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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 11/11/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 419 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1002/2024, pubblicata in data 5 novembre 2024,
in punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Stomeo per mandato Parte_1
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
HDI Assicurazioni S.p.A. in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Isabella Bricchi per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi offerti nel proprio atto di appello, così
provvedere: B) In riforma dell'impugnata sentenza, annullare la sentenza nella parte in cui ha disposto la conferma del decreto ingiuntivo n. 664/2023 e per l'effetto revocarlo sulla scorta di quanto dedotto nel primo motivo del proposto atto di appello;
C) In
riforma dell'impugnata sentenza, in ragione di quanto esposto nel secondo motivo del proposto atto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di HDI Ass.ni
S.p.A. ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 15.355,71 ingiunto in danno di e per l'effetto rigettare la proposta domanda di pagamento;
D) In Parte_1
riforma dell'impugnata sentenza, per le motivazioni offerte nel terzo motivo del medesimo atto, accertare e dichiarare l'insussistenza in capo ad HDI del diritto di cui all'art. 1916 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento a tale titolo proposta;
E) Per le medesime ultime motivazioni, in riforma dell'impugnata. sentenza,
accertare e dichiarare infondata la medesima domanda per inapplicabilità dell'art. 1201 c.c. non ricorrendone i presupposti di legge e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento a tale titolo proposta;
F) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di non aver riscosso i compensi.”
Per parte appellata: “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste adita, ogni contraria istanza rigettata e respinta, in via principale nel merito: rigettare la proposta impugnativa e confermare integralmente la sentenza di primo grado, con la conferma definitiva del decreto opposto, ovvero con la condanna del signor al Parte_1
pagamento dell'importo di euro 15.355,71, o della minor somma che risultasse dovuta,
2 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva proposto innanzi al Tribunale di Udine opposizione avverso Parte_1
il decreto n. 664/2023 dd. 15-16.6.2023 con il quale, su istanza di HDI Assicurazioni
S.p.A. (surrogatasi nel credito relativo alla restituzione di un mutuo con cessione del quinto dello stipendio stipulato con in data 13.2.2009, rispetto al Controparte_1
quale - poi fusa per Controparte_2 Controparte_3
incorporazione in HDI Assicurazioni S.p.A. - aveva rilasciato una polizza a garanzia del rischio di mancato adempimento) gli era stato ingiunto il pagamento, a titolo di insoluto, di euro 15.355,71, oltre interessi e spese.
L'opponente aveva eccepito la nullità del decreto ingiuntivo lamentando l'assenza di motivazione in ordine alla presenza nel testo contrattuale di clausole abusive e aveva inoltre eccepito il difetto di legittimazione della compagnia ricorrente, la prescrizione del credito e l'indeterminatezza del petitum.
L'opposta si era costituita resistendo all'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
5 novembre 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, 1) respinge l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 664/2023 pronunciato dal giudice designato di questo tribunale in data 15-16 giugno 2023 che, per l'effetto, integralmente conferma;
2) condanna a rifondere a “HDI Assicurazioni S.p.A.” le spese del presente Parte_1
3 giudizio, liquidate in euro 900,00 per la fase di studio, in euro 760,00 per la fase introduttiva, in euro 840,00 per la fase di trattazione, in euro 900,00 per la fase decisionale e in euro 510,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre iva e c.p.a.”
Con tale decisione, premesso che aveva interrotto il proprio Parte_1
rapporto lavorativo in data 26.1.2013 e che a seguito della denuncia di sinistro subentrata a aveva Controparte_3 Controparte_2
versato la somma di euro 15.355,71 surrogandosi nel credito della finanziaria ed ottenendo il decreto ingiuntivo, aveva respinto l'opposizione rilevando che non vi era ragione di ritenere che il giudice del monitorio non avesse valutato l'abusività delle relative clausole;
che l'opponente non aveva indicato quali fossero tali clausole abusive e non aveva neppure contestato di aver chiesto e ottenuto un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, né aveva contestato che le trattenute mensili erano state interrotte a causa della cessazione del rapporto di lavoro e che HDI
Assicurazioni S.p.A. aveva provveduto all'estinzione del mutuo.
Quanto alla possibilità della compagnia di assicurazioni di surrogarsi alla società
mutuante ex art. 1916 cod. civ., contestata sul presupposto che l'assicurazione era stata stipulata dalla banca in qualità di contraente e beneficiaria, ma non di assicurata e che vigeva un divieto per il finanziatore di assumersi in proprio il rischio dell'assicurato di perdita dell'impiego, sancito dall'art. 54 del d.p.r. n. 180 del 1954 (secondo cui gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione di quote di stipendio o di salario
“non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione”),
era stato osservato che nel ricorso monitorio la compagnia aveva altresì affermato di agire in surroga dell'originario creditore in forza tanto del disposto dell'art. 1201 cod.
4 civ., oltre che dell'art. 1916 cod. civ., e che era indiscutibile che, avendo essa pagato alla società mutuante l'importo corrispondente al debito, fosse stata surrogata come da doc. 13 del fascicolo del procedimento monitorio.
Era inoltre stato osservato che l'art. 15 delle condizioni generali del contratto di mutuo prevedeva che “per effetto della sola polizza sui rischi vari di impiego il delegante prende atto che l'assicuratore resterà surrogato al delegatario in ogni diritto spettante al delegatario medesimo per le somme pagate a quest'ultimo dallo stesso assicuratore,
il quale, pertanto, sarà autorizzato a rivalersi nei confronti del richiedente.”
Era stata ritenuta infondata anche l'eccezione di prescrizione del credito della compagnia assicuratrice, potendo il terzo, surrogatosi ai sensi dell'art. 1201 cod. civ.,
avvalersi degli atti interruttivi compiuti dal creditore;
non avendo il debitore contestato di aver ricevuto il conteggio delle somme dovute e l'indicazione delle modalità di pagamento in data 21.11.2011, la prescrizione doveva quindi ritenersi interrotta dalla raccomandata inviata il 6 marzo 2020, la cui giacenza presso l'ufficio postale si era compiuta il 25 marzo 2020 (doc. 15 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Parimenti infondata risultava anche l'eccezione relativa alla legittimazione attiva,
questione non riproposta in sede di appello, al pari di quella relativa alla indeterminatezza dei criteri di calcolo in base ai quali era stato liquidato l'indennizzo di euro 15.355,71 corrispondente all'importo richiesto in linea capitale con il decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente aveva gravato tale decisione, notificata il 26 novembre 2024, con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del
1994 in data 23 dicembre 2024; l'opposta si era costituita resistendo all'impugnazione;
5 radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole, con il primo motivo, del rigetto dell'eccezione di nullità del provvedimento monitorio per assenza di motivazione, invocando sul punto la portata della pronuncia delle SSUU della Suprema Corte di Cassazione n. 9479 del 6 aprile
2023 e rilevando che il giudice del monitorio non aveva avuto piena contezza delle clausole contrattuali, essendo state prodotte soltanto le schede riassuntive dei relativi contratti e che lo stesso aveva in ogni caso l'onere di dare conto, nella motivazione del provvedimento, della verifica relativa al rispetto della normativa consumeristica.
Con il secondo motivo ha censurato la decisione di primo grado lamentando l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione;
premesso che la decorrenza andava ravvisata in coincidenza con la cessazione del proprio rapporto di impiego, trattandosi dell'evento che aveva originato la richiesta di pagamento in surroga, avvenuta il 3.3.2010 e comunicata dal datore di lavoro a il 26.4.2010 (con conseguente decorso CP_1
decennale al 26.4.2020), ha evidenziato che gli unici atti di messa in mora giunti a sua conoscenza erano quelli riferibili al 2023, che aveva contestato la ricezione di tutti quelli precedenti e che l'attestazione di compiuta giacenza del 25 marzo 2020 era contenuta in un documento che riproduceva una “nota dattiloscritta che reca data 6
marzo 2020 ed è accompagnata unicamente dalla scansione di una busta sulla quale: a)
vi è una dicitura riportata a mano “avv. 25.03.2020”; b) risulta apposto un anonimo timbro “compiuta giacenza”, privo di valore probatorio non consentendo di accertare
6 “quando è stata inviata la raccomandata;
quando l'addetto alla consegna ha tentato il recapito della raccomandata, dandone avviso al destinatario;
ed ancora quando si è
perfezionato il periodo di giacenza.”
