Articolo 13 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 12Articolo 14
Versione
13 luglio 1980
Art. 13. (Titoli di studio)

Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali e' prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:
1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1ª e 2ª;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche 3ª e 4ª;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche 5ª e 6ª;
4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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