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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/07/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIANA
R.G. n. 2726/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
-Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio
- Giudice -
-Giudice rel. ed est. Dott.ssa Cristiana Satta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2726 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 06.05.2025,
avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
,elettivamente domiciliato in Parte_1 c.f.: C.F. 1
,
Villa di Briano alla Via Provinciale n. 2, presso lo studio dell'avv. Menotti Madonna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliata come in CP_1 c.f.: C.F. 2
,
atti in Villa di Briano alla Via Roma n. 52 presso lo studio dell'avv. Maria Della
Corte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2025 i difensori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ed accettata personalmente dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 27.02.2023, il sig. Parte_1
[...] in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Casal Di
CP_1 e, precisando che dalla Principe in data 06.07.2002 con la sig.ra loro unione erano nati due figli - Persona_1 (nato a [...] il [...]) -
Persona_2 (nata a [...] il [...]); considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, conseguentemente, la violazione degli obblighi di reciproca assistenza morale e materiale, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito alla sig.ra CP_1 alle condizioni indicate in ricorso, in particolare affidare i figli R_ e Per_1 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione coniugale dove attualmente già risiedono, con facoltà del padre di poterli vedere due giorni alla settimana e due weekend al mese, con pernotto presso l'abitazione del Pt_1 e/o secondo quanto codesto Tribunale dovesse ritenere equo;
porre a carico del Sig. Pt_1 l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento in favore della prole, pari ad €.300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
condannare la resistente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Con decreto depositato in data 12.3.2023 il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 05.07.2023, disponendo che entrambe le parti provvedessero al deposito delle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni e di una nota, corredata da idonea documentazione, contenente attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni con produzione integrale delle buste paga, compensi di ogni genere, anche se saltuari, pensioni, canoni di locazione, redditi da titoli ovvero da altre forme di investimento, quote sociali ecc.); proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari, indicando la tipologia e l'utilizzazione del bene immobile ( se rimasto nella disponibilità, se concesso in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile) ovvero proprietà di beni mobili registrati;
conti correnti con indicazione dei relativi saldi degli ultimi tre anni.
Con memoria difensiva e spiegata domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1 la quale, nel contestare quanto dedotto da parte ricorrente chiedeva esperire il tentativo di conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo, emettere gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti, e in particolare: autorizzare i coniugi a vivere separati con addebito di responsabilità al marito Sig.
e dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa Parte_1
esclusiva del marito per tutte le motivazioni di cui alla presente comparsa;
autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno con l'obbligo di comunicare all'altro la propria residenza;
disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i coniugi dei figli minori della coppia, Per_1 Persona_2 con domicilio privilegiato presso la madre e disciplinato il
[...] e diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: - il padre potrà tenere con sé i figli nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:30 alle ore 20:30; i figli resteranno affidati al padre a fine settimana alterni dalle ore 07:30 del sabato sino alle ore 18:00 della domenica, chiaramente compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ludiche dei minori;
- durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
parimenti trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, le giornate di Pasqua e di lunedì in Albis;
durante le vacanze estive, trascorreranno 15 giorni con ciascun genitore, da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno;
i figli trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore il giorno di compleanno. Resta inteso che, le parti potranno concordare di volta in volta modalità e tempi di visita rispetto alle esigenze scolastiche, ludiche e mediche dei figli;
disporre a carico del Sig.
l'obbligo di versare in favore della sig. a titolo di Parte_1 CP_1
mantenimento dei figli minori Per_1 e Per_2 la somma mensile pari ad euro
600,00 di cui euro 300 per ciascun figlio ovvero quella somma diversa o maggiore che dovesse risultare in corso di causa oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie di natura ludica, medica e scolastica eventualmente occorrenti, somme che dovranno essere rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
disporre in capo alla sig.ra CP_1 il diritto a percepire l'Assegno Unico erogato dall'INPS per i figli con lei conviventi nella misura del 100%; disporre a carico del Pt_1 dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che negli anni si sono accumulati;
condannare il Sig. Parte_1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
All'udienza del 5 luglio 2023 comparivano le parti personalmente innanzi al
Presidente delegato chiedendo un breve rinvio per bonario componimento;
all'esito la causa veniva rinviata all' 8.11.2023.
All'udienza dell'8 novembre 2023 comparivano personalmente i coniugi innanzi al
Presidente f.f., il quale preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione e della richiesta di emissione di provvedimenti provvisori e urgenti, si riservava.
