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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 621/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MIETTO MASSIMO, EL
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4435/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 1T 091192 000 IMP.SOSTITUTIVA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4400/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 29.7.2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso a mezzo del quale l'Amministrazione Finanziaria, ritenendo la contribuente decaduta dalle agevolazioni “prima casa”, liquidava diversamente l'imposta di registro - con irrogazione delle conseguenti sanzioni - afferente all'atto di acquisto della quota di ½ degli immobili siti in Milano nelle vie Negroli e Devoto.
La ricorrente, nello specifico, lamentava di aver diritto al beneficio fiscale per non essere, all'epoca dell'atto accertato, proprietaria in Milano di altri immobili se non di un alloggio, acquistato nel 2017 e ubicato nella Indirizzo_1, inidoneo alle esigenze del proprio nucleo famigliare e, comunque, non posseduto in quanto locato a terzi già a far data dal 14 luglio 2018.
Si costituiva l'ente impositore contestando gli assunti della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014).
Alla luce di tale ineludibile e del tutto condivisibile principio di diritto, questa Corte ritiene dirimente stabilire se l'alloggio di Indirizzo_1, in piena titolarità della ricorrente all'epoca dell'atto accertato, potesse, o meno, determinare la revoca dei benefici fiscali per essere - come sostenuto dall'avente interesse - inidoneo alle esigenze abitative del nucleo famigliare della contribuente.
Al riguardo, pur nella consapevolezza di quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il beneficio di cui trattasi non è escluso se “l'altro immobile” non è concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi dell'acquirente e della sua famiglia, nel caso di specie occorre evidenziare che l'asserita inidoneità dell'alloggio di Indirizzo_1 non è stata in alcun modo provata dalla ricorrente la quale si è limitata ad asserzioni puramente indiziarie (quali la ridotta superficie dell'immobile) senza neppure produrre un certificato attestante la composizione del proprio nucleo famigliare.
In siffatto contesto, considerato irrilevante il fatto - esclusivamente riconducibile al libero arbitrio della proprietaria - che l'alloggio pre-posseduto fosse locato, il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 1.200,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.200,00 in favore dell'ente resistente costituito.
Milano, li 26 novembre 2026
- Il EL - - Presidente -
IM TT LI EN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MIETTO MASSIMO, EL
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4435/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 1T 091192 000 IMP.SOSTITUTIVA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4400/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 29.7.2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso a mezzo del quale l'Amministrazione Finanziaria, ritenendo la contribuente decaduta dalle agevolazioni “prima casa”, liquidava diversamente l'imposta di registro - con irrogazione delle conseguenti sanzioni - afferente all'atto di acquisto della quota di ½ degli immobili siti in Milano nelle vie Negroli e Devoto.
La ricorrente, nello specifico, lamentava di aver diritto al beneficio fiscale per non essere, all'epoca dell'atto accertato, proprietaria in Milano di altri immobili se non di un alloggio, acquistato nel 2017 e ubicato nella Indirizzo_1, inidoneo alle esigenze del proprio nucleo famigliare e, comunque, non posseduto in quanto locato a terzi già a far data dal 14 luglio 2018.
Si costituiva l'ente impositore contestando gli assunti della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014).
Alla luce di tale ineludibile e del tutto condivisibile principio di diritto, questa Corte ritiene dirimente stabilire se l'alloggio di Indirizzo_1, in piena titolarità della ricorrente all'epoca dell'atto accertato, potesse, o meno, determinare la revoca dei benefici fiscali per essere - come sostenuto dall'avente interesse - inidoneo alle esigenze abitative del nucleo famigliare della contribuente.
Al riguardo, pur nella consapevolezza di quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il beneficio di cui trattasi non è escluso se “l'altro immobile” non è concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi dell'acquirente e della sua famiglia, nel caso di specie occorre evidenziare che l'asserita inidoneità dell'alloggio di Indirizzo_1 non è stata in alcun modo provata dalla ricorrente la quale si è limitata ad asserzioni puramente indiziarie (quali la ridotta superficie dell'immobile) senza neppure produrre un certificato attestante la composizione del proprio nucleo famigliare.
In siffatto contesto, considerato irrilevante il fatto - esclusivamente riconducibile al libero arbitrio della proprietaria - che l'alloggio pre-posseduto fosse locato, il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'ente resistente costituito, in € 1.200,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.200,00 in favore dell'ente resistente costituito.
Milano, li 26 novembre 2026
- Il EL - - Presidente -
IM TT LI EN