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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8500 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
RG 20790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa LA OL Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nel procedimento n. 20790 del R.G.N.C. del 2024, avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitorialità figlio minore
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SANTASILIA GUGLIELMO, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PM presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.10.2024, esponeva di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con di nazionalità senegalese, dalla quale era nata, in data 3.2.2021, la piccola CP_1
; che, qualche mese dopo la nascita della bimba, le parti interrompevano la convivenza e a far Per_1 data dalla metà del 2021 egli lasciava l'abitazione familiare, d'intesa con la madre, trasferendosi altrove;
che inizialmente la compagna gli permetteva di vedere la bambina, anche se soltanto per qualche minuto e in sua tassativa presenza, ed in ogni caso senza mai consentirgli il pernotto della figlia presso di sé; che però, dopo qualche anno, ella aveva iniziato a negargli anche quei rari momenti di incontro con la minore, opponendosi a ogni tipo di loro frequentazione;
che da circa due anni la madre gli impediva di avere rapporti con la figlia, nonostante quest'ultima avesse superato i tre anni RG 20790/2024
di età, rifiutandosi anche di comunicargli il luogo in cui entrambe vivevano, permettendogli solo qualche telefonata sporadica;
che in ragione di tanto, il 3.10.2024 aveva depositato un'istanza di ammonimento ex art. 1 TULPS nei confronti della ex compagna;
che compatibilmente con le sue poche risorse aveva sempre corrisposto 100,00 euro mensili per il mantenimento della minore, come concordato con la resistente al momento dello scioglimento della loro relazione affettiva;
che per la strenua opposizione materna, la bambina di fatto non lo conosceva;
chiedeva pertanto al Tribunale di ordinare alla di rendere noto il domicilio effettivo ove dimorava insieme con la minore, CP_1 disponendo l'affido condiviso della minore, con collocazione privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 27.1.2025, compariva soltanto il ricorrente con il proprio procuratore, il quale dichiarava che, nelle more del procedimento, la situazione si era ulteriormente aggravata, avendo egli, da circa tre mesi, perso ogni forma di contatto con l'ex compagna e la bambina, che invece prima riusciva a sentire telefonicamente;
che egli non sapeva all'attualità dove si trovassero madre e figlia;
che era stato contattato dalla sorella della ex compagna con un messaggio in cui ella chiedeva soldi, riferendo che la bambina stava bene, e che stava vivendo con lei presso una signore italiana, di nome riferiva di nutrire dubbi sulla stabilità Persona_2 psichica della ex compagna, la quale durante la convivenza l'aveva minacciato con un coltello e con olio bollente;
che intendeva denunciare la resistente per sottrazione di minore;
che entrambi erano venditori ambulanti, e che aveva saputo che la resistente induceva la figlia a chiedere l'elemosina, oltre a non farle frequentare la scuola;
si dichiarava disponibile a tenere la bambina con sè, presso l'abitazione dove viveva con la compagna italiana, , titolare di una pizzeria. Persona_3
All'esito, il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo al ricorrente della minore, con collocazione presso di sé; il Giudice relatore, verificata la regolarità del contraddittorio, si riservava sui provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 31.1.2025, il Giudice disponeva l' affidamento super-esclusivo della minore al padre, con collocazione prevalente presso quest'ultimo, nella sua attuale dimora, previo rinvenimento della minore stessa ( il ricorrente aveva sporto formale denuncia nei confronti della ex compagna per sottrazione di minore in data 28.1.2025, allegata in atti); disponeva altresì che, a seguito del ritrovamento della minore, gli incontri fra la figlia e la madre avvenissero esclusivamente presso lo spazio neutro dei Servizi Sociali competenti per territorio competenti, subordinatamente alla effettiva e seria volontà manifestata dalla stessa di incontrare la figlia, con previsione di un assegno di mantenimento di € 250,00 a carico della madre e onere per i SS competenti per territorio a redigere dettagliata relazione socio-ambientale sul nucleo familiare del ricorrente. RG 20790/2024
All'udienza del 22.9.2025, veniva preliminarmente acquisite la comunicazione della Questura di
Napoli dell' 11.2.2025 , che dava atto del ritrovamento della minore in Via Genova in Napoli presso l'abitazione della Sig.ra nonchè le successive note della Questura, del 27.2.2025, e Parte_2 del 10.3.2025, con la quale veniva comunicava all'Ufficio che la resistente era stata soccorsa incosciente in mezzo alla strada nel mese di febbraio, per abuso di sostanze, e trasportata presso il PS dal 118, dal quale si era allontanata arbitrariamente qualche giorno dopo;
venivano inoltre acquisite in atti la successiva nota della Questura, dell' 1.4.2025, con la quale si comunicava il rinvenimento di nella città di Bologna e il suo successivo arresto, nonchè le relazione dei SS competenti CP_1 del 9.7.2025 e del 15.9.2025, dalla quale emergeva che il resistente conviveva con la compagna e con la minore, a cui nelle more era stata affidata, su provvedimento urgente del Giudice relatore;
che la minore era parsa una bambina curata nell'aspetto ed educata, con evidente attaccamento affettivo sia al padre che alla compagna di quest'ultimo; che ella frequentava regolarmente la scuola, dove si era perfettamente integrata (come risultava dalla relazione scolastica allegata), era munita di tessera sanitaria ed in cura al Santobono, in attesa di un intervento alle tonsille;
i SS riferivano altresì che, da informazioni assunte dal ricorrente, la avrebbe fatto rientro in Africa senza possibilità di CP_1 rientro in Italia, ella avendo il permesso di soggiorno scaduto, e che la minore necessitava dell'avvio di un percorso di sostegno psicologico, cosi come il ricorrente e la compagna di un sostegno alla genitorialità.
L'avv. SANTASILIA, preso atto della documentazione in atti, invitato alla discussione orale della causa, concludeva chiedendo la conferma del provvedimento provvisorio, dichiarando la disponibilità
e l'impegno del ricorrente a attivare i percorsi per sé e la minore suggeriti dal SS e la causa veniva assegnata in decisione al Collegio, con atti al Pm per le sue conclusioni.
Tanto premesso, l'istruttoria esperita e la documentazione versata in atti consentono di confermare l'affidamento super-esclusivo di al padre. Per_1
Al riguardo, deve rilevarsi che il combinato disposto degli artt. 316, comma 4, 337 ter, comma 3, cod. civ. che ha il contenuto del previgente l'articolo 155 comma 3 cod. civ., e 337 quater cod. civ. consente di ribadire che l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed il correlativo diritto del minore alla “bigenitorialità” costituiscono principi generali dell'ordinamento.
In conformità a tali rilievi, la costante giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che la regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il quale costituisce l'unico criterio di valutazione (Cass. 16593/2008, Cass., 17191/2011). RG 20790/2024
L'individuazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, non tipizzate dal legislatore, è demandata alla decisione del giudice, che dovrà accertare se la peculiarità della fattispecie giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, al riguardo, chiarito che la mera conflittualità esistente fra i coniugi non preclude l'affidamento condiviso, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il precedente istituto dell'affidamento congiunto.
La S.C. ritiene, invece, che, per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza (Cass., 16593/2008).
Discende da tali considerazioni che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. 7477/2014).
Tanto premesso, nel caso di specie, la resistente, che non si è costituita nel presente giudizio, ed è attualmente irreperibile (forse addirittura rientrata in Africa), ha sottratto volontariamente la minore al padre, venendo poi arrestata nell'aprile 2025 a Bologna. Per_1
Inoltre, come risulta dalle dichiarazioni rese dal mediatore culturale presso la Questura di Per_4
Napoli e allegate in atti, la farebbe uso di sostanze stupefacenti (tipo crack), come CP_1 comprovato dall'episodio ivi esposto, del marzo 2025, di suo rinvenimento in stato di incoscienza per strada, con trasporto presso il P.S. dell'Ospedale del Mare, da cui poi la stessa si sarebbe volontariamente allontanata, facendo perdere le sue tracce.
Dalle complessive risultanze in atti discende, quindi, l'oggettiva carenza di competenze genitoriali della la quale risulta allo stato irreperibile, né nulla di diverso costei ha dedotto o dimostrato CP_1 nel presente giudizio, nel quale è rimasta contumace.
Per le ragioni sopra esposte, va quindi confermato l'affidamento super-esclusivo della minore al padre, il quale, resosi disponibile a tanto, va comunque invitato a attivarsi per l'avvio della minore al suggerito percorso psicologico, nonché per quello di sostegno alla genitorialità per sé e la sua compagna.