Con provvedimento del 24.11.2023, a scioglimento della riserva il Presidente, rilevato l'esito negativo della conciliazione, così provvedeva: - autorizza i coniugi a vivere separatamente;
-affida la minore R_ (nata il [...]) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre;
il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia, salvo migliori accordi tra le parti, secondo il calendario di visita stabilito nella comparsa di risposta che qui, per brevità si ha per ripetuto e trascritto;
-assegna la casa coniugale alla ricorrente collocataria della figlia minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
-avuto riguardo agli aspetti economici, tenuto conto della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dalle parti innanzi al Presidente, allo stato, determina in € 350,00
l'assegno da porre a carico del coniuge ricorrente in favore della resistente quale contributo al mantenimento della figlia minore, e in € 200,00 l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne Per_1 da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese direttamente presso il domicilio della madre ovvero mediante versamento o bonifico sul conto corrente bancario che sarà comunicato dalla D'Anima da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
-pone, altresì a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento per la resistente in misura di € 150,00 mensili da versarsi con le suddette modalità; all'esito nominava quale Giudice istruttore dott.ssa Cristiana Satta e rinviava in prosieguo all'udienza del 5 marzo 2024 da tenersi nelle modalità della trattazione scritta.
All'esito, il Giudice istruttore, ritenuta sussistente una capacità lavorativa in capo alla ricorrente, modificava i provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale: revocava la previsione dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore della resistente a titolo di mantenimento personale quantificata in euro
150,00 mensili e, all'esito concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 19.11.24.
Nelle more, all' udienza del 6 maggio 2025, comparivano i coniugi assistiti dai rispettivi procuratori personalmente innanzi al Giudice delegato, il quale, dopo aver sentito separatamente le parti, formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc proponendo di definire la lite con previsione di un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad euro 250,00 mensili e per un totale di 500,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito, preso atto che i coniugi accettavano la precedente proposta;
il Giudice, sulle conclusioni rassegnate delle parti che chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità degli accordi raggiunti, riservava la stessa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., considerandosi rinunciata la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno accettato la proposta conciliativa ex art 185 bis cpc formulata all'udienza del 6 maggio 2025 alle come si seguito si trascrive: All'esito vengono fatti entrare le parti ed i difensori ed il giudice dopo aver spiegato la funzione dell'istituto della conciliazione ex art. 185 bis cpc propone alle parti di definire la lite con previsione di un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad euro 250,00 mensili e per un totale di 500,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alle ore 12.18 viene sospesal'udienza.
Alle ore 12.20 rientrano entrambi i coniugi con i difensori e le parti dichiarano di accettare la proposta formulata dal giudice.
Delle dichairazioni rese se ne dà lettura in sostituzione delle sottoscrizioni.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in via non definitiva, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma,
C.C., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
C.F. 1 ) e CP_1 (c.f.: C.F. 2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casal Di Principe (CE) (atto n.
44, Parte II, s. a, anno 2002) per gli adempimenti di rito;
- manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dello scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191, comma 2 c.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
R.G. n. 2726/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
-Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio
- Giudice -
-Giudice rel. ed est. Dott.ssa Cristiana Satta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2726 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 06.05.2025,
avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
,elettivamente domiciliato in Parte_1 c.f.: C.F. 1
,
Villa di Briano alla Via Provinciale n. 2, presso lo studio dell'avv. Menotti Madonna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliata come in CP_1 c.f.: C.F. 2
,
atti in Villa di Briano alla Via Roma n. 52 presso lo studio dell'avv. Maria Della
Corte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2025 i difensori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ed accettata personalmente dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 27.02.2023, il sig. Parte_1
[...] in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Casal Di
CP_1 e, precisando che dalla Principe in data 06.07.2002 con la sig.ra loro unione erano nati due figli - Persona_1 (nato a [...] il [...]) -
Persona_2 (nata a [...] il [...]); considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, conseguentemente, la violazione degli obblighi di reciproca assistenza morale e materiale, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito alla sig.ra CP_1 alle condizioni indicate in ricorso, in particolare affidare i figli R_ e Per_1 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione coniugale dove attualmente già risiedono, con facoltà del padre di poterli vedere due giorni alla settimana e due weekend al mese, con pernotto presso l'abitazione del Pt_1 e/o secondo quanto codesto Tribunale dovesse ritenere equo;
porre a carico del Sig. Pt_1 l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento in favore della prole, pari ad €.300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
condannare la resistente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Con decreto depositato in data 12.3.2023 il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 05.07.2023, disponendo che entrambe le parti provvedessero al deposito delle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni e di una nota, corredata da idonea documentazione, contenente attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni con produzione integrale delle buste paga, compensi di ogni genere, anche se saltuari, pensioni, canoni di locazione, redditi da titoli ovvero da altre forme di investimento, quote sociali ecc.); proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari, indicando la tipologia e l'utilizzazione del bene immobile ( se rimasto nella disponibilità, se concesso in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile) ovvero proprietà di beni mobili registrati;
conti correnti con indicazione dei relativi saldi degli ultimi tre anni.
