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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 5725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5725 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7461/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. BE NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7461/2020 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. e dom. Dina Virginia Nobili del foro di Brescia;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro tempore, con l'avv. Federico Salvini del foro di Brescia;
CONVENUTA con la chiamata di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dom. CP_2 C.F._3
SC BI, del foro di
TERZO CHIAMATO con la chiamata di
(C.F. ; P.I. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Fernando Bolis del foro di Bergamo;
ZA AT
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
Per gli attori: “Nel merito in via principale accertare e dichiarare la responsabilità della società ex art.1669 c.c. per i gravi vizi e difetti riscontrati Controparte_1 nell'esecuzione dei lavori edili sull'immobile di proprietà degli attori sito in ponte di legno (bs), via Trento n.12, condannare la stessa al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di € 45.500,00 così come quantificata in sede di ctu ovvero di quella diversa somma che verrà quantificata in corso di causa, in favore dei sig.ri e , oltre interessi e rivalutazione monetaria. nel Pt_1 Parte_2 merito in via subordinata: comunque condannare la società convenuta al risarcimento del danno e quindi al pagamento in favore dei signori e Pt_1 Parte_2
della somma di € 45.400,00 ovvero di quella diversa che verrà quantificata in
[...] corso di causa, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria. in ogni caso condannare la convenuta all'integrale rimborso in Controparte_4 favore degli attori delle spese liquidate in sede di accertamento tecnico preventivo in favore del ctu ing. nonché della spesa sostenuta per l'assistenza al Persona_1 proprio consulente di parte. con il favore delle spese di lite”.
Per la convenuta: “Ogni contraria istanza disattesa, rifuse le spese di lite con Cpa ed
Iva di legge, nel merito, respingere le domande attoree in ragione delle formulate eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione o comunque dichiarando che nessuna responsabilità può essere ascritta alla che mai ha riconosciuto CP_1 alcunché, mentre il lamentato deterioramento andrà semmai ricondotto ai fattori illustrati in atti, che importano la responsabilità degli stessi attori, in via esclusiva o in subordine in via concorrente, anche ai sensi dell'art. 1227, I e II comma, c.c., o del progettista e direttore dei lavori arch. ; CP_2 nella denegata ipotesi in cui si ravvisi che i difetti delle opere siano attribuibili alle lavorazioni eseguite dalla convenuta, accertare che essa si è conformata al contratto ed alle indicazioni e direttive del progettista e direttore dei lavori arch. e, CP_2 per le ragioni esplicitate in atti, dichiarare la responsabilità del medesimo e/o
pagina 2 di 15 condannarlo a manlevare e tenere indenne la da ogni debenza, per capitale, CP_1 interessi e spese;
in ulteriore subordine disporre che la sia tenuta a rispondere nei soli limiti CP_1 indicati nella relazione di CTU, o nei limiti che il Tribunale riterrà, e condannare il progettista e direttore dei lavori a rimborsare le somme che per qualsivoglia ragione la dovesse essere tenuta a versare in misura eccedente detta limitazione di CP_1 responsabilità”.
Per il terzo chiamato arch. : “In via preliminare: accertata l'intervenuta CP_2 prescrizione e decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. e/o ai sensi dell'art. 1667 cod. civ. rigettare le domande atto-ree; nel merito: senza pregiudizio delle eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza formulate, accertato per le ragioni esposte in atti che nessuna responsabilità può essere attribuita all'arch.
[...]
, quale progettista e/o direttore lavori, né in via esclusiva, né solidale e/o CP_2 concorrente per i fatti per cui è causa, nonché accertata la responsabilità di
esclusiva e/o concorrente, anche ai sensi dell'art. 1227, 1 Controparte_1
e 2 comma cod. civ. con gli attori, respingere tutti gli addebiti e tutte le domande di nei confronti del predetto, nonché le domande di parte Controparte_1 attrice;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accolte in tutto o in parte le domande di parte attrice e/o di respinte le domande ed Controparte_1 eccezioni di nei confronti dell'arch. , dichiarare Controparte_3 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_3 in 31021 Mogliano Ve-neto (TV), via Marocchesa, nr. 14, Partita Iva, , P.IVA_3 tenuta a manlevare e/o a tenere indenne l'arch. da ogni debenza per CP_2 capitale, interessi, spese in forza del contratto di assicurazione con essa stipulato e di cui in atti e per l'effetto condannare la predetta a risarcire Controparte_3 direttamente gli attori e/o e in ogni caso a manlevare e Controparte_1 tenere indenne l'arch. da ogni debenza cui fosse tenuto per capitale, CP_2 interessi, spese a parte attrice e/o a . Controparte_1
Per la terza chiamata C.A.: “Ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, nel merito: respingere le domande tutte proposte dagli attori in quanto infondate in fatto
pagina 3 di 15 ed in diritto oltre che indimostrate ed attesa l'intervenuta prescrizione e decadenza;
ciò per le ragioni tutte dedotte in atti;
respingere, in ogni caso, le domande da chiunque proposte nei confronti dell'arch. – e, di riflesso, quelle proposte nei CP_2 confronti di – in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che Controparte_3 indimostrate, improponibili, improcedibili ed attesa l'intervenuta decadenza e prescrizione di qualsiasi diritto ed azione;
ciò per le ragioni tutte in atti;
in ogni caso, respingere le domande proposte dall'arch. e da qualsiasi altro soggetto nei CP_2 confronti di per le ragioni in atti, attesa l'inoperatività della Controparte_3 garanzia assicurativa invocata e siccome infonda-te in fatto ed in diritto, oltre che indimostrate.
In via subordinata e salvo gravame: nella veramente non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti di , Controparte_3 contenere la condanna della stessa nei limiti della quota di accertata responsabilità del proprio assicurato, arch. , e nei limiti di massimale (pari ad euro 1.500.000 CP_2 per sinistro, col limite di 1.500.000 per ogni persona e di 1.500.000 per danni a cose) ed a quelli ulteriori previsti nella polizza n. 300116213, ivi compresi scoperti e franchigie e le altre previsioni tutte di contratto. Spese e compensi professionali, comprese le spese generali in ragione del 15%, oltre ad IVA e CPA, rifuse.