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione relativa alla surroga,
rilevando che il soggetto assicurato era e non e Parte_1 Controparte_1
che HDI Assicurazioni S.p.A. non poteva giovarsi neppure del disposto dell'art. 1201
cod. civ., dovendo la volontà del creditore risultare modo espresso e contestuale al pagamento, mentre nel caso di specie l'atto di quietanza e trasferimento del credito recava la data del 30.10.2023, successiva al pagamento dell'indennizzo assicurativo e alla stessa estinzione del credito.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che, non essendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo limitato ad una verifica della presenza dei requisiti di legittimità formale del titolo, ma essendo invece rivolto ad accertare l'esistenza e i requisiti di effettiva esigibilità del credito, l'opponente era tenuto, al fine di paralizzare nel merito la pretesa creditizia, ad allegare quali fossero le eventuali clausole abusive non esaminate nella fase monitoria e quali gli effetti della loro illegittima apposizione,
dovendo in difetto, la doglianza sollevata con il primo motivo ritenersi del tutto irrilevante ai fini della decisione.
È del pari infondata anche la doglianza, sollevata con il terzo motivo, relativa all'inesistenza del diritto di surroga, non essendovi, a ben vedere, ragioni ostative alla possibilità di una dichiarazione di surroga per volontà del creditore anteriore all'effettivo pagamento, restando in tal caso differito, a completamento della fattispecie delineata dall'art. 1201 cod. civ., unicamente il definitivo subentro del terzo
7 nelle ragioni dell'originario creditore.
Deve invece ritenersi fondato il secondo motivo, con il quale è stato lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Al riguardo va in primo luogo osservato come a pag. 11 dell'atto di citazione in primo grado l'opponente avesse espressamente allegato che “il primo atto interruttivo del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. validamente posto in essere dalla creditrice in surroga, HDI, è del 24.03.2023”, ciò chiaramente contestando tutto quanto compiuto antecedentemente a tale data.
Risulta dunque avvinta da tale contestazione la stessa ricezione del conteggio delle somme dovute con indicazione delle modalità di pagamento, dimessa in atti, quale
“raccomandata 21.11.2011” (all. n. 22), non potendo tale contestazione ritenersi superata dalla produzione della cartolina postale allegato 25, risultando la stessa inviata in data 25.11.2011 a tale “Memar Monteassegni S.p.A.”, Via V. Bellini, 13 e sottoscritta per ricezione in forma illeggibile.
Quanto al momento di decorrenza della prescrizione, deve inoltre essere evidenziato come la surrogazione nel credito prevista dall'art. 1201 cod. civ. non comporti l'estinzione del debito originario “ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del rapporto, con la conseguenza che, nonostante il soddisfacimento del creditore mediante il pagamento ad opera del terzo, la struttura del rapporto obbligatorio rimane inalterato ed il debito mantiene le sue caratteristiche essenziali” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 4808 del 20/09/1984).
Trattandosi di una successione nello stesso diritto, se da un lato il terzo, una volta surrogatosi nel credito, può avvalersi degli atti interruttivi della prescrizione compiuti
8 dal creditore, dall'altro non può trovare giustificazione alcuna l'individuazione di una data di decorrenza della prescrizione diversa da quella del mancato pagamento del debito;
tale decorrenza non può dunque che essere identificata, nel caso di specie, con la data del 26.4.2010 nella quale il datore di lavoro del mutuatario aveva dato comunicazione a della interruzione dei pagamenti a causa della Controparte_1
cessazione del rapporto di lavoro.
La monitoria dd. 3.3.2017 (doc. 14 del fascicolo monitorio) risulta, a sua volta,
prodotta in forma incompleta, non risultando accompagnata da alcuna documentazione attestante l'effettivo ricevimento.
Quanto alla raccomandata del 6.3.2020, la prova della ricezione risulta invece affidata alla produzione di una busta recante l'indirizzo “ , Via XXV luglio Parte_1
25, 73051 Novoli (LE)”, l'indicazione dell'operatore postale “Fulmine Group”,
l'annotazione a mano “avv. 25.03.2020” e l'apposizione di un timbro con la dicitura
“compiuta giacenza.”
Tali indicazioni non consentono, tuttavia, di ritenere dimostrato l'effettivo compimento delle formalità richieste dalla legge;
come infatti evidenziato da, Cass.
sez. 3, n. 10998 del 19/5/2011, richiamata da Cass. Sez. L, n. 12822 del 21/06/2016,
pag. 6, “in caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è
temporaneamente assente e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con
9 la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito;
ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica è radicalmente nulla.”
Diversamente, nel caso di specie dal documento prodotto non è possibile desumere alcunché in ordine alla data del tentativo di consegna, né alle sue modalità, nulla risultando attestato in ordine alla verifica dell'effettività della residenza, come pure alla presenza del destinatario o di altre persone abilitate a ricevere il piego.
Il documento risulta inoltre mancante delle indicazioni relative alla data dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale e alla data della compiuta giacenza, peraltro erroneamente identificata, nella decisione impugnata, con quella del 25 marzo 2020,
diversamente riferita all'inoltro dell'avviso di spedizione.
Non può dunque ritenersi dimostrato, in presenza delle richiamate contestazioni, il compimento di alcun valido atto interruttivo, risultando la successiva monitoria dd.
19.4.2023 - la cui cartolina di ricezione reca peraltro il diverso indirizzo
“Circonvallazione Est, 62, int. 4, 33033. Codroipo (UD)” - tardivamente inviata oltre il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.
In riforma dell'impugnata sentenza, dovrà pertanto essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, risultando il diritto azionato con il ricorso monitorio estinto per intervenuta prescrizione.
Le spese del doppio grado dovranno per l'effetto seguire la soccombenza, ed essere regolate come in dispositivo sulla base dello scaglione di valore relativo alla somma richiesta.
10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
HDI Assicurazioni S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1002/2024,
pubblicata il 5 novembre 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Udine n. 664/2023 dd. 15-16.6.2023, risultando il diritto azionato con il ricorso monitorio estinto per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.;
Condanna la società appellata alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio,
liquidate, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 3.600,00 per ciascun grado, oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a.
come per legge, con attribuzione in favore dall'Avv. Alessandro Stomeo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 419 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1002/2024, pubblicata in data 5 novembre 2024,
in punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Stomeo per mandato Parte_1
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art.83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
HDI Assicurazioni S.p.A. in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Isabella Bricchi per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi offerti nel proprio atto di appello, così
provvedere: B) In riforma dell'impugnata sentenza, annullare la sentenza nella parte in cui ha disposto la conferma del decreto ingiuntivo n. 664/2023 e per l'effetto revocarlo sulla scorta di quanto dedotto nel primo motivo del proposto atto di appello;
C) In
riforma dell'impugnata sentenza, in ragione di quanto esposto nel secondo motivo del proposto atto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di HDI Ass.ni
S.p.A. ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 15.355,71 ingiunto in danno di e per l'effetto rigettare la proposta domanda di pagamento;
D) In Parte_1
riforma dell'impugnata sentenza, per le motivazioni offerte nel terzo motivo del medesimo atto, accertare e dichiarare l'insussistenza in capo ad HDI del diritto di cui all'art. 1916 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento a tale titolo proposta;
E) Per le medesime ultime motivazioni, in riforma dell'impugnata. sentenza,
accertare e dichiarare infondata la medesima domanda per inapplicabilità dell'art. 1201 c.c. non ricorrendone i presupposti di legge e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento a tale titolo proposta;
F) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di non aver riscosso i compensi.”
Per parte appellata: “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste adita, ogni contraria istanza rigettata e respinta, in via principale nel merito: rigettare la proposta impugnativa e confermare integralmente la sentenza di primo grado, con la conferma definitiva del decreto opposto, ovvero con la condanna del signor al Parte_1
pagamento dell'importo di euro 15.355,71, o della minor somma che risultasse dovuta,
2 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva proposto innanzi al Tribunale di Udine opposizione avverso Parte_1
il decreto n. 664/2023 dd. 15-16.6.2023 con il quale, su istanza di HDI Assicurazioni
S.p.A. (surrogatasi nel credito relativo alla restituzione di un mutuo con cessione del quinto dello stipendio stipulato con in data 13.2.2009, rispetto al Controparte_1
quale - poi fusa per Controparte_2 Controparte_3
incorporazione in HDI Assicurazioni S.p.A. - aveva rilasciato una polizza a garanzia del rischio di mancato adempimento) gli era stato ingiunto il pagamento, a titolo di insoluto, di euro 15.355,71, oltre interessi e spese.
