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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/11/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MO De UC Presidente Relatore
OR ER DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 4987/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/09/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NEGRI FILIPPO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... 1) disporsi la separazione personale dei ricorrenti, autorizzandoli a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge.
2) continuerà a vivere nell'attuale casa coniugale sita in Piazza Parte_2 Municipio 10 a Felonica (MN), mentre , la cui attuale dimora Parte_1 provvisoria si trova presso i genitori a Borgocarbonara (MN) in Via Argine Masi, provvederà a trasferire altrove la propria residenza non appena avrà reperito una nuova e adeguata stabile sistemazione.
3) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e, conseguentemente, rinunciano a qualsiasi richiesta di contributo per il loro mantenimento personale.
4) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la relativa responsabilità, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal singolo genitore con il quale bambino si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. I genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica del figlio in ogni ambito della sua vita, assecondandone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) sarà collocato prevalentemente presso la madre, con diritto per il padre Per_1 di stare con il figlio: - tutti i lunedì e i martedì di ogni settimana;
- a fine settimana alterni da sabato mattina sino a domenica sera dopo l'orario di cena, ma comunque non oltre le 21.30; - il padre avrà inoltre diritto di stare col figlio almeno 5 giorni durante le vacanze natalizie, col bambino che ogni anno trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale e con l'altro quello di Capodanno, nonché 3 giorni per le festività pasquali, trascorrendo ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; - il padre avrà altresì diritto di trascorrere col figlio altri 20 giorni, anche non consecutivi, per le vacanze estive, da comunicare comunque alla madre entro il 30 aprile di ogni anno.
6) contribuirà al mantenimento ordinario di versando a Parte_2 Per_1
un assegno di euro 250,00 entro il termine di ogni mese, somma che Parte_1 sarà aggiornata automaticamente annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, che dovranno essere rimborsate per la quota di spettanza, secondo quanto di seguito specificamente indicato: • spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) esami, cure, trattamenti, anche dentistiche, ortodontiche o oculistiche debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma comunque eseguite su prescrizione medica;
d) sempre su prescrizione medica, esami, accertamenti o cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i termini indicati dal medico in ricetta;
e) tickets sanitari;
f) spese per farmaci documentalmente riconducibili al figlio;
• spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo a titolo esemplificativo: a) cure dentistiche, odontoiatriche o oculistiche erogate in ambito privato non indifferibili o urgenti;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure e farmaci non convenzionali;
• spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo quali A) tasse di iscrizione (compresi eventuali assicurazioni obbligatorie o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media, superiore e all'università imposte da istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
C) gite scolastiche senza pernottamento;
D) trasporto pubblico;
E) spese per il tempo prolungato se entrambi i genitori lavorano;
F) spese per il centro ricreativo estivo o gruppo estivo se entrambi i genitori lavorano;
G) spese per strumenti informatici indispensabili allo svolgimento dell'attività didattica nel limite massimo di 500,00 Euro annui;
H) spese per baby sitter resa necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia del figlio o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite. Si precisa che il costo della mensa scolastica è invece ricompreso nell'assegno di mantenimento mensile;
• spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo quali A) tasse di iscrizione a scuole elementari, medie, superiori o università imposte da istituti privati;
B) corsi di specializzazione;
C) gite scolastiche con pernottamento;
D) corsi di recupero e lezioni private;
E) spese per tempo prolungato, centri estivi o gruppi estivi se uno dei genitori non lavora;
F) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per corsi di scuola guida;
b) spese per l'assicurazione e la manutenzione del motorino o dell'automobile in uso al figlio;
• spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino, dell'autovettura o di strumenti informatici fuori dei casi sopra previsti;
d) viaggi e vacanze;
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche tramite ad es. sms, whatsapp o mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche tramite ad es. sms, whatsapp o mail) entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
8) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, compreso il passaporto, e all'iscrizione del figlio minore sul Persona_1 documento di ciascuno. ... (omissis) ...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in DE E CA (MN) in data 01/12/2018 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 5, Parte I, Ufficio 1, Anno 2018) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DE E CA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 06/11/2025.
