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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 22578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22578 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE DE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 29-05-2023 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla richiesta di riconoscimento dei benefici, con rinvio per nuovo esame e con rigetto del ricorso nel resto. letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, avv. Antonio Florio, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22578 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 25/02/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 ottobre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Trani, per quanto in questa sede rileva, condannava DE RE alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A e B), il primo dei quali veniva sussunto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Trani il 6 giugno 2019. Con sentenza del 29 maggio 2023, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, qualificato anche il fatto di cui al capo B ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava la pena a carico di RE in anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, confermando nel resto la decisione del G.U.P. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, RE, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con i primi due, esposti congiuntamente, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sotto il duplice profilo dell’erronea applicazione della disciplina del concorso di persone e del vizio di motivazione, evidenziando che l’unico detentore della sostanza stupefacente di cui al capo A è stato il coimputato CE ON, il quale aveva acquistato poco prima lo stupefacente, per poi tentare di disfarsene alla vista dei militari, non assumendo dunque alcun rilievo penale la condotta di RE, mero conducente dell’auto. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, rispetto alla specifica richiesta difensiva dell’atto di appello finalizzata alla concessione dei benefici di legge. 2.1. Con memoria trasmessa il 17 febbraio 2025, l’avvocato Antonio Florio, difensore di fiducia di RE, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi due motivi di ricorso in punto di responsabilità sono infondati, mentre è meritevole di accoglimento il terzo motivo, da ciò conseguendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego dei benefici di legge. 1. Iniziando dai primi due motivi, deve innanzitutto premettersi che le contestazioni elevate a carico di RE concernono la detenzione illecita sia di due grammi di cocaina gettati via dall’autovettura SK in cui il ricorrente si trovava a bordo con il coimputato CE ON (capo A), sia di 9,5 grammi di marjuana e di 2 grammi di hashish successivamente rinvenuti nel box 3 di pertinenza dell’abitazione di RE (capo B), in occasione della perquisizione svolta dopo il controllo in strada degli operanti di P.G. Ciò posto, premesso altresì che le censure difensive risultano riferite unicamente al capo A, deve osservarsi che la conferma da parte della Corte territoriale del giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine alla condotta oggetto della presente contestazione non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un’adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri di Trani, i quali, nel pomeriggio del 6 giugno 2019, effettuavano un controllo nei confronti dell’autovettura SK targata BJ981WZ. Alla vista degli operanti, uno degli occupanti, CE ON, lanciava fuori dal finestrino dei piccoli pezzettini di sostanza bianca e tale gesto veniva ripetuto da entrambi gli occupanti del veicolo, nonostante i militari avessero intimato l’alt. Fermata l’auto, gli operanti rinvenivano nella SK tracce di polvere bianca, mentre ON nell’immediatezza riferiva (e poi confermava in sede di interrogatorio di garanzia) di essersi disfatto di un grammo di cocaina, a suo dire appena acquistato a Cerignola per uso strettamente personale. Venivano quindi svolte perquisizioni presso le abitazioni dei due fermati, venendo in tal modo rinvenute, presso l’abitazione di ON, un’agenda contenente una sorta di rendicontazione economica e, nel box di pertinenza dell’abitazione di RE, oltre a varie buste in cellophane, una scatola contenente sostanze di tipo marjuana e hashish e varie attrezzature per il confezionamento dello stupefacente, come un coltello con lama intrisa di polvere bianca e otto ritagli di “monconi di cipolline”. A fronte di tali risultanze, sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno ricondotto la detenzione dello stupefacente lanciato dall’autovettura SK (anche) all’odierno ricorrente, avendo in particolare i giudici di secondo grado osservato, condividendo e sviluppando le considerazioni del G.U.P., che RE non si è limitato ad accompagnare a comprare lo stupefacente a Cerignola, come da lui riferito, ma ha concorso nella commissione del reato, risultando in tal senso significative non solo la discordanza delle versioni dei due imputati rispetto alle modalità di acquisto della droga, ma anche (e prima ancora) le circostanze dell’azione, rivelando l’esito delle perquisizioni la chiara propensione allo spaccio di entrambi gli imputati, i quali, come si evince dalla sentenza impugnata (pagina 4), in occasione dell’iniziale controllo in strada, hanno peraltro agito in piena sinergia, cooperando nel lancio dall’autovettura SK dei pezzettini di stupefacente, alcuni frammenti dei quali sono stati poi rinvenuti dai militari sul margine della carreggiata. 