Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 27/01/2026, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01619/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02117/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2024, proposto da Ipna Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di Roma Capitale, prot. n. CD/169053 del 7 dicembre 2023, avente a oggetto “ S.C.I.A. in alternativa al P.d.C. in accertamento di conformità ai sensi del d.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. e l.r. 15/08 e ss.mm.ii. Acquisita con prot. CD/161382 del 23/11/2023. Via Salaria 1157 – 1159 km 11+500. Provvedimento di inefficacia e archiviazione d’ufficio ”;
- della nota prot. n. 149622 del 23 novembre 2022 di Roma Capitale, recante “ relazione relativa al sopralluogo eseguito nell’immobile ad uso pubblico esercizio sito in Via Salaria km 1157 – fabbricato posto nell’area di distribuzione carburante ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. RI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 5.2.2024 e depositato in data 28.2.2024, Ipna Petroli S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe.
A sostegno del ricorso, venivano articolate le doglianze ivi meglio enucleate.
In data 29.2.2024, Roma Capitale si è costituita in giudizio, con un atto di stile.
In data 10.12.2025, parte ricorrente ha instato, tra l’altro, per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse in capo a essa stante, da un lato, l’intervenuta sanatoria delle difformità edilizie contestategli nei provvedimenti impugnati e, dall’altro, l’intervenuta demolizione delle opere abusive non sanabili.
Con memoria del 12.12.2025, Roma Capitale ha aderito all’istanza di parte ricorrente di cui si è appena detto.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il Collegio, dato atto di quanto allegato e dichiarato da entrambe le parti, ritiene che le circostanze di cui si è detto abbiano frustrato l’interesse alla decisione nel merito del ricorso, in quanto la ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dall’esito, anche ove fosse favorevole, del presente giudizio.
Alla luce di quanto precede, il Collegio, anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La complessità della vicenda che in questa sede ci occupa, nonché la chiusura in rito del giudizio, consentono al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA AV, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
RI CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CO | LA AV |
IL SEGRETARIO