CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2024, n. 26825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26825 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DO CH nato a [...] il [...] DO SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi letta la memoria del Ministero dell'Economia e Finanze, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 26825 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di DO CH e DO TO in relazione' alla privazione della libertà personale subita dal 23 ottobre 2012 al 18 marzo 2016 in regime di custodia cautelare in carcere e dal 19 marzo 2016 al 21 giugno 2017 agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento nel quale erano stati accusati del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., giudicati responsabili nei due gradi di merito così come nel giudizio di appello in fase di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ma infine assolti definitivamente con annullamento senza rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza del 1/02/2021. 2. Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione CH DO e TO DO con distinti atti tra loro sovrapponibili deducendo, con unico motivo, erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. La difesa evidenzia che la domanda di riparazione si incentrava essenzialmente sulle condotte tenute dagli istanti nella fase successiva all'applicazione della misura cautelare, ma su tale punto la Corte territoriale non si è pronunciata, limitandosi a esaminare i comportamenti antecedenti l'applicazione della misura. Su tale tema la Corte si è limitata a riproporre i medesimi indizi di colpevolezza già utilizzati nel giudizio di cognizione senza tenere conto delle sentenze della Corte di legittimità, che avevano affermato come tali elementi non fossero indicativi di colpevolezza ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. L'ordinanza è manifestamente illogica per avere desunto da condotte, già qualificate come non sintomatiche dm colpevolezza dalla Corte di legittimità, comportamenti idonei a trarre in inganno l'autorità giudiziaria. In particolare, l'unico grave indizio individuato in tutte le sedi giudicanti era la partecipazione alla colletta per i detenuti, condotta ritenuta non decisiva per la prova del reato contestato dalla Corte di legittimità, in fase di rinvio affiancata da altri elementi fattuali ritenuti altresì non significativi dalla Cassazione. La Corte territoriale ha conferito consistenza gravemente colposa a condotte non adeguatamente scandagliate, non essendo stato ravvisato oltre alla partecipazione alla colletta alcun argomento gravemente colposo se non una fantomatica «frequentazione ambigua». Il giudice della riparazione avrebbe dovuto confrontarsi esclusivamente sulla partecipazione alla colletta in favore dei detenuti e considerare che la prova di questo indizio era stata essa stessa indiziaria, in quanto desunta dall'interpretazione di un dialogo intercorso tra altri soggetti. I ricorrenti si sono sempre dichiarati estranei a qualsivoglia associazione malavitosa e anche estranei alla contribuzione a favore dei detenuti di tale consorteria. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 4. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato memoria, concludendo per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino, richiamata la vicenda processuale, ha sottolineato che la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio nel processo di cognizione la pronuncia di condanna, ha affermato come oltre alla «ormai nota partecipazione degli imputati al fondo di solidarietà con gli indagati di ‘ndrangheta detenuti nell'ambito della cosiddetta Operazione Minotauro», fossero state accertate ulteriori condotte (il comportamento . processuale mantenuto in corso di giudizio, la condanna per ricettazione di una pistola semiautomatica calibro 7,65 nel 2010 a carico di TO DO, la frequentazione di un bar costituente luogo abituale di riunioni di ‘ndrangheta a carico di TO DO e il contrasto insorto nella spartizione di lavori di movimento terra tra società contigue alla 'ndrangheta tra le quali una riconducibile a CH DO, risolto con l'intervento del padre Saverio e con il coinvolgimento di centri decisionali mafiosi calabresi, cosiddetta «vicenda Verderame»). 2. Il giudice della riparazione ha, dunque, legittimamente valorizzato tali comportamenti in quanto accertati nel giudizio di cognizione per ritenerli ostativi al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. Con riguardo all'impostazione difensiva secondo la quale la valutazione delle condotte si sarebbe dovuta concentrare sui comportamenti serbati nel corso del procedimento, la Corte ha sottolineato come nella stessa sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione si legge che «l'insieme dei suddetti elementi (vale a dire la partecipazione alla colletta, il comportamento processuale mantenuto in corso di giudizio, le precedenti condanne riportate, la frequentazione di luoghi notoriamente deputati allo svolgimento di riunioni di ‘ndrangheta e il ricorso ai centri decisionali mafiosi calabresi per risolvere contrasti insorti nella spartizione dei lavori di movimento terra tra società contigue) potrebbe al più dimostrare l'appartenenza di tutti i