1.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazione dei giudici di merito circa l’ascrivibilità 4 a RE della condotta illecita contestata al capo A resiste alle censure difensive, che si articolano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa e parziale delle fonti dimostrative. Tale operazione, tuttavia, non può ritenersi consentita in sede di legittimità, essendo costante l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Il terzo motivo è invece fondato. Occorre infatti evidenziare che, nell’atto di appello la difesa aveva sollecitato nella parte finale il riconoscimento dei benefici di legge, previo contenimento della pena individuata dal primo giudice, come si evince del resto anche dalla sintesi dei motivi di appello operata dalla Corte territoriale (pag. 7 della pronuncia gravata). Orbene, rispetto a tale richiesta, si registra nella sentenza impugnata un totale silenzio argomentativo, essendo rimasta priva di risposta l’istanza difensiva, che non si palesava come inammissibile, non potendo sottacersi che la pena detentiva finale irrogata all’imputato è risultata inferiore al limite di due anni di reclusione. 3. Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso e in sintonia con le considerazioni del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'applicazione dei benefici di legge, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolge profili di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui agli art. 164 e 175 cod. pen. Resta solo da precisare che la sentenza impugnata deve essere dichiarata irrevocabile rispetto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti (che al momento della sentenza impugnata non erano prescritti, e ciò senza considerare l’operatività della cd. sospensione Orlando), dovendosi in tal senso richiamare l’affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828), secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazione dei benefici di legge con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 25.02.2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla richiesta di riconoscimento dei benefici, con rinvio per nuovo esame e con rigetto del ricorso nel resto. letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, avv. Antonio Florio, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22578 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 25/02/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 ottobre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Trani, per quanto in questa sede rileva, condannava DE RE alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A e B), il primo dei quali veniva sussunto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Trani il 6 giugno 2019. Con sentenza del 29 maggio 2023, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, qualificato anche il fatto di cui al capo B ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava la pena a carico di RE in anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, confermando nel resto la decisione del G.U.P. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, RE, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con i primi due, esposti congiuntamente, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sotto il duplice profilo dell’erronea applicazione della disciplina del concorso di persone e del vizio di motivazione, evidenziando che l’unico detentore della sostanza stupefacente di cui al capo A è stato il coimputato CE ON, il quale aveva acquistato poco prima lo stupefacente, per poi tentare di disfarsene alla vista dei militari, non assumendo dunque alcun rilievo penale la condotta di RE, mero conducente dell’auto. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, rispetto alla specifica richiesta difensiva dell’atto di appello finalizzata alla concessione dei benefici di legge. 2.1. Con memoria trasmessa il 17 febbraio 2025, l’avvocato Antonio Florio, difensore di fiducia di RE, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi due motivi di ricorso in punto di responsabilità sono infondati, mentre è meritevole di accoglimento il terzo motivo, da ciò conseguendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego dei benefici di legge. 