TAR
Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00787/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 03/03/2026
N. 00329 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00787/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Ughetta Bini e Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi -SS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Commissione Giudicatrice Nominata con D.R. Rep. n. 152/2024, non costituita in giudizio; N. 00787/2024 REG.RIC.
-SS, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini e
NI AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
- del D.R. rep. n. 557/2024 prot. n. 0167859 del 02/07/2024 avente ad oggetto
“Procedura di selezione di un professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, c. 1, della
Legge n. 240/2010, settore scientifico disciplinare IUS/09 “Istituzioni di diritto pubblico” presso il Dipartimento di Giurisprudenza – revoca parziale”;
- del D.R. del 30.7.2024 della Prorettrice -SS di ripresa attività;
- di ogni altro atto preordinato conseguente e connesso ancorché non noto;
- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a; oltre che per l'accertamento e la dichiarazione ai sensi degli artt. 116 c.p.a., 22 e ss. Legge 241/1990, del diritto del Prof. -SS ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza di accesso in data 4.07.2024, reiterata con le istanze di accesso del 2 agosto 2024 e del 9.09.2024, accesso parzialmente denegato con note in data 31.07.2024, in data 06.08.2024, 19.09.2024, con facoltà di estrarre copia dei documenti non rilasciati;
e per la conseguente condanna dell'Università degli Studi di -SS al rilascio dei documenti richiesti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 14.11.2024: per l'annullamento N. 00787/2024 REG.RIC.
- del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n. 9 del
17.09.2024 nella parte avente ad oggetto: “Proposta Commissione per bando PO
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico” approvato nella seduta successiva del Consiglio di Dipartimento del 29.10.2024;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 7.2.2025: per l'annullamento
- del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n. -
SS del 17.09.2024 nella parte avente ad oggetto: “Proposta Commissione per bando PO IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico”, approvato nella seduta successiva del Consiglio di Dipartimento del 29.10.2024;
- degli esiti del sorteggio effettuato in data 22 novembre 2024 dalla U.O.C.
Reclutamento Personale Docente;
- del D.R. n. 1196/2024 del 9.12.2024, pubblicato in data 12.12.2024 avente ad oggetto
“Nomina commissione nella procedura di selezione di un professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, ssd IUS/09 “Istituzioni di
Diritto pubblico” presso il Dipartimento di Giurisprudenza”;
- del “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia” dell'Ateneo di Brescia (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 e emendato con D.R. n. 673 del 25 luglio 2024) in parte qua; per l'accertamento e la dichiarazione ai sensi degli artt. 116 c.p.a., 22 e ss. Legge 241/1990, del diritto del Prof. -SS ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza di accesso in data 14.12.2024, parzialmente denegato con nota in data 14.01.2025, con facoltà di estrarre copia dei documenti non rilasciati, ovvero la “inopportuna comunicazione a docenti del Settore in cui la procedura è bandita”
e per la conseguente condanna dell'Università degli Studi di -SS al rilascio dei documenti richiesti. N. 00787/2024 REG.RIC.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 18.4.2025: per l'annullamento
- del D.R. n. -SS prot. n. -SS del 14.05.2024 di accettazione delle dimissioni del prof. -SS da componente della commissione giudicatrice per la procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 12/C1 “Diritto costituzionale” e settore scientifico-disciplinare IUS/09 “Istituzioni di Diritto pubblico” presso il Dipartimento di Giurisprudenza;
- del D.R. n. -SS prot. n. -SS del 10.03.2025 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata di un professore di prima fascia, tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare IUS/09 “Istituzioni di Diritto pubblico”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, dai quali risulta idonea alla chiamata la prof.ssa -SS;
- del verbale n. 1, del verbale n. 2, della relazione riassuntiva e dei relativi allegati;
- della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza avente ad oggetto la proposta di chiamata della vincitrice della procedura di selezione, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, di un/una Professore/Professoressa di I fascia, Settore
Concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale (12/GIUR-05 ex DM 639 del 2 maggio
2024), Settore Scientifico Disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico (GIUR-
05/A ex DM 639 del 2 maggio 2024), dalla quale risulta idonea la Prof.ssa -SS
;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.04.2025 avente ad oggetto l'approvazione della proposta di chiamata della vincitrice della procedura di selezione, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, di un/una
Professore/Professoressa di I fascia, Settore Concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale
(12/GIUR-05 ex DM 639 del 2 maggio 2024), Settore Scientifico Disciplinare IUS/09
Istituzioni di diritto pubblico (GIUR-05/A ex DM 639 del 2 maggio 2024), dalla quale N. 00787/2024 REG.RIC.
risulta idonea la Prof.ssa -SS; con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.; nonché per l'accertamento dell'obbligo della Commissione nominata con DR Rep. n.
152/2024 Prot. n. -SS del 20.02.2024 di effettuare l'attività di verbalizzazione della deliberazione assunta nella seduta del 22.04.2024 con cui il candidato -
SS è stato indicato quale vincitore del concorso; in ogni caso, per la condanna dell'Amministrazione universitaria ad approvare gli atti deliberati dalla Commissione nominata con DR Rep. n. 152/2024 Prot. n. 0062949 del
20.02.2024 con cui il candidato -SS è stato indicato quale vincitore del concorso.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale notificato da -SS il 26.6.2025: per l'accoglimento del I motivo di ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità dei gravami principali; per l'annullamento, in via subordinata e nei limiti dell'interesse,
i) del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di -SS, n. -SS del
10 marzo 2025, con il quale sono stati approvati «gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata di un professore di prima fascia, tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare IUS/09 “Istituzioni di Diritto pubblico”, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell'art. 8, comma 11, del Regolamento sopra citato, dai quali risulta idonea alla chiamata la prof.ssa -SS»;
ii) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice comprensivi di allegati, ed in particolare dei due verbali della Commissione n. 1 del 28 gennaio 2025 e n. 2 del 25 febbraio 2025 e relativi allegati;
iii) del Bando di concorso, Decreto del Rettore n. 1199/2023 del 12 dicembre 2023 in parte qua, nella parte in cui l'art. 9 del Bando cit. riporta pedissequamente i criteri del
D.M. n. 344 del 4 agosto 2011; N. 00787/2024 REG.RIC.
iv) del Regolamento di Ateneo per le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia in parte qua, ossia nella parte in cui l'art. 8, comma 4, non considera e valorizza in alcun modo la valutazione delle attività istituzionali, gestionali e di servizio che i docenti hanno reso all'Ateneo bresciano (se interni) o ad altri Atenei (se esterni);
v) di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Università degli Studi -SS e di -
SS;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di proposto dalla ricorrente incidentale -
SS
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con D.R. n. 1199/2023 del 12.12.2023 l'Università degli Studi di -SS ha indetto, ai sensi dell'art.18, comma 1 della Legge 240/2010, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di
Giurisprudenza per il settore concorsuale 12/C1 “Diritto Costituzionale”, settore scientifico-disciplinare IUS/09 - “Istituzioni di Diritto Pubblico”.
Alla procedura hanno preso parte, essendone legittimati, il -SS -SS e la professoressa -SS.
2.1.- Con D.R. n. 152/2024 del 20.2.2024 è intervenuta la nomina della Commissione giudicatrice, composta dal -SS -SS (componente effettivo interno, N. 00787/2024 REG.RIC.
designato dal Dipartimento con delibera dell'8.2.2024), dalle professoresse -
SS e -SS (componenti esterne titolari), nonché dal -SS -
SS (componente supplente).
2.2.- Nel corso della seduta dell'8.4.2024 la Commissione ha adottato i criteri di valutazione dei candidati, e ciò mediante il richiamo a quelli fissati dal D.M. 344 del
4.8.2011, a loro volta riportati all'art. 9 del bando.
2.3.- Nella successiva riunione, tenutasi in via telematica il giorno 22.4.2024 alle ore
10.00, la Commissione ha dato avvio ai lavori per l'espletazione delle attività valutative, riaggiornati per il prosieguo alla successiva seduta del 29.4.2024, stabilendo che “In tale sede si predisporrà il verbale completo della seduta n. 2, nonché la documentazione e gli allegati integrativi”.
2.4.- La seduta del 29.4.2024, però, non si è tenuta, non avendovi preso parte il commissario -SS, il quale, in data 1-2.5.2024 ha rassegnato le proprie dimissioni, manifestando “dubbi di ordine procedimentale e sostanziale in merito alla procedura e allo svolgimento dei lavori della Commissione” che lo avrebbero posto
“in una situazione di difficoltà, anche alla luce del ruolo di delegato agli Affari
Legali” dell'Ateneo.
2.5.- In pari data le professoresse -SS ed -SS hanno richiesto all'Ateneo indicazioni sui passaggi conseguenti alle dimissioni del collega, trasmettendo altresì copia della e-mail con cui -SS -SS le aveva notiziate di quanto sopra, esplicitando loro le ragioni della decisione, ossia criticità legate sia a necessari approfondimenti istruttori relativi ai due candidati (tesi seguite e periodo temporale di riferimento, nonché per il solo -SS documentazione dei giudizi resi dagli studenti), sia alla mancata specificazione, in sede di adozione dei criteri comparativi, del rilievo ponderale delle diverse macrovoci componenti il giudizio finale. N. 00787/2024 REG.RIC.
2.6.- In data 13.5.2024 l'Università ha richiesto alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato un parere in merito alla possibilità di sostituire il commissario interno dimissionario con il membro supplente ed al possibile impatto delle criticità segnalate dal dimissionario sulla regolarità della procedura.
2.7.- Nell'attesa di riscontro, con D.R. n. 400/2024 del 14.5.2024 sono state accettate le dimissioni del -SS -SS, con contestuale proroga di due mesi del termine per la conclusione delle attività della Commissione.
3.- Con avviso pubblico del 22.5.2024 il Responsabile del Settore Risorse Umane ha reso noto che, a seguito dell'accettazione delle dimissioni del commissario -SS
, l'Ateneo stava valutando la “sussistenza delle condizioni per poter procedere ad una sostituzione del membro dimissionario, designato dal Dipartimento, con il membro supplente risultante dal sorteggio”.
4.1.- In data 7.6.2024 è intervenuto il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha concluso per la possibilità di sostituire il membro dimissionario con quello supplente e, quanto alle criticità relative alla specificità dei criteri selettivi, ne ha evidenziato l'importanza ai fini dell'imparzialità amministrativa, così prospettando la possibilità di revocare l'intera procedura concorsuale.
4.2.- A seguito di una richiesta integrativa del 13.6.2024 - volta a verificare la percorribilità di una soluzione che tenesse conto della posizione dei candidati in attesa di valutazione, in data 19.6.2024 l'Avvocatura pubblica ha vagliato positivamente le formulate proposte di una revoca parziale della procedura (ossia con decorrenza dalla nomina della Commissione) e di una correlata migliore specificazione dei criteri di selezione.
5.- Con D.R. n. 557/2024 del 2.7.2024 l'Ateneo ha disposto la revoca parziale della procedura a decorrere dal decreto di nomina della Commissione, sospendendo, altresì, N. 00787/2024 REG.RIC.
gli atti delle eventuali ulteriori procedure in corso che non avessero già espletato gli adempimenti preliminari mediante l'adozione dei criteri nel corso della prima seduta.
Tale decreto – trasmesso alla Commissione ed ai candidati -SS e -SS
– dopo aver dato atto delle criticità rappresentate dal dimissionario -SS -
SS, del problema interpretativo del Regolamento sulle chiamate in ordine alla qualifica effettiva da attribuire al Commissario supplente e dell'intervenuto confronto con l'Avvocatura dello Stato, si fonda sulla necessità di assicurare la trasparenza e l'imparzialità delle procedure di cui trattasi - anche per minimizzare i rischi di soccombenza nei frequenti contenziosi, nonché di salvaguardare il legittimo affidamento dei candidati in attesa di valutazione. Al contempo, l'Ateneo rappresenta le necessità di procedere alla nomina di una nuova Commissione che non abbia avuto contezza delle domande dei candidati e di sospendere la procedura, onde consentire al nuovo organo di operare secondo i principi che sarebbero stati inseriti nella imminente modifica al Regolamento, contenente indicazioni più precise in merito ai criteri di selezione.
6.1.- In data 5.7.2024 -SS ha presentato una prima istanza di accesso agli atti per acquisire copia dei seguenti documenti: “- verbale della seduta della commissione, riunitasi in data 8 aprile 2024, trasmesso all'Ateneo con nota prot. n. 105092 del 9 aprile 2024, avente ad oggetto la definizione dei criteri di valutazione; - verbale della seduta del 22 aprile 2024, nella quale ha avuto inizio l'attività valutativa da concludersi in una successiva seduta, trasmesso all'Ateneo in data 23 aprile 2024, prot. 114003; - comunicazione, protocollo n.117210 del 2 maggio 2024, del Prof. -
SS, di indisponibilità a proseguire nell'incarico; - comunicazione del Prof. -
SS a mezzo posta elettronica agli altri membri della commissione e da queste ultime inoltrata all'Ateneo (protocollo n. 117211 del 2 maggio 2024); - ogni altra corrispondenza intercorsa anche a mezzo e-mail tra i membri della Commissione e/o ogni altro atto e/o provvedimento, nota, comunicazione, e/o bozze di verbali N. 00787/2024 REG.RIC.
concernenti la valutazione effettuata dai membri della Commissione; - richieste di parere formulate dell'Ateneo e pareri resi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Brescia, nonché le evidenze relative alle interlocuzioni intercorse con l'Avvocatura medesima riferiti alla procedura selettiva in questione e relativi esiti, con particolare riferimento a quella “dalla quale è emerso che la soluzione preferibile e meglio compatibile […] sia quella di una revoca parziale degli atti della procedura a decorrere dalla nomina della commissione; - le comunicazioni del decreto menzionato alle altre Commissioni o Organi interessati dalla sospensione delle procedure ivi contenuta; - ogni altro atto e/o provvedimento, anche istruttorio, assunto dalla
Commissione e/o dai singoli commissari, dal Dipartimento e dal Rettore, ivi incluse le deliberazioni, i verbali, gli eventuali atti assunti per la sostituzione del commissario dimissionario e/o adottati in conseguenza di tali dimissioni”.
6.2.- A riscontro dell'istanza, con nota del 31.7.2024 l'Ateneo ha osteso i seguenti documenti “1) Delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n.3.1 del 8 febbraio 2024; 2) Comunicazione dell'Ateneo ai commissari, prot. 67286 del 22 febbraio 2024; 3) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot. 116092 del 29 aprile 2024; 4) Comunicazione del prof. -SS all'Ateneo, prot. 117210 del 2 maggio 2024; 5) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot.
117211 del 2 maggio 2024; 6) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot. 119290 del 7 maggio 2024; 7) Comunicazione dell'Ateneo ai commissari, prot.
123276 del 15 maggio 2024; 8) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot. 124899 del 20 maggio 2024; 9) Comunicazione alla prof.ssa -SS e alla prof.ssa -SS, prot.125190 del 20 maggio 2024; 10) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot. 126012 del 22 maggio 2024; 11) Comunicazione alla prof.ssa -SS e alla prof.ssa -SS, prot. 126685 del 23 maggio 2024;
12) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot.132260 del 4 giugno
2024; 13) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot. 143391 del 18 N. 00787/2024 REG.RIC.
giugno 2024; 14) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot. 164296 del 1 luglio 2024; 15) Comunicazione dell'Ateneo ai commissari, prot.169187 del 3 luglio 2024”.
L'Ateneo ha indicato i link di accesso ai verbali della commissione valutatrice della procedura in oggetto, relativi alle sedute dell'8.4.2024 e del 22.4.2024 – già pubblicati sul proprio sito istituzionale, riservandosi l'eventuale ostensione dei pareri all'esito della valutazione richiesta all'Avvocatura dello Stato e precisando che “ogni altra comunicazione dei membri della commissione, pervenuta a questa amministrazione successivamente alla presente richiesta di accesso agli atti, è da considerarsi non ostensibile in quanto ininfluente ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca della procedura selettiva”.
6.3.- Con successiva comunicazione dell'1.8.2024, l'Ateneo ha altresì rilasciato al -
SS -SS le richieste dei pareri all'Avvocatura dello Stato e le relative risposte.
7.- Nel frattempo, con D.R. n. 673 del 25.7.2024 l'Ateneo ha emendato il Regolamento sulle chiamate dei professori di prima e seconda fascia.
In particolare:
- il novellato art. 8, comma 4, prevede che “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica di ciascun candidato sulla base di criteri predeterminati e per i quali sia stata esplicitata l'incidenza ponderale (in modo analitico o riassuntivo), resi noti attraverso la pubblicazione del relativo verbale. La
Commissione procede poi alla valutazione comparativa dei candidati”;
- il modificato art. 7, comma 3, lettera c) specifica che il componente supplente opera con riferimento alle “Commissioni di cui alla lettera a)”, essendogli consentito espressamente di surrogare tutti i membri dell'organo collegiale (siano essi sorteggiati o designati direttamente dal Dipartimento), per l'ipotesi di loro dimissioni. N. 00787/2024 REG.RIC.
8.- Con decreto del 30.7.2024 della Pro--SS è stata disposta la ripresa delle attività finalizzate al completamento delle procedure di selezione di professori di prima fascia e seconda fascia ai sensi del titolo II del Regolamento sulle chiamate, già sospese in esecuzione del provvedimento gravato.
9.1.- In data 2.8.2024 -SS ha presentato un'ulteriore istanza di accesso agli atti, con cui, da un lato, ha ribadito la richiesta ostensiva de “- il verbale e i giudizi provvisori menzionati nella mail del “giorno lun 22 apr 2024 alle ore 22:31” trasmessa da “-SS”, Segretario della Commissione, alle altre due componenti della stessa, come risulta testualmente dal doc. 5a (p. 4) allegato alla prima risposta all'stanza di accesso agli atti; - ogni ulteriore corrispondenza intercorsa anche a mezzo e-mail tra i membri della Commissione e/o ogni altro atto e/o provvedimento, nota, comunicazione, e/o bozze di verbali concernenti la procedura valutativa dai membri della Commissione pervenuta a codesta Amministrazione anche successivamente alla precedente istanza di accesso agli atti o successiva al D.R. n.
577; - le comunicazioni del sopra menzionato decreto alle altre Commissioni o Organi interessati dalla sospensione delle procedure ivi contenuta”, e, d'altro lato, ha avanzato, ex novo, richiesta di accesso relativamente ai seguenti documenti “- copia della delibera del Senato Accademico n. 206 del 22 luglio 2024 con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di modifica del “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia”; - copia della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 198 del 23 luglio 2024 con la quale è stata approvata la proposta di modifica del “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia””.
9.2.- L'Ateneo, in data 6.8.2024, ha trasmesso al richiedente “1) delibera del Senato
Accademico n. 206/2024 e relativi allegati; 2) delibera del Consiglio di
Amministrazione n.198/2024 e relativi allegati”, precisando che “il documento n.5, allegato alla comunicazione prot. 212816 del 31 luglio 2024, è pervenuto a questo N. 00787/2024 REG.RIC.
Ufficio privo di qualsiasi allegato” e “che agli atti di questa Amministrazione non risultano ulteriori provvedimenti ammnistrativi né tantomeno elementi posti a supporto di provvedimenti adottati”.
10.1.- Il successivo 9.9.2024 -SS ha reiterato la richiesta di ostensione “del verbale e dei giudizi provvisori formati a seguito della seduta del 22 aprile, a prescindere dalla circostanza che essi siano pervenuti all'amministrazione come allegati al doc. 5”, già avanzata con le precedenti istanze del 4 luglio e del 2 agosto dello stesso anno.
10.2.- L'Ateneo ha riscontrato l'istanza, rappresentando che la stessa era “oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio. Con successiva comunicazione si provvederà a fornire riscontro”.
11.- Nella seduta del 17.9.2024 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha deliberato la proposta della composizione della nuova Commissione giudicatrice della procedura di selezione di cui trattasi (componente designato dal Dipartimento -
SS -SS, nonché rosa dei nominativi da individuare con sorteggio), approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29.10.2024.
12.- Con ricorso notificato il 30.9.2024 all'Università degli studi -SS, alla
Commissione Giudicatrice Nominata con D.R. Rep. n. 152/2024 e ad -SS, tempestivamente depositato, -SS ha chiesto l'annullamento – previa sospensiva - del D.R. rep. n. 557/2024 del 2.7.2024 di revoca parziale degli atti della procedura di selezione di un professore di prima fascia già bandita, nonché
l'accertamento - ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. Legge 241/1990 - del diritto ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza di accesso in data 4.7.2024 e successive reiterazioni del 2.8.2024 e 9.9.2024, parzialmente denegate con note 31.7.2024,
6.8.2024 e 19.9.2024 e conseguente condanna dell'Università degli Studi di -
SS al rilascio dei documenti richiesti. N. 00787/2024 REG.RIC.
13.- L'Ateneo si è dapprima costituto in giudizio con atto di mera forma e successivamente ha depositato un'articolata memoria corredata da documenti, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di un interesse concreto ed attuale in capo al ricorrente e rappresentando la mancata impugnazione della nomina della nuova commissione.
14.- All'udienza camerale del 23.10.2024 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, con accettazione di parte resistente – ciò di cui il Collegio ha preso atto con ordinanza n. -SS.
15.- In data 14.11.2024 il ricorrente ha notificato alle parti già evocate in giudizio un
I ricorso per motivi aggiunti, successivamente depositato, chiedendo l'annullamento del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n. -
SS del 17.9.2024 nella parte avente ad oggetto “proposta Commissione per bando PO IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico”, approvato nella successiva seduta del Consiglio di Dipartimento del 29.10.2024.
16.1.- Con D.R. 1196 del 9.12.2024 è stata nominata la nuova Commissione incaricata di effettuare la valutazione dei candidati, composta dai professori -SS
(membro designato), -SS e -SS (componenti effettivi) e dalla professoressa -SS (membro supplente).
16.2.- Nel corso della seduta del 28.1.2025 la Commissione ha determinato i criteri di valutazione dei candidati.
17.- All'esito dell'udienza camerale del 29.1.2025, fissata per la delibazione dell'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., con ordinanza collegiale n. -SS è stato ingiunto all'Università degli Studi di -SS ed all'organo straordinario di ostendere al ricorrente la “versione integrale della bozza del verbale della seduta del
22.4.2024 della Commissione Giudicatrice nominata con D.R. n. 152/2024”.
18.- In data 7.2.2025 il -SS -SS ha notificato alle parti già evocate in giudizio un II ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente depositato, chiedendo N. 00787/2024 REG.RIC.
l'annullamento del già gravato verbale del Consiglio di Dipartimento di
Giurisprudenza n. 9 del 17.9.2024 – approvato il 29.10.2024, degli esiti del sorteggio effettuato il 22.11.2024, del D.R. 1196/2024 con cui il 9.12.2024 è stata nominata la nuova Commissione giudicatrice e del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia emendato con R.D. 673 del
25.7.2024, nonché l'accertamento - ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. Legge 241/1990 - del diritto ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza del 14.12.2024 - parzialmente disattesa con nota del 14.1.2025, con conseguente condanna dell'Ateneo alla relativa ostensione.
19.- In data 20.2.2025 l'Ateneo ha ottemperato al dictum giudiziale di cui al § 17 che precede, precisando, quanto alla “versione integrale della bozza del verbale della seduta del 22.4.2024”, che “presso questo ufficio, non sussiste una sola versione integrale della bozza del verbale in questione, ma risultano pervenuti all'Ateneo degli scambi di corrispondenza tra i commissari, inoltrati dalla prof.ssa -SS, in data
9 luglio 2024, cui sono allegate alcune bozze di verbali che si provvede a trasmettere:
1) Prot. 179567 del 9 luglio 2024 pervenuto con n.2 allegati; 2) Prot. 179568 del 9 luglio 2024; 3) Prot. 179569 del 9 luglio 2024 pervenuto con n.4 allegati; 4) Prot.
179643 del 9 luglio 2024 pervenuto con n. 2 allegati; 5) Prot. 179661 del 9 luglio
2024 pervenuto con n. 1 allegato; 6) Prot. 179676 del 9 luglio 2024; 7) Prot. 179701 del 9 luglio 2024” e trasmettendo altresì “la comunicazione della prof.ssa -SS
, inviata in data 30 settembre 2024, in relazione al seminario costituzionalismo”.
20.1.- Nella seduta del 25.2.2025 la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, assegnando alla professoressa -SS il punteggio di 73/100 e al -SS -SS quello di 70/100, redigendo in pari data la relativa relazione riassuntiva, deliberando all'unanimità la prima quale vincitrice della procedura concorsuale. N. 00787/2024 REG.RIC.
20.2.- Gli atti della Commissione sono stati approvati con D.R. n. 182 del 10.3.2025; la chiamata della professoressa -SS è stata, quindi, proposta dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 18.3.2025 ed approvata nella successiva seduta del
15.4.2024.
21.- In data 18.4.2025 -SS ha notificato alle altre parti in causa un III ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente depositato, chiedendo l'annullamento del D.R.
n. 400 del 14.5.2024 di accettazione delle dimissioni del -SS -SS, nonché della D.R. n. 182 del 10.3.2025 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice dai quali risulta idonea alla chiamata la professoressa -SS, dei relativi verbali, delle delibere del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di proposta di chiamata della vincitrice della procedura di selezione e della seguente approvazione del 15.4.2025, nonché l'accertamento dell'obbligo della Commissione nominata con D.R. n. 152 del 20.2.2024 diverbalizzare la deliberazione assunta nella seduta del 22.4.2024, nel corso della quale egli sarebbe stato indicato quale vincitore del concorso, con conseguente condanna dell'Ateneo ad approvare tale deliberato.
22.- Si è costituita in giudizio -SS, che, in data 26.6.2025 ha notificato un ricorso incidentale, impugnando gli atti indicati in epigrafe e chiedendo, in via principale, l'esclusione del ricorrente principale dalla procedura di concorso e, in via subordinata, il rigetto degli avversi ricorsi - previa rideterminazione del punteggio attribuito allo -SS, nonché, in via ulteriormente gradata, l'annullamento parziale del Regolamento di Ateneo.
23.1.- Le parti si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
23.2.- L'Ateneo ha ribadito l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse, estesa anche al I ricorso per motivi aggiunti, nonché l'irricevibilità dell'impugnazione – veicolata nel III ricorso per motivi aggiunti – del D.R. 400 del
14.5.2024 di accettazione delle dimissioni del -SS -SS. N. 00787/2024 REG.RIC.
23.3.- -SS ha, a sua volta, sollevato le seguenti eccezioni preliminari: i).- difetto di legittimazione passiva della professoressa -SS, cui i gravami sono stati notificati in veste di presidente della Commissione revocata, qualificata come controinteressata; ii).- inammissibilità del ricorso introduttivo e dei I motivi aggiunti per difetto di interesse, attesa la natura di atto endoprocedimentale della revoca parziale della procedura; iii).- inammissibilità per difetto di interesse della censura che si duole del mancato rispetto del principio di parità di genere nella composizione della
Commissione (I motivo del II ricorso per motivi aggiunti); iv).- irricevibilità dell'impugnazione – veicolata nel III ricorso per motivi aggiunti – del D.R. 400 del
14.5.2024 di accettazione delle dimissioni del commissario -SS.
23.4.- In una alla memoria di replica la controinteressata ha depositato documenti, chiedendo la condanna del ricorrente per lite temeraria ex artt. 26, comma 2, c.p.a. e
96 c.p.c..
24.- All'udienza pubblica del 14.1.2026 – nel corso della quale -SS ha eccepito la tardività del deposito documentale da ultimo effettuato dalla controinteressata - la causa è stata trattenuta in decisione, previa sottoposizione alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile inammissibilità del ricorso principale, nonché dei primi e secondi gravami aggiunti per difetto di legittimazione e di interesse.
DIRITTO
I.1.- Il ricorso principale si affida a due ordini di doglianza.
I.2.- Con il primo motivo -SS deduce “Violazione di legge (art. 97
Costituzione, artt. 1, 3, 7 e 21 quinquies L. n. 241/1990, art. 18 L. 240/2010).
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (Rep. Decreti
n. 138/2021 - Prot. n. 0011080 del 10/02/2021) e degli art. 7 e 9 del Bando. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, parità di N. 00787/2024 REG.RIC.
trattamento e tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per incongruenza, illogicità
e irragionevolezza della motivazione. Sviamento di potere”: a suo dire, il D.R.
557/2024 avrebbe illegittimamente revocato parzialmente gli atti della procedura a fare data dal decreto di nomina della Commissione al fine di consentire che la procedura stessa fosse normata da una nuova – apposita – disciplina regolamentare, rilevante in merito ai criteri di valutazione.
Il Regolamento vigente al momento della pubblicazione bando prevedeva, all'art. 8, comma 4, che “la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e
l'attività didattica di ciascun candidato, per poi procedere a una valutazione comparativa dei candidati”, mentre quello emendato con D.R. n. 673 del 25.7.2024 che “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica di ciascun candidato sulla base di criteri predeterminati e per i quali sia stata esplicitata l'incidenza ponderale (in modo analitico o riassuntivo), resi noti attraverso la pubblicazione del relativo verbale. La Commissione procede poi alla valutazione comparativa dei candidati”; il bando già prevedeva, al suo art. 9, i criteri di valutazione a cui la Commissione si sarebbe dovuta attenere mutuandoli (senza fare alcun rinvio al Regolamento sulle chiamate) direttamente dal DM n. 344 del 4.8.2011: tale previsione della lex specialis di gara integrerebbe un autovincolo per l'Ateneo, con conseguente insensibilità allo ius superveniens, in assenza di uno specifico richiamo nello stesso bando al Regolamento.
Inoltre, secondo l'art. 14, comma 2, del nuovo Regolamento lo stesso di applicherebbe
“dalla data di entrata in vigore, per tutte le procedure concorsuali per le quali le
Commissioni non abbiano già espletato gli adempimenti preliminari adottando i criteri nella prima seduta”: la disposta revoca parziale degli atti a decorrere dalla nomina della Commissione – nonostante la stessa avesse già adottato i criteri di valutazione nella seduta dell' 8.4.2024 e, in quella del 22.4.2024, reso dei “giudizi provvisori” - avrebbe comportato l'assoggettamento della procedura ai nuovi criteri N. 00787/2024 REG.RIC.
dettati dal Regolamento del luglio 2024, finendo per riservare alla procedura concorsuale de qua un trattamento differente dalle altre sei che si trovavano nel medesimo stadio procedimentale.
I dubbi, noti all'Ateneo, tanto da aver sollecitato il parere dell'Avvocatura dello Stato, tuttavia avrebbero portato esclusivamente all'intervento in autotutela sulla procedura partecipata dal ricorrente: pertanto, le ragioni di opportunità “di maggiore specificazione e predeterminazione dei criteri di selezione”, invocate dal D.R. n.
557/2024, non sarebbero idonee a giustificare l'esercitato potere di autotutela, che neppure sarebbe legittimato dalla necessità di ricostituire nel plenum la Commissione, atteso che già con D.R. Rep. n. 152 del 20.2.2024 era stato individuato, come membro supplente, il -SS -SS.
L'atto di revoca parziale, inoltre, non sarebbe giustificato neppure dall'esigenza di nominare una nuova Commissione che potesse operare con imparzialità (avendo quella precedente avuto contezza delle domande dei candidati), poiché la previa determinazione dei criteri di valutazione soddisferebbe detto principio.
Da ultimo, poi, il ricorso lamenta che la modifica apportata all'art. 8, comma 4, del
Regolamento avrebbe una portata meramente formale, non specificando ulteriormente i criteri di selezione, il cui compito sarebbe comunque riservato alle Commissioni.
I.3.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce “Ulteriori profili di violazione di legge
(art. 97 Costituzione, artt. 1, 3, 7 e 21 quinquies L. n. 241/1990, art. 18 L. 240/2010).
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (Rep. Decreti
n. 138/2021 - Prot. n. 0011080 del 10/02/2021) e degli art. 7 e 9 del Bando. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, parità di trattamento e tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per incongruenza, illogicità
e irragionevolezza della motivazione. Sviamento di potere”: la motivazione posta a fondamento della revoca parziale sarebbe carente e viziata per manifesta illogicità ed N. 00787/2024 REG.RIC.
irragionevolezza, non essendo in proposito sufficienti le non meglio specificate
“criticità prospettate dal prof. -SS” ed il “problema interpretativo del
Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia” in ordine alla qualifica effettiva da attribuire al Commissario supplente”.
Comunque, dal verbale della seduta dell'8.4.2024 risulterebbe l'approvazione unanime dei criteri, mentre il -SS -SS avrebbe sollevato dubbi sulla mancata ponderazione delle macroaree di valutazione soltanto successivamente alla visione delle domande dei candidati, ed anzi successivamente all'adozione di “giudizi provvisori” sugli stessi, il che attesterebbe sviamento di potere – vizio emergente altresì dall'avvenuta pubblicazione, solo in data 22.5.2024 e su sollecito dei commissari -SS e -SS, del verbale 2 – prima parte della seduta del 22 aprile di quell'anno.
I dubbi sulla legittimità dei criteri dettati dal Regolamento d'Ateneo novellato, comunque, sarebbero stati in precedenza difesi dalla stessa Università in un caso in cui ne era stata dedotta la genericità e, comunque, superati, giusta pronuncia del Tar
Brescia n. -SS.
Infine, la revoca parziale della procedura, disposta sul presupposto dell'opportunità di modificare i criteri, avrebbe ignorato che l'attività valutativa era già in fase avanzata e che la Commissione aveva già espresso giudizi provvisori, con ciò violando il principio di tutela dell'affidamento dei candidati e, in particolare, del proprio, ritenuto maggiormente qualificato in sede di giudizi provvisori: difetterebbe, quindi, anche la ponderazione del dedotto interesse pubblico con il legittimo affidamento creatosi nei partecipanti, così come l'esplicitazione della necessità di dare applicazione retroattiva al nuovo “sistema” di criteri.
II.- Il I ricorso per motivi aggiunti deduce che la delibera di nomina della nuova
Commissione, approvata nella seduta del 29.10.2024, sarebbe inficiata in via derivata N. 00787/2024 REG.RIC.
dagli stessi profili di illegittimità già veicolati dal ricorso introduttivo e, pertanto, ripete le due doglianze riportate ai paragrafi I.2. e I.3..
III.1.- Il II ricorso per motivi aggiunti si affida a tre doglianze definite autonome e due di illegittimità derivata, oltre a censurare il parziale diniego alla richiesta di accesso formulata il 14.12.2025.
III.2.- La prima censura lamenta “Violazione del principio di parità di genere.
Violazione di legge (art. 51 Cost.; art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 come modificato dal
D.P.R. n. 82/2023; art. 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165; art. 1, comma 4, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Violazione dell'art. 7 del
“Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia””: nonostante l'art. comma 3, lettera c) del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia emendato con D.R. n. 673/2024 preveda che nella procedura di nomina della
Commissione vada garantita “ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere”, tuttavia la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 17.9.2024 avrebbe proposto quale membro interno un uomo e, quali componenti sorteggiabili, cinque uomini ed una sola donna; inoltre, all'esito del sorteggio, la Commissione sarebbe risultata composta solo da membri di genere maschile, senza che l'Ateneo abbia dimostrato l'impossibilità di procedere diversamente.
III.3.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Violazione dell'art. 7, comma 3, del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 e emendato con D.R. n. 673 del 25 luglio 2024)”: a seguito di un'istanza ostensiva lo stesso avrebbe appreso che le dichiarazioni di disponibilità e le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 - richieste dall'art. 7, comma 3 del N. 00787/2024 REG.RIC.
Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia dell'Ateneo - rese dai commissari -SS (membro effettivo), -
SS (compreso nella rosa dei sorteggiabili) ed -SS (membro supplente) sarebbero prive di sottoscrizione e, quindi, prive di efficacia nei confronti dell'Amministrazione.
III.4.- Il terzo motivo di censura lamenta “Violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-octies, comma
2, della legge n. 241 del 1990, Violazione di legge (art. 97 Costituzione, artt. 1, 3, 7 e
21 quinquies L. n. 241/1990, art. 18 L. 240/2010). Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (Rep. Decreti n. 138/2021 - Prot. n. 0011080 del 10/02/2021) e degli art. 7 e 9 del Bando. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, parità di trattamento e tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per incongruenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione. Sviamento di potere”: a dire del ricorrente il D.R. 1196 del
9.12.2024 di nomina della nuova Commissione violerebbe il divieto di motivazione postuma del provvedimento amministrativo (a più riprese affermato dalla giurisprudenza), fondandosi, rispetto al precedente D.R. 557 del 2.7.2024, su ulteriori ragioni a fondamento della decisione, ossia il riferimento ad una “impropria corrispondenza ad un candidato” ed alla “inopportuna comunicazione a docenti del
Settore in cui la procedura è bandita”, che, ad ogni modo, integrerebbero meri elementi fattuali sopravvenuti alla revoca parziale della procedura e, comunque, sarebbero estranei al procedimento valutativo.
III.5.- Il quarto e quinto motivo di ricorso deducono che i provvedimenti da ultimo gravati sarebbe affetti, in via derivata, dai vizi già denunciati con il ricorso introduttivo
(censure sub § I.2. e I.3.). N. 00787/2024 REG.RIC.
III.6.- In merito al parziale rigetto dell'istanza ostensiva, il ricorrente deduce
“violazione degli artt. 24, 97 c. 2 cost. e 1, 3, 6, 22, 24, 25 l. 241/1990. Violazione del regolamento di ateneo sull'accesso. violazione dell'art. 24 cost. e delle direttive
2007/66/ce e 665/1989/cee; difetto di istruttoria e motivazione. manifesta ingiustizia. falsità dei presupposti. sviamento. Contraddittorietà”: a suo dire egli avrebbe diritto ad accedere alla “comunicazione a docenti del Settore in cui la procedura è stata bandita”, che non costituirebbe affatto “corrispondenza privata”, bensì un documento amministrativo, peraltro posto a fondamento della decisione di non ricostituire la precedente Commissione e di nominarne una nuova.
IV.1.- Il III ricorso per motivi aggiunti si affida a quattro doglianze.
IV.2.- Con la prima censura il ricorrente lamenta “Violazione di legge (art. 97
Costituzione, artt. 1, 3, 7 e 21 quinquies L. n. 241/1990, art. 18 L. 240/2010).
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (Rep. Decreti
n. 138/2021 - Prot. n. 0011080 del 10/02/2021) e degli art. 7 e 9 del Bando. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, parità di trattamento e tutela dell'affidamento. Travisamento dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per incongruenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione. Sviamento di potere”: a suo dire, l'ostensione da parte dell'Ateneo – in ottemperanza all'ordinanza n. 89/2025 di questo Tar – della corrispondenza intercorsa tra i
Commissari in relazione alla seduta del 22.4.2024 avrebbe fatto emergere l'illegittimità del D.R. 400 del 14.5.2024 avente accettato le dimissioni del -SS
-SS.
Tali dimissioni, infatti, sarebbero intervenute successivamente alla conclusione dell'attività valutativa posta in essere dalla Commissione di cui questi era membro e che al termine della riunione del 22.04.2024, a maggioranza, avrebbe deliberato la vittoria del -SS -SS: tale manifestazione di volontà avrebbe importato N. 00787/2024 REG.RIC.
l'obbligo dell'organo valutatore di verbalizzare gli esiti della seduta, ma sarebbe stato impedito dall'accettazione delle dimissioni stesse, affetta da eccesso di potere.
Lo sviamento della procedura, poi, sarebbe confermato dalla e-mail (originariamente oggetto del diniego all'accesso gravato con il II ricorso per motivi aggiunti) inoltrata nel settembre 2024 dalla professoressa -SS ad altri professori del settore, richiamata anche nel decreto con cui il Rettore ha nominato la nuova Commissione.
Pertanto, sostenendo che l'individuazione del candidato vincitore fosse già stata sostanzialmente effettuata della prima Commissione in esito alla seduta del 22.4.2024
e che il verbale di formalizzazione avrebbe mera valenza certificativa, il ricorrente sostiene che le dimissioni del -SS -SS dovessero essere respinte e che a ciò conseguirebbe l'obbligo dell'Ateneo di verbalizzazione del deliberato e di propria nomina quale vincitore del concorso.
IV.3.- La seconda doglianza, formulata in via subordinata, ripete le argomentazioni già veicolate nei due motivi di cui al ricorso introduttivo, già compendiate ai paragrafi
I.2. e I.3, deducendo illegittimità derivata.
IV.4.- In via ulteriormente subordinata, il terzo motivo di censura deduce “violazione
e falsa applicazione della lex specialis di concorso; violazione e falsa applicazione dei criteri stabiliti nella prima seduta; violazione dell'art. 97 cost. e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione; violazione dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990; violazione e falsa applicazione della legge 240/2010 e del d.m.
4 agosto 2011 n. 344. violazione della carta europea dei ricercatori e dello statuto dell'Università degli Studi di -SS. eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione”: il ricorrente contesta l'attività valutativa compiuta dalla nuova
Commissione, sostenendo che l'individuazione della professoressa -SS quale vincitrice violi la lex specialis e sia affetta da illogicità, erroneità, contraddittorietà, N. 00787/2024 REG.RIC.
difetto di istruttoria e di motivazione, argomentando che la corretta attribuzione dei punteggi gli avrebbe consentito di collocarsi al primo posto in graduatoria.
Lo stesso deduce, in particolare, che le voci di valutazione indicate dalla Commissione nel primo verbale avrebbero tutte (eccezion fatta per quella afferente a: “quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di dottorato), natura puramente quantitativa – il che consentirebbe un sindacato pieno del giudice amministrativo: lo stesso, pertanto, lamenta che per i sub criteri C3 – D1 – D2 alla controinteressata siano stati assegnati punteggi superiori a quelli spettanti e per i sub criteri B3, C1, C2, C3, D1, D2, E1 al ricorrente minori di quelli dovuti, fornendo un prospetto ai fini del superamento della prova di resistenza.
IV.5.- In ulteriore subordine, con il quarto motivo di censura il ricorrente lamenta le illegittimità già contenute quali doglianze autonome nel II ricorso per motivi aggiunti, di cui si è dato atto ai paragrafi III.2. – III.3. e III.4..
V.1.- Il ricorso incidentale di -SS si articola in una doglianza formulata in via principale e in due motivi formulati in via gradatamente subordinata.
V.2.- Il primo motivo di censura, volto all'esclusione del ricorrente principale dalla procedura di cui trattasi ed alla conseguente improcedibilità dei gravami dallo stesso proposti, lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 e 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Bando di concorso.
Estromissione/esclusione del candidato -SS per false dichiarazioni contenute nel c.v. aventi valore di dichiarazione sostitutiva. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2 bis, della L. 241/1990, violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione cui sono improntati i rapporti tra privato e pubblica amministrazione. Falsità riguardante plurimi titoli”: la ricorrente incidentale sostiene che il curriculum vitae prodotto dal -SS -SS all'atto della N. 00787/2024 REG.RIC.
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura de qua sarebbe non soltanto stato confezionato in maniera confusa e poco precisa, al fine di suggestionare i valutatori, ma conterrebbe la prospettazione di dati falsi.
La ricorrente, in particolare, lamenta:
i).- che il periodo di aspettativa obbligatoria dalla didattica in ragione della carica di
Capo del Dipartimento per le Riforme istituzionali sarebbe stata collocata nell'arco temporale “19/20 – 21/22”, ossia per tre anni accademici, pur risultando documentalmente la sua protrazione per quattro anni; ciò renderebbe inveritiera l'indicazione tra “corsi e moduli didattici” di ben quattro insegnamenti riferiti all'anno
2018/2019 per un totale di 144 ore (“Diritto costituzionale regionale – corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - IV anno, 40 ore, 6 crediti”, “Diritto costituzionale europeo – corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza,
IV anno, 40 ore, 6 crediti”, “Cross-Cutting Phd Course in B&L (Consitutional Law)
- Dottorato in Business and Law, I anno, 4 ore, 1 credito equivalente” e “Diritto costituzionale – corso di Laurea in consulente del lavoro e giurista d'impresa, I anno
60 ore, 9 crediti”), dal -SS -SS non tenuti ed invece valutati dalla
Commissione giudicatrice, indotta in errore dalla dichiarazione mendace; ad ogni modo, per il corso “Diritto costituzionale europeo” sarebbero state indicate 40 ore, malgrado lo stesso fosse stato in precedenza assegnato in contitolarità alla professoressa Apostoli per 20 ore; il ricorrente neppure avrebbe partecipato alle commissioni di esame di settembre dei corsi tenuti per l'a.a. 2017/2018, con conseguente falsità della relativa dichiarazione;
ii).- che, quanto alle pubblicazioni, il -SS -SS avrebbe indicato indistintamente articoli su riviste scientifiche e commenti di natura meramente divulgativa, oltre a riportare “monografie con altri autori” che invero sarebbero meri capitoli in volumi privi di note e valore scientifico e contributi a più mani privi di specificazione del contributo del singolo autore; N. 00787/2024 REG.RIC.
iii).- che alla voce “seminari” sarebbero state elencate attività palesemente tenute da altri; iv).- che il candidato avrebbe dichiarato di aver svolto le funzioni di relatore e correlatore per “più di 80 lauree”, senza tuttavia trasmetterne i dati, né specificare il concreto ruolo;
v).- che alla voce “convegni” sarebbero state indicate semplici lezioni all'interno di master e che difetterebbe l'indicazione di quali interventi sarebbero stati svolti quale accademico e quali, invece, in qualità di Capo del Dipartimento per le Riforme istituzionali; inoltre, il -SS -SS non figurerebbe quale relatore nelle locandine di svariati convegni (18.9.2018 “Riforme costituzionali: le proposte del -
SS, seminario organizzato dalla Fondazione AS”; 7.3.2019 “L'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione sul c.d. regionalismo differenziato: questioni di metodo e di merito, relazione nell'ambito del seminario organizzato dalla Fondazione
AS in Roma, con -SS, V. O-SSMISSIS-, -SS”; 20.6.2023
“Intervento nell'ambito del seminario di presentazione al Ministro per gli Affari regionali del Paper AS n. 93 in materia di autonomia differenziata con G. AM
e -SS”; 27.10.2023 “Intervento in tema di partiti politici e legislazione elettorale nell'ambito della prima sessione del Convegno annuale Aic 2023 dedicato
a Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana (Brescia)”) e, comunque, non avrebbe preso parte al seminario “Direct and Representative
Democracy: Enemies or Allies?” svoltosi a Brescia il 6.9.2019.
V.3.- Con la seconda doglianza, subordinata e condizionata all'accoglimento del terzo motivo del III ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione della lex specialis della procedura concorsuale. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e dei presupposti e disparità di trattamento.
Ingiustizia manifesta. Sopravvalutazione dei titoli del candidato -SS”: a suo dire la Commissione avrebbe sopravvalutato alcune voci del curriculum del - N. 00787/2024 REG.RIC.
SS -SS, sebbene lo stesso le avesse genericamente indicate e, per alcune di esse, non avesse fornito alcun elemento probatorio; i relativi punteggi, quindi, avrebbero dovuto essere decurtati in applicazione dell'art. 3 del bando di concorso, secondo cui “Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione giudicatrice potrà non tenerne conto”.
V.4.- In via ulteriormente subordinata e condizionata all'accoglimento delle avverse doglianze, il terzo motivo di ricorso lamenta “Illegittimità del Bando di concorso rispetto ai criteri di valutazione (art. 9 del Bando). Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 1, lett. d) della Legge n. 240/2010. Illegittimità degli artt. 8 e 12 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima
e di seconda fascia. Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Violazione dell'art. 3 e degli artt. 35, comma 1, e 36, comma 1, della
Costituzione”: il richiamo operato dal bando ai criteri del D.M. 344 del 4.8.2021 sarebbe illegittimo, essendo detto D.M. stato adottato con riferimento al alla valutazione dei ricercatori a tempo determinato per la progressione a professori associati e prevedendo l'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge 240/2010 l'autonomia universitaria nella definizione delle regola di reclutamento dei professori ordinari, stabilendo che debba essere regolata la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica; il Regolamento di Ateneo innovato nel 2024, tuttavia, non conterrebbe alcuna autonoma regolamentazione.
Lo stesso, inoltre, non prevederebbe neppure la valutazione delle attività istituzionali, gestionali e di servizio dei candidati, sempre più gravose: e ciò denoterebbe una irragionevolezza della mancata previsione, atteso che il medesimo Regolamento all'art. 12, comma 1, in merito alle procedure interne ex art. 24, comma 6, Legge
240/2010 farebbe specifico riferimento alle “attività svolte nell'interesse del N. 00787/2024 REG.RIC.
Dipartimento e dell'Ateneo”, con conseguente integrazione del vizio di disparità di trattamento.
VI.- Anzitutto va disposta l'espunzione dal fascicolo di causa dei documenti depositati da -SS solo in uno alla memoria di replica del ricorrente: trattasi di deposito tardivo, effettuato ben oltre il termine – a ritroso rispetto all'udienza pubblica del
14.1.2026 - entro cui l'art. 73 c.p.a. consente la produzione di documenti, scaduto il
4.12.2025.
VII.- In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
Commissione Giudicatrice nominata con D.R. n. 152/2024, cui -SS ha notificato i gravami: difetta in capo alla medesima il cd. requisito sostanziale, ossia la titolarità di un interesse qualificato al mantenimento del provvedimento impugnato.
La Commissione, quale organo straordinario – peraltro revocato con D.R. n. 557 del
2.7.2024 e quindi giuridicamente non più qualificabile come tale, svolge funzioni istituzionali attribuite dall'Ateneo, ma non può dirsi portatrice di un interesse, personale, concreto ed attuale al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che, a ben vedere, nella stessa prospettazione del ricorrente ne avrebbero leso le prerogative di completamento dei lavori originariamente attribuiti.
VIII.1.- Va, quindi, affrontata la questione dell'ammissibilità o meno tanto del ricorso principale, quanto del I e del II ricorso per motivi aggiunti.
VIII.2.- Con tali gravami vengono impugnati la revoca parziale degli atti della procedura de qua a decorrere dal decreto di nomina della Commissione, il decreto con cui la Prorettrice -SS ha deliberato la ripresa delle attività finalizzate al completamento della stessa, il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di
Giurisprudenza n. -SS del 17.9.2024 – approvato il successivo 29.10.2024, contenente la proposta della composizione della nuova Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale di cui trattasi, nonché il D.R. 1196 di nomina della nuova N. 00787/2024 REG.RIC.
Commissione ed il Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia emendato con R.D. 673 del 25.7.2024.
VIII.3.- Difetta in capo a -SS tanto una posizione giuridicamente qualificata, quanto un interesse concreto ed attuale all'annullamento dei provvedimenti gravati.
Lo stesso, infatti, quale partecipante alla procedura parzialmente revocata, ha soltanto un interesse a che la stessa prosegua al fine di soddisfare l'interesse pretensivo ad essere valutato e individuato come vincitore: nel caso in esame l'Ateneo non ha revocato in toto l'indizione del concorso di cui trattasi (unico provvedimento che al più avrebbe potuto ledere le sua aspirazione partecipativa), ma, tutelando la posizione di coloro che già avevano presentato una domanda (così cristallizzando il novero dei partecipanti), ne ha disposto una revoca parziale e, successivamente, la ripresa dei lavori, cui ha fatto seguito la nomina di una nuova Commissione – previa individuazione del membro interno e degli esterni sorteggiabili.
Proprio la ripresa della procedura concorsuale e la conseguente nomina della nuova
Commissione escludono la sussistenza di una posizione giuridicamente tutelabile e di un interesse meritevole di tutela in capo al -SS -SS, al quale è invece consentito – come del resto avvenuto mediante la proposizione del III gravame per motivi aggiunti – dolersi degli esiti dei lavori così riavviati.
VIII.4.- Né può essere condivisa la prospettazione che permea i gravami proposti, ossia che la lesione deriverebbe, in definitiva, dal fatto che egli sarebbe già stato individuato quale vincitore da parte della prima Commissione e che, quindi, la revoca e la nomina di diversi componenti dell'organo straordinario pregiudicherebbero la sua proclamazione come tale.
Non sussiste agli atti di causa alcun documento ufficiale da cui possa ritrarsi una tale conclusione, malgrado il ricorrente poi si sia particolarmente speso nel III ricorso per motivi aggiunti con una suggestiva – ma infondata - ricostruzione in tal senso degli N. 00787/2024 REG.RIC.
scambi di corrispondenza tra i commissari, ostesi dall'Ateneo il 20.2.2025 a seguito dell'ordinanza collegiale n. -SS.
Infatti, non esiste alcun verbale redatto dai Commissari da cui possa evincersi che il -
SS -SS fosse stato valutato con un giudizio tale da consentire la sua identificazione quale vincitore del concorso de quo, neppure a maggioranza, come sostenuto dal ricorrente: l'unico verbale della seduta del 22.4.2024 ha il seguente contenuto “La Commissione avvia i suoi lavori, che proseguono fino alle ore 13.40, e li riaggiorna, sempre in via telematica, a lunedì 29 alle ore 10.00. In tale sede si predisporrà il verbale completo della seduta n. 2, nonché la documentazione e gli allegati integrativi”; come noto, la successiva seduta del 29.4.2024 non si è tenuta, sicché non sussiste ulteriore documentazione ufficiale dei lavori della prima
Commissione.
VIII.5.- Né, a dire il vero, si desume che il -SS -SS fosse stato valutato in maniera più favorevole rispetto alla collega -SS dalla corrispondenza in atti
– dal valore, comunque, non certificativo - intercorsa tra il -SS -SS e le professoresse -SS ed -SS, trattandosi di valutazioni preliminari e comunque riferite da singoli Commissari al di fuori dei lavori istituzionali della
Commissione stessa.
Più nel dettaglio, tali interlocuzioni (definite espressamente dagli interlocutori quali
“atti preparatori”) sono costituite da:
- la bozza trasmessa a mezzo e-mail dal -SS -SS alle colleghe in data
18.4.2024, che “ipotizza una prima valutazione dei titolo e delle pubblicazioni dei due candidati”, rappresenta l'attesa de “le vostre considerazioni e le vostre proposte di integrazione o modifica” e chiede conferma della seduta del 22.4.2024 (prod. 72);
- la risposta con cui la professoressa -SS conferma la tenuta della prossima seduta in videochiamata (prod. 73); N. 00787/2024 REG.RIC.
- l'inoltro, in data 21.4.2024, di una bozza del verbale della seduta del 22.4.2024 da parte del -SS -SS alle altre commissarie, nonché della “relazione riassuntiva e dei giudizi, da usare come canovaccio per il nostro confronto”, da cui emerge una sua proposta di giudizio “OTTIMO” per la professoressa -SS e
“BUONO” per il -SS -SS (prod. 74);
- l'inoltro, la sera del 22.4.2024, da parte del -SS -SS alle colleghe -
SS ed -SS, de “il verbale di oggi e i giudizio provvisori che abbiamo discusso oggi”, che si conclude con la seguente affermazione, evidenziata in giallo,
“Alla luce delle valutazioni sopra espresse, in base alle quali si è ritenuto di assegnare alla candidata -SS un giudizio complessivo di OTTIMO e al candidato -
SS un giudizio complessivo di BUONO, la Commissione, all'unanimità, ritiene che la graduatoria finale del concorso veda al primo posto la candidata -SS e al secondo posto il candidato -SS. Entrambi i candidati sono risultati idonei ed hanno presentato un curriculum e pubblicazioni di sicuro interesse, ma la candidata -SS si ritiene abbia raggiunto una maggiore maturità nella riflessione scientifica, con risultati di assoluto rilievo, specialmente per quanto riguarda le monografie, e abbia evidenziato una maggiore continuità nella attività didattica, che ha portato la Commissione ad una valutazione di OTTIMO, a fronte di un giudizio di BUONO del candidato -SS” (prod. 75);
- la comunicazione del 25.4.2024, con cui la professoressa -SS riferisce quanto segue “ho riportato in modalità revisione un po' di correzioni di pura ortografia, e una mia proposta dei due giudizi dei candidati e del giudizio finale: ma ovviamente tutto quanto da rivedere lunedì o, se volete, con scambi di proposte, se vogliamo portarci avanti…Nella relazione riassuntiva mi sembra che sia già presente quanto cercavamo, ovvero la formula per esprimere il voto a maggioranza o a unanimità.
Per ora l'ho inserita nei giudizi del verbale C con entrambe le alternative”, cui sono allegate le bozze di valutazione dei candidati, in relazione ai quali è scritto: N. 00787/2024 REG.RIC.
“CANDIDATO -SS…Proposta -SS Le pubblicazioni presentate sono impostate e condotte con capacità critica apprezzabile, e il metodo scientifico appare in tutte rigoroso e ben padroneggiato. Gli ambiti di ricerca riguardano prevalentemente questioni relative alla forma di governo, ai rapporti tra istituzioni e al diritto alla salute; per molte pubblicazioni gli interrogativi di ricerca risultano caratterizzati da discreta originalità, e sviluppati con esiti che risultano in diversi casi soddisfacenti: la congruenza con il settore concorsuale e con il profilo del bando è confermata per la maggioranza dei prodotti valutati. Alla luce delle valutazioni concernenti l'attività didattica, di ricerca e la produzione scientifica, la maturità della candidata risulta buona e il giudizio assunto a maggioranza/unanimità è di idoneità allo svolgimento delle funzioni di docente di prima fascia” e “CANDIDATO -
SS…Proposta -SS Le pubblicazioni presentate sono impostate e condotte con evidente capacità critica, e il metodo scientifico appare in tutte rigoroso
e ben padroneggiato. Gli ambiti di ricerca riguardano prevalentemente questioni relative alla forma di governo, alla separazione dei poteri con specifica attenzione alla funzione giudiziaria, al principio democratico e ai sistemi di voto; al costo dei diritti e ai rapporti con l'ordinamento europeo. Le ipotesi di ricerca risultano caratterizzati da sicura originalità, e sviluppati con esiti che risultano in molti casi innovativi: la congruenza con il settore concorsuale e con il profilo del bando è confermata per la maggioranza dei prodotti valutati. Alla luce delle valutazioni concernenti l'attività didattica, di ricerca e la produzione scientifica, la maturità del candidato risulta molto buona e il giudizio assunto a maggioranza/unanimità è di piena idoneità allo svolgimento delle funzioni di docente di prima fascia”, nonché il seguente giudizio finale proposto “Entrambi i candidati risultano idonei per curriculum e pubblicazioni allo svolgimento delle funzioni di prima fascia, per le valutazioni esposte. Il giudizio del curriculum e delle pubblicazioni del candidato -
SS, assunto a maggioranza/unanimità, è ottimo, il giudizio della candidata - N. 00787/2024 REG.RIC.
SS, assunto a maggioranza/unanimità, è buono. Il candidato -SS risulta vincitore della procedura” (prod. 76);
- la comunicazione con cui il -SS -SS comunica, il 26.4.2024, la cancellazione della riunione del 29.4.2024 per “un sopravvenuto e indifferibile impegno istituzionale” e la necessità di rifissazione; la risposta, lo stesso giorno, della professoressa -SS, che, dopo aver ringraziato i colleghi “per le bozze e del revisioni”, propone quale ipotesi alternative la pausa pranzo del 29.4.2024 o la data del 30.4.2024; la replica della professoressa -SS, che reputa “insufficiente lo scambio informale di mail tra di noi per giustificare la sospensione della seduta”, rappresenta difficoltà “a infilare in orario alternativo la nuova convocazione”, instando una definizione “al più presto e, se occorre per cambiare addirittura giorno, di protocollare l'impegno sopraggiunto che incide sulla convocazione della seduta”
(prod. 77);
- l'e-mail trasmessa al -SS -SS e, in copia, alla professoressa -
SS, con cui, in data 30.4.2024, la professoressa -SS chiede “riusciamo
a individuare una data per concludere i nostri lavori?…Vediamo di individuare opzioni possibili, che ricadano non oltre la settimana prossima?” (prod. 78).
Quanto sopra costituisce un mero scambio interlocutorio tra i commissari, dai quali non si evince affatto che il candidato -SS fosse stato individuato come vincitore: detta corrispondenza, infatti, attesta esclusivamente che successivamente alla seduta del 22.4.2024 le attività valutative delle posizioni dei due canditati erano ancora in itinere (come attesta tanto il formale invito della professoressa -SS
a “rivedere” il tutto in vista della prossima seduta, quanto la qualificazione dei propri giudizi come “proposta”) e, al più, che ad avviso del commissario -SS
l'attribuzione della qualifica di vincitore spettasse alla professoressa -SS e, secondo la commissaria -SS, al -SS -SS. Non risulta, invece, alcuna espressione di giudizio da parte della terza componente della Commissione – N. 00787/2024 REG.RIC.
professoressa -SS – sicché neppure può predicarsi la formazione della volontà della maggioranza su cui fa leva il ricorrente.
Non sussiste, in definitiva, né la prova che il ricorrente fosse stato individuato quale vincitore dalla prima Commissione, né che il riavvio della procedura – previa revoca parziale della stessa - con una Commissione in diversa composizione sia stata per lo stesso illegittimamente pregiudizievole.
VIII.6.- Di conseguenza va dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale, nonché del I e del II gravame per motivi aggiunti.
VIII.7.- La domanda di accesso, contenuta nel II gravame aggiunto, va, invece, dichiarata improcedibile: è documentato in atti che l'Ateneo, a seguito dell'ordinanza collegiale n. -SS, abbia trasmesso al -SS -SS anche “la comunicazione della prof.ssa -SS, inviata in data 30 settembre 2024, in relazione al seminario costituzionalismo (doc. 8)” – ossia la corrispondenza cui il provvedimento dell'Ateneo fa riferimento quanto parla di “inopportuna comunicazione” nel D.R. n. 1196 del 9.12.2024, che lo stesso ricorrente, del resto, ha prodotto quale documento 79, allegato al III ricorso per motivi aggiunti.
IX.1.- Si può quindi procedere all'esame del III ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente contesta l'atto 14.5.2024 di accettazione da parte dell'Ateneo delle dimissioni del -SS -SS, nonché i lavori della nuova Commissione, la proposta del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di chiamata della professoressa -SS quale vincitrice della procedura di concorso e la seguente delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della stessa.
IX.2.- Si può prescindere dall'eccezione di irricevibilità dell'impugnazione dell'accettazione delle dimissioni del -SS -SS da parte dell'Ateneo
(cui è stato dedicato il I motivo di doglianza), attesa la sua infondatezza nel merito.
Per le ragioni già esplicitate al §VIII.5, infatti, le dimissioni non sono affatto state formalizzate ad operazioni di valutazione già compiute, bensì quando queste erano N. 00787/2024 REG.RIC.
ancora in corso di svolgimento – come si legge nello stesso D.R. 400/2024: a ciò consegue la legittimità dell'accettazione delle stesse da parte del Rettore.
Del resto, la non fittizietà delle motivazioni che hanno indotto il -SS -
SS a dimettersi (“dubbi di ordine procedimentale e sostanziale in merito alla procedura e allo svolgimento dei lavori della Commissione”) è attestata dal fatto che lo stesso Ateneo, dopo aver interpellato in proposito l'Avvocatura distrettuale dello
Stato, abbia proceduto – durante la sospensione della procedura - alla modifica, tra l'altro, dell'art. 8 del Regolamento sulle chiamate dei professori di prima e seconda fascia quanto alla necessità, in sede di predeterminazione dei criteri, di esplicitarne l'incidenza ponderale sulle distinte voci “pubblicazioni scientifiche”, “curriculum” e
“attività didattica”.
IX.3.1.- La seconda censura, con cui si lamenta che gli atti impugnati con i III motivi aggiunti sarebbero inficiati in via derivata dalle illegittimità già dedotti con le due doglianze contenute nel ricorso introduttivo, è complessivamente infondata.
IX.3.2.- Il provvedimento di revoca parziale della procedura a fare data dalla nomina della Commissione, con salvezza delle domande dei candidati residui in corso di valutazione, è stata adottata sul presupposto della necessità di procedere alle
“opportune integrazioni” del regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, atteso che, come segnalato dal dimissionario commissario -SS (in merito alla cui sostituzione, quale membro interno direttamente designato, con il supplente esterno, sussistevano dubbi), risultava opportuna una “maggiore specificazione e predeterminazione dei criteri di selezione, per facilitare il lavoro della Commissione nella scelta e per assicurare la massima tenuta logico-giuridica della motivazione della decisione da adottare”.
La decisione, da un lato, di “avviare l'iter per la modifica e la miglior specificazione del regolamento sulle chiamate” e, dall'altro lato, di revocare parzialmente gli atti della procedura, in uno alla sospensione della stessa e delle “eventuali ulteriori N. 00787/2024 REG.RIC.
procedure in corso...che non abbiano già espletato gli adempimenti preliminari adottando i criteri nella prima seduta”, è accompagnata dall'esternazione delle sottese ragioni di pubblico interesse (“assicurare trasparenza e imparzialità nelle procedure di chiamata dei docenti e di minimizzare i rischi di soccombenza nei contenziosi che, non di rado, vengono promossi contro gli esiti dell'attività delle Commissioni…offrire alle commissioni più precise indicazioni sui criteri di selezione da utilizzare e sulla necessità di una previa ponderazione delle varie voci oggetto di valutazione da parte della commissione, in modo da rendere il più possibile oggettivo e verificabile il percorso logico che ha condotto a definire la graduatoria finale della procedura”), ivi compreso quello di fare applicazione dei criteri maggiormente determinati alla procedura de qua, nel corso della quale la problematica era emersa, e tiene altresì conto dell'affidamento ingenerato nei candidati, atteso che proprio la revoca parziale degli atti della procedura appare lo strumento più tutelante della loro posizione rispetto ad una revoca integrale, consentendo la salvaguardia delle domande in corso di valutazione: non si ravvisano, pertanto, né il dedotto vizio motivazionale, né
l'affermata irragionevolezza della scelta, che appare, invece, l'esito di un equo bilanciamento dei diversi interessi in gioco.
IX.3.3.- I criteri dettati dal nuovo regolamento non importano alcuna violazione della lex specialis.
Il bando, infatti, al suo articolo 9 prevede che “La Commissione, per la valutazione dei candidati, si attiene ai criteri di seguito riportati, fissati dal DM 4.08.2011 n. 344; in particolare, per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni scientifiche: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore della fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche N. 00787/2024 REG.RIC.
sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato
l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) “impact factor” totale; 4) “impact factor” medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di -SS o simili). Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti; c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di dottorato. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica: a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; b) conseguimento della titolarità di brevetti; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”.
Il Regolamento vigente al momento della pubblicazione del bando (cui lo stesso art. 18 Legge 240/2010 rimette la disciplina della chiamata dei professori e l'individuazione dei criteri di selezione dei candidati) all'art. 8, comma 4, prevedeva
“Sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici attraverso la pubblicazione del relativo verbale, la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e
l'attività didattica di ciascun candidato, per poi procedere a una valutazione comparativa dei candidati”, mentre la versione emendata nel luglio 2024 che “La N. 00787/2024 REG.RIC.
Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica di ciascun candidato sulla base di criteri predeterminati e per i quali sia stata esplicitata l'incidenza ponderale (in modo analitico o riassuntivo), resi noti attraverso la pubblicazione del relativo verbale. La Commissione procede poi alla valutazione comparativa dei candidati”: da ciò si evince che non vi è stata alcuna modifica dei criteri selettivi (che restano quelli fissati nel bando), ma soltanto che è stata demandata alla Commissione l'esplicitazione della loro incidenza ponderale o con punteggi o tramite attività descrittiva – il che è coerente con l'interesse pubblico enunciato dalla revoca parziale della procedura e con la tutela dei candidati.
IX.3.4.- Parimenti infondata è la censura di disparità di trattamento rispetto alle altre sei procedure in corso di espletamento.
Anzitutto la giurisprudenza afferma che tale vizio “è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione” (C.d.S., Sez. V, n. 256 dell'8.1.2024) e siffatta prova nel caso di specie difetta.
Del resto, lo stesso art. 14, comma 2 del Regolamento emendato prevede di applicarsi
“anche alle procedure concorsuali in corso, per le quali le Commissioni non abbiano già espletato gli adempimenti preliminari adottando i criteri nella prima seduta”: la tesi del ricorrente è che nelle procedure MED09, MED15, SECS-S06, ING-INF/05,
MED/44 e IUS/07 sarebbero stati dalle relative Commissioni adottati i criteri antecedentemente all'adozione della nuova versione regolamentare. Attesa la mancata revoca parziale degli atti delle suddette procedure, risulta pertanto per le stesse integrata proprio la clausola di salvezza prevista nel bando, avendo poi la controinteressata ha ampiamente argomentato circa le differenze sussistenti tra la N. 00787/2024 REG.RIC.
procedura de qua e quelle richiamate in ricorso (nelle procedure MED/09, MED/44,
IUS/07 vi era un solo candidato da valutare, mentre in quelle SECS-S/06 e ING-
INF/05 è stata adottata una valutazione ponderale dei criteri), circostanze che giustificatamente ben possono aver escluso un intervento dell'Ateneo in autotutela.
IX.3.5.- L'art. 18 della Legge 240/2010, rubricato “Chiamata dei professori”, prevede che “Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio
1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee
n. 251 dell'11 marzo 2005…”, senza prevedere alcunché di specifico in merito alla composizione della Commissione, dei supplenti e dei criteri selettivi.
L'art. 7, comma 3 del Regolamento di Ateneo in allora vigente, per quanto di rilievo, prevedeva “3. Per la composizione delle commissioni si osservano le seguenti regole:
a) per le procedure relative alla chiamata di professori di prima fascia, la
Commissione è composta da tre professori di prima fascia; …c) un componente della
Commissione è proposto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori interni appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore concorsuale, oppure tra professori esterni appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando; d) gli altri due componenti effettivi ed un componente supplente, esterni all'Ateneo e appartenenti ad Atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio operato dall'Ufficio Personale docente all'interno di una rosa di sei nominativi, proposta dal Consiglio di
Dipartimento, che individua i nominativi dei professori sorteggiabili tra i docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero al rispettivo macrosettore. I professori sorteggiabili devono aver dato la propria disponibilità a far parte della Commissione e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai commi 4 e 5…”. N. 00787/2024 REG.RIC.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato – interrogata all'uopo dell'Ateneo, dopo aver in un primo momento rilevato che la previsione regolamentare della nomina di un supplente consentisse la sostituzione del Commissario dimissionario dal membro supplente, non ostandovi la circostanza che lo stesso sostituito fosse un interno nominato dal Dipartimento (in quanto “- l'essenziale vincolo che sembra emergere dal regolamento è quello che la maggioranza dei commissari sia esterna; - non è previsto il carattere essenziale della presenza di un Commissario "interno"; - ed infatti non è stabilita alcuna limitazione in relazione alle sostituzioni per le quali è stato nominato il supplente”), nel successivo parere del 19.6.2024 ha così concluso “si ritiene che anche la soluzione indicata da codesta Università (revoca della procedura
"a decorrere dalla nomina della Commissione, sospendendone gli atti fino alla intervenuta modifica regolamentare, per riprendere successivamente con la nomina di nuova Commissione in differente composizione che si possa legittimamente allineare - non avendo ancora conto del nome dei candidati - alle nuove prescrizioni") sia idonea a raggiungere i medesimi risultati. La stessa consentirebbe inoltre di venire incontro anche all'ulteriore esigenza, per la prima volta in questa sede rappresentata, di tener conto del fatto che i membri della Commissione già nominati hanno già preso visione dei curricula dei candidati”.
Di conseguenza l'Ateneo ha disposto la revoca parziale della procedura a fare data dalla nomina della Commissione, salvaguardando “le domande dei candidati residui in corso di valutazione”, così argomentando la nomina della nuova Commissione “in ossequio ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza, si rende necessario procedere alla nomina di una nuova Commissione che non abbia avuto previa contezza delle domande dei candidati, così che essa possa operare, con assoluta imparzialità, secondo i surrichiamati principi, da stabilirsi al più presto nei regolamenti di Ateneo, con particolare riguardo ad una definizione più precisa dei criteri di valutazione ed alla loro relativa ponderazione”. N. 00787/2024 REG.RIC.
Sia considerando quanto di recente affermato dalla giurisprudenza (C.d.S., Sez. VII,
n. 8100 del 31.8.2023 - vi è “la necessità di un'applicazione del regolamento di ateneo conforme alle esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'atto di indirizzo ministeriale n. 39/2018 secondo cui qualora, come nella circostanza, il membro interno della Commissione si dimetta o debba per qualsiasi ragione essere sostituito, l'Università potrà alternativamente procedere o alla ripetizione integrale delle operazioni di nomina dell'intera Commissione, designando prima il proprio membro interno e provvedendo poi al nuovo sorteggio dei membri esterni, oppure, qualora intenda salvaguardare i membri esterni già sorteggiati e nominati, rinunciando alla nomina del membro interno sostituendo quest'ultimo con uno dei candidati della lista redatta all'esito del sorteggio”), sia alla luce del fatto che lo stesso regolamento ratione temporis vigente prevede la figura del supplente alla lettera d) dell'art. 3 comma 3, ossia con riferimento ai soli membri interni, la scelta dell'Ateneo resiste alle censura formulate.
IX.4.1.- La terza censura è infondata.
IX.4.2.- Si rammenta, in linea teorica, che per consolidata giurisprudenza le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici in merito alle prove di abilitazione o di concorso costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati: “l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili” (C.d.S., Sez. V, n. 1218 del 28.2.2018), non potendo, al di fuori di tali ipotesi, il giudicante ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, pena l'indebito esercizio di un sindacato N. 00787/2024 REG.RIC.
sostitutivo di merito al di fuori dei casi tassativi sanciti dall'art. 134 c.p.a. (cfr., ex multis, Tar Roma, sez. III, n. 4468 del 28.2.2025 e giurisprudenza ivi richiamata).
IX.4.3.- Le censure del ricorrente relativamente ai punteggi attribuiti alla professoressa -SS per le voci C3 – D1 – D2 ed a quella allo stesso assegnati per i parametri B3, C1, C2, C3, D1, D2, E1 prendono le mosse dal presupposto che le voci di valutazione indicate dalla Commissione nel primo verbale avrebbero tutte
(eccezion fatta per quella afferente a: “quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di dottorato”) natura puramente quantitativa e che ciò permetterebbe un sindacato pieno del giudice amministrativo sull'esercizio del potere.
Invero dalla lettura degli stessi sub criteri indicati dalla Commissione nel n. 1 del
28.1.2025 si ricava che l'unica ipotesi – tra quelle qui rilevanti - in cui la stessa si è determinata per l'adozione di un criterio quantitativo (deponendo in tal senso tanto l'interpretazione letterale, tanto quella sistematica dell'insieme delle previsioni) è quella del parametro “e1: numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi: fino a un massimo di 4 punti su 10”, contenuta all'interno della macro voce “attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”.
Per i restanti sub criteri oggetto di contestazione, invece, la scelta dei vocaboli scelti dalla Commissione, nonché la collocazione all'interno delle macro voci, lascia trasparire l'essenza qualitativa del giudizio da esprimere.
Del resto, opinare diversamente finirebbe per ridurre il ruolo dei commissari di concorso a quello di meri contabili, così svilendo la natura stessa della procedura selettiva, che, come già ricordato, è caratterizzata dall'esercizio di ampia discrezionalità tecnica, che verrebbe annullata aderendo alla tesi di parte ricorrente – peraltro destituita di agganci con la lettura sopra fornita alle indicazioni rese della
Commissione. N. 00787/2024 REG.RIC.
In proposito, a conforto di tale conclusione si richiama quanto di recente affermato dalla giurisprudenza, ossia che “Il principio costituzionale del concorso pubblico non può infatti risolversi solo un meccanismo comparativo, meglio noto secondo la sociologia dell'organizzazione come “beauty contest”, mediante un giudizio quantitativo volto a stilare un'astratta graduatoria della maggiore bravura o conoscenza o delle più numerose esperienze acquisite in una più o meno lunga carriera previa analitica frammentazione dei titoli, delle conoscenze e delle competenze ma, al contrario, non può prescindere da una valutazione a 360 gradi della qualità (e non solo della quantità) delle competenze ed esperienze del candidato, in diretto raffronto con i requisiti necessari allo svolgimento della funzione pubblica sottesa ai compiti dell'ufficio per il quale si concorre, alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione…”, cui ha fatto seguito il rigetto dell'appello – al pari del ricorso di prime cure, non tanto per il rispetto della regola secondo cui il vaglio giudiziale debba arrestarsi di fronte ad un insindacabile ambito di apprezzamento tecnico-discrezionale rivendicato dall'Università, ma per la ragione che “le censure esaminate si rivelano volte a sostituire il giudizio dell'interessata a quello della Commissione giudicatrice,
e quindi a far sovrapporre le valutazioni del giudice amministrativo a quelle dell'Università” (C.d.S., Sez. VII, n. 4070 del 12.5.2025).
Ed infatti -SS ha costruito il motivo attorno a censure che, nella loro sostanza, finiscono per implicare, in prima battuta, una sostituzione del proprio giudizio a quello formulato dalla Commissione e, infine, lo sconfinamento dell'esercizio del potere giurisdizionale nel merito delle scelte da questa operate, in quanto non affette da manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento di fatto.
Né è fondato quanto argomentato in ricorso in merito al criterio quantitativo “e1: numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi: fino a un massimo di 4 punti su 10”, valorizzato all'interno della voce “attività didattica, di didattica N. 00787/2024 REG.RIC.
integrativa e di servizio agli studenti”, in relazione a cui il ricorrente si è visto attribuire due punti e la professoressa -SS quattro.
Le doglianze del ricorrente, infatti, oltre ad impingere nel merito delle valutazioni amministrative, si scontrano contro il dato fattuale introdotto in giudizio a seguito del ricorso incidentale della controinteressata e riconosciuto dallo stesso -SS -
SS: quest'ultimo, infatti, non ha mai tenuto i quattro corsi “Diritto costituzionale regionale – corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
- IV anno, 40 ore, 6 crediti”, “Diritto costituzionale europeo – corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, IV anno, 40 ore, 6 crediti”, “Cross-
Cutting Phd Course in B&L (Consitutional Law) - Dottorato in Business and Law, I anno, 4 ore, 1 credito equivalente” e “Diritto costituzionale – corso di Laurea in consulente del lavoro e giurista d'impresa, I anno 60 ore, 9 crediti” nell'a.a.
2018/2019, che invece sono stati dalla Commissione valorizzati proprio al fine dell'attribuzione del punteggio (cfr. vedasi pagina 3 dell'allegato B al verbale n. 2 del
24.2.2025, nella parte riferita a detto candidato, prodotto sub 24 dall'Ateneo). Il che rende inammissibile, prima ancora che infondata, la censura, scontrandosi contro il principio del venire contra factum proprium.
IX.5.1.- Si può, quindi, procedere all'esame dell'ultimo motivo del III gravame aggiunto, che ripete le doglianze autonome nel II ricorso per motivi aggiunti già riportate ai paragrafi III.2. – III.3. e III.4..
IX.5.2.- La censura che si duole del mancato rispetto del principio della pari rappresentanza di genere nella composizione della Commissione di concorso, come del resto eccepito da -SS, è inammissibile.
Per giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, infatti, le disposizioni sulla parità di genere nelle Commissioni di concorso sono poste a garanzia non già dei candidati, ma di coloro che aspirano ad essere parti delle suddette commissioni, essendo solo questi ultimi legittimati a fare valere la violazione della parità di genere N. 00787/2024 REG.RIC.
in sé per sé considerata (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, nn. 4465 del 20.5.2024 e 7867 del 9.9.2022) e, comunque, il ricorrente non ha dedotto in che modo “le presunte irregolarità abbiano avuto riverberi negativi sulla complessiva valutazione del suo profilo professionale” (C.d.S., Sez. VII, n. 2976 del 7.4.2025).
IX.5.3.- Neppure coglie nel segno la doglianza afferente all'inefficacia nei confronti dell'Amministrazione delle dichiarazioni rese dai commissari -SS, -
SS ed -SS, in quanto prive di sottoscrizione.
In disparte il rilievo che il -SS -SS non ha mai fatto parte della
Commissione (in quanto meramente inserito nella rosa dei sorteggiabili, ma mai sorteggiato) e che la professoressa -SS ha assunto esclusivamente il ruolo di membro supplente, senza aver mai preso parte ai lavori della Commissione, in ogni caso il ricorrente si limita a sostenere che la conseguenza del dedotto vizio sarebbe l'inefficacia delle dichiarazioni nei confronti dell'Ateneo, senza dedurre la concreta e diretta incidenza che lo stesso avrebbe avuto nei suoi confronti e sull'esito della procedura ed inoltre senza contestare né il contenuto della dichiarazione, né l'effettiva provenienza – che invero l'Università ha documentato essere l'indirizzo e-mail istituzionale del docente.
IX.5.4.- La censura che lamenta la violazione del principio di motivazione postuma da parte del D.R. 1196 del 9.12.2024 di nomina della nuova Commissione è infondata.
L'Ateneo con il D.R. 557 del 2.7.2024, come noto, ha proceduto alla revoca parziale della procedura concorsuale di cui trattasi a fare data dalla nomina della Commissione, con contestuale sua sospensione, evidenziando che “in ossequio ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza, si rende necessario procedere alla nomina di una nuova Commissione che non abbia avuto previa contezza delle domande dei candidati, così che essa possa operare, con assoluta imparzialità, secondo i surrichiamati principi, da stabilirsi al più presto nei regolamenti di Ateneo, N. 00787/2024 REG.RIC.
con particolare riguardo ad una definizione più precisa dei criteri di valutazione ed alla loro relativa ponderazione”.
Mesi più tardi, dopo l'avvenuta modifica del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, con il provvedimento del 9.12.2024 l'Ateneo, “nel confermare la propria valutazione in ordine alla legittimità della citata revoca parziale della procedura e alla necessità della integrazione regolamentare”, ha riattivato la procedura, procedendo alla contestuale nomina della nuova Commissione. Tale determinazione è motivata mediante il richiamo “alle ragioni per le quali è stata a suo tempo disposta la revoca parziale della procedura, con sostituzione della precedente Commissione”, cui è stato aggiunto l'ulteriore rilievo che “dopo la revoca della Commissione, nell'ambito di una istanza di accesso agli atti, risulta essere stata inviata impropria corrispondenza ad un candidato, senza alcun confronto con l'Amministrazione, nonché una inopportuna comunicazione a docenti del Settore in cui la procedura è bandita”, circostanze che
“fanno sì che quella originaria non possa essere nemmeno parzialmente ricostituita”.
L'Università ha, quindi, motivato la decisione aggiungendo al rilievo enunciato a luglio 2024 due elementi fattuali sopravvenuti – come, del resto, riconosciuto dallo stesso -SS -SS, che tuttavia ne lamenta l'estraneità al “procedimento valutativo”. Invero, sebbene estranei ai compiti valutativi della Commissione in quanto tali (tanto è vero che non è stata dall'Amministrazione evocata alcuna incompatibilità), trattasi di circostanze che attestano ulteriori ragioni di opportunità valutate dall'Amministrazione nella scelta di procedere ad un rinnovo della
Commissione – scelta che, come argomentato al §VII.3.5 si appalesa legittima.
Da ultimo, peraltro, si rileva come il richiamo alla figura pretoria dell'integrazione motivazionale postuma non sia esattamente pertinente alla vicenda, venendo in rilievo due distinti ed autonomi provvedimenti e non già integrazioni attuate a mezzo scritti difensivi, cui la giurisprudenza si riferisce nel sancirne il divieto. N. 00787/2024 REG.RIC.
X.- Il rigetto dei gravami proposti da -SS rende improcedibile per difetto di interesse quello incidentale presentato da -SS.
XI.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in misura differenziata in relazione al diverso impegno difensivo profuso in giudizio dall'Ateneo
e da -SS.
Non si ravvisano, invece, sufficienti presupposti di “temerarietà” per accogliere la richiesta avanzata da quest'ultima per la condanna del ricorrente ai sensi degli artt. 26, comma 2 c.p.a. e 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Commissione Giudicatrice nominata con D.R. n. 152/2024;
- dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo e dei I e II motivi aggiunti;
- dichiara l'improcedibilità dell'impugnazione del diniego parziale dell'istanza di accesso datata 14.1.2025;
- rigetta il III ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara l'improcedibilità del ricorso incidentale.
Condanna il -SS -SS a rimborsare all'Università degli Studi di -
SS e ad -SS le spese di lite, liquidate rispettivamente in euro 4.000,00 ed in euro 8.000,00, il tutto oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere N. 00787/2024 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati in sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG IC, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI NG IC
IL SEGRETARIO N. 00787/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 03/03/2026
N. 00329 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00787/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Ughetta Bini e Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi -SS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Commissione Giudicatrice Nominata con D.R. Rep. n. 152/2024, non costituita in giudizio; N. 00787/2024 REG.RIC.
-SS, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini e
NI AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
- del D.R. rep. n. 557/2024 prot. n. 0167859 del 02/07/2024 avente ad oggetto
“Procedura di selezione di un professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, c. 1, della
Legge n. 240/2010, settore scientifico disciplinare IUS/09 “Istituzioni di diritto pubblico” presso il Dipartimento di Giurisprudenza – revoca parziale”;
- del D.R. del 30.7.2024 della Prorettrice -SS di ripresa attività;
- di ogni altro atto preordinato conseguente e connesso ancorché non noto;
- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a; oltre che per l'accertamento e la dichiarazione ai sensi degli artt. 116 c.p.a., 22 e ss. Legge 241/1990, del diritto del Prof. -SS ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza di accesso in data 4.07.2024, reiterata con le istanze di accesso del 2 agosto 2024 e del 9.09.2024, accesso parzialmente denegato con note in data 31.07.2024, in data 06.08.2024, 19.09.2024, con facoltà di estrarre copia dei documenti non rilasciati;
e per la conseguente condanna dell'Università degli Studi di -SS al rilascio dei documenti richiesti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 14.11.2024: per l'annullamento N. 00787/2024 REG.RIC.
- del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n. 9 del
17.09.2024 nella parte avente ad oggetto: “Proposta Commissione per bando PO
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico” approvato nella seduta successiva del Consiglio di Dipartimento del 29.10.2024;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 7.2.2025: per l'annullamento
- del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n. -
SS del 17.09.2024 nella parte avente ad oggetto: “Proposta Commissione per bando PO IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico”, approvato nella seduta successiva del Consiglio di Dipartimento del 29.10.2024;
- degli esiti del sorteggio effettuato in data 22 novembre 2024 dalla U.O.C.
Reclutamento Personale Docente;
- del D.R. n. 1196/2024 del 9.12.2024, pubblicato in data 12.12.2024 avente ad oggetto
“Nomina commissione nella procedura di selezione di un professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, ssd IUS/09 “Istituzioni di
Diritto pubblico” presso il Dipartimento di Giurisprudenza”;
- del “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia” dell'Ateneo di Brescia (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 e emendato con D.R. n. 673 del 25 luglio 2024) in parte qua; per l'accertamento e la dichiarazione ai sensi degli artt. 116 c.p.a., 22 e ss. Legge 241/1990, del diritto del Prof. -SS ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza di accesso in data 14.12.2024, parzialmente denegato con nota in data 14.01.2025, con facoltà di estrarre copia dei documenti non rilasciati, ovvero la “inopportuna comunicazione a docenti del Settore in cui la procedura è bandita”
e per la conseguente condanna dell'Università degli Studi di -SS al rilascio dei documenti richiesti. N. 00787/2024 REG.RIC.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 18.4.2025: per l'annullamento
- del D.R. n. -SS prot. n. -SS del 14.05.2024 di accettazione delle dimissioni del prof. -SS da componente della commissione giudicatrice per la procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 12/C1 “Diritto costituzionale” e settore scientifico-disciplinare IUS/09 “Istituzioni di Diritto pubblico” presso il Dipartimento di Giurisprudenza;
- del D.R. n. -SS prot. n. -SS del 10.03.2025 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata di un professore di prima fascia, tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare IUS/09 “Istituzioni di Diritto pubblico”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, dai quali risulta idonea alla chiamata la prof.ssa -SS;
- del verbale n. 1, del verbale n. 2, della relazione riassuntiva e dei relativi allegati;
- della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza avente ad oggetto la proposta di chiamata della vincitrice della procedura di selezione, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, di un/una Professore/Professoressa di I fascia, Settore
Concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale (12/GIUR-05 ex DM 639 del 2 maggio
2024), Settore Scientifico Disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico (GIUR-
05/A ex DM 639 del 2 maggio 2024), dalla quale risulta idonea la Prof.ssa -SS
;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.04.2025 avente ad oggetto l'approvazione della proposta di chiamata della vincitrice della procedura di selezione, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, di un/una
Professore/Professoressa di I fascia, Settore Concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale
(12/GIUR-05 ex DM 639 del 2 maggio 2024), Settore Scientifico Disciplinare IUS/09
Istituzioni di diritto pubblico (GIUR-05/A ex DM 639 del 2 maggio 2024), dalla quale N. 00787/2024 REG.RIC.
risulta idonea la Prof.ssa -SS; con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.; nonché per l'accertamento dell'obbligo della Commissione nominata con DR Rep. n.
152/2024 Prot. n. -SS del 20.02.2024 di effettuare l'attività di verbalizzazione della deliberazione assunta nella seduta del 22.04.2024 con cui il candidato -
SS è stato indicato quale vincitore del concorso; in ogni caso, per la condanna dell'Amministrazione universitaria ad approvare gli atti deliberati dalla Commissione nominata con DR Rep. n. 152/2024 Prot. n. 0062949 del
20.02.2024 con cui il candidato -SS è stato indicato quale vincitore del concorso.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale notificato da -SS il 26.6.2025: per l'accoglimento del I motivo di ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità dei gravami principali; per l'annullamento, in via subordinata e nei limiti dell'interesse,
i) del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di -SS, n. -SS del
10 marzo 2025, con il quale sono stati approvati «gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata di un professore di prima fascia, tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare IUS/09 “Istituzioni di Diritto pubblico”, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell'art. 8, comma 11, del Regolamento sopra citato, dai quali risulta idonea alla chiamata la prof.ssa -SS»;
ii) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice comprensivi di allegati, ed in particolare dei due verbali della Commissione n. 1 del 28 gennaio 2025 e n. 2 del 25 febbraio 2025 e relativi allegati;
iii) del Bando di concorso, Decreto del Rettore n. 1199/2023 del 12 dicembre 2023 in parte qua, nella parte in cui l'art. 9 del Bando cit. riporta pedissequamente i criteri del
D.M. n. 344 del 4 agosto 2011; N. 00787/2024 REG.RIC.
iv) del Regolamento di Ateneo per le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia in parte qua, ossia nella parte in cui l'art. 8, comma 4, non considera e valorizza in alcun modo la valutazione delle attività istituzionali, gestionali e di servizio che i docenti hanno reso all'Ateneo bresciano (se interni) o ad altri Atenei (se esterni);
v) di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Università degli Studi -SS e di -
SS;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di proposto dalla ricorrente incidentale -
SS
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con D.R. n. 1199/2023 del 12.12.2023 l'Università degli Studi di -SS ha indetto, ai sensi dell'art.18, comma 1 della Legge 240/2010, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di
Giurisprudenza per il settore concorsuale 12/C1 “Diritto Costituzionale”, settore scientifico-disciplinare IUS/09 - “Istituzioni di Diritto Pubblico”.
Alla procedura hanno preso parte, essendone legittimati, il -SS -SS e la professoressa -SS.
2.1.- Con D.R. n. 152/2024 del 20.2.2024 è intervenuta la nomina della Commissione giudicatrice, composta dal -SS -SS (componente effettivo interno, N. 00787/2024 REG.RIC.
designato dal Dipartimento con delibera dell'8.2.2024), dalle professoresse -
SS e -SS (componenti esterne titolari), nonché dal -SS -
SS (componente supplente).
2.2.- Nel corso della seduta dell'8.4.2024 la Commissione ha adottato i criteri di valutazione dei candidati, e ciò mediante il richiamo a quelli fissati dal D.M. 344 del
4.8.2011, a loro volta riportati all'art. 9 del bando.
2.3.- Nella successiva riunione, tenutasi in via telematica il giorno 22.4.2024 alle ore
10.00, la Commissione ha dato avvio ai lavori per l'espletazione delle attività valutative, riaggiornati per il prosieguo alla successiva seduta del 29.4.2024, stabilendo che “In tale sede si predisporrà il verbale completo della seduta n. 2, nonché la documentazione e gli allegati integrativi”.
2.4.- La seduta del 29.4.2024, però, non si è tenuta, non avendovi preso parte il commissario -SS, il quale, in data 1-2.5.2024 ha rassegnato le proprie dimissioni, manifestando “dubbi di ordine procedimentale e sostanziale in merito alla procedura e allo svolgimento dei lavori della Commissione” che lo avrebbero posto
“in una situazione di difficoltà, anche alla luce del ruolo di delegato agli Affari
Legali” dell'Ateneo.
2.5.- In pari data le professoresse -SS ed -SS hanno richiesto all'Ateneo indicazioni sui passaggi conseguenti alle dimissioni del collega, trasmettendo altresì copia della e-mail con cui -SS -SS le aveva notiziate di quanto sopra, esplicitando loro le ragioni della decisione, ossia criticità legate sia a necessari approfondimenti istruttori relativi ai due candidati (tesi seguite e periodo temporale di riferimento, nonché per il solo -SS documentazione dei giudizi resi dagli studenti), sia alla mancata specificazione, in sede di adozione dei criteri comparativi, del rilievo ponderale delle diverse macrovoci componenti il giudizio finale. N. 00787/2024 REG.RIC.
2.6.- In data 13.5.2024 l'Università ha richiesto alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato un parere in merito alla possibilità di sostituire il commissario interno dimissionario con il membro supplente ed al possibile impatto delle criticità segnalate dal dimissionario sulla regolarità della procedura.
2.7.- Nell'attesa di riscontro, con D.R. n. 400/2024 del 14.5.2024 sono state accettate le dimissioni del -SS -SS, con contestuale proroga di due mesi del termine per la conclusione delle attività della Commissione.
3.- Con avviso pubblico del 22.5.2024 il Responsabile del Settore Risorse Umane ha reso noto che, a seguito dell'accettazione delle dimissioni del commissario -SS
, l'Ateneo stava valutando la “sussistenza delle condizioni per poter procedere ad una sostituzione del membro dimissionario, designato dal Dipartimento, con il membro supplente risultante dal sorteggio”.
4.1.- In data 7.6.2024 è intervenuto il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha concluso per la possibilità di sostituire il membro dimissionario con quello supplente e, quanto alle criticità relative alla specificità dei criteri selettivi, ne ha evidenziato l'importanza ai fini dell'imparzialità amministrativa, così prospettando la possibilità di revocare l'intera procedura concorsuale.