L'opponente aveva eccepito la nullità del decreto ingiuntivo lamentando l'assenza di motivazione in ordine alla presenza nel testo contrattuale di clausole abusive e aveva inoltre eccepito il difetto di legittimazione della compagnia ricorrente, la prescrizione del credito e l'indeterminatezza del petitum.
L'opposta si era costituita resistendo all'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
5 novembre 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, 1) respinge l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 664/2023 pronunciato dal giudice designato di questo tribunale in data 15-16 giugno 2023 che, per l'effetto, integralmente conferma;
2) condanna a rifondere a “HDI Assicurazioni S.p.A.” le spese del presente Parte_1
3 giudizio, liquidate in euro 900,00 per la fase di studio, in euro 760,00 per la fase introduttiva, in euro 840,00 per la fase di trattazione, in euro 900,00 per la fase decisionale e in euro 510,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre iva e c.p.a.”
Con tale decisione, premesso che aveva interrotto il proprio Parte_1
rapporto lavorativo in data 26.1.2013 e che a seguito della denuncia di sinistro subentrata a aveva Controparte_3 Controparte_2
versato la somma di euro 15.355,71 surrogandosi nel credito della finanziaria ed ottenendo il decreto ingiuntivo, aveva respinto l'opposizione rilevando che non vi era ragione di ritenere che il giudice del monitorio non avesse valutato l'abusività delle relative clausole;
che l'opponente non aveva indicato quali fossero tali clausole abusive e non aveva neppure contestato di aver chiesto e ottenuto un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, né aveva contestato che le trattenute mensili erano state interrotte a causa della cessazione del rapporto di lavoro e che HDI
Assicurazioni S.p.A. aveva provveduto all'estinzione del mutuo.
Quanto alla possibilità della compagnia di assicurazioni di surrogarsi alla società
mutuante ex art. 1916 cod. civ., contestata sul presupposto che l'assicurazione era stata stipulata dalla banca in qualità di contraente e beneficiaria, ma non di assicurata e che vigeva un divieto per il finanziatore di assumersi in proprio il rischio dell'assicurato di perdita dell'impiego, sancito dall'art. 54 del d.p.r. n. 180 del 1954 (secondo cui gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione di quote di stipendio o di salario
“non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione”),
era stato osservato che nel ricorso monitorio la compagnia aveva altresì affermato di agire in surroga dell'originario creditore in forza tanto del disposto dell'art. 1201 cod.
4 civ., oltre che dell'art. 1916 cod. civ., e che era indiscutibile che, avendo essa pagato alla società mutuante l'importo corrispondente al debito, fosse stata surrogata come da doc. 13 del fascicolo del procedimento monitorio.
Era inoltre stato osservato che l'art. 15 delle condizioni generali del contratto di mutuo prevedeva che “per effetto della sola polizza sui rischi vari di impiego il delegante prende atto che l'assicuratore resterà surrogato al delegatario in ogni diritto spettante al delegatario medesimo per le somme pagate a quest'ultimo dallo stesso assicuratore,
il quale, pertanto, sarà autorizzato a rivalersi nei confronti del richiedente.”
Era stata ritenuta infondata anche l'eccezione di prescrizione del credito della compagnia assicuratrice, potendo il terzo, surrogatosi ai sensi dell'art. 1201 cod. civ.,
avvalersi degli atti interruttivi compiuti dal creditore;
non avendo il debitore contestato di aver ricevuto il conteggio delle somme dovute e l'indicazione delle modalità di pagamento in data 21.11.2011, la prescrizione doveva quindi ritenersi interrotta dalla raccomandata inviata il 6 marzo 2020, la cui giacenza presso l'ufficio postale si era compiuta il 25 marzo 2020 (doc. 15 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Parimenti infondata risultava anche l'eccezione relativa alla legittimazione attiva,
questione non riproposta in sede di appello, al pari di quella relativa alla indeterminatezza dei criteri di calcolo in base ai quali era stato liquidato l'indennizzo di euro 15.355,71 corrispondente all'importo richiesto in linea capitale con il decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente aveva gravato tale decisione, notificata il 26 novembre 2024, con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del
1994 in data 23 dicembre 2024; l'opposta si era costituita resistendo all'impugnazione;
5 radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole, con il primo motivo, del rigetto dell'eccezione di nullità del provvedimento monitorio per assenza di motivazione, invocando sul punto la portata della pronuncia delle SSUU della Suprema Corte di Cassazione n. 9479 del 6 aprile
2023 e rilevando che il giudice del monitorio non aveva avuto piena contezza delle clausole contrattuali, essendo state prodotte soltanto le schede riassuntive dei relativi contratti e che lo stesso aveva in ogni caso l'onere di dare conto, nella motivazione del provvedimento, della verifica relativa al rispetto della normativa consumeristica.
Con il secondo motivo ha censurato la decisione di primo grado lamentando l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione;
premesso che la decorrenza andava ravvisata in coincidenza con la cessazione del proprio rapporto di impiego, trattandosi dell'evento che aveva originato la richiesta di pagamento in surroga, avvenuta il 3.3.2010 e comunicata dal datore di lavoro a il 26.4.2010 (con conseguente decorso CP_1
decennale al 26.4.2020), ha evidenziato che gli unici atti di messa in mora giunti a sua conoscenza erano quelli riferibili al 2023, che aveva contestato la ricezione di tutti quelli precedenti e che l'attestazione di compiuta giacenza del 25 marzo 2020 era contenuta in un documento che riproduceva una “nota dattiloscritta che reca data 6
marzo 2020 ed è accompagnata unicamente dalla scansione di una busta sulla quale: a)
vi è una dicitura riportata a mano “avv. 25.03.2020”; b) risulta apposto un anonimo timbro “compiuta giacenza”, privo di valore probatorio non consentendo di accertare
6 “quando è stata inviata la raccomandata;
quando l'addetto alla consegna ha tentato il recapito della raccomandata, dandone avviso al destinatario;
ed ancora quando si è
perfezionato il periodo di giacenza.”
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione relativa alla surroga,
rilevando che il soggetto assicurato era e non e Parte_1 Controparte_1
che HDI Assicurazioni S.p.A. non poteva giovarsi neppure del disposto dell'art. 1201
cod. civ., dovendo la volontà del creditore risultare modo espresso e contestuale al pagamento, mentre nel caso di specie l'atto di quietanza e trasferimento del credito recava la data del 30.10.2023, successiva al pagamento dell'indennizzo assicurativo e alla stessa estinzione del credito.
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Ciò premesso, va a questo punto evidenziato che, non essendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo limitato ad una verifica della presenza dei requisiti di legittimità formale del titolo, ma essendo invece rivolto ad accertare l'esistenza e i requisiti di effettiva esigibilità del credito, l'opponente era tenuto, al fine di paralizzare nel merito la pretesa creditizia, ad allegare quali fossero le eventuali clausole abusive non esaminate nella fase monitoria e quali gli effetti della loro illegittima apposizione,
dovendo in difetto, la doglianza sollevata con il primo motivo ritenersi del tutto irrilevante ai fini della decisione.
È del pari infondata anche la doglianza, sollevata con il terzo motivo, relativa all'inesistenza del diritto di surroga, non essendovi, a ben vedere, ragioni ostative alla possibilità di una dichiarazione di surroga per volontà del creditore anteriore all'effettivo pagamento, restando in tal caso differito, a completamento della fattispecie delineata dall'art. 1201 cod. civ., unicamente il definitivo subentro del terzo
7 nelle ragioni dell'originario creditore.
Deve invece ritenersi fondato il secondo motivo, con il quale è stato lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Al riguardo va in primo luogo osservato come a pag. 11 dell'atto di citazione in primo grado l'opponente avesse espressamente allegato che “il primo atto interruttivo del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. validamente posto in essere dalla creditrice in surroga, HDI, è del 24.03.2023”, ciò chiaramente contestando tutto quanto compiuto antecedentemente a tale data.
