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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5537/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a BATTIPAGLIA (SA) il 04/03/1967 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
RESISTENTE NON COSTITUITO
OGGETTO: riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 30/04/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver proposto ricorso al Tribunale di Salerno allegando di essere docente, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma
1 di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per l'a.s.
2022/2023; la violazione degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L., e degli artt.
3, 35 e 97 Cost. nonché della clausola 6 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70; la sussistenza di una questione di legittimità costituzionale.
Ha, quindi, riassunto il giudizio, a seguito di ordinanza declinatoria di competenza, chiedendo di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui per l'anno indicato, con vittoria di spese di lite.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 10.03.2025 il GL, rilevato che il ricorso in riassunzione era stato notificato solo al dicastero resistente, e non all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha autorizzato la notifica del ricorso in riassunzione anche ai procuratori costituiti di parte resistente nel giudizio
a quo.
Parte ricorrente ha eseguito l'ordine di rinnovazione della notifica solo in data 26.6.2025 rispetto all'udienza del 30.6.2025.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., rilevato che parte ricorrente non ha provveduto alla notifica e che il resistente non si è costituito per l'udienza del 30 giugno, il CP_1
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
ART. 307 C.P.C.
Va premesso che ai sensi dell'art. 170 c.p.c., dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito.
Il destinatario delle notifiche va così individuato anche ove si tratti di notifica di ricorso in riassunzione, poiché la costituzione nel giudizio a quo permane nel segmento processuale successivo.
2 Nel caso di specie, va evidenziato che la notificazione effettuata esclusivamente alla parte resistente personalmente è inidonea a realizzare una valida riassunzione del giudizio e che parte ricorrente non ha ottemperato alla rinotifica nel termine previsto.
Conseguentemente, va applicato il disposto dell'art. 307 co. 3 c.p.c., il quale stabilisce che “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere
o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass.
4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291
c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Per tali ragioni, non è possibile la concessione di un ulteriore termine per rinotifica anche in ragione del fatto che non sussistono ragioni, non imputabili a parte ricorrente, per una eventuale rimessione in termini.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano
l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere
l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass.
3 n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso
(Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione,
l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
SPESE DI LITE
La mancata costituzione della parte resistente non comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 01/07/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5537/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a BATTIPAGLIA (SA) il 04/03/1967 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
RESISTENTE NON COSTITUITO
OGGETTO: riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 30/04/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver proposto ricorso al Tribunale di Salerno allegando di essere docente, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma
1 di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per l'a.s.
2022/2023; la violazione degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L., e degli artt.
3, 35 e 97 Cost. nonché della clausola 6 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70; la sussistenza di una questione di legittimità costituzionale.
Ha, quindi, riassunto il giudizio, a seguito di ordinanza declinatoria di competenza, chiedendo di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui per l'anno indicato, con vittoria di spese di lite.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 10.03.2025 il GL, rilevato che il ricorso in riassunzione era stato notificato solo al dicastero resistente, e non all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha autorizzato la notifica del ricorso in riassunzione anche ai procuratori costituiti di parte resistente nel giudizio
a quo.
Parte ricorrente ha eseguito l'ordine di rinnovazione della notifica solo in data 26.6.2025 rispetto all'udienza del 30.6.2025.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., rilevato che parte ricorrente non ha provveduto alla notifica e che il resistente non si è costituito per l'udienza del 30 giugno, il CP_1
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
ART. 307 C.P.C.
Va premesso che ai sensi dell'art. 170 c.p.c., dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito.
Il destinatario delle notifiche va così individuato anche ove si tratti di notifica di ricorso in riassunzione, poiché la costituzione nel giudizio a quo permane nel segmento processuale successivo.
2 Nel caso di specie, va evidenziato che la notificazione effettuata esclusivamente alla parte resistente personalmente è inidonea a realizzare una valida riassunzione del giudizio e che parte ricorrente non ha ottemperato alla rinotifica nel termine previsto.
Conseguentemente, va applicato il disposto dell'art. 307 co. 3 c.p.c., il quale stabilisce che “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere
o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass.
4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291
c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Per tali ragioni, non è possibile la concessione di un ulteriore termine per rinotifica anche in ragione del fatto che non sussistono ragioni, non imputabili a parte ricorrente, per una eventuale rimessione in termini.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano
l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere
l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass.
3 n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso
(Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione,
l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
SPESE DI LITE
La mancata costituzione della parte resistente non comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 01/07/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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