ricorrenti a un 3 contesto criminale di 'ndrangheta, normativamente rilevante ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.a) d. Igs. n.159 del 2011 ed eventualmente suscettibile di giustificare l'adozione delle misure di prevenzione ivi previste», da tanto desumendo che i comportamenti serbati dagli istanti potessero essere considerati indicativi di colpa grave idonea a indurre in errore il giudice della cautela e che la contiguità a un'associazione per delinquere di stampo mafioso avesse determinato una situazione tale da costituire prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, così da escludere il diritto alla riparazione. Contrariamente a quanto desunto dalla difesa, la Corte territoriale non ha trascurato di valutare l'incidenza sul diritto alla riparazione dei comportamenti processuali dei richiedenti, spiegando come essi stessi avessero costituito oggetto di disamina nel giudizio di cognizione e comunque, a fronte del contesto criminale al quale i richiedenti erano risultati contigui, che tale condotta gravemente colposa giustificasse lo stesso mantenimento della misura cautelare. 3. L'ordinanza risulta pienamente conforme all'orientamento interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'art.314 cod. proc. pen. consente al giudice della riparazione di valorizzare le condotte non escluse dal giudice della cognizione penale, indipendentemente dal valore ad esse attribuibile ai fini penali;
perché, anzi, gli stessi fatti ac:certati nel giudizio penale di cognizione possono essere diversamente valutati dal giudice della riparazione con riguardo alla prospettiva del giudice della cautela, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01). 3.1. Per altro verso, la motivazione non può ritenersi carente sotto il profilo dell'indicazione della condotta ostativa, avendo ritenuto che la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801). 3.2. Occorre, inoltre, rimarcare la genericità dei motivi di ricorso laddove non è riscontrabile nelle argomentazioni difensive alcun riferimento a passi della sentenza assolutoria dai quali si possa evincere che le condotte extraprocessuali e processuali prese in esame come ostative dal giudice della riparazione siano state escluse dal giudice della cognizione penale. Si è, infatti, ripetutamente 4 Il Presi ente re stensore affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione in quanto, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 4. Tali ragioni inducono a ritenere che i ricorsi non superino il vaglio di ammissibilità. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, nonché in solido alla rifusione al Ministero resistente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro mille. Così deciso il 19 giugno 2024
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi letta la memoria del Ministero dell'Economia e Finanze, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 26825 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di DO CH e DO TO in relazione' alla privazione della libertà personale subita dal 23 ottobre 2012 al 18 marzo 2016 in regime di custodia cautelare in carcere e dal 19 marzo 2016 al 21 giugno 2017 agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento nel quale erano stati accusati del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., giudicati responsabili nei due gradi di merito così come nel giudizio di appello in fase di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ma infine assolti definitivamente con annullamento senza rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza del 1/02/2021. 2. Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione CH DO e TO DO con distinti atti tra loro sovrapponibili deducendo, con unico motivo, erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. La difesa evidenzia che la domanda di riparazione si incentrava essenzialmente sulle condotte tenute dagli istanti nella fase successiva all'applicazione della misura cautelare, ma su tale punto la Corte territoriale non si è pronunciata, limitandosi a esaminare i comportamenti antecedenti l'applicazione della misura. Su tale tema la Corte si è limitata a riproporre i medesimi indizi di colpevolezza già utilizzati nel giudizio di cognizione senza tenere conto delle sentenze della Corte di legittimità, che avevano affermato come tali elementi non fossero indicativi di colpevolezza ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. L'ordinanza è manifestamente illogica per avere desunto da condotte, già qualificate come non sintomatiche dm colpevolezza dalla Corte di legittimità, comportamenti idonei a trarre in inganno l'autorità giudiziaria. In particolare, l'unico grave indizio individuato in tutte le sedi giudicanti era la partecipazione alla colletta per i detenuti, condotta ritenuta non decisiva per la prova del reato contestato dalla Corte di legittimità, in fase di rinvio affiancata da altri elementi fattuali ritenuti altresì non significativi dalla Cassazione. La Corte territoriale ha conferito consistenza gravemente colposa a condotte non adeguatamente scandagliate, non essendo stato ravvisato oltre alla partecipazione alla colletta alcun argomento gravemente colposo se non una fantomatica «frequentazione ambigua». Il giudice della riparazione avrebbe dovuto confrontarsi esclusivamente sulla partecipazione alla colletta in favore dei detenuti e considerare che la prova di questo indizio era stata essa stessa indiziaria, in quanto desunta dall'interpretazione di un dialogo intercorso tra altri soggetti. I ricorrenti si sono sempre dichiarati estranei a qualsivoglia associazione malavitosa e anche estranei alla contribuzione a favore dei detenuti di tale consorteria. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 4. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato memoria, concludendo per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino, richiamata la vicenda processuale, ha sottolineato che la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio nel processo di cognizione la pronuncia di condanna, ha affermato come oltre alla «ormai nota partecipazione degli imputati al fondo di solidarietà con gli indagati di ‘ndrangheta detenuti nell'ambito della cosiddetta Operazione Minotauro», fossero state accertate ulteriori condotte (il comportamento . processuale mantenuto in corso di giudizio, la condanna per ricettazione di una pistola semiautomatica calibro 7,65 nel 2010 a carico di TO DO, la frequentazione di un bar costituente luogo abituale di riunioni di ‘ndrangheta a carico di TO DO e il contrasto insorto nella spartizione di lavori di movimento terra tra società contigue alla 'ndrangheta tra le quali una riconducibile a CH DO, risolto con l'intervento del padre Saverio e con il coinvolgimento di centri decisionali mafiosi calabresi, cosiddetta «vicenda Verderame»). 2. Il giudice della riparazione ha, dunque, legittimamente valorizzato tali comportamenti in quanto accertati nel giudizio di cognizione per ritenerli ostativi al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. Con riguardo all'impostazione difensiva secondo la quale la valutazione delle condotte si sarebbe dovuta concentrare sui comportamenti serbati nel corso del procedimento, la Corte ha sottolineato come nella stessa sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione si legge che «l'insieme dei suddetti elementi (vale a dire la partecipazione alla colletta, il comportamento processuale mantenuto in corso di giudizio, le precedenti condanne riportate, la frequentazione di luoghi notoriamente deputati allo svolgimento di riunioni di ‘ndrangheta e il ricorso ai centri decisionali mafiosi calabresi per risolvere contrasti insorti nella spartizione dei lavori di movimento terra tra società contigue) potrebbe al più dimostrare l'appartenenza di tutti i ricorrenti a un 3 contesto criminale di 'ndrangheta, normativamente rilevante ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.a) d. Igs. n.159 del 2011 ed eventualmente suscettibile di giustificare l'adozione delle misure di prevenzione ivi previste», da tanto desumendo che i comportamenti serbati dagli istanti potessero essere considerati indicativi di colpa grave idonea a indurre in errore il giudice della cautela e che la contiguità a un'associazione per delinquere di stampo mafioso avesse determinato una situazione tale da costituire prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, così da escludere il diritto alla riparazione. Contrariamente a quanto desunto dalla difesa, la Corte territoriale non ha trascurato di valutare l'incidenza sul diritto alla riparazione dei comportamenti processuali dei richiedenti, spiegando come essi stessi avessero costituito oggetto di disamina nel giudizio di cognizione e comunque, a fronte del contesto criminale al quale i richiedenti erano risultati contigui, che tale condotta gravemente colposa giustificasse lo stesso mantenimento della misura cautelare. 3. L'ordinanza risulta pienamente conforme all'orientamento interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'art.314 cod. proc. pen. consente al giudice della riparazione di valorizzare le condotte non escluse dal giudice della cognizione penale, indipendentemente dal valore ad esse attribuibile ai fini penali;
perché, anzi, gli stessi fatti ac:certati nel giudizio penale di cognizione possono essere diversamente valutati dal giudice della riparazione con riguardo alla prospettiva del giudice della cautela, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01). 3.1. Per altro verso, la motivazione non può ritenersi carente sotto il profilo dell'indicazione della condotta ostativa, avendo ritenuto che la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801). 3.2. Occorre, inoltre, rimarcare la genericità dei motivi di ricorso laddove non è riscontrabile nelle argomentazioni difensive alcun riferimento a passi della sentenza assolutoria dai quali si possa evincere che le condotte extraprocessuali e processuali prese in esame come ostative dal giudice della riparazione siano state escluse dal giudice della cognizione penale. Si è, infatti, ripetutamente 4 Il Presi ente re stensore affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione in quanto, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 4. Tali ragioni inducono a ritenere che i ricorsi non superino il vaglio di ammissibilità. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, nonché in solido alla rifusione al Ministero resistente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro mille. Così deciso il 19 giugno 2024