Per quanto concerne le modalità di visita da parte della madre, appare opportuno, in ragione di quanto esposto, e a tutela dell'interesse preminente della minore, che gli incontri tra la resistente e la figlia avvengano attraverso la mediazione dei Servizi Sociali competenti per territorio in base al luogo di RG 20790/2024
residenza della minore, ai quali la potrà rivolgersi per una ripresa graduale degli incontri in CP_1 ambiente protetto, fermo restando l'opportunità di nuova valutazione di tempi e modalità, laddove la madre si renda disponibile alla doverosa frequentazione della minore, e alla consapevole assunzione di un ruolo genitoriale costante e responsabile.
Va, poi, rilevato che, secondo il costante orientamento della S.C., sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli artt. 315
e 316 cod. civ., in diretta applicazione dell'art. 30 Cost. (Cass. 23630/2009).
Il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, e, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 23411/2009, Cass.
7644/2005).
In sostanza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di far fronte alle molteplici esigenze dei figli che, al di là dei bisogni strettamente alimentari, si estendono anche all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale. In tale valutazione, occorre tenere presente il contesto socio-economico, le abitudini di spesa, l'ambiente territoriale in cui il figlio vive, così da assicurargli un tenore di vita adeguato alle potenzialità economiche dei genitori.
Al riguardo, il parametro di riferimento per una corretta determinazione del concorso negli oneri finanziari in capo a ciascun genitore è costituito dalle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Orbene, il ricorrente ha riferito di svolgere l'attività di venditore ambulante e di essere in attesa di regolare contratto di lavoro presso l'attività di ristorazione di cui è titolare pro quota la compagna, mentre la resistente, da quanto riferito dall'ex compagno, è anch'essa venditrice ambulante.
Sulla scorta di tali elementi, può essere confermato a carico della resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia un assegno mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie per la minore, secondo il Protocollo vigente.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della resistente e la rinuncia alle stesse da parte del ricorrente
P.Q.M.
a) dispone l'affido super-esclusivo della minore al padre;
b) Disciplina il diritto-dovere della madre di frequentare la minore nei termini di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritti;
RG 20790/2024
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma mensile di € 250,00, CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie per costei;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 26.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d' Alessandro Dott.ssa LA OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa LA OL Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nel procedimento n. 20790 del R.G.N.C. del 2024, avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitorialità figlio minore
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SANTASILIA GUGLIELMO, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PM presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.10.2024, esponeva di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con di nazionalità senegalese, dalla quale era nata, in data 3.2.2021, la piccola CP_1
; che, qualche mese dopo la nascita della bimba, le parti interrompevano la convivenza e a far Per_1 data dalla metà del 2021 egli lasciava l'abitazione familiare, d'intesa con la madre, trasferendosi altrove;
che inizialmente la compagna gli permetteva di vedere la bambina, anche se soltanto per qualche minuto e in sua tassativa presenza, ed in ogni caso senza mai consentirgli il pernotto della figlia presso di sé; che però, dopo qualche anno, ella aveva iniziato a negargli anche quei rari momenti di incontro con la minore, opponendosi a ogni tipo di loro frequentazione;
che da circa due anni la madre gli impediva di avere rapporti con la figlia, nonostante quest'ultima avesse superato i tre anni RG 20790/2024
di età, rifiutandosi anche di comunicargli il luogo in cui entrambe vivevano, permettendogli solo qualche telefonata sporadica;
che in ragione di tanto, il 3.10.2024 aveva depositato un'istanza di ammonimento ex art. 1 TULPS nei confronti della ex compagna;
che compatibilmente con le sue poche risorse aveva sempre corrisposto 100,00 euro mensili per il mantenimento della minore, come concordato con la resistente al momento dello scioglimento della loro relazione affettiva;
che per la strenua opposizione materna, la bambina di fatto non lo conosceva;
chiedeva pertanto al Tribunale di ordinare alla di rendere noto il domicilio effettivo ove dimorava insieme con la minore, CP_1 disponendo l'affido condiviso della minore, con collocazione privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 27.1.2025, compariva soltanto il ricorrente con il proprio procuratore, il quale dichiarava che, nelle more del procedimento, la situazione si era ulteriormente aggravata, avendo egli, da circa tre mesi, perso ogni forma di contatto con l'ex compagna e la bambina, che invece prima riusciva a sentire telefonicamente;
che egli non sapeva all'attualità dove si trovassero madre e figlia;
che era stato contattato dalla sorella della ex compagna con un messaggio in cui ella chiedeva soldi, riferendo che la bambina stava bene, e che stava vivendo con lei presso una signore italiana, di nome riferiva di nutrire dubbi sulla stabilità Persona_2 psichica della ex compagna, la quale durante la convivenza l'aveva minacciato con un coltello e con olio bollente;
che intendeva denunciare la resistente per sottrazione di minore;
che entrambi erano venditori ambulanti, e che aveva saputo che la resistente induceva la figlia a chiedere l'elemosina, oltre a non farle frequentare la scuola;
si dichiarava disponibile a tenere la bambina con sè, presso l'abitazione dove viveva con la compagna italiana, , titolare di una pizzeria. Persona_3
All'esito, il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo al ricorrente della minore, con collocazione presso di sé; il Giudice relatore, verificata la regolarità del contraddittorio, si riservava sui provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 31.1.2025, il Giudice disponeva l' affidamento super-esclusivo della minore al padre, con collocazione prevalente presso quest'ultimo, nella sua attuale dimora, previo rinvenimento della minore stessa ( il ricorrente aveva sporto formale denuncia nei confronti della ex compagna per sottrazione di minore in data 28.1.2025, allegata in atti); disponeva altresì che, a seguito del ritrovamento della minore, gli incontri fra la figlia e la madre avvenissero esclusivamente presso lo spazio neutro dei Servizi Sociali competenti per territorio competenti, subordinatamente alla effettiva e seria volontà manifestata dalla stessa di incontrare la figlia, con previsione di un assegno di mantenimento di € 250,00 a carico della madre e onere per i SS competenti per territorio a redigere dettagliata relazione socio-ambientale sul nucleo familiare del ricorrente. RG 20790/2024
All'udienza del 22.9.2025, veniva preliminarmente acquisite la comunicazione della Questura di
Napoli dell' 11.2.2025 , che dava atto del ritrovamento della minore in Via Genova in Napoli presso l'abitazione della Sig.ra nonchè le successive note della Questura, del 27.2.2025, e Parte_2 del 10.3.2025, con la quale veniva comunicava all'Ufficio che la resistente era stata soccorsa incosciente in mezzo alla strada nel mese di febbraio, per abuso di sostanze, e trasportata presso il PS dal 118, dal quale si era allontanata arbitrariamente qualche giorno dopo;
venivano inoltre acquisite in atti la successiva nota della Questura, dell' 1.4.2025, con la quale si comunicava il rinvenimento di nella città di Bologna e il suo successivo arresto, nonchè le relazione dei SS competenti CP_1 del 9.7.2025 e del 15.9.2025, dalla quale emergeva che il resistente conviveva con la compagna e con la minore, a cui nelle more era stata affidata, su provvedimento urgente del Giudice relatore;
che la minore era parsa una bambina curata nell'aspetto ed educata, con evidente attaccamento affettivo sia al padre che alla compagna di quest'ultimo; che ella frequentava regolarmente la scuola, dove si era perfettamente integrata (come risultava dalla relazione scolastica allegata), era munita di tessera sanitaria ed in cura al Santobono, in attesa di un intervento alle tonsille;
i SS riferivano altresì che, da informazioni assunte dal ricorrente, la avrebbe fatto rientro in Africa senza possibilità di CP_1 rientro in Italia, ella avendo il permesso di soggiorno scaduto, e che la minore necessitava dell'avvio di un percorso di sostegno psicologico, cosi come il ricorrente e la compagna di un sostegno alla genitorialità.
L'avv. SANTASILIA, preso atto della documentazione in atti, invitato alla discussione orale della causa, concludeva chiedendo la conferma del provvedimento provvisorio, dichiarando la disponibilità
e l'impegno del ricorrente a attivare i percorsi per sé e la minore suggeriti dal SS e la causa veniva assegnata in decisione al Collegio, con atti al Pm per le sue conclusioni.
Tanto premesso, l'istruttoria esperita e la documentazione versata in atti consentono di confermare l'affidamento super-esclusivo di al padre. Per_1
Al riguardo, deve rilevarsi che il combinato disposto degli artt. 316, comma 4, 337 ter, comma 3, cod. civ. che ha il contenuto del previgente l'articolo 155 comma 3 cod. civ., e 337 quater cod. civ. consente di ribadire che l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed il correlativo diritto del minore alla “bigenitorialità” costituiscono principi generali dell'ordinamento.
In conformità a tali rilievi, la costante giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che la regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il quale costituisce l'unico criterio di valutazione (Cass. 16593/2008, Cass., 17191/2011). RG 20790/2024
L'individuazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, non tipizzate dal legislatore, è demandata alla decisione del giudice, che dovrà accertare se la peculiarità della fattispecie giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, al riguardo, chiarito che la mera conflittualità esistente fra i coniugi non preclude l'affidamento condiviso, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il precedente istituto dell'affidamento congiunto.
La S.C. ritiene, invece, che, per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza (Cass., 16593/2008).
Discende da tali considerazioni che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. 7477/2014).
Tanto premesso, nel caso di specie, la resistente, che non si è costituita nel presente giudizio, ed è attualmente irreperibile (forse addirittura rientrata in Africa), ha sottratto volontariamente la minore al padre, venendo poi arrestata nell'aprile 2025 a Bologna. Per_1
Inoltre, come risulta dalle dichiarazioni rese dal mediatore culturale presso la Questura di Per_4
Napoli e allegate in atti, la farebbe uso di sostanze stupefacenti (tipo crack), come CP_1 comprovato dall'episodio ivi esposto, del marzo 2025, di suo rinvenimento in stato di incoscienza per strada, con trasporto presso il P.S. dell'Ospedale del Mare, da cui poi la stessa si sarebbe volontariamente allontanata, facendo perdere le sue tracce.
Dalle complessive risultanze in atti discende, quindi, l'oggettiva carenza di competenze genitoriali della la quale risulta allo stato irreperibile, né nulla di diverso costei ha dedotto o dimostrato CP_1 nel presente giudizio, nel quale è rimasta contumace.
Per le ragioni sopra esposte, va quindi confermato l'affidamento super-esclusivo della minore al padre, il quale, resosi disponibile a tanto, va comunque invitato a attivarsi per l'avvio della minore al suggerito percorso psicologico, nonché per quello di sostegno alla genitorialità per sé e la sua compagna.
Per quanto concerne le modalità di visita da parte della madre, appare opportuno, in ragione di quanto esposto, e a tutela dell'interesse preminente della minore, che gli incontri tra la resistente e la figlia avvengano attraverso la mediazione dei Servizi Sociali competenti per territorio in base al luogo di RG 20790/2024
residenza della minore, ai quali la potrà rivolgersi per una ripresa graduale degli incontri in CP_1 ambiente protetto, fermo restando l'opportunità di nuova valutazione di tempi e modalità, laddove la madre si renda disponibile alla doverosa frequentazione della minore, e alla consapevole assunzione di un ruolo genitoriale costante e responsabile.
Va, poi, rilevato che, secondo il costante orientamento della S.C., sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli artt. 315
e 316 cod. civ., in diretta applicazione dell'art. 30 Cost. (Cass. 23630/2009).
Il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, e, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 23411/2009, Cass.
7644/2005).
In sostanza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di far fronte alle molteplici esigenze dei figli che, al di là dei bisogni strettamente alimentari, si estendono anche all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale. In tale valutazione, occorre tenere presente il contesto socio-economico, le abitudini di spesa, l'ambiente territoriale in cui il figlio vive, così da assicurargli un tenore di vita adeguato alle potenzialità economiche dei genitori.
Al riguardo, il parametro di riferimento per una corretta determinazione del concorso negli oneri finanziari in capo a ciascun genitore è costituito dalle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Orbene, il ricorrente ha riferito di svolgere l'attività di venditore ambulante e di essere in attesa di regolare contratto di lavoro presso l'attività di ristorazione di cui è titolare pro quota la compagna, mentre la resistente, da quanto riferito dall'ex compagno, è anch'essa venditrice ambulante.
Sulla scorta di tali elementi, può essere confermato a carico della resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia un assegno mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie per la minore, secondo il Protocollo vigente.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della resistente e la rinuncia alle stesse da parte del ricorrente
P.Q.M.
a) dispone l'affido super-esclusivo della minore al padre;
b) Disciplina il diritto-dovere della madre di frequentare la minore nei termini di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritti;
RG 20790/2024
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma mensile di € 250,00, CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie per costei;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 26.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d' Alessandro Dott.ssa LA OL