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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
XERRA NICOLO', TO
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1974/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Reggio Di Calabria - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6855/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V312022000211354A CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1985/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato appello (R.G.A 1974/2024).per la riforma della sentenza n.6855/2023 pronunciata il 24/11/2023 dalla sezione ottava della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio
Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dal suddetto contribuente, per l'annullamento dell'atto V312022000211354 ,emesso dalla segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di
Reggio Calabria e contenente la richiesta di regolarizzazione del contributo unificato versato in relazione a precedente ricorso(R.G. 3649/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il suddetto Ufficio, dopo avere rilevato insufficiente versamento del contributo unificato rispetto all'importo dovuto ,ha chiesto l'integrazione di euro 120,00,originariamente versato, con un altro di 120,00 euro, oltre i diritti di notifica.
Lo Ricorrente_1 ha, con il suddetto ricorso, sostenuto l'inesistenza della violazione contestata.
La Segreteria della citata Corte di primo grado ha ,invece, in sede di costituzione in giudizio , affermato la legittimità del proprio operato.
L'Ufficio ha , infatti, ritenuto che in presenza di ricorsi cumulativi tributari, come nel caso in esame, il contributo debba essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, per come previsto dall'art.14, comma3 bis, DPR 115/2022 , vigente ratione temporis , assumendo rilievo il richiamo da esso operato all'art.12 del decreto legislativo 546/1992, che ha introdotto una disciplina speciale rispetto alla norma generale.
Il citato art.12 stabilisce che per valore della lite si intende il tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogati con l'atto impugnato, mentre in caso di controversie relative esclusivamente ad irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somme di queste ultime.
I Giudici di primo grado ,esaminato il valore della controversia, derivante dalla impugnazione cumulativa di due atti impugnati, hanno confermato l'atto di recupero dell'Ufficio di segreteria citaao e respinto il ricorso dello Ricorrente_1.
Il contribuente ha , nel presente appello, eccepito errori commessi sia dall'Ufficio di segreteria che dai primi
Giudici, che non avrebbero valutato esattamente il valore della controversia, ma non dimostrandoli in alcun modo, limitandosi ad affermazioni generiche.
Tanto premesso, è del tutto evidente che l'Ufficio abbia agito legittimamente, chiedendo sul valore della controversia, data da un ricorso cumulativo, il contributo dovuto.
L'appellante , nel presente caso, si limita, come già detto, ad una contestazione generica e non provata ,mentre appare evidente che la sentenza di primo grado , data la sua esattezza e chiarezza, non possa che essere confermata.
Questa Corte, pertanto, respinge l'appello dello Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
XERRA NICOLO', TO
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1974/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Reggio Di Calabria - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6855/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V312022000211354A CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1985/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha presentato appello (R.G.A 1974/2024).per la riforma della sentenza n.6855/2023 pronunciata il 24/11/2023 dalla sezione ottava della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio
Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dal suddetto contribuente, per l'annullamento dell'atto V312022000211354 ,emesso dalla segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di
Reggio Calabria e contenente la richiesta di regolarizzazione del contributo unificato versato in relazione a precedente ricorso(R.G. 3649/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il suddetto Ufficio, dopo avere rilevato insufficiente versamento del contributo unificato rispetto all'importo dovuto ,ha chiesto l'integrazione di euro 120,00,originariamente versato, con un altro di 120,00 euro, oltre i diritti di notifica.
Lo Ricorrente_1 ha, con il suddetto ricorso, sostenuto l'inesistenza della violazione contestata.
La Segreteria della citata Corte di primo grado ha ,invece, in sede di costituzione in giudizio , affermato la legittimità del proprio operato.
L'Ufficio ha , infatti, ritenuto che in presenza di ricorsi cumulativi tributari, come nel caso in esame, il contributo debba essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, per come previsto dall'art.14, comma3 bis, DPR 115/2022 , vigente ratione temporis , assumendo rilievo il richiamo da esso operato all'art.12 del decreto legislativo 546/1992, che ha introdotto una disciplina speciale rispetto alla norma generale.
Il citato art.12 stabilisce che per valore della lite si intende il tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogati con l'atto impugnato, mentre in caso di controversie relative esclusivamente ad irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somme di queste ultime.
I Giudici di primo grado ,esaminato il valore della controversia, derivante dalla impugnazione cumulativa di due atti impugnati, hanno confermato l'atto di recupero dell'Ufficio di segreteria citaao e respinto il ricorso dello Ricorrente_1.
Il contribuente ha , nel presente appello, eccepito errori commessi sia dall'Ufficio di segreteria che dai primi
Giudici, che non avrebbero valutato esattamente il valore della controversia, ma non dimostrandoli in alcun modo, limitandosi ad affermazioni generiche.
Tanto premesso, è del tutto evidente che l'Ufficio abbia agito legittimamente, chiedendo sul valore della controversia, data da un ricorso cumulativo, il contributo dovuto.
L'appellante , nel presente caso, si limita, come già detto, ad una contestazione generica e non provata ,mentre appare evidente che la sentenza di primo grado , data la sua esattezza e chiarezza, non possa che essere confermata.
Questa Corte, pertanto, respinge l'appello dello Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo grado del giudizio.