4.2.- A seguito di una richiesta integrativa del 13.6.2024 - volta a verificare la percorribilità di una soluzione che tenesse conto della posizione dei candidati in attesa di valutazione, in data 19.6.2024 l'Avvocatura pubblica ha vagliato positivamente le formulate proposte di una revoca parziale della procedura (ossia con decorrenza dalla nomina della Commissione) e di una correlata migliore specificazione dei criteri di selezione.
5.- Con D.R. n. 557/2024 del 2.7.2024 l'Ateneo ha disposto la revoca parziale della procedura a decorrere dal decreto di nomina della Commissione, sospendendo, altresì, N. 00787/2024 REG.RIC.
gli atti delle eventuali ulteriori procedure in corso che non avessero già espletato gli adempimenti preliminari mediante l'adozione dei criteri nel corso della prima seduta.
Tale decreto – trasmesso alla Commissione ed ai candidati -SS e -SS
– dopo aver dato atto delle criticità rappresentate dal dimissionario -SS -
SS, del problema interpretativo del Regolamento sulle chiamate in ordine alla qualifica effettiva da attribuire al Commissario supplente e dell'intervenuto confronto con l'Avvocatura dello Stato, si fonda sulla necessità di assicurare la trasparenza e l'imparzialità delle procedure di cui trattasi - anche per minimizzare i rischi di soccombenza nei frequenti contenziosi, nonché di salvaguardare il legittimo affidamento dei candidati in attesa di valutazione. Al contempo, l'Ateneo rappresenta le necessità di procedere alla nomina di una nuova Commissione che non abbia avuto contezza delle domande dei candidati e di sospendere la procedura, onde consentire al nuovo organo di operare secondo i principi che sarebbero stati inseriti nella imminente modifica al Regolamento, contenente indicazioni più precise in merito ai criteri di selezione.
6.1.- In data 5.7.2024 -SS ha presentato una prima istanza di accesso agli atti per acquisire copia dei seguenti documenti: “- verbale della seduta della commissione, riunitasi in data 8 aprile 2024, trasmesso all'Ateneo con nota prot. n. 105092 del 9 aprile 2024, avente ad oggetto la definizione dei criteri di valutazione; - verbale della seduta del 22 aprile 2024, nella quale ha avuto inizio l'attività valutativa da concludersi in una successiva seduta, trasmesso all'Ateneo in data 23 aprile 2024, prot. 114003; - comunicazione, protocollo n.117210 del 2 maggio 2024, del Prof. -
SS, di indisponibilità a proseguire nell'incarico; - comunicazione del Prof. -
SS a mezzo posta elettronica agli altri membri della commissione e da queste ultime inoltrata all'Ateneo (protocollo n. 117211 del 2 maggio 2024); - ogni altra corrispondenza intercorsa anche a mezzo e-mail tra i membri della Commissione e/o ogni altro atto e/o provvedimento, nota, comunicazione, e/o bozze di verbali N. 00787/2024 REG.RIC.
concernenti la valutazione effettuata dai membri della Commissione; - richieste di parere formulate dell'Ateneo e pareri resi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Brescia, nonché le evidenze relative alle interlocuzioni intercorse con l'Avvocatura medesima riferiti alla procedura selettiva in questione e relativi esiti, con particolare riferimento a quella “dalla quale è emerso che la soluzione preferibile e meglio compatibile […] sia quella di una revoca parziale degli atti della procedura a decorrere dalla nomina della commissione; - le comunicazioni del decreto menzionato alle altre Commissioni o Organi interessati dalla sospensione delle procedure ivi contenuta; - ogni altro atto e/o provvedimento, anche istruttorio, assunto dalla
Commissione e/o dai singoli commissari, dal Dipartimento e dal Rettore, ivi incluse le deliberazioni, i verbali, gli eventuali atti assunti per la sostituzione del commissario dimissionario e/o adottati in conseguenza di tali dimissioni”.
6.2.- A riscontro dell'istanza, con nota del 31.7.2024 l'Ateneo ha osteso i seguenti documenti “1) Delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n.3.1 del 8 febbraio 2024; 2) Comunicazione dell'Ateneo ai commissari, prot. 67286 del 22 febbraio 2024; 3) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot. 116092 del 29 aprile 2024; 4) Comunicazione del prof. -SS all'Ateneo, prot. 117210 del 2 maggio 2024; 5) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot.
117211 del 2 maggio 2024; 6) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot. 119290 del 7 maggio 2024; 7) Comunicazione dell'Ateneo ai commissari, prot.
123276 del 15 maggio 2024; 8) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot. 124899 del 20 maggio 2024; 9) Comunicazione alla prof.ssa -SS e alla prof.ssa -SS, prot.125190 del 20 maggio 2024; 10) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot. 126012 del 22 maggio 2024; 11) Comunicazione alla prof.ssa -SS e alla prof.ssa -SS, prot. 126685 del 23 maggio 2024;
12) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot.132260 del 4 giugno
2024; 13) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot. 143391 del 18 N. 00787/2024 REG.RIC.
giugno 2024; 14) Comunicazione della prof.ssa -SS all'Ateneo, prot. 164296 del 1 luglio 2024; 15) Comunicazione dell'Ateneo ai commissari, prot.169187 del 3 luglio 2024”.
L'Ateneo ha indicato i link di accesso ai verbali della commissione valutatrice della procedura in oggetto, relativi alle sedute dell'8.4.2024 e del 22.4.2024 – già pubblicati sul proprio sito istituzionale, riservandosi l'eventuale ostensione dei pareri all'esito della valutazione richiesta all'Avvocatura dello Stato e precisando che “ogni altra comunicazione dei membri della commissione, pervenuta a questa amministrazione successivamente alla presente richiesta di accesso agli atti, è da considerarsi non ostensibile in quanto ininfluente ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca della procedura selettiva”.
6.3.- Con successiva comunicazione dell'1.8.2024, l'Ateneo ha altresì rilasciato al -
SS -SS le richieste dei pareri all'Avvocatura dello Stato e le relative risposte.
7.- Nel frattempo, con D.R. n. 673 del 25.7.2024 l'Ateneo ha emendato il Regolamento sulle chiamate dei professori di prima e seconda fascia.
In particolare:
- il novellato art. 8, comma 4, prevede che “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica di ciascun candidato sulla base di criteri predeterminati e per i quali sia stata esplicitata l'incidenza ponderale (in modo analitico o riassuntivo), resi noti attraverso la pubblicazione del relativo verbale. La
Commissione procede poi alla valutazione comparativa dei candidati”;
- il modificato art. 7, comma 3, lettera c) specifica che il componente supplente opera con riferimento alle “Commissioni di cui alla lettera a)”, essendogli consentito espressamente di surrogare tutti i membri dell'organo collegiale (siano essi sorteggiati o designati direttamente dal Dipartimento), per l'ipotesi di loro dimissioni. N. 00787/2024 REG.RIC.
8.- Con decreto del 30.7.2024 della Pro--SS è stata disposta la ripresa delle attività finalizzate al completamento delle procedure di selezione di professori di prima fascia e seconda fascia ai sensi del titolo II del Regolamento sulle chiamate, già sospese in esecuzione del provvedimento gravato.
9.1.- In data 2.8.2024 -SS ha presentato un'ulteriore istanza di accesso agli atti, con cui, da un lato, ha ribadito la richiesta ostensiva de “- il verbale e i giudizi provvisori menzionati nella mail del “giorno lun 22 apr 2024 alle ore 22:31” trasmessa da “-SS”, Segretario della Commissione, alle altre due componenti della stessa, come risulta testualmente dal doc. 5a (p. 4) allegato alla prima risposta all'stanza di accesso agli atti; - ogni ulteriore corrispondenza intercorsa anche a mezzo e-mail tra i membri della Commissione e/o ogni altro atto e/o provvedimento, nota, comunicazione, e/o bozze di verbali concernenti la procedura valutativa dai membri della Commissione pervenuta a codesta Amministrazione anche successivamente alla precedente istanza di accesso agli atti o successiva al D.R. n.
577; - le comunicazioni del sopra menzionato decreto alle altre Commissioni o Organi interessati dalla sospensione delle procedure ivi contenuta”, e, d'altro lato, ha avanzato, ex novo, richiesta di accesso relativamente ai seguenti documenti “- copia della delibera del Senato Accademico n. 206 del 22 luglio 2024 con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di modifica del “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia”; - copia della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 198 del 23 luglio 2024 con la quale è stata approvata la proposta di modifica del “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia””.
9.2.- L'Ateneo, in data 6.8.2024, ha trasmesso al richiedente “1) delibera del Senato
Accademico n. 206/2024 e relativi allegati; 2) delibera del Consiglio di
Amministrazione n.198/2024 e relativi allegati”, precisando che “il documento n.5, allegato alla comunicazione prot. 212816 del 31 luglio 2024, è pervenuto a questo N. 00787/2024 REG.RIC.
Ufficio privo di qualsiasi allegato” e “che agli atti di questa Amministrazione non risultano ulteriori provvedimenti ammnistrativi né tantomeno elementi posti a supporto di provvedimenti adottati”.
10.1.- Il successivo 9.9.2024 -SS ha reiterato la richiesta di ostensione “del verbale e dei giudizi provvisori formati a seguito della seduta del 22 aprile, a prescindere dalla circostanza che essi siano pervenuti all'amministrazione come allegati al doc. 5”, già avanzata con le precedenti istanze del 4 luglio e del 2 agosto dello stesso anno.
10.2.- L'Ateneo ha riscontrato l'istanza, rappresentando che la stessa era “oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio. Con successiva comunicazione si provvederà a fornire riscontro”.
11.- Nella seduta del 17.9.2024 il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha deliberato la proposta della composizione della nuova Commissione giudicatrice della procedura di selezione di cui trattasi (componente designato dal Dipartimento -
SS -SS, nonché rosa dei nominativi da individuare con sorteggio), approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29.10.2024.
12.- Con ricorso notificato il 30.9.2024 all'Università degli studi -SS, alla
Commissione Giudicatrice Nominata con D.R. Rep. n. 152/2024 e ad -SS, tempestivamente depositato, -SS ha chiesto l'annullamento – previa sospensiva - del D.R. rep. n. 557/2024 del 2.7.2024 di revoca parziale degli atti della procedura di selezione di un professore di prima fascia già bandita, nonché
l'accertamento - ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. Legge 241/1990 - del diritto ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza di accesso in data 4.7.2024 e successive reiterazioni del 2.8.2024 e 9.9.2024, parzialmente denegate con note 31.7.2024,
6.8.2024 e 19.9.2024 e conseguente condanna dell'Università degli Studi di -
SS al rilascio dei documenti richiesti. N. 00787/2024 REG.RIC.
13.- L'Ateneo si è dapprima costituto in giudizio con atto di mera forma e successivamente ha depositato un'articolata memoria corredata da documenti, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di un interesse concreto ed attuale in capo al ricorrente e rappresentando la mancata impugnazione della nomina della nuova commissione.
14.- All'udienza camerale del 23.10.2024 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, con accettazione di parte resistente – ciò di cui il Collegio ha preso atto con ordinanza n. -SS.
15.- In data 14.11.2024 il ricorrente ha notificato alle parti già evocate in giudizio un
I ricorso per motivi aggiunti, successivamente depositato, chiedendo l'annullamento del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n. -
SS del 17.9.2024 nella parte avente ad oggetto “proposta Commissione per bando PO IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico”, approvato nella successiva seduta del Consiglio di Dipartimento del 29.10.2024.
16.1.- Con D.R. 1196 del 9.12.2024 è stata nominata la nuova Commissione incaricata di effettuare la valutazione dei candidati, composta dai professori -SS
(membro designato), -SS e -SS (componenti effettivi) e dalla professoressa -SS (membro supplente).
16.2.- Nel corso della seduta del 28.1.2025 la Commissione ha determinato i criteri di valutazione dei candidati.
17.- All'esito dell'udienza camerale del 29.1.2025, fissata per la delibazione dell'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., con ordinanza collegiale n. -SS è stato ingiunto all'Università degli Studi di -SS ed all'organo straordinario di ostendere al ricorrente la “versione integrale della bozza del verbale della seduta del
22.4.2024 della Commissione Giudicatrice nominata con D.R. n. 152/2024”.
18.- In data 7.2.2025 il -SS -SS ha notificato alle parti già evocate in giudizio un II ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente depositato, chiedendo N. 00787/2024 REG.RIC.
l'annullamento del già gravato verbale del Consiglio di Dipartimento di
Giurisprudenza n. 9 del 17.9.2024 – approvato il 29.10.2024, degli esiti del sorteggio effettuato il 22.11.2024, del D.R. 1196/2024 con cui il 9.12.2024 è stata nominata la nuova Commissione giudicatrice e del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia emendato con R.D. 673 del
25.7.2024, nonché l'accertamento - ex artt. 116 c.p.a., 22 e ss. Legge 241/1990 - del diritto ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza del 14.12.2024 - parzialmente disattesa con nota del 14.1.2025, con conseguente condanna dell'Ateneo alla relativa ostensione.
19.- In data 20.2.2025 l'Ateneo ha ottemperato al dictum giudiziale di cui al § 17 che precede, precisando, quanto alla “versione integrale della bozza del verbale della seduta del 22.4.2024”, che “presso questo ufficio, non sussiste una sola versione integrale della bozza del verbale in questione, ma risultano pervenuti all'Ateneo degli scambi di corrispondenza tra i commissari, inoltrati dalla prof.ssa -SS, in data
9 luglio 2024, cui sono allegate alcune bozze di verbali che si provvede a trasmettere:
1) Prot. 179567 del 9 luglio 2024 pervenuto con n.2 allegati; 2) Prot. 179568 del 9 luglio 2024; 3) Prot. 179569 del 9 luglio 2024 pervenuto con n.4 allegati; 4) Prot.
179643 del 9 luglio 2024 pervenuto con n. 2 allegati; 5) Prot. 179661 del 9 luglio
2024 pervenuto con n. 1 allegato; 6) Prot. 179676 del 9 luglio 2024; 7) Prot. 179701 del 9 luglio 2024” e trasmettendo altresì “la comunicazione della prof.ssa -SS
, inviata in data 30 settembre 2024, in relazione al seminario costituzionalismo”.
20.1.- Nella seduta del 25.2.2025 la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, assegnando alla professoressa -SS il punteggio di 73/100 e al -SS -SS quello di 70/100, redigendo in pari data la relativa relazione riassuntiva, deliberando all'unanimità la prima quale vincitrice della procedura concorsuale. N. 00787/2024 REG.RIC.
20.2.- Gli atti della Commissione sono stati approvati con D.R. n. 182 del 10.3.2025; la chiamata della professoressa -SS è stata, quindi, proposta dal Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 18.3.2025 ed approvata nella successiva seduta del
15.4.2024.
21.- In data 18.4.2025 -SS ha notificato alle altre parti in causa un III ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente depositato, chiedendo l'annullamento del D.R.
n. 400 del 14.5.2024 di accettazione delle dimissioni del -SS -SS, nonché della D.R. n. 182 del 10.3.2025 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice dai quali risulta idonea alla chiamata la professoressa -SS, dei relativi verbali, delle delibere del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di proposta di chiamata della vincitrice della procedura di selezione e della seguente approvazione del 15.4.2025, nonché l'accertamento dell'obbligo della Commissione nominata con D.R. n. 152 del 20.2.2024 diverbalizzare la deliberazione assunta nella seduta del 22.4.2024, nel corso della quale egli sarebbe stato indicato quale vincitore del concorso, con conseguente condanna dell'Ateneo ad approvare tale deliberato.
22.- Si è costituita in giudizio -SS, che, in data 26.6.2025 ha notificato un ricorso incidentale, impugnando gli atti indicati in epigrafe e chiedendo, in via principale, l'esclusione del ricorrente principale dalla procedura di concorso e, in via subordinata, il rigetto degli avversi ricorsi - previa rideterminazione del punteggio attribuito allo -SS, nonché, in via ulteriormente gradata, l'annullamento parziale del Regolamento di Ateneo.
23.1.- Le parti si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
23.2.- L'Ateneo ha ribadito l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse, estesa anche al I ricorso per motivi aggiunti, nonché l'irricevibilità dell'impugnazione – veicolata nel III ricorso per motivi aggiunti – del D.R. 400 del
14.5.2024 di accettazione delle dimissioni del -SS -SS. N. 00787/2024 REG.RIC.
23.3.- -SS ha, a sua volta, sollevato le seguenti eccezioni preliminari: i).- difetto di legittimazione passiva della professoressa -SS, cui i gravami sono stati notificati in veste di presidente della Commissione revocata, qualificata come controinteressata; ii).- inammissibilità del ricorso introduttivo e dei I motivi aggiunti per difetto di interesse, attesa la natura di atto endoprocedimentale della revoca parziale della procedura; iii).- inammissibilità per difetto di interesse della censura che si duole del mancato rispetto del principio di parità di genere nella composizione della
Commissione (I motivo del II ricorso per motivi aggiunti); iv).- irricevibilità dell'impugnazione – veicolata nel III ricorso per motivi aggiunti – del D.R. 400 del
14.5.2024 di accettazione delle dimissioni del commissario -SS.
23.4.- In una alla memoria di replica la controinteressata ha depositato documenti, chiedendo la condanna del ricorrente per lite temeraria ex artt. 26, comma 2, c.p.a. e
96 c.p.c..
24.- All'udienza pubblica del 14.1.2026 – nel corso della quale -SS ha eccepito la tardività del deposito documentale da ultimo effettuato dalla controinteressata - la causa è stata trattenuta in decisione, previa sottoposizione alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile inammissibilità del ricorso principale, nonché dei primi e secondi gravami aggiunti per difetto di legittimazione e di interesse.
DIRITTO
I.1.- Il ricorso principale si affida a due ordini di doglianza.
I.2.- Con il primo motivo -SS deduce “Violazione di legge (art. 97
Costituzione, artt. 1, 3, 7 e 21 quinquies L. n. 241/1990, art. 18 L. 240/2010).
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (Rep. Decreti
n. 138/2021 - Prot. n. 0011080 del 10/02/2021) e degli art. 7 e 9 del Bando. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, parità di N. 00787/2024 REG.RIC.
trattamento e tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per incongruenza, illogicità
e irragionevolezza della motivazione. Sviamento di potere”: a suo dire, il D.R.
557/2024 avrebbe illegittimamente revocato parzialmente gli atti della procedura a fare data dal decreto di nomina della Commissione al fine di consentire che la procedura stessa fosse normata da una nuova – apposita – disciplina regolamentare, rilevante in merito ai criteri di valutazione.
Il Regolamento vigente al momento della pubblicazione bando prevedeva, all'art. 8, comma 4, che “la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e
l'attività didattica di ciascun candidato, per poi procedere a una valutazione comparativa dei candidati”, mentre quello emendato con D.R. n. 673 del 25.7.2024 che “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica di ciascun candidato sulla base di criteri predeterminati e per i quali sia stata esplicitata l'incidenza ponderale (in modo analitico o riassuntivo), resi noti attraverso la pubblicazione del relativo verbale. La Commissione procede poi alla valutazione comparativa dei candidati”; il bando già prevedeva, al suo art. 9, i criteri di valutazione a cui la Commissione si sarebbe dovuta attenere mutuandoli (senza fare alcun rinvio al Regolamento sulle chiamate) direttamente dal DM n. 344 del 4.8.2011: tale previsione della lex specialis di gara integrerebbe un autovincolo per l'Ateneo, con conseguente insensibilità allo ius superveniens, in assenza di uno specifico richiamo nello stesso bando al Regolamento.
