Ordinanza collegiale 30 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Messuti, Giorgio Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
del provvedimento dirigenziale num. codice pratica -OMISSIS- del 14 novembre 2024, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato (su istanza del Sig. -OMISSIS- prodotta il 25 marzo 2024) in data 20 aprile 2024 in favore del Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Decreto Legge n. 73 del 2022 (convertito in Legge n. 122 del 2022);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa ZI OR e uditi per le parti i difensori Avv. G. Messuti, anche in sostituzione dell'Avv. G. Oliva per le parti ricorrenti, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato il provvedimento dirigenziale num. codice pratica -OMISSIS- del 14 novembre 2024, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato (su istanza del Sig. -OMISSIS- prodotta il 25 marzo 2024) in data 20 aprile 2024 in favore del Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Decreto Legge n. 73 del 2022 (convertito in Legge n. 122 del 2022), oltre ad ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1. VIOLAZIONE DI LEGGE E DELL’ART. 42, COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE N. 73/2022, CONVERTITO DALLA LEGGE N.122/2022. MOTIVAZIONE CARENTE.
2. ECCESSO DI POTERE, TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Il 13 gennaio 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza interlocutoria n.-OMISSIS-, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2025, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla Questura di -OMISSIS-, di depositare in giudizio il parere/nota rilasciato nel procedimento amministrativo de quo (richiamato nel provvedimento impugnato) indicante i reati ostativi accertati a carico del datore di lavoro ricorrente con eventuale relazione di chiarimenti della P.A. in relazione ai predetti reati ostativi rilevati.
Con successiva ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 12 marzo 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, proposta in via incidentale dalle parti ricorrenti, ritenendo fondate “ le principali censure formulate nel ricorso incentrate sulla carenza, nel provvedimento impugnato, di esplicito riferimento ai precedenti penali “ostativi” al rilascio del nulla osta all’ingresso richiesto (il cui sopravvenuto accertamento è necessario per la revoca del predetto nulla osta, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs n. 286 del 1998 comma 5 quater e che sono previsti dallo stesso art. 22 al comma 5 bis - ovvero la condanna, anche con sentenza non definitiva compresa quella di “patteggiamento”, del datore di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per reati di reclutamento di persone da destinare alla pratica per sfruttamento della prostituzione, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p., per occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto -) e tenuto conto che, siccome nei certificati rilasciati ai privati su istanza di parte (quali il certificato del casellario giudiziario e quello dei carichi pendenti a nome del datore di lavoro depositati in giudizio dai ricorrenti) non sono riportate le condanne per le quali è concesso il beneficio della “non menzione”, questa Sezione con ordinanza n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2025 ha ordinato alla Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, di “depositare in giudizio il parere/nota rilasciato nel procedimento amministrativo de quo (richiamato nel provvedimento impugnato) indicante i reati ostativi accertati a carico del datore di lavoro ricorrente con eventuale relazione di chiarimenti della P.A. in relazione ai predetti reati ostativi rilevati”, ma la Questura di -OMISSIS-, nonostante il decorso del termine assegnato di 20 (venti) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria, non vi ha adempiuto (senza addurre giustificazioni in proposito), sicchè, anche ai sensi dell’art. 64 comma 4 c.p.a., non risultano dimostrati, allo stato, reati “ostativi” posti a fondamento del provvedimento impugnato di revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato”.
Con specifico atto difensivo depositato il 3 dicembre 2025, le parti ricorrenti hanno comunicato che “a seguito dell’Ordinanza cautelare -OMISSIS- Reg. Prov. Caut. e n.-OMISSIS- Reg. Ric. emessa in data 13 marzo 2025 in esito all’udienza cautelare del 12 marzo 2025, lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS-, avendo verificato la non ostatività delle pendenze in
Banca Dati del ricorrente -OMISSIS-, ha proceduto a rilasciare al cittadino indiano -OMISSIS-, odierno ricorrente, un nulla osta temporaneo per consentire al predetto di non avere pregiudizi irreversibili in ragione del precedente provvedimento oggetto del presente ricorso, come già indicato in precedente memoria dei sottoscritti difensori datata 12 agosto 2025” dichiarando “la sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla adozione del provvedimento dell'amministrazione, evento che ha modificato radicalmente la precedente situazione”
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, osserva il Collegio che, a seguito della sopravvenienza indicata in narrativa (rappresentata dalla dichiarazione espressa dal difensore delle parti ricorrenti con la citata memoria/istanza del 3.12.2025), al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo, parte ricorrente, rilevato la sussistenza di residui profili di interesse alla decisione del ricorso.
Infatti, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
2.2. In definitiva, il ricorso, per le ragioni brevemente illustrate, deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (avendo parte ricorrente espresso richiesta in tal senso) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI OR, Presidente FF, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.