutti i motivi meglio esposti nella parte in narrativa del presente atto;
3) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse il SI.
tenuto a versare, in favore della SI.ra , un assegno divorzile, Voglia Pt_1 CP_1 determinare la misura dello stesso tenuto conto di tutto quanto sopra esposto nella parte in narrativa del presente atto, nonché della situazione patrimoniale della medesima con particolare riguardo alle indennità dalla medesima percepite;
CP_1
4) in via istruttoria: il SI. , chiede sin da ora che il Tribunale adito Parte_1
Voglia disporre ordine di esibizione a carico della SI.ra circa la Controparte_1 documentazione attestante lo stato di salute della medesima e delle indennità dalla stessa percepite a qualsivoglia titolo. In ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”.
Il Giudice, letto il ricorso, con decreto del 7.11.2024, ha fissato udienza di comparizione delle parti al 4.3.2025.
si è costituita tempestivamente in giudizio con domanda Controparte_1 riconvenzionale, aderendo alla domanda di divorzio ex adverso spiegata, ma contestando tutte le ulteriori domande avanzate, id est il venir meno dell'obbligo in capo al ricorrente di versamento dell'assegno mensile di € 700,00 in favore della convenuta.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato: (1) che la convenuta è affetta da una rara patologia neurodegenerativa caratterizzata da disturbi motori, difficoltà di deambulazione ed equilibrio e bradicinesia, riduzione dei movimenti con rigidità e
Pagina 3 di 7 distonia, disturbi cognitivi interessanti prevalentemente le funzioni frontali come capacità di astrazione/ragionamento, consapevolezza della malattia, funzioni esecutive e di controllo inibitorio e funzioni mnesiche, disturbi di tipo psichiatrico caratterizzati dal disturbo dell'umore con elevato rischio suicidario, presenza di pensieri fissi, disinibizione, aggressività; (2) che la malattia, scoperta nel 2018, negli ultimi due anni ha subito un drastico peggioramento e la è in carico agli Assistenti Sociali di CP_1
Campi EN ed è seguita dal Controparte_3
; (3) che nel 2022 è stata nominata l'Avv. Cristina Cocchi come ADS, in
[...] seguito all'aggravamento delle condizioni della convenuta;
(4) che l' , come da CP_2 verbale del 20.04.2023, ha accertato l'invalidità civile della con totale e CP_1 permanente inabilità lavorativa al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani;
(5) che la , in conseguenza CP_1
CP_ delle domande all' avanzate nel maggio 2022 ed evase l'anno successivo, ad oggi percepisce una pensione mensile di € 333,33 per invalidità civile e indennità di accompagnamento di € 531,76 per un totale di pensione mensile di € 865,09; (6) che il marito, contestualmente all'accordo di separazione, si era impegnato a versare la somma di € 30.000,00 in favore della moglie a titolo di restituzione delle somme prestate al per l'acquisto della casa familiare intestata unicamente al ricorrente - con Pt_1 modalità di restituzione in rate mensili di € 300,00 (previo acconto di € 3.000,00); (7) che ad oggi sono stati corrisposti solo € 8.400,00 di cui € 1.014,87 trattenute a compensazione degli oneri condominiali dovuti dalla e pertanto residuano € CP_1
21.600,00 che il dovrebbe continuare a versare in forza degli accordi già Pt_1 intercorsi;
(8) che la ricorrente sostiene spese mensili di circa € 900,00 per il soggiorno e l'assistenza presso la casa di cura e per le spese mediche non esenti;
(9) che la convenuta in data 1.10.2024 è stata trasferita presso RSD (Residenza Sanitaria Disabili)
Florence Nightingale di Firenze, mantenendo per il momento la residenza presso la precedente RSA.
Pertanto, la convenuta ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-nel merito dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi con obbligo di reciproco rispetto;
-in via riconvenzionale, disporre a carico del SI. un assegno divorzile mensile Pt_1 in favore della SI.ra di €.700,00 rivalutato annualmente secondo i Controparte_1 parametri Istat o quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
-per quanto occorrer possa, dare atto della sussistenza
Pagina 4 di 7 dell'obbligo del pagamento a carico del SI. in favore della SI.ra , in Pt_1 CP_1 forza degli accordi intercorsi tra le parti recepiti nella sentenza di separazione per la restituzione della somma complessiva di €30.000,00, con modalità di restituzione in rate mensili di €300,00, fino al saldo del residuo ancora dovuto. Con vittoria di spese ed onorari. Si contestano e si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da parte avversa”.
All'udienza del 4.03.2025 è comparso personalmente il ricorrente e l'ADS di parte convenuta mentre il procuratore della ha prodotto documentazione medica CP_1 attestante l'impossibilità di trasportare la signora in aula;
il giudice, preso atto, ha rinviato all'udienza del 27.03.2025 disponendo lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto.
All'udienza del 27.03.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto della pendenza di trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo, pertanto il giudice delegato ha rinviato la causa all'udienza del 14.05.2025 per la verifica, differita poi a quella del
17.06.2025 su istanza delle parti, disponendo lo svolgimento della stessa mediante il deposito di note scritte.
Con decreto del 17.06.2025, preso atto della volontà delle parti, il giudice ha autorizzato le medesime a concludere congiuntamente ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Con ordinanza collegiale del 9.7.2025 il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo del giudice delegato rilevando l'assenza della produzione dell'atto di matrimonio, fissando nuova udienza al 2.9.2025 nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Depositate le note scritte, la causa è stata rimessa nuovamente al collegio per la decisione.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, non si ravvisano ostacoli
Pagina 5 di 7 a che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti.
Assegno divorzile – Nulla oppone il Tribunale alla determinazione a carico del ricorrente di una somma mensile da versare alla convenuta a titolo di assegno divorzile, tenuto conto, da un lato, delle risorse economiche delle parti, dall'altro, della particolare condizione di salute della convenuta che richiede un esborso mensile non esiguo e non le consente di svolgere attività lavorativa.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 18.09.2011 in Campi Parte_1 Controparte_1
EN (FI), trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, nel
Registro atti di matrimonio dell'anno 2011, Parte II, Serie A, atto n. 46;
b. dichiara che il SI. è tenuto a corrispondere, in favore della SI.ra Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di €.450,00, Controparte_1 soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.
c. Prende atto che il SI. , sebbene la questione non sia mai stata Parte_1 posta in discussione non essendo oggetto di domanda nel presente giudizio, per quanto occorre possa, conferma gli accordi già assunti e recepiti nella sentenza di separazione per la restituzione della somma complessiva di €.30.000,00 in favore della SI.ra - a titolo di restituzione dell'importo a suo tempo versato da CP_1 quest'ultima per l'acquisto dell'immobile di proprietà - con modalità di Pt_1 restituzione in rate mensili di €.300,00, fino al saldo del residuo ancora dovuto.
d. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
e. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Campi EN (FI) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio del 2/9/2025
Il Presidente. dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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