Il Presidente
MO De UC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MO De UC Presidente Relatore
OR ER DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 4987/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/09/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NEGRI FILIPPO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... 1) disporsi la separazione personale dei ricorrenti, autorizzandoli a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di Legge.
2) continuerà a vivere nell'attuale casa coniugale sita in Piazza Parte_2 Municipio 10 a Felonica (MN), mentre , la cui attuale dimora Parte_1 provvisoria si trova presso i genitori a Borgocarbonara (MN) in Via Argine Masi, provvederà a trasferire altrove la propria residenza non appena avrà reperito una nuova e adeguata stabile sistemazione.
3) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e, conseguentemente, rinunciano a qualsiasi richiesta di contributo per il loro mantenimento personale.
4) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la relativa responsabilità, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal singolo genitore con il quale bambino si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. I genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica del figlio in ogni ambito della sua vita, assecondandone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) sarà collocato prevalentemente presso la madre, con diritto per il padre Per_1 di stare con il figlio: - tutti i lunedì e i martedì di ogni settimana;
- a fine settimana alterni da sabato mattina sino a domenica sera dopo l'orario di cena, ma comunque non oltre le 21.30; - il padre avrà inoltre diritto di stare col figlio almeno 5 giorni durante le vacanze natalizie, col bambino che ogni anno trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Natale e con l'altro quello di Capodanno, nonché 3 giorni per le festività pasquali, trascorrendo ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; - il padre avrà altresì diritto di trascorrere col figlio altri 20 giorni, anche non consecutivi, per le vacanze estive, da comunicare comunque alla madre entro il 30 aprile di ogni anno.
6) contribuirà al mantenimento ordinario di versando a Parte_2 Per_1
un assegno di euro 250,00 entro il termine di ogni mese, somma che Parte_1 sarà aggiornata automaticamente annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, che dovranno essere rimborsate per la quota di spettanza, secondo quanto di seguito specificamente indicato: • spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) esami, cure, trattamenti, anche dentistiche, ortodontiche o oculistiche debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma comunque eseguite su prescrizione medica;
d) sempre su prescrizione medica, esami, accertamenti o cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i termini indicati dal medico in ricetta;
e) tickets sanitari;
f) spese per farmaci documentalmente riconducibili al figlio;
• spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo a titolo esemplificativo: a) cure dentistiche, odontoiatriche o oculistiche erogate in ambito privato non indifferibili o urgenti;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure e farmaci non convenzionali;
• spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo quali A) tasse di iscrizione (compresi eventuali assicurazioni obbligatorie o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media, superiore e all'università imposte da istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
C) gite scolastiche senza pernottamento;
D) trasporto pubblico;
E) spese per il tempo prolungato se entrambi i genitori lavorano;
F) spese per il centro ricreativo estivo o gruppo estivo se entrambi i genitori lavorano;
G) spese per strumenti informatici indispensabili allo svolgimento dell'attività didattica nel limite massimo di 500,00 Euro annui;
H) spese per baby sitter resa necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia del figlio o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite. Si precisa che il costo della mensa scolastica è invece ricompreso nell'assegno di mantenimento mensile;
• spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo quali A) tasse di iscrizione a scuole elementari, medie, superiori o università imposte da istituti privati;
B) corsi di specializzazione;
C) gite scolastiche con pernottamento;
D) corsi di recupero e lezioni private;
E) spese per tempo prolungato, centri estivi o gruppi estivi se uno dei genitori non lavora;
F) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per corsi di scuola guida;
b) spese per l'assicurazione e la manutenzione del motorino o dell'automobile in uso al figlio;
• spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino, dell'autovettura o di strumenti informatici fuori dei casi sopra previsti;
d) viaggi e vacanze;
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche tramite ad es. sms, whatsapp o mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche tramite ad es. sms, whatsapp o mail) entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
8) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, compreso il passaporto, e all'iscrizione del figlio minore sul Persona_1 documento di ciascuno. ... (omissis) ...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in DE E CA (MN) in data 01/12/2018 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 5, Parte I, Ufficio 1, Anno 2018) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DE E CA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 06/11/2025.
Il Presidente
MO De UC