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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
SONZINI MAURO, Relatore
BELUZZI PIERPAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 140/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza - Piazza Sandro Casali 9 29100 Piacenza PC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Piacenza - Via Dei Mille 7 29121 Piacenza PC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001941821000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001941821000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001941821000 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Voglia l'on. Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Piacenza, contrariis reiectis,
-riconoscere che la cartella impugnata doc.n.08520259001941821000 n. identificativo…08520140020236140000 non costituisce atto interruttivo della prescrizione della cartella 08520140020236140000 notificata in data
01.03.2015 perche' notificata alla ricorrente quando era gia' intervenuta la prescrizione sia con riguardo all'imposta erariale che alle sanzioni ed interessi
-proclamare che le cartelle di pagamento identif. n. 08520130039563981000 ident n..
08520140001254941000 e ident. n. 08520140020236140000 in assenza di atti interruttivi della prescrizione e di inapplicabilita' di sospensioni o proroghe previste da leggi emergenziali risultano prescritte in base ai tempi ordinari stabiliti dalla legge con consequenziale perdita di esecutivita'
-pronunciare l'inesistenza/nullita delle cartelle ident. 08520130039563981000 ident 08520140001254941000
e ident. 08520140020236140000 per vizi insanabili nella procedura notificatoria
-ordinare all'Agente della Riscossione di Piacenza di provvedere alla cancellazione dagli estratti di ruolo dei debiti rappresentati da cartella doc n 08520130039563981000, doc n 08520140001254941000 e cartella doc. n. 08520140020236140000 perche'nulle e prescritte con credito presupposto divenuto inesigibile -
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari, spese generali, cassa di previdenza ed Iva nella misura di legge del presente giudizio.
Resistente Agenzia delle entrate-riscossione:
in via pregiudiziale:
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso stante la non impugnabilità degli estratti di ruolo,
in via subordinata:
-dichiarare l'inammissibilità e tardività del ricorso ai sensi degli art 19 e 21 del D.Lgs 546/92, stante la regolare notifica delle cartelle e la mancata impugnazione di atti precedenti regolarmente notificati,
-dichiarare la validità dell'intimazione di pagamento impugnata e l'esigibilità del credito sottese alle cartelle, nonché il corretto operato dell'Agente della riscossione.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
Resistente Agenzia delle entrate-riscossione:
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di: - in via principale e assorbente, dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva;
- in via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso;
- in ogni caso, condannare parte ricorrente alle spese di giudizio.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 ricorre nei confronti di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione di Piacenza, con atto notificato il 7.8.2025, avverso intimazione di pagamento 08520259001941821000 per euro 4.709,88, di cui imposte euro 2.568, notificata il 23.6.2025 per cartella di pagamento
08520140020236140000 notificata il 1.3.2015, nonchè avverso le cartelle n. 08520130039563981000 per euro 2.711,88, di cui imposte euro 1.906, notificata il 23.3.2014 e n. 08520140001254941000 per euro
2.416,19, di cui imposte 1.566,20, notificata il 29.6.2014, di cui ha appreso l'esistenza consultando l'estratto di ruolo.
La ricorrente lamenta:
intervenuta prescrizione per la cartella di pagamento 08520140020236140000 per decorso del termine decennale prima della notifica della intimazione di pagamento;
inesistenza delle cartelle di pagamento oggetto di ricorso per vizi di notifica ex art. 140 cpc non risultando documentata la procedura ivi prevista;
intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento predette per decorso dei termini di prescrizione dei diversi crediti in esse indicati (imposte, sanzioni e interessi).
Chiede la sospensione dell'esecuzione delle cartelle di pagamento impugnate sussistendo il fumus boni iuris per i motivi di ricorso e il periculum in mora per la carenza di liquidità di cui soffre la ricorrente e l'esistenza di altre cartelle esattoriali per oltre 40.000 euro di cui viene richiesto il pagamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione di Piacenza, rilevando:
inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo inerenti le cartelle esattoriali 08520130039563981000
e 08520140001254941000 per costante giurisprudenza e esplicita previsione dell'art. 12 c. 4 bis DPR
602/1973;
inammissibilità del ricorso contro la cartella 0852014001254941000 già oggetto di notifica di intimazione di pagamento in data 3.5.2025, non impugnata;
inammissibilità del ricorso contro tutte le cartelle per regolare notifica delle medesime e loro definitività;
insussistenza della prescrizione per effetto della sospensione dei relativi termini dal 1.1.2014 al 15.6.2014 ex art. 1 c 623 L 147/2013 e dall'8.3.2020 al 31.8.2021 ex 68 c. 1 e 2 DL 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12 Dlgs 159/2015;
inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione al credito per sanzioni e interessi.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate di Piacenza rilevando: difetto di legittimazione passiva per le domande della ricorrente, avendo l'Agenzia delle Entrate effettuato regolarmente le operazioni che le incombevano per la riscossione dei crediti portati dalle cartelle impugnate.
OSSERVA
Il ricorso impugna l'intimazione di pagamento notificata e la cartella ad essa sottesa per vizi della notifica di quest'ultima ed intervenuta prescrizione del credito.
La cartella risulta notificata il 1.3.2015 a seguito di deposito presso la casa comunale per assenza del destinatario, dopo due accessi, il 19.2.2105 e spedizione con raccomandata AR dell'avviso di deposito, in pari data.
La notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta il 23.6.2025, oltre dieci anni dopo la precedente notifica.
Quanto alla proroga dei termini di prescrizione per COVID, invocata dall'Agenzia delle Entrate-riscossione,
l'art. 68 c.1 DL 18/2020 dispone: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Nel caso di specie, i termini di scadenza delle cartelle di pagamento emesse per i crediti in discussione sono anteriori alla decorrenza del periodo di sospensione dei termini previsto dalla predetta norma, che pertanto non risulta applicabile al caso in esame, come non risulta, di conseguenza, applicabile, il richiamato art. 12
Dlgs159/2015.
La prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento deve pertanto considerarsi maturata.
Quanto agli estratti di ruolo impugnati con le relative ulteriori cartelle di pagamento, si osserva che l'estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate condizioni.
Ancora recentemente, la Corte di Cassazione con ordinanza 24760 dell'8.9.2025, ha statuito: "2. La censura pone – sia pure in relazione alla prospettata inoppugnabilità della cartella di pagamento perché regolarmente notificata - il tema dell'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo e, del resto, la sentenza impugnata stessa accerta che con il ricorso introduttivo è stato impugnato un estratto di ruolo. L'art.3 bis d.
l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l'art.12 del d.P.R.
29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni.
3. La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».
4. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l'estratto di ruolo dirette ad ottenere l'annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità.
È conseguentemente presente l'interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un'intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l'inammissibilità del ricorso.
... omissis ...
6. Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro di impugnabilità dell'estratto di ruolo, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.
L'interpretazione restrittiva è stata da ultimo confermata anche dall'art. 12 “Disposizioni in materia di impugnazione” d.lgs. n.110/2024, in vigore dall'8/8/2024, secondo il quale all'art.12 del d.P.R. n.602/73 il comma 4-bis, primo comma è sostituito dal seguente: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio
»."
La norma citata ribadisce un elenco di circostanza dalle quali debba derivare il pregiudizio che legittima l'impugnazione del ruolo.
Nel ricorso non sono indicate nè dimostrate circostanze che rientrino nella elencazione di cui sopra.
L'impugnazione dei ruoli è motivata solamente con l'irregolarità delle notifiche e l'intervenuta prescrizione.
Anche il caso di impugnazione del ruolo per far dichiarare la prescrizione del credito è stato esaminato, con esito negativo, da Cassazione 8969 del 4 aprile 2025: "... oggetto della domanda è stato l'accertamento della prescrizione sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall'estratto di ruolo.
Al riguardo va osservato che Cass. SSUU. n. 26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass. n. 477/71; Cass. n. 16281/16; Cass. n. 16512/19 e Cass. n. 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, Cass.
n. 1558/20; Cass. n. 20694/21; Cass. n. 40763/21).
2. - In definitiva, il ricorso è inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed
è quindi priva del necessario interesse ad agire."
Il ricorso deve pertanto essere accolto quanto all'intimazione di pagamento dichiarando prescritto il credito di cui alla sottesa cartella e dichiarato inammissibile quanto ai ruoli di cui alle altre due cartelle di pagamento.
Quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate, la sua legittimazione passiva sull'accertamento della intervenuta prescrizione del credito, come in tutte le domande che non riguardano esclusivamente la regolarità e la validità degli atti esecutivi, è principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione (per tutte
Sez. Unite 7514/2022) e deriva dall'art. 39 Dlgs 112/1999 che dispone, in quel caso, la chiamata in causa dell'ente creditore nelle liti promosse contro il concessionario, che diversamente risponde delle conseguenze della lite.
Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto con annullamento dell'intimazione di pagamento
08520259001941821000 e della relativa cartella di pagamento 08520140020236140000. Il parziale accoglimento costituisce motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla la impugnata intimazione di pagamento
08520259001941821000 e relativa cartella di pagamento 08520140020236140000; dichiara inammissibile il ricorso quanto agli estratti di ruolo. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
SONZINI MAURO, Relatore
BELUZZI PIERPAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 140/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza - Piazza Sandro Casali 9 29100 Piacenza PC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Piacenza - Via Dei Mille 7 29121 Piacenza PC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001941821000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001941821000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259001941821000 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Voglia l'on. Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Piacenza, contrariis reiectis,
-riconoscere che la cartella impugnata doc.n.08520259001941821000 n. identificativo…08520140020236140000 non costituisce atto interruttivo della prescrizione della cartella 08520140020236140000 notificata in data
01.03.2015 perche' notificata alla ricorrente quando era gia' intervenuta la prescrizione sia con riguardo all'imposta erariale che alle sanzioni ed interessi
-proclamare che le cartelle di pagamento identif. n. 08520130039563981000 ident n..
08520140001254941000 e ident. n. 08520140020236140000 in assenza di atti interruttivi della prescrizione e di inapplicabilita' di sospensioni o proroghe previste da leggi emergenziali risultano prescritte in base ai tempi ordinari stabiliti dalla legge con consequenziale perdita di esecutivita'
-pronunciare l'inesistenza/nullita delle cartelle ident. 08520130039563981000 ident 08520140001254941000
e ident. 08520140020236140000 per vizi insanabili nella procedura notificatoria
-ordinare all'Agente della Riscossione di Piacenza di provvedere alla cancellazione dagli estratti di ruolo dei debiti rappresentati da cartella doc n 08520130039563981000, doc n 08520140001254941000 e cartella doc. n. 08520140020236140000 perche'nulle e prescritte con credito presupposto divenuto inesigibile -
In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari, spese generali, cassa di previdenza ed Iva nella misura di legge del presente giudizio.
Resistente Agenzia delle entrate-riscossione:
in via pregiudiziale:
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso stante la non impugnabilità degli estratti di ruolo,
in via subordinata:
-dichiarare l'inammissibilità e tardività del ricorso ai sensi degli art 19 e 21 del D.Lgs 546/92, stante la regolare notifica delle cartelle e la mancata impugnazione di atti precedenti regolarmente notificati,
-dichiarare la validità dell'intimazione di pagamento impugnata e l'esigibilità del credito sottese alle cartelle, nonché il corretto operato dell'Agente della riscossione.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
Resistente Agenzia delle entrate-riscossione:
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di: - in via principale e assorbente, dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva;
- in via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso;
- in ogni caso, condannare parte ricorrente alle spese di giudizio.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 ricorre nei confronti di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione di Piacenza, con atto notificato il 7.8.2025, avverso intimazione di pagamento 08520259001941821000 per euro 4.709,88, di cui imposte euro 2.568, notificata il 23.6.2025 per cartella di pagamento
08520140020236140000 notificata il 1.3.2015, nonchè avverso le cartelle n. 08520130039563981000 per euro 2.711,88, di cui imposte euro 1.906, notificata il 23.3.2014 e n. 08520140001254941000 per euro
2.416,19, di cui imposte 1.566,20, notificata il 29.6.2014, di cui ha appreso l'esistenza consultando l'estratto di ruolo.
La ricorrente lamenta:
intervenuta prescrizione per la cartella di pagamento 08520140020236140000 per decorso del termine decennale prima della notifica della intimazione di pagamento;
inesistenza delle cartelle di pagamento oggetto di ricorso per vizi di notifica ex art. 140 cpc non risultando documentata la procedura ivi prevista;
intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento predette per decorso dei termini di prescrizione dei diversi crediti in esse indicati (imposte, sanzioni e interessi).
Chiede la sospensione dell'esecuzione delle cartelle di pagamento impugnate sussistendo il fumus boni iuris per i motivi di ricorso e il periculum in mora per la carenza di liquidità di cui soffre la ricorrente e l'esistenza di altre cartelle esattoriali per oltre 40.000 euro di cui viene richiesto il pagamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione di Piacenza, rilevando:
inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo inerenti le cartelle esattoriali 08520130039563981000
e 08520140001254941000 per costante giurisprudenza e esplicita previsione dell'art. 12 c. 4 bis DPR
602/1973;
inammissibilità del ricorso contro la cartella 0852014001254941000 già oggetto di notifica di intimazione di pagamento in data 3.5.2025, non impugnata;
inammissibilità del ricorso contro tutte le cartelle per regolare notifica delle medesime e loro definitività;
insussistenza della prescrizione per effetto della sospensione dei relativi termini dal 1.1.2014 al 15.6.2014 ex art. 1 c 623 L 147/2013 e dall'8.3.2020 al 31.8.2021 ex 68 c. 1 e 2 DL 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12 Dlgs 159/2015;
inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione al credito per sanzioni e interessi.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate di Piacenza rilevando: difetto di legittimazione passiva per le domande della ricorrente, avendo l'Agenzia delle Entrate effettuato regolarmente le operazioni che le incombevano per la riscossione dei crediti portati dalle cartelle impugnate.