In via istruttoria: accertata e dichiarata la nullità dell'accertamento tecnico preventivo in quanto esplorativo ed afferente vizi e difetti non lamentati, né denunciati da parte attrice, con violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica con nomina di altro consulente d'Ufficio ovvero, in subordine, disporsi la riconvocazione della CTU a chiarimenti non avendo quest'ultima adeguatamente risposto alle osserva-zioni dei consulenti delle parti. Si ribadiscono le eccezioni di cui alla terza memoria ex art. 183, n.3, VI comma, c.p.c. in ordine all'inammissibilità delle prove orali articolate da Controparte_1
Per quanto occorrere possa, la difesa di dichiara di non accettare il Controparte_3 contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove, anche in via istruttoria, che fossero proposte dalle controparti”.
pagina 4 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio avanti l'intestato Tribunale la società Parte_2
rassegnando nei suoi confronti le conclusioni in epigrafe. Controparte_1
Affermavano di avere commissionato in data 7 agosto 2012 alla società
i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile di Controparte_1 loro proprietà, sito in Ponte di Legno (BS); di aver riscontrato nel 2014 un precoce deterioramento della pavimentazione esterna all'immobile, ovvero lo sfaldamento,
l'erosione ed il distacco del cemento tra una lastra di pietra e l'altra. Deducevano di aver tempestivamente contestato i vizi all'appaltatore e di aver promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis, all'esito del quale venivano riscontrati i gravi difetti denunciati e che quindi doveva affermarsi la responsabilità ex art. 1669 o 1667 c.c. dell'impresa, con conseguente diritto al risarcimento del danno nella misura di € 45.400,00 come stabilito dal CTU in sede di ATP.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la società Controparte_1 eccependo la decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia, essendo le problematiche lamentate dagli attori emerse già nel 2014. Nel merito, contestava di essere responsabile dei vizi, affermando la responsabilità esclusiva o concorrente dei committenti nella causazione dei vizi. Affermava di avere diligentemente eseguito le disposizioni impartite dal progettista e direttore dei lavori nominato dai committenti, arch. , di cui veniva chiesta la chiamata in giudizio. CP_2
Si costituiva anche l'arch. , il quale eccepiva anzitutto la CP_2 decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia. Affermava la non opponibilità della perizia, non essendo stato parte della CTU espletata nel procedimento di ATP.
Negava ogni addebito di responsabilità avendo impartito le indicazioni corrette. In caso di condanna, chiedeva di essere manlevato dalla propria Compagnia
Assicurativa, chiedendone la chiamata in giudizio.
Si costituiva infine la contestando l'operatività della polizza Controparte_3 prevista per l'ipotesi di rovina non ricorrente in specie, associandosi alle difese dell'assicurato.
pagina 5 di 15 Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni e con l'espletamento di c.t.u. nel procedimento di atp in corso di causa (n. r.g. 7461-1 /2020), su ricorso di
[...]
Controparte_1
All'udienza del 3 maggio 2022, nell'ambito del predetto sub-procedimento, il GI confermava il provvedimento di sospensione dei lavori e disponeva accertamento tecnico urgente, nominando quale CTU l'ing. , la quale in data 8 aprile Persona_1
2023 depositava relazione definitiva.
All'udienza del 11 maggio 2023 del subprocedimento il GI revocava l'ordinanza di sospensione delle opere e dichiarava chiusa la fase cautelare.
Successivamente, la causa veniva assegnata a questo giudice che all'udienza del 15 maggio 2025 tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
***
Gli attori e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 accertare la responsabilità della impresa per i vizi Controparte_1 riscontrati nella pavimentazione esterna, balconi, scale e copertine dell'immobile sito in Ponte di Legno, via Trento n.12, di loro proprietà, sulla scorta degli esisti della CTU svolta in sede di ATP (n. r.g. 879/2019; doc. 9).
Va preliminarmente rilevato che tale procedimento - azionato dagli odierni attori nei confronti della sola impresa convenuta - non è opponibile Controparte_1 al progettista e direttore dei lavori, arch. , chiamato in causa in questo CP_2 giudizio dalla impresa.
Può essere invece utilizzato l'elaborato peritale di cui alla CTU in corso di causa (r.g.
n. 7461-1/2020; perito nominato ing. , svolta nel contraddittorio tra le Persona_2 parti1.
pagina 6 di 15 Preliminarmente l'impresa convenuta, il direttore lavori e la C.A. (chiamata in causa dal direttore lavori), eccepiscono la prescrizione e la decadenza dall'azione (sia ex art. 1669 c.c., sia ex art. 1667).
Va quindi anzitutto verificato se i vizi accertati all'esito della CTU espletata siano riconducibili ai gravi vizi di cui alla garanzia ex art. 1669 c.c. o meno.
L'orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato nel ritenere gravi tutte "quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità" (Cass. n. 19868/2009).
Ed ancora: "I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art.
1669 cc, non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, espressamente previste dalla citata norma, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera medesima da parte di chi ha diritto di usarne" (Cass. n. 4369/1982). Va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte in un caso analogo: “Possono costituire gravi difetti dell'edificio ai sensi dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera, intesa quale singola unità abitativa, che pregiudichino in modo grave il normale godimento, la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile (fattispecie relativa alla controversia instauratasi tra gli acquirenti di un appartamento e la società costruttrice per i gravi difetti riscontrati nella pavimentazione dell'immobile)” (Cass. n. 15846/2017).
Il criterio guida, in ogni caso, è quello che porta a ravvisare i gravi difetti di costruzione, i quali danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., in presenza di qualsiasi alterazione che incida sulla funzionalità globale dell'immobile, o che ne menomi in modo considerevole il godimento, o ne pregiudichi la normale utilizzazione, in relazione alla sua destinazione economica e pratica (Cass. Sez. U, n. 7756/2017;
Cass. n. 20644/2013; Cass. n. 84/2013).
parte delle specifiche opere indicate dall'odierna ricorrente e dal terzo chiamato Controparte_1 arch. ; CP_2 2) quali siano gli interventi necessari per ovviarvi (con descrizione analitica degli stessi) e i relativi costi”.
pagina 7 di 15 Nel caso in esame, la natura dei vizi emersa all'esito della espletata CTU depone per ritenere che gli stessi possano rientrare nella categoria dei “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.
All'esito della CTU è emerso che il fenomeno di deterioramento della pavimentazione era ampio, avendo il tecnico accertato su tutte le zone della pavimentazione esterna dell'immobile la presenza di: “visibili deterioramenti”.
È emerso altresì che tali vizi così diffusi erano tali da compromettere il normale e pieno utilizzo della pavimentazione esterna dell'immobile, tanto da rendere necessaria la sostituzione quasi integrale della stessa.
In concreto, la compromissione -pur riguardando per la maggior parte la pavimentazione esterna dell'immobile- è risultata tale da incidere in maniera importante sulla utilizzabilità dell'intera struttura, riguardando, in particolare, anche l'ingresso carrabile e il vialetto pedonale di accesso (compresa la rampa di via
Trento). Trattandosi di immobile sito in zona di montagna sia la progettazione, che l'individuazione e posa dei materiali non potevano prescindere da valutazioni sulla esistenza ed incidenza di situazioni climatiche avverse, frequenti e tipiche delle località di montagna (gelo/disgelo).
Ritiene pertanto il Tribunale che la domanda risarcitoria avanzata dagli attori vada qualificata a norma dell'art. 1669 c.c. che prevede la responsabilità per gravi vizi e difetti nelle costruzioni, responsabilità cui possono essere chiamati rispondere solidalmente tutto coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera, e quindi appaltatore, subappaltatore, direttore dei lavori e progettista (cfr Cass. n.
17874/2013).
Così qualificata la domanda vanno esaminate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate.
Va anzitutto richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte: “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro
l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale
pagina 8 di 15 dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. n. 777/2020).
Osserva il Tribunale che il termine di un anno per la denuncia previsto a pena di decadenza dall'azione di responsabilità ex art. 1669 cc, decorre dal giorno in cui il committente consegue una apprezzabile conoscenza dei difetti e delle loro cause.
Nel caso in esame, tale termine va individuato all'esito degli accertamenti tecnici espletati che hanno permesso agli attori di comprendere la gravità dei vizi e stabilire il nesso causale.
A tal proposito, si rileva che risultano espletati due accertamenti tecnici, il primo nei soli confronti della impresa (n. r.g. 879/2019 depositato il 18.10.2019), il secondo anche nei confronti del direttore lavori e della C.A. (n. r.g. 7461-1/2020 depositato l'8.4.2023).
A tal proposito si osserva che all'esito del primo accertamento tecnico, non può dirsi emersa in modo chiaro la responsabilità del direttore dei lavori nella causazione dei vizi e difetti riscontrati.
Nell'elaborato peritale vi sono soltanto alcuni passaggi nei quali il CTU fa riferimento al direttore dei lavori;
tuttavia, gli stessi non sono sufficienti per attribuire una incidenza causale alla specifica condotta del direttore lavori nella causazione dei vizi e difetti riscontrati (pagg. 26, 28 e 29 prima perizia)2.
pagina 9 di 15 Del resto, il perito in nessun passaggio dell'elaborato attribuisce una responsabilità al professionista.
Con riguardo alla posizione del progettista e direttore dei lavori, è dal momento del deposito del secondo elaborato che può dirsi raggiunto l'”apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera” nei termini di cui alla consolidata giurisprudenza sopra richiamata.
Il Tribunale osserva che gli attori non hanno proposto domanda diretta nei confronti del direttore dei lavori, mentre l'impresa ha chiamato in giudizio il professionista in manleva.
A tal proposito giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in ambito della c.d. estensione automatica della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., la quale: “Si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico” (Cass. 29251/2024).
Tale consolidato principio giurisprudenziale rileva anzitutto ai fini della valutazione della prescrizione e decadenza.
Ciò posto, tenuto conto che l'atto di citazione introduttivo risulta notificato alla impresa in data 7 luglio 2020 ed iscritto a ruolo in data 14 luglio 2020, l'impresa risulta costituita in giudizio in data 20 novembre 2020 e la chiamata del terzo direttore dei
sua esperienza avesse ritenuto che un cordolo perimetrale avrebbe protetto il sottofondo e la pavimentazione avrebbe dovuto segnalarlo alla Direzione Lavori. Tale segnalazione non risulta essere stata effettuata” pag. 28.
“Circa l'impermeabilizzazione dei camminamenti ricordo che le parti non sono state in grado di produrre alcun progetto delle opere esterne, per le quali vale quindi unicamente il principio dell'esecuzione a regola d'arte. L'esperienza tecnica maturata dalle imprese esecutrici di opere simili a queste dovrebbe essere tale da segnalare il problema alla Direzione Lavori e proporre un'eventuale variante” (pag. 29).
pagina 10 di 15 lavori risulta notificata in data 17 marzo 2021, ne consegue che le eccezioni di decadenza e prescrizione svolte vanno rigettate.
Tanto premesso, vanno richiamati gli esiti della CTU espletata nel contraddittorio tra le parti le cui conclusioni vanno avallate dal Tribunale, siccome sorrette da rilievi tecnici precisi, suffragate dalla competenza tecnica e specifica ed immuni da vizi logico giuridici.
All'esito dei sopralluoghi espletati in loco e dei rilievi tecnici espletati, anche mediante carotaggi ed esami sui campioni prelevati, il tecnico ha concluso che: “Le opere sono state realizzate in difformità alle norme di riferimento in vigore al momento della ristrutturazione dell'immobile (UNI 11322:2009) e le cause di degrado sono molteplici ma principalmente riconducibili a quanto di seguito analizzato. Il massetto con funzione portante risulta presente e il sottofondo di spessori difformi rispetto a quanto indicato nei documenti prodotti dalle parti (in questa tipologia di opere un maggiore spessore del massetto non è migliorativo dell'opera ma, se il tutto non è adeguatamente protetto, può esser fonte di fenomeni degenerativi) e come indicato dalla norma tecnica di riferimento (UNI 113322:2019)”.
Per ogni zona (da 1 a 7, con esclusione quindi della zona 8 dove non ha riscontrato alcuna problematica) il tecnico ha indicato in dettaglio il vizio riscontrato, la causa e l'imputabilità al singolo soggetto (pagg. da 69 a 74 dell'elaborato). In generale, è emersa la responsabilità dell'impresa per aver utilizzato materiali non idonei e realizzato una messa in opera non adeguata, mentre è emersa la responsabilità del direttore dei lavori per non aver vigilato sulla qualità dei materiali e sull'esecuzione delle opere e per non aver progettato. In particolare, con riferimento alle
“efflorescenze e depositi calcarei” riscontrati nella zona 2, il CTU ha rilevato la sottodimensione del diametro dello scarico della griglia di raccolta delle acque e la mancanza di pozzetti di ispezione con la conseguente impossibilità di operare una adeguata manutenzione e pulizia, imputando la responsabilità all'impresa per aver realizzato l'opera senza indicazioni progettuali e al direttore dei lavori per non aver progettato l'impianto di raccolta e deflusso delle acque esterne. Inoltre, al direttore dei lavori è stata imputata la mancata progettazione della impermealizzazione del muro pagina 11 di 15 contro terra, che veniva riscontrato non essere stata realizzata dall'impresa.
Con riguardo agli interventi, il CTU ha poi individuato, per ogni singola zona (ad esclusione della zona 7, per la quale ha ritenuto che seppur in presenza di difformità la pavimentazione possa essere mantenuta nello stato accertato, tenuto conto che: “la deformazione del sottofondo risulta stabilizzata”), gli interventi da realizzare e quantificato i costi di ripristino con imputazione alla singola parte in misura percentuale in proporzione all'incidenza rilevata (pagg. da 75 a 78).
In particolare, ha rilevato la necessità di rimozione e rifacimento ex novo della pavimentazione della zona 1, attinente all'ingresso carrabile ed al vialetto pedonale, nonché della rampa su Via Trento;
la realizzazione del pozzetto per pulizia di scarico e la posa ed impermealizzazione e protezione della guaina nella zona 2; il ripristino integrità del massetto di sottofondo e la realizzazione di nuova pavimentazione per la zona 3; la demolizione della pavimentazione di sottofondo con realizzazione di impermealizzazione, sottofondo e pavimentazione per la zona 4; la modifica del rivestimento ligneo per la zona 5; la demolizione e rifacimento pavimentazione per la zona 6.
In definitiva, il perito ha quantificato in € 62.300,00 (di cui € 25.660,00 in capo alla impresa;
€ 35.885,00 in capo al direttore lavori ed € 755,00 in capo agli attori) i costi complessivi di ripristino della pavimentazione esterna dell'immobile (come dettagliatamente indicati nella tabella a pag. 79 dell'elaborato peritale).
