Articolo 2 della Legge 4 febbraio 1963, n. 316
Articolo 1
Versione
14 aprile 1963
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62 ( legge 16 agosto 1962, n. 1292 ).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 14 aprile 1963