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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/10/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gaetano Savona, nella causa civile iscritta al n. 6458
del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2020
Promossa
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniele Condemi presso il Parte_1 C.F._1
cui studio in Cagliari, nella via Pessina n.36, è elettivamente domiciliata
Opponente
Contro
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rossi presso il cui studio in Verona, nel vicolo San Bernardino 5a è
elettivamente domiciliata
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1451/2020
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
alle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, in ogni caso revocare il
decreto ingiuntivo perché inefficace ed invalido, ingiusto e illegittimo;
nel merito rigettare ogni avversa
pretesa infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata determinare la minor somma rispetto a quanto
ingiunto; con vittoria dei compensi e spese.” Per parte opposta: “In via preliminare: 1) Dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di conseguenza
l'inammissibilità dell'opposizione e il conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, in via preliminare: 2) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in
quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3) Concedersi, in subordine, il
termine per l'instaurazione della procedura di mediazione;
Nel merito: 4) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni
caso, accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente di € 7.046,01 (ovvero Controparte_1
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
Co equitativa) oltre ai successivi interessi come richiesti in dalla data della domanda fino al soddisfo, con
conseguente condanna al pagamento della suddetta somma;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 13.10.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1451/2020 (R. G. n. 2516/2020) emesso CP_1
l'11.8.2020 dall'intestato Tribunale con il quale le veniva ingiunto il pagamento di 7.046,01 euro oltre interessi di mora del 16,50% sulla sola quota capitale di 3.153,30 euro e spese.
CP L'attrice, a sostegno delle proprie richieste, ha contestato la legittimazione attiva di , non avendo fornito la prova né della titolarità del credito né dell'avvenuta notifica della cessione del credito e, inoltre,
ha contestato l'applicazione di interessi ultra-legali oltre che un'illegittima capitalizzazione.
2. si è costituita in giudizio e preliminarmente, ha eccepito la nullità della citazione per CP_1
indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in quanto la citazione sarebbe del tutto generica e imprecisa.
CP Ciò posto, ha evidenziato come, a fronte della produzione del titolo dedotto a fondamento dell'ingiunzione e della prova dell'inadempimento, l'atto di opposizione è privo di qualsiasi contestazione specifica ex art.115 c.p.c.. La convenuta, pur ribadendo l'estrema genericità delle doglianze di parte opponente, ha ribadito il possesso dei pieni poteri di agire in monitorio e nel presente giudizio e che, allo stesso tempo, è stata fornita la prova
CP sia dell'avvenuta cessione dei crediti tramite la produzione del contratto di cessione da a sia CP_3
dell'avvenuta comunicazione di detta cessione all'odierna opponente.
Infine, a fronte dell'eccezione di usurarietà dei tassi del tutto generica sollevata da , la società Parte_1
ha sostenuto la liceità dei tassi pattuiti (TAN 12,15%, TAEG 13,343% a fronte di un Tasso Soglia del
15,87%) e l'assenza di qualsivoglia capitalizzazione di interessi
3. All'udienza del 6.7.2021 il giudice ha rilevato che le contestazioni sollevate da parte dell'opponente non fossero idonee a paralizzare la richiesta di provvisoria esecuzione e, dopo aver dato atto del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ha rinviato all'udienza del 16.2.2022.
4. All'udienza del 16.2.2022 il giudice ha assegnato alle parti i termini ex art.183 c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 4.10.2022.
5. All'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.1.2025 il giudice ha tenuto la causa a decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
6. L'opposizione è infondata.
Parte opposta ha preliminarmente eccepito la nullità della citazione sostenendo che sia del tutto intelleggibile il petitum e la causa petendi a norma dell'art. 164 c.p.c. e ha argomentato sul punto facendo riferimento anche ai numerosi refusi ed errori di battitura presenti nella citazione.
Sul punto è necessario sottolineare che la declaratoria della nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum è una valutazione che deve compiersi nel rispetto di alcuni criteri generali: in primo luogo, nell'identificazione dell'oggetto della domanda deve aversi riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto e nei suoi allegati;
in secondo luogo, l'oggetto deve risultare assolutamente incerto (ex
multis Cass. n. 1681/2015).
Detti elementi devono essere considerati anche nel caso in cui l'atto di citazione non sia introduttivo di un nuovo giudizio ma, come nel caso di specie, sia introduttivo di un giudizio a cognizione piena a seguito di un procedimento monitorio. In queste eventualità, la veste di convenuto sostanziale dell'opponente ha come conseguenza che lo stesso prenda posizione sui fatti circostanziati posti a fondamento del decreto ingiuntivo ed esclude che l'oggetto della domanda possa essere definito “assolutamente” incerto.
Di contro, la mancata contestazione specifica dei fatti- si ribadisce- circostanziati posti a fondamento dell'ingiunzione da parte dell'opponente comporta che gli stessi debbano ritenersi ammessi ex art. 115
c.p.c..
Nel caso in esame, l'opponente non ha contestato alcunché ma si è limitato ad affermare che il decreto de
quo è nullo, illegittimo e ingiusto senza fornire alcuna prova a sostegno delle proprie doglianze. La
circostanza che non abbia contestato né la sottoscrizione del contratto né la di aver ricevuto l'importo finanziato né di aver adempiuto alla propria obbligazione ha come conseguenza che questi fatti devono considerarsi come provati e per queste ragioni il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo, tenuto conto del valore e della semplicità della causa e dell'esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese in favore di quantificate in Parte_1 Controparte_1
1.700,00 euro, oltre al contributo unificato e spese di notifica.
