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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5515/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259007341783000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259007341783000 IVA-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259007341783000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30/6/2025 Ricorrente_1, si opponeva all'intimazione di pagamento n. 295 2025 9007341783 000 notificata il 17/05/2025 a cui era sotteso l' avviso di accertamento n.
TYX01L503094 – 2014, notificato il 27.10.2014. L'avviso sotteso aveva formato oggetto di separato giudizio conclusosi con la sentenza di accoglimento n. 364/2016, emessa da questa stessa Corte , pubblicata il 22.01.2016 e passata in giudicato.
In data 1/8/2025 si costituiva l'Agenzia e riteneva legittime le doglianze e meritevole di sgravio il carico intimato . Chiedeva la cessata materia per il ruolo oggetto di ricorso , con compensazione delle spese.
SI si costituiva e chiedeva dichiararsi il proprio difetto di giurisdizione per assenza di responsabilità .
Il contribuente depositava memoria con cui prendeva atto dello sgravio , precisando che non gli era stato notificato il relativo provvedimento e conseguentemente insisteva nella condanna alle spese.
All'udienza del 15/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che l' annullamento dell' atto da parte dell'ente impositore determina l'estinzione del procedimento , questa Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Sulle spese
Tenuto conto dell'esito della sentenza n. 364/2016 pubblicata il 22.01.2016 di questa stessa Corte , passata in giudicato , che ha annullato l'avviso di accertamento presupposto , esito conosciuto da tempo dall'Agenzia che ben avrebbe potuto procedere all'annullamento della pretesa senza dover obbligare i contribuente alla tutela giurisdizionale . Valutato anche l'assenza di prova di notifica del provvedimento di sgravio entro il termine dei 30 gg per l'iscrizione a ruolo della causa - avendo l'Agenzia solo in data
1/8/2025 ( oltre i 30 gg dalla notifica del ricorso del 30/6/2025) comunicato lo sgravio - vanno liquidate in complessivi € 1700,00 oltre accessori e CUT se assolto , le spese di lite in favore dei difensori distrattari del contribuente . Spese compensate nei confronti di SI, per non aver dato causa al presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'AG delle Entrate alle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1700,00 oltre accessori e CU se assolto, in favore dei difensori distrattari del contribuente . Spese compensate nei confronti di SI.
Cosi deciso in camera di consiglio il 15.01.2026
Il Presidente est.
MA LA IA
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5515/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259007341783000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259007341783000 IVA-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259007341783000 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30/6/2025 Ricorrente_1, si opponeva all'intimazione di pagamento n. 295 2025 9007341783 000 notificata il 17/05/2025 a cui era sotteso l' avviso di accertamento n.
TYX01L503094 – 2014, notificato il 27.10.2014. L'avviso sotteso aveva formato oggetto di separato giudizio conclusosi con la sentenza di accoglimento n. 364/2016, emessa da questa stessa Corte , pubblicata il 22.01.2016 e passata in giudicato.
In data 1/8/2025 si costituiva l'Agenzia e riteneva legittime le doglianze e meritevole di sgravio il carico intimato . Chiedeva la cessata materia per il ruolo oggetto di ricorso , con compensazione delle spese.
SI si costituiva e chiedeva dichiararsi il proprio difetto di giurisdizione per assenza di responsabilità .
Il contribuente depositava memoria con cui prendeva atto dello sgravio , precisando che non gli era stato notificato il relativo provvedimento e conseguentemente insisteva nella condanna alle spese.
All'udienza del 15/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che l' annullamento dell' atto da parte dell'ente impositore determina l'estinzione del procedimento , questa Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Sulle spese
Tenuto conto dell'esito della sentenza n. 364/2016 pubblicata il 22.01.2016 di questa stessa Corte , passata in giudicato , che ha annullato l'avviso di accertamento presupposto , esito conosciuto da tempo dall'Agenzia che ben avrebbe potuto procedere all'annullamento della pretesa senza dover obbligare i contribuente alla tutela giurisdizionale . Valutato anche l'assenza di prova di notifica del provvedimento di sgravio entro il termine dei 30 gg per l'iscrizione a ruolo della causa - avendo l'Agenzia solo in data
1/8/2025 ( oltre i 30 gg dalla notifica del ricorso del 30/6/2025) comunicato lo sgravio - vanno liquidate in complessivi € 1700,00 oltre accessori e CUT se assolto , le spese di lite in favore dei difensori distrattari del contribuente . Spese compensate nei confronti di SI, per non aver dato causa al presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'AG delle Entrate alle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 1700,00 oltre accessori e CU se assolto, in favore dei difensori distrattari del contribuente . Spese compensate nei confronti di SI.
Cosi deciso in camera di consiglio il 15.01.2026
Il Presidente est.
MA LA IA