Con memoria difensiva e spiegata domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1 la quale, nel contestare quanto dedotto da parte ricorrente chiedeva esperire il tentativo di conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo, emettere gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti, e in particolare: autorizzare i coniugi a vivere separati con addebito di responsabilità al marito Sig.
e dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa Parte_1
esclusiva del marito per tutte le motivazioni di cui alla presente comparsa;
autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno con l'obbligo di comunicare all'altro la propria residenza;
disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i coniugi dei figli minori della coppia, Per_1 Persona_2 con domicilio privilegiato presso la madre e disciplinato il
[...] e diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: - il padre potrà tenere con sé i figli nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:30 alle ore 20:30; i figli resteranno affidati al padre a fine settimana alterni dalle ore 07:30 del sabato sino alle ore 18:00 della domenica, chiaramente compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ludiche dei minori;
- durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
parimenti trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, le giornate di Pasqua e di lunedì in Albis;
durante le vacanze estive, trascorreranno 15 giorni con ciascun genitore, da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno;
i figli trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore il giorno di compleanno. Resta inteso che, le parti potranno concordare di volta in volta modalità e tempi di visita rispetto alle esigenze scolastiche, ludiche e mediche dei figli;
disporre a carico del Sig.
l'obbligo di versare in favore della sig. a titolo di Parte_1 CP_1
mantenimento dei figli minori Per_1 e Per_2 la somma mensile pari ad euro
600,00 di cui euro 300 per ciascun figlio ovvero quella somma diversa o maggiore che dovesse risultare in corso di causa oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie di natura ludica, medica e scolastica eventualmente occorrenti, somme che dovranno essere rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
disporre in capo alla sig.ra CP_1 il diritto a percepire l'Assegno Unico erogato dall'INPS per i figli con lei conviventi nella misura del 100%; disporre a carico del Pt_1 dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che negli anni si sono accumulati;
condannare il Sig. Parte_1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
All'udienza del 5 luglio 2023 comparivano le parti personalmente innanzi al
Presidente delegato chiedendo un breve rinvio per bonario componimento;
all'esito la causa veniva rinviata all' 8.11.2023.
All'udienza dell'8 novembre 2023 comparivano personalmente i coniugi innanzi al
Presidente f.f., il quale preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione e della richiesta di emissione di provvedimenti provvisori e urgenti, si riservava.
Con provvedimento del 24.11.2023, a scioglimento della riserva il Presidente, rilevato l'esito negativo della conciliazione, così provvedeva: - autorizza i coniugi a vivere separatamente;
-affida la minore R_ (nata il [...]) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre;
il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia, salvo migliori accordi tra le parti, secondo il calendario di visita stabilito nella comparsa di risposta che qui, per brevità si ha per ripetuto e trascritto;
-assegna la casa coniugale alla ricorrente collocataria della figlia minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
-avuto riguardo agli aspetti economici, tenuto conto della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dalle parti innanzi al Presidente, allo stato, determina in € 350,00
l'assegno da porre a carico del coniuge ricorrente in favore della resistente quale contributo al mantenimento della figlia minore, e in € 200,00 l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne Per_1 da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese direttamente presso il domicilio della madre ovvero mediante versamento o bonifico sul conto corrente bancario che sarà comunicato dalla D'Anima da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
-pone, altresì a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento per la resistente in misura di € 150,00 mensili da versarsi con le suddette modalità; all'esito nominava quale Giudice istruttore dott.ssa Cristiana Satta e rinviava in prosieguo all'udienza del 5 marzo 2024 da tenersi nelle modalità della trattazione scritta.
All'esito, il Giudice istruttore, ritenuta sussistente una capacità lavorativa in capo alla ricorrente, modificava i provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale: revocava la previsione dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore della resistente a titolo di mantenimento personale quantificata in euro
150,00 mensili e, all'esito concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 19.11.24.
Nelle more, all' udienza del 6 maggio 2025, comparivano i coniugi assistiti dai rispettivi procuratori personalmente innanzi al Giudice delegato, il quale, dopo aver sentito separatamente le parti, formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc proponendo di definire la lite con previsione di un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad euro 250,00 mensili e per un totale di 500,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito, preso atto che i coniugi accettavano la precedente proposta;
il Giudice, sulle conclusioni rassegnate delle parti che chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità degli accordi raggiunti, riservava la stessa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., considerandosi rinunciata la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno accettato la proposta conciliativa ex art 185 bis cpc formulata all'udienza del 6 maggio 2025 alle come si seguito si trascrive: All'esito vengono fatti entrare le parti ed i difensori ed il giudice dopo aver spiegato la funzione dell'istituto della conciliazione ex art. 185 bis cpc propone alle parti di definire la lite con previsione di un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad euro 250,00 mensili e per un totale di 500,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alle ore 12.18 viene sospesal'udienza.
Alle ore 12.20 rientrano entrambi i coniugi con i difensori e le parti dichiarano di accettare la proposta formulata dal giudice.
Delle dichairazioni rese se ne dà lettura in sostituzione delle sottoscrizioni.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in via non definitiva, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma,
C.C., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
C.F. 1 ) e CP_1 (c.f.: C.F. 2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casal Di Principe (CE) (atto n.
44, Parte II, s. a, anno 2002) per gli adempimenti di rito;
- manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dello scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191, comma 2 c.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro