Sentenza 6 maggio 2008
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La dichiarazione di non accettazione delle notificazioni deve essere resa dal difensore di fiducia dopo la nomina, non all'atto della prima notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2008, n. 23523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23523 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
235 23 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/05/2008
SENTENZA
N..938, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MORGIGNI ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
035871/2007" N.
2. Dott. LICARI CARLO
" 3. Dott.ROMIS VINCENZO
" 4. Dott. FOTI GIACOMO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 04/03/1972 1) NT MI
avverso SENTENZA del 29/06/2007
CORTE APPELLO di ANCONA
vişţi gli atti, la sentenza ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
BRUSCO CARLO GIUSEPPE in persona del dott. Udito is Procuratore generale,
Sauti CONSOLO die lig concluso рас ته له getto dil ricorse.
I) NT MI ha proposto ricorso avverso la sentenza 29 giugno 2007 della Corte d'Appello di Ancona che ha rigettato l'appello proposto contro la sentenza 6 febbraio 2004 del
Tribunale di Macerata che l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto aggravato in danno di CESANELLI
MARISA.
I giudici di merito hanno ritenuto accertato che l'imputata si fosse introdotta all'interno degli uffici della direzione provinciale del tesoro di Macerata e, approfittando della momentanea assenza dal suo ufficio della persona offesa, era entrata nell'ufficio dove la persona offesa prestava la sua attività impossessandosi di un portamonete contenuto in una borsa;
la persona offesa si era accorta della condotta dell'imputata e l'aveva bloccata facendosi restituire l'oggetto sottratto.
avversOII) Avverso la sentenza di secondo grado, e
l'ordinanza 29 giugno 2007 della medesima Corte (cui si farà di seguito riferimento), ha proposto ricorso l'imputata che ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: 1) la nullità del giudizio di appello per la mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di appello;
2) l'erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. con conseguente richiesta di dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela;
3) l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto consumato e non solo tentato il reato ascritto all'imputata.
alla III) L'eccezione relativa alla nullità conseguente
è mancata notificazione del decreto di citazione in appello infondata.
Risulta dall'ordinanza impugnata e dalla stessa esposizione contenuta nei motivi di ricorso che l'avviso della fissazione dell'udienza nel processo di secondo grado fu notificato al difensore di fiducia, ai sensi del comma 8 bis dell'art. 157 cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 2 del d.l. 21 febbraio 2005 n. 17 convertito nella 1. 22 aprile 2005 n. 60, dopo l'entrata in vigore di questa modifica legislativa. La norma prevede che il difensore possa "dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare le notificazioni" e la Corte di merito ha interpretato questa formula normativa nel senso che la dichiarazione di non accettazione debba essere fatta subito dopo la nomina del difensore di fiducia e prima che vengano effettuate notificazioni le e non contestualmente ad esse.
2 Secondo il ricorrente questa interpretazione si porrebbe in contrasto con la lettera della legge che, con l'uso dell'avverbio "immediatamente" non potrebbe che riferirsi alla prima notificazione.
E' peraltro parere a Corte che l'interpretazione del giudice di merito sia corretta. A parte un precedente isolato (Cass., sez.
VI, 9 giugno 2006 n. 24743, Castaldo, rv. 234908) la giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che la dichiarazione di non accettare le notificazione debba essere formulata dopo la nomina e che non sia consentito attendere la prima notificazione per manifestarla (in questo senso V. Cass., sez. I, 30 gennaio 2008 n. 6068, Savarese, rv. 238921; sez. III,
20 settembre 2007 n. 41063, Ardito, rv. 237640; sez. VI, 2 aprile
2007 n. 21341, Borrelli, rv. 236874; 9 marzo 2006 n. 19267,
Casilli, rv. 234499).
Questa interpretazione è conforme alla lettera della norma apparendo evidente che la dichiarazione non può essere resa all'ufficiale giudiziario (o all'ufficiale postale nel caso di notificazione a mezzo posta) perché è espressamente richiesto che venga resa "all'autorità che procede". Ma l'interpretazione che si propone è conforme anche a principi di ragionevolezza perché apparel del tutto evidente la necessità che l'organo procedente sia a conoscenza preventivamente e non solo a notificazione non avvenuta per il rifiuto delle modalità da adottare per la notificazione al fine di evitare che si crei una situazione di incertezza e la possibilità di manovre dilatorie idonee, in taluni casi, a far prescrivere il reato.
IV) La censura che si riferisce all'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. è parimenti infondata. La sentenza impugnata, sia pur sinteticamente, ha fatto riferimento alla circostanza che l'ufficio dove era stato lasciata la borsa contenente il portamonete sottratto era aperto al pubblico e analoga ricostruzione è contenuta nella sentenza di primo grado (che aveva escluso invece il profilo, pur contestato, relativo a cosa esistente in ufficio pubblico sul rilievo che non si trattava di bene di proprietà pubblica). La Corte di merito ha ravvisato l'esistenza di una consuetudine in tal senso e questa affermazione si risolve in una valutazione di merito incensurabile nel giudizio di legittimità.
V) Quanto, infine, alla richiesta di ritenere l'ipotesi del parte il rilievo che il motivo non risulta furto tentato a proposto con l'appello deve comunque rilevarsene l'infondatezza posto che i giudici di merito hanno incensurabilmente accertato
3 che, nel momento in cui l'imputata è stata bloccata, aveva già ottenuto una totale signoria e disponibilità della cosa sottratta che era stata nascosta sulla sua persona.
VI) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il la Corte Suprema di la ricorrente al pagamento delle spese ricorso e condanna processuali.
Così deciso in Roma il giorno 6 maggio 2008.
IL PRESIDENTE
(dr. Antonio Morgigni)
Qurous Morgigri" IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. Carlo Brusco)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE!
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 GIU. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli
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