Art. 82.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 128.000.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1971 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1973.
Per la copertura del disavanzo di gestione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo', altresi', contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.
I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
Le obbligazioni di cui al precedente quarto comma, e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all' articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 .
L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 128.000.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1971 dell'Amministrazione stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1973.
Per la copertura del disavanzo di gestione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo', altresi', contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.
I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
Le obbligazioni di cui al precedente quarto comma, e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all' articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 .
L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.