CASS
Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2023, n. 12492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12492 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da KI DA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2023 della Corte di appello di Torino letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, come da note che deposita;
udito il difensore ricorrente, avvocato Stefano Ventura, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12492 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la consegna del cittadino austriaco DA KI alla Repubblica federale di Germania, in adempimento di due mandati di arresto europeo: uno emesso il 10 novembre scorso dalla Pretura di Hildesheim, per l'esecuzione del mandato di arresto nazionale emesso dalla stessa autorità il 27 ottobre precedente e relativo ai reati di falsificazione di monete e frode grave, commessi tra il 12 dicembre 2021 ed il 7 giugno 2022, in Belgio, Germania ed altri luoghi;
l'altro emesso il 20 dicembre scorso dalla Pretura di Augsburg, per l'esecuzione del mandato di arresto nazionale emesso dalla stessa autorità il 10 dicembre precedente, riguardante i reati di truffa e falsificazione di monete, commessi il 14 settembre 2021 a Bruxelles. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso l'interessato, con atto del proprio difensore, denunciando la violazione dell'art. 2, legge n. 69 del 2005. Trattandosi - si sostiene - di mandati di arresto aventi ad oggetto i medesimi fatti, l'KI verrebbe sottoposto nello Stato di consegna a due procedimenti penali e, eventualmente, attinto da due sentenze di condanna, con conseguente violazione del principio del "ne bis in idem", riconosciuto dalle convenzioni internazionali richiamate dal predetto art. 2. 3. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. Dando per ammesso che i provvedimenti interni, ed i conseguenti mandati di arresto, riguardino effettivamente lo stesso fatto (ciò che, tuttavia, stando alle diverse date di commissione, parrebbe per lo meno dubbio), non può ravvisarsi alcuna violazione del divieto di bis in idem. Questo - secondo quanto previsto dalle stesse fonti convenzionali sovranazionali richiamate dal citato art. 2, ovvero CEDU e TFUE, ma anche dagli artt. 18, lett. b), e 18-bis, lett. b), legge n. 69 del 2005 - presuppone l'intervenuta pronuncia di una sentenza definitiva, nello Stato di consegna o in Italia, o, diversamente, quanto meno la pendenza di un procedimento in Italia, rimanendo invece affidata all'ordinamento interno dello Stato di consegna, secondo le regole di preclusione processuale ivi vigenti, la disciplina della pendenza della pluralità di procedimenti dinanzi alla propria autorità giudiziaria. Sarà, dunque, nell'àmbito di quei procedimenti che l'interessato dovrà eventualmente far valere la violazione del ne bis in idem o, in alternativa, la contrarietà di quella disciplina statale alle regole costituzionali, convenzionali o, comunque, sovranazionali ivi vigenti. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, come da note che deposita;
udito il difensore ricorrente, avvocato Stefano Ventura, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12492 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la consegna del cittadino austriaco DA KI alla Repubblica federale di Germania, in adempimento di due mandati di arresto europeo: uno emesso il 10 novembre scorso dalla Pretura di Hildesheim, per l'esecuzione del mandato di arresto nazionale emesso dalla stessa autorità il 27 ottobre precedente e relativo ai reati di falsificazione di monete e frode grave, commessi tra il 12 dicembre 2021 ed il 7 giugno 2022, in Belgio, Germania ed altri luoghi;
l'altro emesso il 20 dicembre scorso dalla Pretura di Augsburg, per l'esecuzione del mandato di arresto nazionale emesso dalla stessa autorità il 10 dicembre precedente, riguardante i reati di truffa e falsificazione di monete, commessi il 14 settembre 2021 a Bruxelles. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso l'interessato, con atto del proprio difensore, denunciando la violazione dell'art. 2, legge n. 69 del 2005. Trattandosi - si sostiene - di mandati di arresto aventi ad oggetto i medesimi fatti, l'KI verrebbe sottoposto nello Stato di consegna a due procedimenti penali e, eventualmente, attinto da due sentenze di condanna, con conseguente violazione del principio del "ne bis in idem", riconosciuto dalle convenzioni internazionali richiamate dal predetto art. 2. 3. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. Dando per ammesso che i provvedimenti interni, ed i conseguenti mandati di arresto, riguardino effettivamente lo stesso fatto (ciò che, tuttavia, stando alle diverse date di commissione, parrebbe per lo meno dubbio), non può ravvisarsi alcuna violazione del divieto di bis in idem. Questo - secondo quanto previsto dalle stesse fonti convenzionali sovranazionali richiamate dal citato art. 2, ovvero CEDU e TFUE, ma anche dagli artt. 18, lett. b), e 18-bis, lett. b), legge n. 69 del 2005 - presuppone l'intervenuta pronuncia di una sentenza definitiva, nello Stato di consegna o in Italia, o, diversamente, quanto meno la pendenza di un procedimento in Italia, rimanendo invece affidata all'ordinamento interno dello Stato di consegna, secondo le regole di preclusione processuale ivi vigenti, la disciplina della pendenza della pluralità di procedimenti dinanzi alla propria autorità giudiziaria. Sarà, dunque, nell'àmbito di quei procedimenti che l'interessato dovrà eventualmente far valere la violazione del ne bis in idem o, in alternativa, la contrarietà di quella disciplina statale alle regole costituzionali, convenzionali o, comunque, sovranazionali ivi vigenti. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2023.