OSSERVA
Il ricorso impugna l'intimazione di pagamento notificata e la cartella ad essa sottesa per vizi della notifica di quest'ultima ed intervenuta prescrizione del credito.
La cartella risulta notificata il 1.3.2015 a seguito di deposito presso la casa comunale per assenza del destinatario, dopo due accessi, il 19.2.2105 e spedizione con raccomandata AR dell'avviso di deposito, in pari data.
La notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta il 23.6.2025, oltre dieci anni dopo la precedente notifica.
Quanto alla proroga dei termini di prescrizione per COVID, invocata dall'Agenzia delle Entrate-riscossione,
l'art. 68 c.1 DL 18/2020 dispone: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Nel caso di specie, i termini di scadenza delle cartelle di pagamento emesse per i crediti in discussione sono anteriori alla decorrenza del periodo di sospensione dei termini previsto dalla predetta norma, che pertanto non risulta applicabile al caso in esame, come non risulta, di conseguenza, applicabile, il richiamato art. 12
Dlgs159/2015.
La prescrizione del credito di cui all'intimazione di pagamento deve pertanto considerarsi maturata.
Quanto agli estratti di ruolo impugnati con le relative ulteriori cartelle di pagamento, si osserva che l'estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate condizioni.
Ancora recentemente, la Corte di Cassazione con ordinanza 24760 dell'8.9.2025, ha statuito: "2. La censura pone – sia pure in relazione alla prospettata inoppugnabilità della cartella di pagamento perché regolarmente notificata - il tema dell'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo e, del resto, la sentenza impugnata stessa accerta che con il ricorso introduttivo è stato impugnato un estratto di ruolo. L'art.3 bis d.
l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l'art.12 del d.P.R.
29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni.
3. La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all'art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».
4. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l'estratto di ruolo dirette ad ottenere l'annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità.
È conseguentemente presente l'interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un'intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l'inammissibilità del ricorso.
... omissis ...
6. Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro di impugnabilità dell'estratto di ruolo, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.
L'interpretazione restrittiva è stata da ultimo confermata anche dall'art. 12 “Disposizioni in materia di impugnazione” d.lgs. n.110/2024, in vigore dall'8/8/2024, secondo il quale all'art.12 del d.P.R. n.602/73 il comma 4-bis, primo comma è sostituito dal seguente: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio
»."
La norma citata ribadisce un elenco di circostanza dalle quali debba derivare il pregiudizio che legittima l'impugnazione del ruolo.
Nel ricorso non sono indicate nè dimostrate circostanze che rientrino nella elencazione di cui sopra.
L'impugnazione dei ruoli è motivata solamente con l'irregolarità delle notifiche e l'intervenuta prescrizione.
Anche il caso di impugnazione del ruolo per far dichiarare la prescrizione del credito è stato esaminato, con esito negativo, da Cassazione 8969 del 4 aprile 2025: "... oggetto della domanda è stato l'accertamento della prescrizione sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall'estratto di ruolo.
Al riguardo va osservato che Cass. SSUU. n. 26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass. n. 477/71; Cass. n. 16281/16; Cass. n. 16512/19 e Cass. n. 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, Cass.
n. 1558/20; Cass. n. 20694/21; Cass. n. 40763/21).
2. - In definitiva, il ricorso è inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed
è quindi priva del necessario interesse ad agire."
Il ricorso deve pertanto essere accolto quanto all'intimazione di pagamento dichiarando prescritto il credito di cui alla sottesa cartella e dichiarato inammissibile quanto ai ruoli di cui alle altre due cartelle di pagamento.
Quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate, la sua legittimazione passiva sull'accertamento della intervenuta prescrizione del credito, come in tutte le domande che non riguardano esclusivamente la regolarità e la validità degli atti esecutivi, è principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione (per tutte
Sez. Unite 7514/2022) e deriva dall'art. 39 Dlgs 112/1999 che dispone, in quel caso, la chiamata in causa dell'ente creditore nelle liti promosse contro il concessionario, che diversamente risponde delle conseguenze della lite.
Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto con annullamento dell'intimazione di pagamento
08520259001941821000 e della relativa cartella di pagamento 08520140020236140000. Il parziale accoglimento costituisce motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla la impugnata intimazione di pagamento
08520259001941821000 e relativa cartella di pagamento 08520140020236140000; dichiara inammissibile il ricorso quanto agli estratti di ruolo. Spese compensate.