Art. 13.
Gli alloggi costruiti dallo Stato - che rimanessero disponibili dopo le assegnazioni effettuate dalla commissione di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 , e le cessioni in proprieta' effettuate in base alla presente legge - saranno assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 .
Gli alloggi costruiti dallo Stato - che rimanessero disponibili dopo le assegnazioni effettuate dalla commissione di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 , e le cessioni in proprieta' effettuate in base alla presente legge - saranno assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 .