Cagliari, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gaetano Savona, nella causa civile iscritta al n. 6458
del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2020
Promossa
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniele Condemi presso il Parte_1 C.F._1
cui studio in Cagliari, nella via Pessina n.36, è elettivamente domiciliata
Opponente
Contro
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rossi presso il cui studio in Verona, nel vicolo San Bernardino 5a è
elettivamente domiciliata
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1451/2020
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
alle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, in ogni caso revocare il
decreto ingiuntivo perché inefficace ed invalido, ingiusto e illegittimo;
nel merito rigettare ogni avversa
pretesa infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata determinare la minor somma rispetto a quanto
ingiunto; con vittoria dei compensi e spese.” Per parte opposta: “In via preliminare: 1) Dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di conseguenza
l'inammissibilità dell'opposizione e il conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, in via preliminare: 2) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in
quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3) Concedersi, in subordine, il
termine per l'instaurazione della procedura di mediazione;
Nel merito: 4) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni
caso, accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente di € 7.046,01 (ovvero Controparte_1
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
Co equitativa) oltre ai successivi interessi come richiesti in dalla data della domanda fino al soddisfo, con
conseguente condanna al pagamento della suddetta somma;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 13.10.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1451/2020 (R. G. n. 2516/2020) emesso CP_1
l'11.8.2020 dall'intestato Tribunale con il quale le veniva ingiunto il pagamento di 7.046,01 euro oltre interessi di mora del 16,50% sulla sola quota capitale di 3.153,30 euro e spese.
CP L'attrice, a sostegno delle proprie richieste, ha contestato la legittimazione attiva di , non avendo fornito la prova né della titolarità del credito né dell'avvenuta notifica della cessione del credito e, inoltre,
ha contestato l'applicazione di interessi ultra-legali oltre che un'illegittima capitalizzazione.
2. si è costituita in giudizio e preliminarmente, ha eccepito la nullità della citazione per CP_1
indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in quanto la citazione sarebbe del tutto generica e imprecisa.
CP Ciò posto, ha evidenziato come, a fronte della produzione del titolo dedotto a fondamento dell'ingiunzione e della prova dell'inadempimento, l'atto di opposizione è privo di qualsiasi contestazione specifica ex art.115 c.p.c.. La convenuta, pur ribadendo l'estrema genericità delle doglianze di parte opponente, ha ribadito il possesso dei pieni poteri di agire in monitorio e nel presente giudizio e che, allo stesso tempo, è stata fornita la prova
CP sia dell'avvenuta cessione dei crediti tramite la produzione del contratto di cessione da a sia CP_3
dell'avvenuta comunicazione di detta cessione all'odierna opponente.
Infine, a fronte dell'eccezione di usurarietà dei tassi del tutto generica sollevata da , la società Parte_1
ha sostenuto la liceità dei tassi pattuiti (TAN 12,15%, TAEG 13,343% a fronte di un Tasso Soglia del
15,87%) e l'assenza di qualsivoglia capitalizzazione di interessi
3. All'udienza del 6.7.2021 il giudice ha rilevato che le contestazioni sollevate da parte dell'opponente non fossero idonee a paralizzare la richiesta di provvisoria esecuzione e, dopo aver dato atto del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ha rinviato all'udienza del 16.2.2022.
4. All'udienza del 16.2.2022 il giudice ha assegnato alle parti i termini ex art.183 c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 4.10.2022.
5. All'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.1.2025 il giudice ha tenuto la causa a decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
6. L'opposizione è infondata.
Parte opposta ha preliminarmente eccepito la nullità della citazione sostenendo che sia del tutto intelleggibile il petitum e la causa petendi a norma dell'art. 164 c.p.c. e ha argomentato sul punto facendo riferimento anche ai numerosi refusi ed errori di battitura presenti nella citazione.
Sul punto è necessario sottolineare che la declaratoria della nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum è una valutazione che deve compiersi nel rispetto di alcuni criteri generali: in primo luogo, nell'identificazione dell'oggetto della domanda deve aversi riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto e nei suoi allegati;
in secondo luogo, l'oggetto deve risultare assolutamente incerto (ex
multis Cass. n. 1681/2015).
Detti elementi devono essere considerati anche nel caso in cui l'atto di citazione non sia introduttivo di un nuovo giudizio ma, come nel caso di specie, sia introduttivo di un giudizio a cognizione piena a seguito di un procedimento monitorio. In queste eventualità, la veste di convenuto sostanziale dell'opponente ha come conseguenza che lo stesso prenda posizione sui fatti circostanziati posti a fondamento del decreto ingiuntivo ed esclude che l'oggetto della domanda possa essere definito “assolutamente” incerto.
Di contro, la mancata contestazione specifica dei fatti- si ribadisce- circostanziati posti a fondamento dell'ingiunzione da parte dell'opponente comporta che gli stessi debbano ritenersi ammessi ex art. 115
c.p.c..
Nel caso in esame, l'opponente non ha contestato alcunché ma si è limitato ad affermare che il decreto de
quo è nullo, illegittimo e ingiusto senza fornire alcuna prova a sostegno delle proprie doglianze. La
circostanza che non abbia contestato né la sottoscrizione del contratto né la di aver ricevuto l'importo finanziato né di aver adempiuto alla propria obbligazione ha come conseguenza che questi fatti devono considerarsi come provati e per queste ragioni il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo, tenuto conto del valore e della semplicità della causa e dell'esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese in favore di quantificate in Parte_1 Controparte_1
1.700,00 euro, oltre al contributo unificato e spese di notifica.
Cagliari, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona