Articolo 111 ter delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 111 bisArticolo 111 bis
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1 gennaio 2004
Art. 111-ter.

((Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una societa' deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove e' posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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