Sentenza 10 gennaio 2024
Massime • 1
Il condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno. (Fattispecie relativa a condannato per il delitto di estorsione aggravata che aveva ristorato le spese legali sostenute dalle parti civili ed aveva formalmente rinunciato al credito oggetto della richiesta estorsiva, nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione di misure alternative, rilevando che non era stato ristorato il danno di natura non patrimoniale sofferto dalle persone offese, ritenendo irrilevante che queste ultime non avessero ulteriormente coltivato, in sede civile, l'azione risarcitoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2024, n. 16321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16321 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia °dello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16321 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 10/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo pronunciava sull'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione, avanzata da RE AT, condannato per reato (estorsione, aggravata da metodo e finalità di stampo mafioso) rientrante nel catalogo di cui all'art.
4-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Il Tribunale dichiarava inammissibile la detenzione domiciliare, preclusa in base al titolo di reato, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 47-ter Ord. pen.; e negava sia l'affidamento in prova al servizio sociale che la semilibertà, posto che - in mancanza di collaborazione utile con la giustizia - riteneva non avverate le condizioni di accesso di cui al menzionato comma 1-bis dell'art.
4-bis Ord. pen. (quale novellato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), ossia non adempiute le obbligazioni civili conseguenti alla condanna, non dimostrata l'assoluta impossibilità di tale adempimento e non emersi sicuri elementi per escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, e/o il pericolo di un loro ripristino. 2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero dei suoi difensori di fiducia. Il ricorso è basato su un unico articolato motivo, in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Quanto al profilo risarcitorio, il ricorrente rappresenta che il credito, provento dell'attività estorsiva, facente capo a società di cui egli era legale rappresentante pro-tempore, era stato oggetto di espressa rinuncia, che le vittime dell'estorsione avevano accettato, mentre le spese di parte civile (incluse quelle in favore di ente esponenziale degli interessi lesi dal reato) erano state interamente da lui saldate. Condotte risarcitorie ulteriori non sarebbero state esigibili, non avendo alcuna delle parti civili ulteriormente coltivato, in sede civile, l'azione di ristoro del danno. 2.2. Quanto ai collegamenti con la criminalità organizzata, il ricorrente addebita all'ordinanza impugnata di averli impropriamente ritenuti. AT non sarebbe mai appartenuto ad alcun clan, la sua condotta successiva al reato sarebbe stata irreprensibile, la sua famiglia sarebbe normoinserita e durante la carcerazione egli avrebbe maturato un'adeguata analisi critica della condotta criminosa. 2.3. Rispetto alla declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare, il ricorrente reputa che la preclusione assoluta, opposta dal giudice a quo, 2 sarebbe venuta meno a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022, cit., che avrebbe interamente ridisegnato il quadro delle ostatività penitenziarie legate alle condanne intervenute per i reati di cui all'art.
4-bis Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato in ogni sua prospettazione. 2. Allorché la legge penale subordini l'ottenimento di un beneficio alla dimostrazione, da parte del reo, dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna, come è richiesto nella specie (ai fini dell'accesso alle misure alternative, in assenza di collaborazione utile con la giustizia) dal nuovo testo dell'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., è generalmente ininfluente - ai fini del riscontro della condizione - la circostanza che le persone danneggiate dal reato si siano, o meno, costituite parte civile nel processo, ovvero abbiano giudizialmente insistito nei confronti del condannato per il ristoro dei danni patiti (Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Fieromonte, Rv. 251421-01). Spetta infatti, in ogni caso, all'interessato l'iniziativa della consultazione con le vittime per l'individuazione di un'adeguata offerta riparatoria (Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, Tatò, Rv. 263782-01; Sez. 1, n. 43000 del 23/10/2007, Ruggeri, Rv. 238122-01), giacché, da un lato, la mancata richiesta di risarcimento del danno da parte del soggetto legittimato non può essere di per sé considerata equivalente ad una vera e propria rinuncia (Sez. 1, n. 35714 del 10/10/2006, Liberatore, Rv. 234903-01); e, sotto altro aspetto, la manifestazione di interesse per la vittima e gli intendimenti di riparazione, non solo sul piano materiale, ma anche su quello morale, sono indicativi della sussistenza di quei necessari requisiti di revisione critica e di rieducazione, che la riforma del 2022 ha elevato, rispetto ai condannati per i reati già ostativi di cui all'art.
4-bis Ord. pen., a primo fondamento della loro cessata pericolosità sociale in caso di mancata utile collaborazione con la giustizia (così come le stesse condotte di fattivo interesse per le persone offese sono ritenute, rispetto alla generalità dei condannati, sintomatiche di ravvedimento ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale: Sez. 1, n. 1635 del 13/04/1992, Nanni, Rv. 190107- 01). In questa cornice, ineccepibile appare il convincimento del Tribunale di sorveglianza, secondo cui il novero dei comportamenti riparatori, esigibili da AT, fosse assai più ampio di quanto da lui in concreto realizzato, dal momento che il risarcimento avrebbe dovuto riguardare, come non accaduto, tutti i soggetti costituitisi parte civile, e avrebbe dovuto ricomprendere, rispetto 3 alle vittime dirette di attività estorsiva, anche il pregiudizio di natura non patrimoniale. 3. Fermo ciò, il Tribunale di sorveglianza ineccepibilmente motiva, altresì, in ordine alle ragioni che sorreggono il giudizio di mancato riscontro di elementi pregnanti, capaci di attestare la recisione dei collegamenti con il contesto mafioso-criminale che fece da sfondo al reato. A tal fine è dirimente il richiamo agli esiti, insoddisfacenti sul punto, dell'osservazione scientifica della personalità, svolta nell'istituto di pena. Al cospetto, le censure nel motivo sviluppate sconfinano ampiamente nel merito, assumendo un carattere controvalutativo, palesemente estraneo all'ambito del sindacato consentito alla Corte di legittimità. 4. Da ultimo, e con riferimento alla detenzione domiciliare, occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo assolutamente consolidato (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976- 01; Sez. 1, n. 20145 del 27/04/2011, Barbato, Rv. 250277-01; Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248995), sostiene che l'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive di tale forma di misura alternativa, rinvia unicamente al catalogo dei reati menzionato nell'art. 4- bis, e non al contenuto della disposizione, relativo ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore;
è pertanto di ostacolo all'applicazione della misura la condanna irrevocabile per uno dei delitti al catalogo appartenente, a nulla rilevando, a tal fine, l'avvenuta collaborazione con la giustizia o l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Da tale interpretazione, basata su logiche argomentazioni di carattere letterale e logico-sistematico, non vi è ragione di discostarsi neppure a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022, avuto riguardo, in particolare, al rilievo che - essendo già previsto dall'art.
4-bis, ancorché riformato, che l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possano essere concessi ai detenuti o internati solo se sussistono le condizioni ivi espressamente enunciate - le ulteriori disposizioni, che in relazione a specifici benefici o misure escludono i soggetti condannati per i reati ivi contemplati, non avrebbero ragion d'essere e significato alcuno se fossero da intendere riferite alle condizioni preclusive o restrittive dall'art.
4-bis già poste, anziché al mero elenco dei reati in esso indicati. 5. Dalle considerazioni che precedono discende l'inammissibilità del proposto ricorso. 4 A tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2024