Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 297
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Annullamento atto presupposto

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere in quanto l'annullamento dell'atto da parte dell'ente impositore determina l'estinzione del procedimento. Le spese vengono liquidate in favore del contribuente, dato che l'Agenzia era già a conoscenza dell'annullamento dell'atto presupposto e avrebbe potuto procedere autonomamente all'annullamento della pretesa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 297
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 297
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo