Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 02/12/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01381/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01757/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2025, proposto da
Tecnosoluzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B75B66C7D1, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cair Italia S.r.l., Adria Med. S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1042 del 25 settembre 2025, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale BT ha provveduto all'aggiudicazione definitiva, ai sensi del D.lgs. 36/2023, dell'appalto per la fornitura in somministrazione per 36 mesi di dispositivi medici vari necessari per le UU.OO. di Pediatria dell'ASL BT per il Lotto n. 2 in favore della società Adria Med. s.r.l., CIG: B75B66C7D1;
- ove occorra, dei verbali di gara n. 1 del 7 luglio 2025, n. 2 del 21 luglio 2025, n. 3 dell'8 agosto 2025, n. 4 del 27 agosto 2025;
- della proposta di aggiudicazione e della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ove esistente, ancorché non conosciute;
- dell'atto di approvazione dei verbali di gara, ove esistente ancorché non conosciuto;
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, della deliberazione del Commissario Straordinario n. 479 del 19 giugno 2025 l'ASL BT; della determina n. 4456 del 4 agosto 2025; del parere del dott. Giuseppe Tedeschi del 9 agosto 2025; del Disciplinare di Gara e del Capitolato tecnico;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
e per la condanna
dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nell'aggiudicazione e nel contratto, ove nelle more stipulato e previa declaratoria della sua inefficacia; in subordine per equivalente;
in via subordinata, per la riedizione della gara e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. EN ME e uditi per le parti i difensori, avv. Leonardo Maruotti, anche in sostituzione dell’avv. Francesco Romano, per la parte ricorrente, avv. Giuseppe De Candia, su delega orale dell’avv. Andrea Scarpellini Camilli, per l'ASL resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con ricorso notificato il 30.10.2025 e depositato il 6.11.2025, la società ricorrente, classificatasi al terzo posto nella graduatoria del Lotto n. 2 della procedura indetta dalla ASL BT per la fornitura di dispositivi medici pediatrici (biberon e tettarelle), ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, comunicatale in data 25.9.2025. Ha dedotto l'illegittimità dell'ammissione sia dell'aggiudicataria che della seconda classificata, sostenendo che i prodotti da queste offerti sarebbero privi della certificazione di assenza di residui di agenti sterilizzanti richiesta dalla legge di gara a pena di esclusione nonché affetti da difformità tecniche specifiche rispetto al Capitolato (quali il metodo di sterilizzazione a raggi beta in luogo dell'ossido di etilene e la capacità dei contenitori per colostro).
Premesso altresì, che si è costituita in giudizio la sola ASL BT, difendendo la legittimità del proprio operato ed evidenziando che la conformità tecnica e funzionale dei dispositivi offerti è stata validata dal parere del clinico esperto, mentre non si sono costituite le società controinteressate (a differenza che nel giudizio parallelo, avente ad oggetto il Lotto 1, ove si è costituita la Cair Italia).
Preso atto che all’udienza del 26.11.2025 la causa è passata in decisione, dando avviso della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata.
Ritenuto che il ricorso sia infondato e vada quindi respinto.
Considerato che le censure rivolte nei confronti della seconda classificata (volte ad ottenerne l'esclusione per mancanza della certificazione di "assenza residui" e per difformità tecniche) non possano trovare accoglimento sulla base di una lettura della clausola della lex specialis secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità nonché alla luce del principio di equivalenza funzionale. Considerato che una certificazione attestante lo zero assoluto di residui chimici non sarebbe tecnicamente esigibile né prevista dagli standard internazionali e che dunque, la documentazione tecnica offerta (Marcatura CE e conformità agli standard ISO) possa ritenersi idonea a soddisfare l'interesse pubblico sotteso alla clausola (la sicurezza sanitaria del dispositivo), rendendo l'offerta equivalente a quanto richiesto. Parimenti, le contestate difformità tecniche (quali la sterilizzazione a raggi beta o la capacità dei contenitori) sono state ritenute idonee dal clinico esperto nominato dalla Stazione Appaltante, il cui giudizio di equivalenza funzionale si è basato unicamente sulle schede tecniche e sulle certificazioni ricevute, che attestano proprio i livelli sotto-soglia delle sostanze potenzialmente pericolose per i lattanti (doc. 2 resistente).
Ritenuto, di conseguenza, che le censure rivolte avverso l'aggiudicazione alla prima classificata siano inammissibili per carenza di interesse poiché, a seguito della reiezione dei motivi volti all'esclusione della seconda classificata, quest'ultima rimarrebbe legittimamente collocata in graduatoria in posizione poziore rispetto alla ricorrente, la quale non potrebbe conseguire né il bene della vita (l'aggiudicazione dell’appalto) né la chance di ottenerlo tramite la riedizione della gara (c.d. prova di resistenza).
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada respinto, disponendo la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, in considerazione del tipo e contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN ND, Presidente
EN Ieva, Primo Referendario
EN ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN ME | EN ND |
IL SEGRETARIO