Inoltre, secondo l'art. 14, comma 2, del nuovo Regolamento lo stesso di applicherebbe
“dalla data di entrata in vigore, per tutte le procedure concorsuali per le quali le
Commissioni non abbiano già espletato gli adempimenti preliminari adottando i criteri nella prima seduta”: la disposta revoca parziale degli atti a decorrere dalla nomina della Commissione – nonostante la stessa avesse già adottato i criteri di valutazione nella seduta dell' 8.4.2024 e, in quella del 22.4.2024, reso dei “giudizi provvisori” - avrebbe comportato l'assoggettamento della procedura ai nuovi criteri N. 00787/2024 REG.RIC.
dettati dal Regolamento del luglio 2024, finendo per riservare alla procedura concorsuale de qua un trattamento differente dalle altre sei che si trovavano nel medesimo stadio procedimentale.
I dubbi, noti all'Ateneo, tanto da aver sollecitato il parere dell'Avvocatura dello Stato, tuttavia avrebbero portato esclusivamente all'intervento in autotutela sulla procedura partecipata dal ricorrente: pertanto, le ragioni di opportunità “di maggiore specificazione e predeterminazione dei criteri di selezione”, invocate dal D.R. n.
557/2024, non sarebbero idonee a giustificare l'esercitato potere di autotutela, che neppure sarebbe legittimato dalla necessità di ricostituire nel plenum la Commissione, atteso che già con D.R. Rep. n. 152 del 20.2.2024 era stato individuato, come membro supplente, il -SS -SS.
L'atto di revoca parziale, inoltre, non sarebbe giustificato neppure dall'esigenza di nominare una nuova Commissione che potesse operare con imparzialità (avendo quella precedente avuto contezza delle domande dei candidati), poiché la previa determinazione dei criteri di valutazione soddisferebbe detto principio.
Da ultimo, poi, il ricorso lamenta che la modifica apportata all'art. 8, comma 4, del
Regolamento avrebbe una portata meramente formale, non specificando ulteriormente i criteri di selezione, il cui compito sarebbe comunque riservato alle Commissioni.
I.3.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce “Ulteriori profili di violazione di legge
(art. 97 Costituzione, artt. 1, 3, 7 e 21 quinquies L. n. 241/1990, art. 18 L. 240/2010).
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (Rep. Decreti
n. 138/2021 - Prot. n. 0011080 del 10/02/2021) e degli art. 7 e 9 del Bando. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, parità di trattamento e tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per incongruenza, illogicità
e irragionevolezza della motivazione. Sviamento di potere”: la motivazione posta a fondamento della revoca parziale sarebbe carente e viziata per manifesta illogicità ed N. 00787/2024 REG.RIC.
irragionevolezza, non essendo in proposito sufficienti le non meglio specificate
“criticità prospettate dal prof. -SS” ed il “problema interpretativo del
Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia” in ordine alla qualifica effettiva da attribuire al Commissario supplente”.
Comunque, dal verbale della seduta dell'8.4.2024 risulterebbe l'approvazione unanime dei criteri, mentre il -SS -SS avrebbe sollevato dubbi sulla mancata ponderazione delle macroaree di valutazione soltanto successivamente alla visione delle domande dei candidati, ed anzi successivamente all'adozione di “giudizi provvisori” sugli stessi, il che attesterebbe sviamento di potere – vizio emergente altresì dall'avvenuta pubblicazione, solo in data 22.5.2024 e su sollecito dei commissari -SS e -SS, del verbale 2 – prima parte della seduta del 22 aprile di quell'anno.
I dubbi sulla legittimità dei criteri dettati dal Regolamento d'Ateneo novellato, comunque, sarebbero stati in precedenza difesi dalla stessa Università in un caso in cui ne era stata dedotta la genericità e, comunque, superati, giusta pronuncia del Tar
Brescia n. -SS.
Infine, la revoca parziale della procedura, disposta sul presupposto dell'opportunità di modificare i criteri, avrebbe ignorato che l'attività valutativa era già in fase avanzata e che la Commissione aveva già espresso giudizi provvisori, con ciò violando il principio di tutela dell'affidamento dei candidati e, in particolare, del proprio, ritenuto maggiormente qualificato in sede di giudizi provvisori: difetterebbe, quindi, anche la ponderazione del dedotto interesse pubblico con il legittimo affidamento creatosi nei partecipanti, così come l'esplicitazione della necessità di dare applicazione retroattiva al nuovo “sistema” di criteri.
II.- Il I ricorso per motivi aggiunti deduce che la delibera di nomina della nuova
Commissione, approvata nella seduta del 29.10.2024, sarebbe inficiata in via derivata N. 00787/2024 REG.RIC.
dagli stessi profili di illegittimità già veicolati dal ricorso introduttivo e, pertanto, ripete le due doglianze riportate ai paragrafi I.2. e I.3..
III.1.- Il II ricorso per motivi aggiunti si affida a tre doglianze definite autonome e due di illegittimità derivata, oltre a censurare il parziale diniego alla richiesta di accesso formulata il 14.12.2025.
III.2.- La prima censura lamenta “Violazione del principio di parità di genere.
Violazione di legge (art. 51 Cost.; art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 come modificato dal
D.P.R. n. 82/2023; art. 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165; art. 1, comma 4, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Violazione dell'art. 7 del
“Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia””: nonostante l'art. comma 3, lettera c) del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia emendato con D.R. n. 673/2024 preveda che nella procedura di nomina della
Commissione vada garantita “ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere”, tuttavia la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 17.9.2024 avrebbe proposto quale membro interno un uomo e, quali componenti sorteggiabili, cinque uomini ed una sola donna; inoltre, all'esito del sorteggio, la Commissione sarebbe risultata composta solo da membri di genere maschile, senza che l'Ateneo abbia dimostrato l'impossibilità di procedere diversamente.
III.3.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Violazione dell'art. 7, comma 3, del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 e emendato con D.R. n. 673 del 25 luglio 2024)”: a seguito di un'istanza ostensiva lo stesso avrebbe appreso che le dichiarazioni di disponibilità e le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 - richieste dall'art. 7, comma 3 del N. 00787/2024 REG.RIC.
Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia dell'Ateneo - rese dai commissari -SS (membro effettivo), -
SS (compreso nella rosa dei sorteggiabili) ed -SS (membro supplente) sarebbero prive di sottoscrizione e, quindi, prive di efficacia nei confronti dell'Amministrazione.
III.4.- Il terzo motivo di censura lamenta “Violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-octies, comma
2, della legge n. 241 del 1990, Violazione di legge (art. 97 Costituzione, artt. 1, 3, 7 e
21 quinquies L. n. 241/1990, art. 18 L. 240/2010). Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (Rep. Decreti n. 138/2021 - Prot. n. 0011080 del 10/02/2021) e degli art. 7 e 9 del Bando. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, parità di trattamento e tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per incongruenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione. Sviamento di potere”: a dire del ricorrente il D.R. 1196 del
9.12.2024 di nomina della nuova Commissione violerebbe il divieto di motivazione postuma del provvedimento amministrativo (a più riprese affermato dalla giurisprudenza), fondandosi, rispetto al precedente D.R. 557 del 2.7.2024, su ulteriori ragioni a fondamento della decisione, ossia il riferimento ad una “impropria corrispondenza ad un candidato” ed alla “inopportuna comunicazione a docenti del
Settore in cui la procedura è bandita”, che, ad ogni modo, integrerebbero meri elementi fattuali sopravvenuti alla revoca parziale della procedura e, comunque, sarebbero estranei al procedimento valutativo.
III.5.- Il quarto e quinto motivo di ricorso deducono che i provvedimenti da ultimo gravati sarebbe affetti, in via derivata, dai vizi già denunciati con il ricorso introduttivo
(censure sub § I.2. e I.3.). N. 00787/2024 REG.RIC.
III.6.- In merito al parziale rigetto dell'istanza ostensiva, il ricorrente deduce
“violazione degli artt. 24, 97 c. 2 cost. e 1, 3, 6, 22, 24, 25 l. 241/1990. Violazione del regolamento di ateneo sull'accesso. violazione dell'art. 24 cost. e delle direttive
2007/66/ce e 665/1989/cee; difetto di istruttoria e motivazione. manifesta ingiustizia. falsità dei presupposti. sviamento. Contraddittorietà”: a suo dire egli avrebbe diritto ad accedere alla “comunicazione a docenti del Settore in cui la procedura è stata bandita”, che non costituirebbe affatto “corrispondenza privata”, bensì un documento amministrativo, peraltro posto a fondamento della decisione di non ricostituire la precedente Commissione e di nominarne una nuova.
IV.1.- Il III ricorso per motivi aggiunti si affida a quattro doglianze.
IV.2.- Con la prima censura il ricorrente lamenta “Violazione di legge (art. 97
Costituzione, artt. 1, 3, 7 e 21 quinquies L. n. 241/1990, art. 18 L. 240/2010).
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (Rep. Decreti
n. 138/2021 - Prot. n. 0011080 del 10/02/2021) e degli art. 7 e 9 del Bando. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, parità di trattamento e tutela dell'affidamento. Travisamento dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per incongruenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione. Sviamento di potere”: a suo dire, l'ostensione da parte dell'Ateneo – in ottemperanza all'ordinanza n. 89/2025 di questo Tar – della corrispondenza intercorsa tra i
Commissari in relazione alla seduta del 22.4.2024 avrebbe fatto emergere l'illegittimità del D.R. 400 del 14.5.2024 avente accettato le dimissioni del -SS
-SS.
Tali dimissioni, infatti, sarebbero intervenute successivamente alla conclusione dell'attività valutativa posta in essere dalla Commissione di cui questi era membro e che al termine della riunione del 22.04.2024, a maggioranza, avrebbe deliberato la vittoria del -SS -SS: tale manifestazione di volontà avrebbe importato N. 00787/2024 REG.RIC.
l'obbligo dell'organo valutatore di verbalizzare gli esiti della seduta, ma sarebbe stato impedito dall'accettazione delle dimissioni stesse, affetta da eccesso di potere.
Lo sviamento della procedura, poi, sarebbe confermato dalla e-mail (originariamente oggetto del diniego all'accesso gravato con il II ricorso per motivi aggiunti) inoltrata nel settembre 2024 dalla professoressa -SS ad altri professori del settore, richiamata anche nel decreto con cui il Rettore ha nominato la nuova Commissione.
Pertanto, sostenendo che l'individuazione del candidato vincitore fosse già stata sostanzialmente effettuata della prima Commissione in esito alla seduta del 22.4.2024
e che il verbale di formalizzazione avrebbe mera valenza certificativa, il ricorrente sostiene che le dimissioni del -SS -SS dovessero essere respinte e che a ciò conseguirebbe l'obbligo dell'Ateneo di verbalizzazione del deliberato e di propria nomina quale vincitore del concorso.
IV.3.- La seconda doglianza, formulata in via subordinata, ripete le argomentazioni già veicolate nei due motivi di cui al ricorso introduttivo, già compendiate ai paragrafi
I.2. e I.3, deducendo illegittimità derivata.
IV.4.- In via ulteriormente subordinata, il terzo motivo di censura deduce “violazione
e falsa applicazione della lex specialis di concorso; violazione e falsa applicazione dei criteri stabiliti nella prima seduta; violazione dell'art. 97 cost. e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione; violazione dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990; violazione e falsa applicazione della legge 240/2010 e del d.m.
4 agosto 2011 n. 344. violazione della carta europea dei ricercatori e dello statuto dell'Università degli Studi di -SS. eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione”: il ricorrente contesta l'attività valutativa compiuta dalla nuova
Commissione, sostenendo che l'individuazione della professoressa -SS quale vincitrice violi la lex specialis e sia affetta da illogicità, erroneità, contraddittorietà, N. 00787/2024 REG.RIC.
difetto di istruttoria e di motivazione, argomentando che la corretta attribuzione dei punteggi gli avrebbe consentito di collocarsi al primo posto in graduatoria.
Lo stesso deduce, in particolare, che le voci di valutazione indicate dalla Commissione nel primo verbale avrebbero tutte (eccezion fatta per quella afferente a: “quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di dottorato), natura puramente quantitativa – il che consentirebbe un sindacato pieno del giudice amministrativo: lo stesso, pertanto, lamenta che per i sub criteri C3 – D1 – D2 alla controinteressata siano stati assegnati punteggi superiori a quelli spettanti e per i sub criteri B3, C1, C2, C3, D1, D2, E1 al ricorrente minori di quelli dovuti, fornendo un prospetto ai fini del superamento della prova di resistenza.
IV.5.- In ulteriore subordine, con il quarto motivo di censura il ricorrente lamenta le illegittimità già contenute quali doglianze autonome nel II ricorso per motivi aggiunti, di cui si è dato atto ai paragrafi III.2. – III.3. e III.4..
V.1.- Il ricorso incidentale di -SS si articola in una doglianza formulata in via principale e in due motivi formulati in via gradatamente subordinata.
V.2.- Il primo motivo di censura, volto all'esclusione del ricorrente principale dalla procedura di cui trattasi ed alla conseguente improcedibilità dei gravami dallo stesso proposti, lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 e 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Bando di concorso.
Estromissione/esclusione del candidato -SS per false dichiarazioni contenute nel c.v. aventi valore di dichiarazione sostitutiva. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2 bis, della L. 241/1990, violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione cui sono improntati i rapporti tra privato e pubblica amministrazione. Falsità riguardante plurimi titoli”: la ricorrente incidentale sostiene che il curriculum vitae prodotto dal -SS -SS all'atto della N. 00787/2024 REG.RIC.
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura de qua sarebbe non soltanto stato confezionato in maniera confusa e poco precisa, al fine di suggestionare i valutatori, ma conterrebbe la prospettazione di dati falsi.
La ricorrente, in particolare, lamenta:
i).- che il periodo di aspettativa obbligatoria dalla didattica in ragione della carica di
Capo del Dipartimento per le Riforme istituzionali sarebbe stata collocata nell'arco temporale “19/20 – 21/22”, ossia per tre anni accademici, pur risultando documentalmente la sua protrazione per quattro anni; ciò renderebbe inveritiera l'indicazione tra “corsi e moduli didattici” di ben quattro insegnamenti riferiti all'anno
2018/2019 per un totale di 144 ore (“Diritto costituzionale regionale – corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - IV anno, 40 ore, 6 crediti”, “Diritto costituzionale europeo – corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza,
IV anno, 40 ore, 6 crediti”, “Cross-Cutting Phd Course in B&L (Consitutional Law)
- Dottorato in Business and Law, I anno, 4 ore, 1 credito equivalente” e “Diritto costituzionale – corso di Laurea in consulente del lavoro e giurista d'impresa, I anno
60 ore, 9 crediti”), dal -SS -SS non tenuti ed invece valutati dalla
Commissione giudicatrice, indotta in errore dalla dichiarazione mendace; ad ogni modo, per il corso “Diritto costituzionale europeo” sarebbero state indicate 40 ore, malgrado lo stesso fosse stato in precedenza assegnato in contitolarità alla professoressa Apostoli per 20 ore; il ricorrente neppure avrebbe partecipato alle commissioni di esame di settembre dei corsi tenuti per l'a.a. 2017/2018, con conseguente falsità della relativa dichiarazione;
ii).- che, quanto alle pubblicazioni, il -SS -SS avrebbe indicato indistintamente articoli su riviste scientifiche e commenti di natura meramente divulgativa, oltre a riportare “monografie con altri autori” che invero sarebbero meri capitoli in volumi privi di note e valore scientifico e contributi a più mani privi di specificazione del contributo del singolo autore; N. 00787/2024 REG.RIC.
iii).- che alla voce “seminari” sarebbero state elencate attività palesemente tenute da altri; iv).- che il candidato avrebbe dichiarato di aver svolto le funzioni di relatore e correlatore per “più di 80 lauree”, senza tuttavia trasmetterne i dati, né specificare il concreto ruolo;
v).- che alla voce “convegni” sarebbero state indicate semplici lezioni all'interno di master e che difetterebbe l'indicazione di quali interventi sarebbero stati svolti quale accademico e quali, invece, in qualità di Capo del Dipartimento per le Riforme istituzionali; inoltre, il -SS -SS non figurerebbe quale relatore nelle locandine di svariati convegni (18.9.2018 “Riforme costituzionali: le proposte del -
SS, seminario organizzato dalla Fondazione AS”; 7.3.2019 “L'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione sul c.d. regionalismo differenziato: questioni di metodo e di merito, relazione nell'ambito del seminario organizzato dalla Fondazione
AS in Roma, con -SS, V. O-SSMISSIS-, -SS”; 20.6.2023
“Intervento nell'ambito del seminario di presentazione al Ministro per gli Affari regionali del Paper AS n. 93 in materia di autonomia differenziata con G. AM
e -SS”; 27.10.2023 “Intervento in tema di partiti politici e legislazione elettorale nell'ambito della prima sessione del Convegno annuale Aic 2023 dedicato
a Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana (Brescia)”) e, comunque, non avrebbe preso parte al seminario “Direct and Representative
Democracy: Enemies or Allies?” svoltosi a Brescia il 6.9.2019.
V.3.- Con la seconda doglianza, subordinata e condizionata all'accoglimento del terzo motivo del III ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione della lex specialis della procedura concorsuale. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e dei presupposti e disparità di trattamento.
Ingiustizia manifesta. Sopravvalutazione dei titoli del candidato -SS”: a suo dire la Commissione avrebbe sopravvalutato alcune voci del curriculum del - N. 00787/2024 REG.RIC.
SS -SS, sebbene lo stesso le avesse genericamente indicate e, per alcune di esse, non avesse fornito alcun elemento probatorio; i relativi punteggi, quindi, avrebbero dovuto essere decurtati in applicazione dell'art. 3 del bando di concorso, secondo cui “Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione giudicatrice potrà non tenerne conto”.
V.4.- In via ulteriormente subordinata e condizionata all'accoglimento delle avverse doglianze, il terzo motivo di ricorso lamenta “Illegittimità del Bando di concorso rispetto ai criteri di valutazione (art. 9 del Bando). Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 1, lett. d) della Legge n. 240/2010. Illegittimità degli artt. 8 e 12 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima
e di seconda fascia. Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Violazione dell'art. 3 e degli artt. 35, comma 1, e 36, comma 1, della
Costituzione”: il richiamo operato dal bando ai criteri del D.M. 344 del 4.8.2021 sarebbe illegittimo, essendo detto D.M. stato adottato con riferimento al alla valutazione dei ricercatori a tempo determinato per la progressione a professori associati e prevedendo l'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge 240/2010 l'autonomia universitaria nella definizione delle regola di reclutamento dei professori ordinari, stabilendo che debba essere regolata la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica; il Regolamento di Ateneo innovato nel 2024, tuttavia, non conterrebbe alcuna autonoma regolamentazione.