Risulta dunque avvinta da tale contestazione la stessa ricezione del conteggio delle somme dovute con indicazione delle modalità di pagamento, dimessa in atti, quale
“raccomandata 21.11.2011” (all. n. 22), non potendo tale contestazione ritenersi superata dalla produzione della cartolina postale allegato 25, risultando la stessa inviata in data 25.11.2011 a tale “Memar Monteassegni S.p.A.”, Via V. Bellini, 13 e sottoscritta per ricezione in forma illeggibile.
Quanto al momento di decorrenza della prescrizione, deve inoltre essere evidenziato come la surrogazione nel credito prevista dall'art. 1201 cod. civ. non comporti l'estinzione del debito originario “ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del rapporto, con la conseguenza che, nonostante il soddisfacimento del creditore mediante il pagamento ad opera del terzo, la struttura del rapporto obbligatorio rimane inalterato ed il debito mantiene le sue caratteristiche essenziali” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 4808 del 20/09/1984).
Trattandosi di una successione nello stesso diritto, se da un lato il terzo, una volta surrogatosi nel credito, può avvalersi degli atti interruttivi della prescrizione compiuti
8 dal creditore, dall'altro non può trovare giustificazione alcuna l'individuazione di una data di decorrenza della prescrizione diversa da quella del mancato pagamento del debito;
tale decorrenza non può dunque che essere identificata, nel caso di specie, con la data del 26.4.2010 nella quale il datore di lavoro del mutuatario aveva dato comunicazione a della interruzione dei pagamenti a causa della Controparte_1
cessazione del rapporto di lavoro.
La monitoria dd. 3.3.2017 (doc. 14 del fascicolo monitorio) risulta, a sua volta,
prodotta in forma incompleta, non risultando accompagnata da alcuna documentazione attestante l'effettivo ricevimento.
Quanto alla raccomandata del 6.3.2020, la prova della ricezione risulta invece affidata alla produzione di una busta recante l'indirizzo “ , Via XXV luglio Parte_1
25, 73051 Novoli (LE)”, l'indicazione dell'operatore postale “Fulmine Group”,
l'annotazione a mano “avv. 25.03.2020” e l'apposizione di un timbro con la dicitura
“compiuta giacenza.”
Tali indicazioni non consentono, tuttavia, di ritenere dimostrato l'effettivo compimento delle formalità richieste dalla legge;
come infatti evidenziato da, Cass.
sez. 3, n. 10998 del 19/5/2011, richiamata da Cass. Sez. L, n. 12822 del 21/06/2016,
pag. 6, “in caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è
temporaneamente assente e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con
9 la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito;
ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica è radicalmente nulla.”
Diversamente, nel caso di specie dal documento prodotto non è possibile desumere alcunché in ordine alla data del tentativo di consegna, né alle sue modalità, nulla risultando attestato in ordine alla verifica dell'effettività della residenza, come pure alla presenza del destinatario o di altre persone abilitate a ricevere il piego.
Il documento risulta inoltre mancante delle indicazioni relative alla data dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale e alla data della compiuta giacenza, peraltro erroneamente identificata, nella decisione impugnata, con quella del 25 marzo 2020,
diversamente riferita all'inoltro dell'avviso di spedizione.
Non può dunque ritenersi dimostrato, in presenza delle richiamate contestazioni, il compimento di alcun valido atto interruttivo, risultando la successiva monitoria dd.
19.4.2023 - la cui cartolina di ricezione reca peraltro il diverso indirizzo
“Circonvallazione Est, 62, int. 4, 33033. Codroipo (UD)” - tardivamente inviata oltre il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.
In riforma dell'impugnata sentenza, dovrà pertanto essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, risultando il diritto azionato con il ricorso monitorio estinto per intervenuta prescrizione.
Le spese del doppio grado dovranno per l'effetto seguire la soccombenza, ed essere regolate come in dispositivo sulla base dello scaglione di valore relativo alla somma richiesta.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
HDI Assicurazioni S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1002/2024,
pubblicata il 5 novembre 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Udine n. 664/2023 dd. 15-16.6.2023, risultando il diritto azionato con il ricorso monitorio estinto per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.;
Condanna la società appellata alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio,
liquidate, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 3.600,00 per ciascun grado, oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a.
come per legge, con attribuzione in favore dall'Avv. Alessandro Stomeo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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