Articolo 10 della Legge 12 marzo 1968, n. 325
Articolo 9Articolo 11
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23 aprile 1968
Art. 10. (Attribuzioni delle commissioni centrali del personale)

Alle commissioni centrali per il personale di cui al precedente articolo 9 sono devolute le attribuzioni attualmente spettanti al consiglio di amministrazione in tutte le questioni relative al personale, con qualifica non superiore a direttore di sezione nonche' quelle attualmente spettanti alle commissioni consultive centrali del personale che vengono soppresse.
Restano invariate le norme della legge 2 marzo 1963, n. 307 , relative al personale degli uffici locali ed agenzie.
Entrata in vigore il 23 aprile 1968