Articolo 45 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 44Articolo 46
Versione
6 aprile 1972
Art. 45.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1970, risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1970 (articolo 41) . . . . . . . . L. 305.048.800 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 43). . . . . . . " 214.041.096
------------------ Residui passivi al 31 dicembre 1970 . . . L. 519.089.896
------------------
Entrata in vigore il 6 aprile 1972