1. Iniziando dai primi due motivi, deve innanzitutto premettersi che le contestazioni elevate a carico di RE concernono la detenzione illecita sia di due grammi di cocaina gettati via dall’autovettura SK in cui il ricorrente si trovava a bordo con il coimputato CE ON (capo A), sia di 9,5 grammi di marjuana e di 2 grammi di hashish successivamente rinvenuti nel box 3 di pertinenza dell’abitazione di RE (capo B), in occasione della perquisizione svolta dopo il controllo in strada degli operanti di P.G. Ciò posto, premesso altresì che le censure difensive risultano riferite unicamente al capo A, deve osservarsi che la conferma da parte della Corte territoriale del giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine alla condotta oggetto della presente contestazione non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un’adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri di Trani, i quali, nel pomeriggio del 6 giugno 2019, effettuavano un controllo nei confronti dell’autovettura SK targata BJ981WZ. Alla vista degli operanti, uno degli occupanti, CE ON, lanciava fuori dal finestrino dei piccoli pezzettini di sostanza bianca e tale gesto veniva ripetuto da entrambi gli occupanti del veicolo, nonostante i militari avessero intimato l’alt. Fermata l’auto, gli operanti rinvenivano nella SK tracce di polvere bianca, mentre ON nell’immediatezza riferiva (e poi confermava in sede di interrogatorio di garanzia) di essersi disfatto di un grammo di cocaina, a suo dire appena acquistato a Cerignola per uso strettamente personale. Venivano quindi svolte perquisizioni presso le abitazioni dei due fermati, venendo in tal modo rinvenute, presso l’abitazione di ON, un’agenda contenente una sorta di rendicontazione economica e, nel box di pertinenza dell’abitazione di RE, oltre a varie buste in cellophane, una scatola contenente sostanze di tipo marjuana e hashish e varie attrezzature per il confezionamento dello stupefacente, come un coltello con lama intrisa di polvere bianca e otto ritagli di “monconi di cipolline”. A fronte di tali risultanze, sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno ricondotto la detenzione dello stupefacente lanciato dall’autovettura SK (anche) all’odierno ricorrente, avendo in particolare i giudici di secondo grado osservato, condividendo e sviluppando le considerazioni del G.U.P., che RE non si è limitato ad accompagnare a comprare lo stupefacente a Cerignola, come da lui riferito, ma ha concorso nella commissione del reato, risultando in tal senso significative non solo la discordanza delle versioni dei due imputati rispetto alle modalità di acquisto della droga, ma anche (e prima ancora) le circostanze dell’azione, rivelando l’esito delle perquisizioni la chiara propensione allo spaccio di entrambi gli imputati, i quali, come si evince dalla sentenza impugnata (pagina 4), in occasione dell’iniziale controllo in strada, hanno peraltro agito in piena sinergia, cooperando nel lancio dall’autovettura SK dei pezzettini di stupefacente, alcuni frammenti dei quali sono stati poi rinvenuti dai militari sul margine della carreggiata. 1.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazione dei giudici di merito circa l’ascrivibilità 4 a RE della condotta illecita contestata al capo A resiste alle censure difensive, che si articolano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa e parziale delle fonti dimostrative. Tale operazione, tuttavia, non può ritenersi consentita in sede di legittimità, essendo costante l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Il terzo motivo è invece fondato. Occorre infatti evidenziare che, nell’atto di appello la difesa aveva sollecitato nella parte finale il riconoscimento dei benefici di legge, previo contenimento della pena individuata dal primo giudice, come si evince del resto anche dalla sintesi dei motivi di appello operata dalla Corte territoriale (pag. 7 della pronuncia gravata). Orbene, rispetto a tale richiesta, si registra nella sentenza impugnata un totale silenzio argomentativo, essendo rimasta priva di risposta l’istanza difensiva, che non si palesava come inammissibile, non potendo sottacersi che la pena detentiva finale irrogata all’imputato è risultata inferiore al limite di due anni di reclusione. 3. Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso e in sintonia con le considerazioni del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'applicazione dei benefici di legge, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolge profili di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui agli art. 164 e 175 cod. pen. Resta solo da precisare che la sentenza impugnata deve essere dichiarata irrevocabile rispetto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti (che al momento della sentenza impugnata non erano prescritti, e ciò senza considerare l’operatività della cd. sospensione Orlando), dovendosi in tal senso richiamare l’affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828), secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazione dei benefici di legge con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 25.02.2025