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte dal perito e della documentazione versata in atti, deve ritenersi che i vizi riscontrati nell'immobile degli attori, riconducibili alla garanzia ex art. 1669 c.c., siano imputabili all'operato dell'impresa e del direttore dei lavori nei termini accertati dal tecnico. Il CTU ha accertato che per una minima parte gli stessi (zona 2 “Pavimentazione ribassata lato nord e scale” 5% proprietari pari ad € 400 e zona 6 “Pavimentazione zona sotto balcone lato sud” 5% proprietari pari ad € 355) siano imputabili agli attori. In particolare, il concorso si sarebbe concretizzato, per la zona 2, a causa della mancanza di manutenzione degli scarichi imputabile ai proprietari;
per la zona 6 a causa della mancanza di opere di manutenzione da parte della proprietà. Anche tali conclusioni vanno avallate dal pagina 12 di 15 Tribunale, ne consegue che ai costi complessivi quantificati dal perito andrà detratto l'importo di € 755,00. Mentre non possono essere attribuiti altri profili di responsabilità in capo agli attori, tenuto conto che il perito, anche all'esito degli esami di laboratorio espletata, ha escluso che lo sgretolamento del massetto di sottofondo riscontrato, fosse stato causato dall'utilizzo da parte degli attori di clorudio di sodio, notoriamente utilizzato per sciogliere ghiaccio e neve (pagg. 54 e 61 elaborato peritale).
Sulla scorta delle predette argomentazioni e principi va ritenuta sussistente la responsabilità della impresa e del progettista e direttore dei lavori nella causazione dei vizi accertati dal CTU nei termini di cui all'elaborato peritale. Né fa venire meno la responsabilità dell'appaltatore la circostanza che l'appaltatore abbia seguito direttive del direttore lavori tenuto conto del dovere di controllo (Cass. 4/9/2025, n.24567)
Tenuto conto della c.d. estensione automatica della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., in definitiva, l'impresa e il progettista e Controparte_1 direttore dei lavori arch. vanno condannati in solido tra loro al pagamento CP_2 in favore degli attori dell'importo di € 61.545,00 (€ 62.300,00 - € 755).
Va rammentato in diritto che “Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ, il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass. n. 18289 del 03/09/2020,
Cass. .n. 29218 del 06/12/2017; Cass.. n. 14650 del 27/08/2012). Ancora “in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale” (Cass n. 14378/23).
pagina 13 di 15 Ebbene nel caso di specie, sussistono giusti motivi per ritenere che la responsabilità sia da imputare, nei rapporti interni, nei limiti delle quote di responsabilità, indicate all'esito della CTU espletata, ferma la responsabilità passiva tra gli stessi.
A tale importo devono essere applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno 8 aprile 2023, data coincidente con il deposito della perizia da parte del
CTU in cui viene quantificato il danno (attualizzato a tale data).
Il direttore dei lavori ha chiamato in manleva la propria compagnia assicurativa in forza del contratto di assicurazione siglato il 24 marzo 2010, nr. Controparte_3
300116213, per la responsabilità civile derivante all'assicurato quale esercente l'attività libero professionale di architetto, con proroga tacita annuale (doc. 2).
La compagnia ha eccepito l'inoperatività della polizza, sulla scorta della non ascrivibilità dei vizi e difetti riscontrati alle ipotesi di rovina totale o parziale dell'edificio.
All'esito dell'approdo decisionale, tale contestazione non è risultata fondata essendo emerso che i vizi e difetti riscontrati a seguito dell'accertamento espletato sono risultati gravi e sussumibili nelle ipotesi tutelate dall'art. 1669 c.c., con conseguente operatività della polizza.
La C.A. va condannata a tenere indenne il progettista e direttore dei lavori arch.
[...]
di quanto lo stesso è chiamato a corrispondere in favore degli attori all'esito CP_2 della presente pronuncia per capitale, interessi e spese, entro i limiti di franchigia della polizza.
Spese
In ordine alle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza.
L'impresa e il progettista e direttore dei lavori vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri forensi, valori ai medi, tenuto anche conto dell'ATP.
Le spese del CTP arch. per complessivi € 2.091,36 ( ft n.40 del Persona_3
23/11/2018, n.41/2018 del 26/11/2018, n.30 del 08/11/2019 ), valutate congrue, vengono posti in carico del direttore lavori e dell'impresa in solido tra loro.
Nel rapporto tra il progettista e direttore dei lavori e la compagnia assicurativa le pagina 14 di 15 spese vanno poste a carico della compagnia assicurativa, liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, valori ai medi, ai minimi per la fase decisoria stante la minor incidenza della posizione della compagnia.
Quanto alle spese di CTU ing. ( sia in relazione all'ATP ante Causam sia in Per_1 corso di causa) le stesse vanno poste definitivamente a carico della impresa e del progettista e direttore dei lavori, in solido verso il CTU.
Spese di lite del cautelare ex art. 700 c.p.c. compensate tra le parti in ragione dell'approdo decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento della domanda degli attori,
Condanna l'impresa convenuta e il direttore dei lavori, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 61.545,00, nei rapporti interni entro i limiti di cui alla CTU, oltre interessi come in parte motiva;
Condanna altresì l'impresa convenuta e il direttore lavori terzo chiamato in solido a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 14.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), i.v.a. e c.p.a, oltre CU e anticipazioni;
nonché a rimborsare le spese del CTP pari a € 2.091,36
Pone a carico degli stessi le spese di CTU.
Condanna la compagnia assicurativa a rimborsare al proprio assistito le spese di lite che si liquidano in € 11.977,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), i.v.a. e c.p.a.
Condanna la C.A. a tenere indenne il progettista e direttore dei lavori di quanto lo stesso sarà condannato a pagare per capitale, interessi, spese entro i limiti di franchigia.
Brescia, 20 dicembre 2025
Il Giudice
BE NI
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta di seguito il quesito:
“1) se sussistano i vizi lamentati dai signori precisandone gli aspetti tecnici ed individuandone Parte_2 analiticamente le cause e l'imputazione soggettiva tra le parti del giudizio (con indicazione percentuale delle responsabilità interne, se possibile), approfondendo in particolare l'indagine relativa alla esecuzione in tutto o in 2 “Non si è trovato riscontro di specifiche tecniche nelle indicazioni progettuali. Le parti non hanno fornito la corrispondenza tra la Direzione lavori e l'impresa e non si può sapere se tali specifiche siano state fornite. Non si è avuto riscontro in merito alle temperature dei giorni in qui è stato effettuato il getto del massetto strutturale” pag. 26.
“Per quanto riguarda le osservazioni di parte ricorrente preciso formalmente che le responsabilità oggettive dei vizi e difetti rilevati sono da attribuire a chi ha realizzato l'opera, non a regola d'arte” (pag. 28).
“Non è stato in alcun modo possibile analizzare gli elaborati progettuali relativi alla pavimentazione esterna perché non sono stati forniti dalle parti, ma dal doc. n° 2 di parte attrice in atti (ordine per lavori edili) si evince che i lavori “dovranno essere svolti [..] con la massima cura e diligenza”. Se, pertanto, l'impresa, in base alla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. BE NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7461/2020 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. e dom. Dina Virginia Nobili del foro di Brescia;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro tempore, con l'avv. Federico Salvini del foro di Brescia;
CONVENUTA con la chiamata di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dom. CP_2 C.F._3
SC BI, del foro di
TERZO CHIAMATO con la chiamata di
(C.F. ; P.I. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Fernando Bolis del foro di Bergamo;
ZA AT
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
Per gli attori: “Nel merito in via principale accertare e dichiarare la responsabilità della società ex art.1669 c.c. per i gravi vizi e difetti riscontrati Controparte_1 nell'esecuzione dei lavori edili sull'immobile di proprietà degli attori sito in ponte di legno (bs), via Trento n.12, condannare la stessa al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di € 45.500,00 così come quantificata in sede di ctu ovvero di quella diversa somma che verrà quantificata in corso di causa, in favore dei sig.ri e , oltre interessi e rivalutazione monetaria. nel Pt_1 Parte_2 merito in via subordinata: comunque condannare la società convenuta al risarcimento del danno e quindi al pagamento in favore dei signori e Pt_1 Parte_2
della somma di € 45.400,00 ovvero di quella diversa che verrà quantificata in
[...] corso di causa, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria. in ogni caso condannare la convenuta all'integrale rimborso in Controparte_4 favore degli attori delle spese liquidate in sede di accertamento tecnico preventivo in favore del ctu ing. nonché della spesa sostenuta per l'assistenza al Persona_1 proprio consulente di parte. con il favore delle spese di lite”.
Per la convenuta: “Ogni contraria istanza disattesa, rifuse le spese di lite con Cpa ed
Iva di legge, nel merito, respingere le domande attoree in ragione delle formulate eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione o comunque dichiarando che nessuna responsabilità può essere ascritta alla che mai ha riconosciuto CP_1 alcunché, mentre il lamentato deterioramento andrà semmai ricondotto ai fattori illustrati in atti, che importano la responsabilità degli stessi attori, in via esclusiva o in subordine in via concorrente, anche ai sensi dell'art. 1227, I e II comma, c.c., o del progettista e direttore dei lavori arch. ; CP_2 nella denegata ipotesi in cui si ravvisi che i difetti delle opere siano attribuibili alle lavorazioni eseguite dalla convenuta, accertare che essa si è conformata al contratto ed alle indicazioni e direttive del progettista e direttore dei lavori arch. e, CP_2 per le ragioni esplicitate in atti, dichiarare la responsabilità del medesimo e/o
pagina 2 di 15 condannarlo a manlevare e tenere indenne la da ogni debenza, per capitale, CP_1 interessi e spese;
in ulteriore subordine disporre che la sia tenuta a rispondere nei soli limiti CP_1 indicati nella relazione di CTU, o nei limiti che il Tribunale riterrà, e condannare il progettista e direttore dei lavori a rimborsare le somme che per qualsivoglia ragione la dovesse essere tenuta a versare in misura eccedente detta limitazione di CP_1 responsabilità”.
Per il terzo chiamato arch. : “In via preliminare: accertata l'intervenuta CP_2 prescrizione e decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. e/o ai sensi dell'art. 1667 cod. civ. rigettare le domande atto-ree; nel merito: senza pregiudizio delle eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza formulate, accertato per le ragioni esposte in atti che nessuna responsabilità può essere attribuita all'arch.
[...]
, quale progettista e/o direttore lavori, né in via esclusiva, né solidale e/o CP_2 concorrente per i fatti per cui è causa, nonché accertata la responsabilità di
esclusiva e/o concorrente, anche ai sensi dell'art. 1227, 1 Controparte_1
e 2 comma cod. civ. con gli attori, respingere tutti gli addebiti e tutte le domande di nei confronti del predetto, nonché le domande di parte Controparte_1 attrice;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accolte in tutto o in parte le domande di parte attrice e/o di respinte le domande ed Controparte_1 eccezioni di nei confronti dell'arch. , dichiarare Controparte_3 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_3 in 31021 Mogliano Ve-neto (TV), via Marocchesa, nr. 14, Partita Iva, , P.IVA_3 tenuta a manlevare e/o a tenere indenne l'arch. da ogni debenza per CP_2 capitale, interessi, spese in forza del contratto di assicurazione con essa stipulato e di cui in atti e per l'effetto condannare la predetta a risarcire Controparte_3 direttamente gli attori e/o e in ogni caso a manlevare e Controparte_1 tenere indenne l'arch. da ogni debenza cui fosse tenuto per capitale, CP_2 interessi, spese a parte attrice e/o a . Controparte_1
Per la terza chiamata C.A.: “Ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, nel merito: respingere le domande tutte proposte dagli attori in quanto infondate in fatto
pagina 3 di 15 ed in diritto oltre che indimostrate ed attesa l'intervenuta prescrizione e decadenza;
ciò per le ragioni tutte dedotte in atti;
respingere, in ogni caso, le domande da chiunque proposte nei confronti dell'arch. – e, di riflesso, quelle proposte nei CP_2 confronti di – in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che Controparte_3 indimostrate, improponibili, improcedibili ed attesa l'intervenuta decadenza e prescrizione di qualsiasi diritto ed azione;
ciò per le ragioni tutte in atti;
in ogni caso, respingere le domande proposte dall'arch. e da qualsiasi altro soggetto nei CP_2 confronti di per le ragioni in atti, attesa l'inoperatività della Controparte_3 garanzia assicurativa invocata e siccome infonda-te in fatto ed in diritto, oltre che indimostrate.
In via subordinata e salvo gravame: nella veramente non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti di , Controparte_3 contenere la condanna della stessa nei limiti della quota di accertata responsabilità del proprio assicurato, arch. , e nei limiti di massimale (pari ad euro 1.500.000 CP_2 per sinistro, col limite di 1.500.000 per ogni persona e di 1.500.000 per danni a cose) ed a quelli ulteriori previsti nella polizza n. 300116213, ivi compresi scoperti e franchigie e le altre previsioni tutte di contratto. Spese e compensi professionali, comprese le spese generali in ragione del 15%, oltre ad IVA e CPA, rifuse.
In via istruttoria: accertata e dichiarata la nullità dell'accertamento tecnico preventivo in quanto esplorativo ed afferente vizi e difetti non lamentati, né denunciati da parte attrice, con violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica con nomina di altro consulente d'Ufficio ovvero, in subordine, disporsi la riconvocazione della CTU a chiarimenti non avendo quest'ultima adeguatamente risposto alle osserva-zioni dei consulenti delle parti. Si ribadiscono le eccezioni di cui alla terza memoria ex art. 183, n.3, VI comma, c.p.c. in ordine all'inammissibilità delle prove orali articolate da Controparte_1
Per quanto occorrere possa, la difesa di dichiara di non accettare il Controparte_3 contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove, anche in via istruttoria, che fossero proposte dalle controparti”.
pagina 4 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio avanti l'intestato Tribunale la società Parte_2
rassegnando nei suoi confronti le conclusioni in epigrafe. Controparte_1
Affermavano di avere commissionato in data 7 agosto 2012 alla società
i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile di Controparte_1 loro proprietà, sito in Ponte di Legno (BS); di aver riscontrato nel 2014 un precoce deterioramento della pavimentazione esterna all'immobile, ovvero lo sfaldamento,
l'erosione ed il distacco del cemento tra una lastra di pietra e l'altra. Deducevano di aver tempestivamente contestato i vizi all'appaltatore e di aver promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis, all'esito del quale venivano riscontrati i gravi difetti denunciati e che quindi doveva affermarsi la responsabilità ex art. 1669 o 1667 c.c. dell'impresa, con conseguente diritto al risarcimento del danno nella misura di € 45.400,00 come stabilito dal CTU in sede di ATP.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la società Controparte_1 eccependo la decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia, essendo le problematiche lamentate dagli attori emerse già nel 2014. Nel merito, contestava di essere responsabile dei vizi, affermando la responsabilità esclusiva o concorrente dei committenti nella causazione dei vizi. Affermava di avere diligentemente eseguito le disposizioni impartite dal progettista e direttore dei lavori nominato dai committenti, arch. , di cui veniva chiesta la chiamata in giudizio. CP_2
Si costituiva anche l'arch. , il quale eccepiva anzitutto la CP_2 decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia. Affermava la non opponibilità della perizia, non essendo stato parte della CTU espletata nel procedimento di ATP.
Negava ogni addebito di responsabilità avendo impartito le indicazioni corrette. In caso di condanna, chiedeva di essere manlevato dalla propria Compagnia
Assicurativa, chiedendone la chiamata in giudizio.
Si costituiva infine la contestando l'operatività della polizza Controparte_3 prevista per l'ipotesi di rovina non ricorrente in specie, associandosi alle difese dell'assicurato.
pagina 5 di 15 Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni e con l'espletamento di c.t.u. nel procedimento di atp in corso di causa (n. r.g. 7461-1 /2020), su ricorso di
[...]
Controparte_1
All'udienza del 3 maggio 2022, nell'ambito del predetto sub-procedimento, il GI confermava il provvedimento di sospensione dei lavori e disponeva accertamento tecnico urgente, nominando quale CTU l'ing. , la quale in data 8 aprile Persona_1
2023 depositava relazione definitiva.
All'udienza del 11 maggio 2023 del subprocedimento il GI revocava l'ordinanza di sospensione delle opere e dichiarava chiusa la fase cautelare.
Successivamente, la causa veniva assegnata a questo giudice che all'udienza del 15 maggio 2025 tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
***
Gli attori e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 accertare la responsabilità della impresa per i vizi Controparte_1 riscontrati nella pavimentazione esterna, balconi, scale e copertine dell'immobile sito in Ponte di Legno, via Trento n.12, di loro proprietà, sulla scorta degli esisti della CTU svolta in sede di ATP (n. r.g. 879/2019; doc. 9).
Va preliminarmente rilevato che tale procedimento - azionato dagli odierni attori nei confronti della sola impresa convenuta - non è opponibile Controparte_1 al progettista e direttore dei lavori, arch. , chiamato in causa in questo CP_2 giudizio dalla impresa.
Può essere invece utilizzato l'elaborato peritale di cui alla CTU in corso di causa (r.g.
n. 7461-1/2020; perito nominato ing. , svolta nel contraddittorio tra le Persona_2 parti1.
pagina 6 di 15 Preliminarmente l'impresa convenuta, il direttore lavori e la C.A. (chiamata in causa dal direttore lavori), eccepiscono la prescrizione e la decadenza dall'azione (sia ex art. 1669 c.c., sia ex art. 1667).
Va quindi anzitutto verificato se i vizi accertati all'esito della CTU espletata siano riconducibili ai gravi vizi di cui alla garanzia ex art. 1669 c.c. o meno.
L'orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato nel ritenere gravi tutte "quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità" (Cass. n. 19868/2009).
Ed ancora: "I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art.
1669 cc, non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, espressamente previste dalla citata norma, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera medesima da parte di chi ha diritto di usarne" (Cass. n. 4369/1982). Va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte in un caso analogo: “Possono costituire gravi difetti dell'edificio ai sensi dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera, intesa quale singola unità abitativa, che pregiudichino in modo grave il normale godimento, la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile (fattispecie relativa alla controversia instauratasi tra gli acquirenti di un appartamento e la società costruttrice per i gravi difetti riscontrati nella pavimentazione dell'immobile)” (Cass. n. 15846/2017).
Il criterio guida, in ogni caso, è quello che porta a ravvisare i gravi difetti di costruzione, i quali danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., in presenza di qualsiasi alterazione che incida sulla funzionalità globale dell'immobile, o che ne menomi in modo considerevole il godimento, o ne pregiudichi la normale utilizzazione, in relazione alla sua destinazione economica e pratica (Cass. Sez. U, n. 7756/2017;
Cass. n. 20644/2013; Cass. n. 84/2013).
parte delle specifiche opere indicate dall'odierna ricorrente e dal terzo chiamato Controparte_1 arch. ; CP_2 2) quali siano gli interventi necessari per ovviarvi (con descrizione analitica degli stessi) e i relativi costi”.
pagina 7 di 15 Nel caso in esame, la natura dei vizi emersa all'esito della espletata CTU depone per ritenere che gli stessi possano rientrare nella categoria dei “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.
All'esito della CTU è emerso che il fenomeno di deterioramento della pavimentazione era ampio, avendo il tecnico accertato su tutte le zone della pavimentazione esterna dell'immobile la presenza di: “visibili deterioramenti”.
È emerso altresì che tali vizi così diffusi erano tali da compromettere il normale e pieno utilizzo della pavimentazione esterna dell'immobile, tanto da rendere necessaria la sostituzione quasi integrale della stessa.
In concreto, la compromissione -pur riguardando per la maggior parte la pavimentazione esterna dell'immobile- è risultata tale da incidere in maniera importante sulla utilizzabilità dell'intera struttura, riguardando, in particolare, anche l'ingresso carrabile e il vialetto pedonale di accesso (compresa la rampa di via
Trento). Trattandosi di immobile sito in zona di montagna sia la progettazione, che l'individuazione e posa dei materiali non potevano prescindere da valutazioni sulla esistenza ed incidenza di situazioni climatiche avverse, frequenti e tipiche delle località di montagna (gelo/disgelo).
Ritiene pertanto il Tribunale che la domanda risarcitoria avanzata dagli attori vada qualificata a norma dell'art. 1669 c.c. che prevede la responsabilità per gravi vizi e difetti nelle costruzioni, responsabilità cui possono essere chiamati rispondere solidalmente tutto coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera, e quindi appaltatore, subappaltatore, direttore dei lavori e progettista (cfr Cass. n.
17874/2013).
Così qualificata la domanda vanno esaminate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate.
Va anzitutto richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte: “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro
l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale
pagina 8 di 15 dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. n. 777/2020).
Osserva il Tribunale che il termine di un anno per la denuncia previsto a pena di decadenza dall'azione di responsabilità ex art. 1669 cc, decorre dal giorno in cui il committente consegue una apprezzabile conoscenza dei difetti e delle loro cause.
Nel caso in esame, tale termine va individuato all'esito degli accertamenti tecnici espletati che hanno permesso agli attori di comprendere la gravità dei vizi e stabilire il nesso causale.
A tal proposito, si rileva che risultano espletati due accertamenti tecnici, il primo nei soli confronti della impresa (n. r.g. 879/2019 depositato il 18.10.2019), il secondo anche nei confronti del direttore lavori e della C.A. (n. r.g. 7461-1/2020 depositato l'8.4.2023).
A tal proposito si osserva che all'esito del primo accertamento tecnico, non può dirsi emersa in modo chiaro la responsabilità del direttore dei lavori nella causazione dei vizi e difetti riscontrati.
Nell'elaborato peritale vi sono soltanto alcuni passaggi nei quali il CTU fa riferimento al direttore dei lavori;
tuttavia, gli stessi non sono sufficienti per attribuire una incidenza causale alla specifica condotta del direttore lavori nella causazione dei vizi e difetti riscontrati (pagg. 26, 28 e 29 prima perizia)2.
pagina 9 di 15 Del resto, il perito in nessun passaggio dell'elaborato attribuisce una responsabilità al professionista.
Con riguardo alla posizione del progettista e direttore dei lavori, è dal momento del deposito del secondo elaborato che può dirsi raggiunto l'”apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera” nei termini di cui alla consolidata giurisprudenza sopra richiamata.
Il Tribunale osserva che gli attori non hanno proposto domanda diretta nei confronti del direttore dei lavori, mentre l'impresa ha chiamato in giudizio il professionista in manleva.
A tal proposito giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in ambito della c.d. estensione automatica della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., la quale: “Si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico” (Cass. 29251/2024).
Tale consolidato principio giurisprudenziale rileva anzitutto ai fini della valutazione della prescrizione e decadenza.
Ciò posto, tenuto conto che l'atto di citazione introduttivo risulta notificato alla impresa in data 7 luglio 2020 ed iscritto a ruolo in data 14 luglio 2020, l'impresa risulta costituita in giudizio in data 20 novembre 2020 e la chiamata del terzo direttore dei
sua esperienza avesse ritenuto che un cordolo perimetrale avrebbe protetto il sottofondo e la pavimentazione avrebbe dovuto segnalarlo alla Direzione Lavori. Tale segnalazione non risulta essere stata effettuata” pag. 28.
“Circa l'impermeabilizzazione dei camminamenti ricordo che le parti non sono state in grado di produrre alcun progetto delle opere esterne, per le quali vale quindi unicamente il principio dell'esecuzione a regola d'arte. L'esperienza tecnica maturata dalle imprese esecutrici di opere simili a queste dovrebbe essere tale da segnalare il problema alla Direzione Lavori e proporre un'eventuale variante” (pag. 29).
pagina 10 di 15 lavori risulta notificata in data 17 marzo 2021, ne consegue che le eccezioni di decadenza e prescrizione svolte vanno rigettate.
Tanto premesso, vanno richiamati gli esiti della CTU espletata nel contraddittorio tra le parti le cui conclusioni vanno avallate dal Tribunale, siccome sorrette da rilievi tecnici precisi, suffragate dalla competenza tecnica e specifica ed immuni da vizi logico giuridici.
All'esito dei sopralluoghi espletati in loco e dei rilievi tecnici espletati, anche mediante carotaggi ed esami sui campioni prelevati, il tecnico ha concluso che: “Le opere sono state realizzate in difformità alle norme di riferimento in vigore al momento della ristrutturazione dell'immobile (UNI 11322:2009) e le cause di degrado sono molteplici ma principalmente riconducibili a quanto di seguito analizzato. Il massetto con funzione portante risulta presente e il sottofondo di spessori difformi rispetto a quanto indicato nei documenti prodotti dalle parti (in questa tipologia di opere un maggiore spessore del massetto non è migliorativo dell'opera ma, se il tutto non è adeguatamente protetto, può esser fonte di fenomeni degenerativi) e come indicato dalla norma tecnica di riferimento (UNI 113322:2019)”.
Per ogni zona (da 1 a 7, con esclusione quindi della zona 8 dove non ha riscontrato alcuna problematica) il tecnico ha indicato in dettaglio il vizio riscontrato, la causa e l'imputabilità al singolo soggetto (pagg. da 69 a 74 dell'elaborato). In generale, è emersa la responsabilità dell'impresa per aver utilizzato materiali non idonei e realizzato una messa in opera non adeguata, mentre è emersa la responsabilità del direttore dei lavori per non aver vigilato sulla qualità dei materiali e sull'esecuzione delle opere e per non aver progettato. In particolare, con riferimento alle
“efflorescenze e depositi calcarei” riscontrati nella zona 2, il CTU ha rilevato la sottodimensione del diametro dello scarico della griglia di raccolta delle acque e la mancanza di pozzetti di ispezione con la conseguente impossibilità di operare una adeguata manutenzione e pulizia, imputando la responsabilità all'impresa per aver realizzato l'opera senza indicazioni progettuali e al direttore dei lavori per non aver progettato l'impianto di raccolta e deflusso delle acque esterne. Inoltre, al direttore dei lavori è stata imputata la mancata progettazione della impermealizzazione del muro pagina 11 di 15 contro terra, che veniva riscontrato non essere stata realizzata dall'impresa.
Con riguardo agli interventi, il CTU ha poi individuato, per ogni singola zona (ad esclusione della zona 7, per la quale ha ritenuto che seppur in presenza di difformità la pavimentazione possa essere mantenuta nello stato accertato, tenuto conto che: “la deformazione del sottofondo risulta stabilizzata”), gli interventi da realizzare e quantificato i costi di ripristino con imputazione alla singola parte in misura percentuale in proporzione all'incidenza rilevata (pagg. da 75 a 78).
In particolare, ha rilevato la necessità di rimozione e rifacimento ex novo della pavimentazione della zona 1, attinente all'ingresso carrabile ed al vialetto pedonale, nonché della rampa su Via Trento;
la realizzazione del pozzetto per pulizia di scarico e la posa ed impermealizzazione e protezione della guaina nella zona 2; il ripristino integrità del massetto di sottofondo e la realizzazione di nuova pavimentazione per la zona 3; la demolizione della pavimentazione di sottofondo con realizzazione di impermealizzazione, sottofondo e pavimentazione per la zona 4; la modifica del rivestimento ligneo per la zona 5; la demolizione e rifacimento pavimentazione per la zona 6.
In definitiva, il perito ha quantificato in € 62.300,00 (di cui € 25.660,00 in capo alla impresa;
€ 35.885,00 in capo al direttore lavori ed € 755,00 in capo agli attori) i costi complessivi di ripristino della pavimentazione esterna dell'immobile (come dettagliatamente indicati nella tabella a pag. 79 dell'elaborato peritale).
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte dal perito e della documentazione versata in atti, deve ritenersi che i vizi riscontrati nell'immobile degli attori, riconducibili alla garanzia ex art. 1669 c.c., siano imputabili all'operato dell'impresa e del direttore dei lavori nei termini accertati dal tecnico. Il CTU ha accertato che per una minima parte gli stessi (zona 2 “Pavimentazione ribassata lato nord e scale” 5% proprietari pari ad € 400 e zona 6 “Pavimentazione zona sotto balcone lato sud” 5% proprietari pari ad € 355) siano imputabili agli attori. In particolare, il concorso si sarebbe concretizzato, per la zona 2, a causa della mancanza di manutenzione degli scarichi imputabile ai proprietari;
per la zona 6 a causa della mancanza di opere di manutenzione da parte della proprietà. Anche tali conclusioni vanno avallate dal pagina 12 di 15 Tribunale, ne consegue che ai costi complessivi quantificati dal perito andrà detratto l'importo di € 755,00. Mentre non possono essere attribuiti altri profili di responsabilità in capo agli attori, tenuto conto che il perito, anche all'esito degli esami di laboratorio espletata, ha escluso che lo sgretolamento del massetto di sottofondo riscontrato, fosse stato causato dall'utilizzo da parte degli attori di clorudio di sodio, notoriamente utilizzato per sciogliere ghiaccio e neve (pagg. 54 e 61 elaborato peritale).
Sulla scorta delle predette argomentazioni e principi va ritenuta sussistente la responsabilità della impresa e del progettista e direttore dei lavori nella causazione dei vizi accertati dal CTU nei termini di cui all'elaborato peritale. Né fa venire meno la responsabilità dell'appaltatore la circostanza che l'appaltatore abbia seguito direttive del direttore lavori tenuto conto del dovere di controllo (Cass. 4/9/2025, n.24567)
Tenuto conto della c.d. estensione automatica della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., in definitiva, l'impresa e il progettista e Controparte_1 direttore dei lavori arch. vanno condannati in solido tra loro al pagamento CP_2 in favore degli attori dell'importo di € 61.545,00 (€ 62.300,00 - € 755).
Va rammentato in diritto che “Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ, il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass. n. 18289 del 03/09/2020,
Cass. .n. 29218 del 06/12/2017; Cass.. n. 14650 del 27/08/2012). Ancora “in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale” (Cass n. 14378/23).
pagina 13 di 15 Ebbene nel caso di specie, sussistono giusti motivi per ritenere che la responsabilità sia da imputare, nei rapporti interni, nei limiti delle quote di responsabilità, indicate all'esito della CTU espletata, ferma la responsabilità passiva tra gli stessi.
A tale importo devono essere applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno 8 aprile 2023, data coincidente con il deposito della perizia da parte del
CTU in cui viene quantificato il danno (attualizzato a tale data).
Il direttore dei lavori ha chiamato in manleva la propria compagnia assicurativa in forza del contratto di assicurazione siglato il 24 marzo 2010, nr. Controparte_3
300116213, per la responsabilità civile derivante all'assicurato quale esercente l'attività libero professionale di architetto, con proroga tacita annuale (doc. 2).
La compagnia ha eccepito l'inoperatività della polizza, sulla scorta della non ascrivibilità dei vizi e difetti riscontrati alle ipotesi di rovina totale o parziale dell'edificio.
All'esito dell'approdo decisionale, tale contestazione non è risultata fondata essendo emerso che i vizi e difetti riscontrati a seguito dell'accertamento espletato sono risultati gravi e sussumibili nelle ipotesi tutelate dall'art. 1669 c.c., con conseguente operatività della polizza.
La C.A. va condannata a tenere indenne il progettista e direttore dei lavori arch.
[...]
di quanto lo stesso è chiamato a corrispondere in favore degli attori all'esito CP_2 della presente pronuncia per capitale, interessi e spese, entro i limiti di franchigia della polizza.
Spese
In ordine alle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza.
L'impresa e il progettista e direttore dei lavori vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri forensi, valori ai medi, tenuto anche conto dell'ATP.
Le spese del CTP arch. per complessivi € 2.091,36 ( ft n.40 del Persona_3
23/11/2018, n.41/2018 del 26/11/2018, n.30 del 08/11/2019 ), valutate congrue, vengono posti in carico del direttore lavori e dell'impresa in solido tra loro.
Nel rapporto tra il progettista e direttore dei lavori e la compagnia assicurativa le pagina 14 di 15 spese vanno poste a carico della compagnia assicurativa, liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, valori ai medi, ai minimi per la fase decisoria stante la minor incidenza della posizione della compagnia.
Quanto alle spese di CTU ing. ( sia in relazione all'ATP ante Causam sia in Per_1 corso di causa) le stesse vanno poste definitivamente a carico della impresa e del progettista e direttore dei lavori, in solido verso il CTU.
Spese di lite del cautelare ex art. 700 c.p.c. compensate tra le parti in ragione dell'approdo decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento della domanda degli attori,
Condanna l'impresa convenuta e il direttore dei lavori, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 61.545,00, nei rapporti interni entro i limiti di cui alla CTU, oltre interessi come in parte motiva;
Condanna altresì l'impresa convenuta e il direttore lavori terzo chiamato in solido a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 14.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), i.v.a. e c.p.a, oltre CU e anticipazioni;
nonché a rimborsare le spese del CTP pari a € 2.091,36
Pone a carico degli stessi le spese di CTU.
Condanna la compagnia assicurativa a rimborsare al proprio assistito le spese di lite che si liquidano in € 11.977,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), i.v.a. e c.p.a.
Condanna la C.A. a tenere indenne il progettista e direttore dei lavori di quanto lo stesso sarà condannato a pagare per capitale, interessi, spese entro i limiti di franchigia.
Brescia, 20 dicembre 2025
Il Giudice
BE NI
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta di seguito il quesito:
“1) se sussistano i vizi lamentati dai signori precisandone gli aspetti tecnici ed individuandone Parte_2 analiticamente le cause e l'imputazione soggettiva tra le parti del giudizio (con indicazione percentuale delle responsabilità interne, se possibile), approfondendo in particolare l'indagine relativa alla esecuzione in tutto o in 2 “Non si è trovato riscontro di specifiche tecniche nelle indicazioni progettuali. Le parti non hanno fornito la corrispondenza tra la Direzione lavori e l'impresa e non si può sapere se tali specifiche siano state fornite. Non si è avuto riscontro in merito alle temperature dei giorni in qui è stato effettuato il getto del massetto strutturale” pag. 26.
“Per quanto riguarda le osservazioni di parte ricorrente preciso formalmente che le responsabilità oggettive dei vizi e difetti rilevati sono da attribuire a chi ha realizzato l'opera, non a regola d'arte” (pag. 28).
“Non è stato in alcun modo possibile analizzare gli elaborati progettuali relativi alla pavimentazione esterna perché non sono stati forniti dalle parti, ma dal doc. n° 2 di parte attrice in atti (ordine per lavori edili) si evince che i lavori “dovranno essere svolti [..] con la massima cura e diligenza”. Se, pertanto, l'impresa, in base alla