Lo stesso, inoltre, non prevederebbe neppure la valutazione delle attività istituzionali, gestionali e di servizio dei candidati, sempre più gravose: e ciò denoterebbe una irragionevolezza della mancata previsione, atteso che il medesimo Regolamento all'art. 12, comma 1, in merito alle procedure interne ex art. 24, comma 6, Legge
240/2010 farebbe specifico riferimento alle “attività svolte nell'interesse del N. 00787/2024 REG.RIC.
Dipartimento e dell'Ateneo”, con conseguente integrazione del vizio di disparità di trattamento.
VI.- Anzitutto va disposta l'espunzione dal fascicolo di causa dei documenti depositati da -SS solo in uno alla memoria di replica del ricorrente: trattasi di deposito tardivo, effettuato ben oltre il termine – a ritroso rispetto all'udienza pubblica del
14.1.2026 - entro cui l'art. 73 c.p.a. consente la produzione di documenti, scaduto il
4.12.2025.
VII.- In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
Commissione Giudicatrice nominata con D.R. n. 152/2024, cui -SS ha notificato i gravami: difetta in capo alla medesima il cd. requisito sostanziale, ossia la titolarità di un interesse qualificato al mantenimento del provvedimento impugnato.
La Commissione, quale organo straordinario – peraltro revocato con D.R. n. 557 del
2.7.2024 e quindi giuridicamente non più qualificabile come tale, svolge funzioni istituzionali attribuite dall'Ateneo, ma non può dirsi portatrice di un interesse, personale, concreto ed attuale al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che, a ben vedere, nella stessa prospettazione del ricorrente ne avrebbero leso le prerogative di completamento dei lavori originariamente attribuiti.
VIII.1.- Va, quindi, affrontata la questione dell'ammissibilità o meno tanto del ricorso principale, quanto del I e del II ricorso per motivi aggiunti.
VIII.2.- Con tali gravami vengono impugnati la revoca parziale degli atti della procedura de qua a decorrere dal decreto di nomina della Commissione, il decreto con cui la Prorettrice -SS ha deliberato la ripresa delle attività finalizzate al completamento della stessa, il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di
Giurisprudenza n. -SS del 17.9.2024 – approvato il successivo 29.10.2024, contenente la proposta della composizione della nuova Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale di cui trattasi, nonché il D.R. 1196 di nomina della nuova N. 00787/2024 REG.RIC.
Commissione ed il Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia emendato con R.D. 673 del 25.7.2024.
VIII.3.- Difetta in capo a -SS tanto una posizione giuridicamente qualificata, quanto un interesse concreto ed attuale all'annullamento dei provvedimenti gravati.
Lo stesso, infatti, quale partecipante alla procedura parzialmente revocata, ha soltanto un interesse a che la stessa prosegua al fine di soddisfare l'interesse pretensivo ad essere valutato e individuato come vincitore: nel caso in esame l'Ateneo non ha revocato in toto l'indizione del concorso di cui trattasi (unico provvedimento che al più avrebbe potuto ledere le sua aspirazione partecipativa), ma, tutelando la posizione di coloro che già avevano presentato una domanda (così cristallizzando il novero dei partecipanti), ne ha disposto una revoca parziale e, successivamente, la ripresa dei lavori, cui ha fatto seguito la nomina di una nuova Commissione – previa individuazione del membro interno e degli esterni sorteggiabili.
Proprio la ripresa della procedura concorsuale e la conseguente nomina della nuova
Commissione escludono la sussistenza di una posizione giuridicamente tutelabile e di un interesse meritevole di tutela in capo al -SS -SS, al quale è invece consentito – come del resto avvenuto mediante la proposizione del III gravame per motivi aggiunti – dolersi degli esiti dei lavori così riavviati.
VIII.4.- Né può essere condivisa la prospettazione che permea i gravami proposti, ossia che la lesione deriverebbe, in definitiva, dal fatto che egli sarebbe già stato individuato quale vincitore da parte della prima Commissione e che, quindi, la revoca e la nomina di diversi componenti dell'organo straordinario pregiudicherebbero la sua proclamazione come tale.
Non sussiste agli atti di causa alcun documento ufficiale da cui possa ritrarsi una tale conclusione, malgrado il ricorrente poi si sia particolarmente speso nel III ricorso per motivi aggiunti con una suggestiva – ma infondata - ricostruzione in tal senso degli N. 00787/2024 REG.RIC.
scambi di corrispondenza tra i commissari, ostesi dall'Ateneo il 20.2.2025 a seguito dell'ordinanza collegiale n. -SS.
Infatti, non esiste alcun verbale redatto dai Commissari da cui possa evincersi che il -
SS -SS fosse stato valutato con un giudizio tale da consentire la sua identificazione quale vincitore del concorso de quo, neppure a maggioranza, come sostenuto dal ricorrente: l'unico verbale della seduta del 22.4.2024 ha il seguente contenuto “La Commissione avvia i suoi lavori, che proseguono fino alle ore 13.40, e li riaggiorna, sempre in via telematica, a lunedì 29 alle ore 10.00. In tale sede si predisporrà il verbale completo della seduta n. 2, nonché la documentazione e gli allegati integrativi”; come noto, la successiva seduta del 29.4.2024 non si è tenuta, sicché non sussiste ulteriore documentazione ufficiale dei lavori della prima
Commissione.
VIII.5.- Né, a dire il vero, si desume che il -SS -SS fosse stato valutato in maniera più favorevole rispetto alla collega -SS dalla corrispondenza in atti
– dal valore, comunque, non certificativo - intercorsa tra il -SS -SS e le professoresse -SS ed -SS, trattandosi di valutazioni preliminari e comunque riferite da singoli Commissari al di fuori dei lavori istituzionali della
Commissione stessa.
Più nel dettaglio, tali interlocuzioni (definite espressamente dagli interlocutori quali
“atti preparatori”) sono costituite da:
- la bozza trasmessa a mezzo e-mail dal -SS -SS alle colleghe in data
18.4.2024, che “ipotizza una prima valutazione dei titolo e delle pubblicazioni dei due candidati”, rappresenta l'attesa de “le vostre considerazioni e le vostre proposte di integrazione o modifica” e chiede conferma della seduta del 22.4.2024 (prod. 72);
- la risposta con cui la professoressa -SS conferma la tenuta della prossima seduta in videochiamata (prod. 73); N. 00787/2024 REG.RIC.
- l'inoltro, in data 21.4.2024, di una bozza del verbale della seduta del 22.4.2024 da parte del -SS -SS alle altre commissarie, nonché della “relazione riassuntiva e dei giudizi, da usare come canovaccio per il nostro confronto”, da cui emerge una sua proposta di giudizio “OTTIMO” per la professoressa -SS e
“BUONO” per il -SS -SS (prod. 74);
- l'inoltro, la sera del 22.4.2024, da parte del -SS -SS alle colleghe -
SS ed -SS, de “il verbale di oggi e i giudizio provvisori che abbiamo discusso oggi”, che si conclude con la seguente affermazione, evidenziata in giallo,
“Alla luce delle valutazioni sopra espresse, in base alle quali si è ritenuto di assegnare alla candidata -SS un giudizio complessivo di OTTIMO e al candidato -
SS un giudizio complessivo di BUONO, la Commissione, all'unanimità, ritiene che la graduatoria finale del concorso veda al primo posto la candidata -SS e al secondo posto il candidato -SS. Entrambi i candidati sono risultati idonei ed hanno presentato un curriculum e pubblicazioni di sicuro interesse, ma la candidata -SS si ritiene abbia raggiunto una maggiore maturità nella riflessione scientifica, con risultati di assoluto rilievo, specialmente per quanto riguarda le monografie, e abbia evidenziato una maggiore continuità nella attività didattica, che ha portato la Commissione ad una valutazione di OTTIMO, a fronte di un giudizio di BUONO del candidato -SS” (prod. 75);
- la comunicazione del 25.4.2024, con cui la professoressa -SS riferisce quanto segue “ho riportato in modalità revisione un po' di correzioni di pura ortografia, e una mia proposta dei due giudizi dei candidati e del giudizio finale: ma ovviamente tutto quanto da rivedere lunedì o, se volete, con scambi di proposte, se vogliamo portarci avanti…Nella relazione riassuntiva mi sembra che sia già presente quanto cercavamo, ovvero la formula per esprimere il voto a maggioranza o a unanimità.
Per ora l'ho inserita nei giudizi del verbale C con entrambe le alternative”, cui sono allegate le bozze di valutazione dei candidati, in relazione ai quali è scritto: N. 00787/2024 REG.RIC.
“CANDIDATO -SS…Proposta -SS Le pubblicazioni presentate sono impostate e condotte con capacità critica apprezzabile, e il metodo scientifico appare in tutte rigoroso e ben padroneggiato. Gli ambiti di ricerca riguardano prevalentemente questioni relative alla forma di governo, ai rapporti tra istituzioni e al diritto alla salute; per molte pubblicazioni gli interrogativi di ricerca risultano caratterizzati da discreta originalità, e sviluppati con esiti che risultano in diversi casi soddisfacenti: la congruenza con il settore concorsuale e con il profilo del bando è confermata per la maggioranza dei prodotti valutati. Alla luce delle valutazioni concernenti l'attività didattica, di ricerca e la produzione scientifica, la maturità della candidata risulta buona e il giudizio assunto a maggioranza/unanimità è di idoneità allo svolgimento delle funzioni di docente di prima fascia” e “CANDIDATO -
SS…Proposta -SS Le pubblicazioni presentate sono impostate e condotte con evidente capacità critica, e il metodo scientifico appare in tutte rigoroso
e ben padroneggiato. Gli ambiti di ricerca riguardano prevalentemente questioni relative alla forma di governo, alla separazione dei poteri con specifica attenzione alla funzione giudiziaria, al principio democratico e ai sistemi di voto; al costo dei diritti e ai rapporti con l'ordinamento europeo. Le ipotesi di ricerca risultano caratterizzati da sicura originalità, e sviluppati con esiti che risultano in molti casi innovativi: la congruenza con il settore concorsuale e con il profilo del bando è confermata per la maggioranza dei prodotti valutati. Alla luce delle valutazioni concernenti l'attività didattica, di ricerca e la produzione scientifica, la maturità del candidato risulta molto buona e il giudizio assunto a maggioranza/unanimità è di piena idoneità allo svolgimento delle funzioni di docente di prima fascia”, nonché il seguente giudizio finale proposto “Entrambi i candidati risultano idonei per curriculum e pubblicazioni allo svolgimento delle funzioni di prima fascia, per le valutazioni esposte. Il giudizio del curriculum e delle pubblicazioni del candidato -
SS, assunto a maggioranza/unanimità, è ottimo, il giudizio della candidata - N. 00787/2024 REG.RIC.
SS, assunto a maggioranza/unanimità, è buono. Il candidato -SS risulta vincitore della procedura” (prod. 76);
- la comunicazione con cui il -SS -SS comunica, il 26.4.2024, la cancellazione della riunione del 29.4.2024 per “un sopravvenuto e indifferibile impegno istituzionale” e la necessità di rifissazione; la risposta, lo stesso giorno, della professoressa -SS, che, dopo aver ringraziato i colleghi “per le bozze e del revisioni”, propone quale ipotesi alternative la pausa pranzo del 29.4.2024 o la data del 30.4.2024; la replica della professoressa -SS, che reputa “insufficiente lo scambio informale di mail tra di noi per giustificare la sospensione della seduta”, rappresenta difficoltà “a infilare in orario alternativo la nuova convocazione”, instando una definizione “al più presto e, se occorre per cambiare addirittura giorno, di protocollare l'impegno sopraggiunto che incide sulla convocazione della seduta”
(prod. 77);
- l'e-mail trasmessa al -SS -SS e, in copia, alla professoressa -
SS, con cui, in data 30.4.2024, la professoressa -SS chiede “riusciamo
a individuare una data per concludere i nostri lavori?…Vediamo di individuare opzioni possibili, che ricadano non oltre la settimana prossima?” (prod. 78).
Quanto sopra costituisce un mero scambio interlocutorio tra i commissari, dai quali non si evince affatto che il candidato -SS fosse stato individuato come vincitore: detta corrispondenza, infatti, attesta esclusivamente che successivamente alla seduta del 22.4.2024 le attività valutative delle posizioni dei due canditati erano ancora in itinere (come attesta tanto il formale invito della professoressa -SS
a “rivedere” il tutto in vista della prossima seduta, quanto la qualificazione dei propri giudizi come “proposta”) e, al più, che ad avviso del commissario -SS
l'attribuzione della qualifica di vincitore spettasse alla professoressa -SS e, secondo la commissaria -SS, al -SS -SS. Non risulta, invece, alcuna espressione di giudizio da parte della terza componente della Commissione – N. 00787/2024 REG.RIC.
professoressa -SS – sicché neppure può predicarsi la formazione della volontà della maggioranza su cui fa leva il ricorrente.
Non sussiste, in definitiva, né la prova che il ricorrente fosse stato individuato quale vincitore dalla prima Commissione, né che il riavvio della procedura – previa revoca parziale della stessa - con una Commissione in diversa composizione sia stata per lo stesso illegittimamente pregiudizievole.
VIII.6.- Di conseguenza va dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale, nonché del I e del II gravame per motivi aggiunti.
VIII.7.- La domanda di accesso, contenuta nel II gravame aggiunto, va, invece, dichiarata improcedibile: è documentato in atti che l'Ateneo, a seguito dell'ordinanza collegiale n. -SS, abbia trasmesso al -SS -SS anche “la comunicazione della prof.ssa -SS, inviata in data 30 settembre 2024, in relazione al seminario costituzionalismo (doc. 8)” – ossia la corrispondenza cui il provvedimento dell'Ateneo fa riferimento quanto parla di “inopportuna comunicazione” nel D.R. n. 1196 del 9.12.2024, che lo stesso ricorrente, del resto, ha prodotto quale documento 79, allegato al III ricorso per motivi aggiunti.
IX.1.- Si può quindi procedere all'esame del III ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente contesta l'atto 14.5.2024 di accettazione da parte dell'Ateneo delle dimissioni del -SS -SS, nonché i lavori della nuova Commissione, la proposta del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di chiamata della professoressa -SS quale vincitrice della procedura di concorso e la seguente delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della stessa.
IX.2.- Si può prescindere dall'eccezione di irricevibilità dell'impugnazione dell'accettazione delle dimissioni del -SS -SS da parte dell'Ateneo
(cui è stato dedicato il I motivo di doglianza), attesa la sua infondatezza nel merito.
Per le ragioni già esplicitate al §VIII.5, infatti, le dimissioni non sono affatto state formalizzate ad operazioni di valutazione già compiute, bensì quando queste erano N. 00787/2024 REG.RIC.
ancora in corso di svolgimento – come si legge nello stesso D.R. 400/2024: a ciò consegue la legittimità dell'accettazione delle stesse da parte del Rettore.
Del resto, la non fittizietà delle motivazioni che hanno indotto il -SS -
SS a dimettersi (“dubbi di ordine procedimentale e sostanziale in merito alla procedura e allo svolgimento dei lavori della Commissione”) è attestata dal fatto che lo stesso Ateneo, dopo aver interpellato in proposito l'Avvocatura distrettuale dello
Stato, abbia proceduto – durante la sospensione della procedura - alla modifica, tra l'altro, dell'art. 8 del Regolamento sulle chiamate dei professori di prima e seconda fascia quanto alla necessità, in sede di predeterminazione dei criteri, di esplicitarne l'incidenza ponderale sulle distinte voci “pubblicazioni scientifiche”, “curriculum” e
“attività didattica”.
IX.3.1.- La seconda censura, con cui si lamenta che gli atti impugnati con i III motivi aggiunti sarebbero inficiati in via derivata dalle illegittimità già dedotti con le due doglianze contenute nel ricorso introduttivo, è complessivamente infondata.
IX.3.2.- Il provvedimento di revoca parziale della procedura a fare data dalla nomina della Commissione, con salvezza delle domande dei candidati residui in corso di valutazione, è stata adottata sul presupposto della necessità di procedere alle
“opportune integrazioni” del regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, atteso che, come segnalato dal dimissionario commissario -SS (in merito alla cui sostituzione, quale membro interno direttamente designato, con il supplente esterno, sussistevano dubbi), risultava opportuna una “maggiore specificazione e predeterminazione dei criteri di selezione, per facilitare il lavoro della Commissione nella scelta e per assicurare la massima tenuta logico-giuridica della motivazione della decisione da adottare”.
La decisione, da un lato, di “avviare l'iter per la modifica e la miglior specificazione del regolamento sulle chiamate” e, dall'altro lato, di revocare parzialmente gli atti della procedura, in uno alla sospensione della stessa e delle “eventuali ulteriori N. 00787/2024 REG.RIC.
procedure in corso...che non abbiano già espletato gli adempimenti preliminari adottando i criteri nella prima seduta”, è accompagnata dall'esternazione delle sottese ragioni di pubblico interesse (“assicurare trasparenza e imparzialità nelle procedure di chiamata dei docenti e di minimizzare i rischi di soccombenza nei contenziosi che, non di rado, vengono promossi contro gli esiti dell'attività delle Commissioni…offrire alle commissioni più precise indicazioni sui criteri di selezione da utilizzare e sulla necessità di una previa ponderazione delle varie voci oggetto di valutazione da parte della commissione, in modo da rendere il più possibile oggettivo e verificabile il percorso logico che ha condotto a definire la graduatoria finale della procedura”), ivi compreso quello di fare applicazione dei criteri maggiormente determinati alla procedura de qua, nel corso della quale la problematica era emersa, e tiene altresì conto dell'affidamento ingenerato nei candidati, atteso che proprio la revoca parziale degli atti della procedura appare lo strumento più tutelante della loro posizione rispetto ad una revoca integrale, consentendo la salvaguardia delle domande in corso di valutazione: non si ravvisano, pertanto, né il dedotto vizio motivazionale, né
l'affermata irragionevolezza della scelta, che appare, invece, l'esito di un equo bilanciamento dei diversi interessi in gioco.
IX.3.3.- I criteri dettati dal nuovo regolamento non importano alcuna violazione della lex specialis.
Il bando, infatti, al suo articolo 9 prevede che “La Commissione, per la valutazione dei candidati, si attiene ai criteri di seguito riportati, fissati dal DM 4.08.2011 n. 344; in particolare, per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni scientifiche: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore della fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche N. 00787/2024 REG.RIC.
sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato
l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) “impact factor” totale; 4) “impact factor” medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di -SS o simili). Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti; c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di dottorato. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica: a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; b) conseguimento della titolarità di brevetti; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”.
Il Regolamento vigente al momento della pubblicazione del bando (cui lo stesso art. 18 Legge 240/2010 rimette la disciplina della chiamata dei professori e l'individuazione dei criteri di selezione dei candidati) all'art. 8, comma 4, prevedeva
“Sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici attraverso la pubblicazione del relativo verbale, la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e
l'attività didattica di ciascun candidato, per poi procedere a una valutazione comparativa dei candidati”, mentre la versione emendata nel luglio 2024 che “La N. 00787/2024 REG.RIC.
Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica di ciascun candidato sulla base di criteri predeterminati e per i quali sia stata esplicitata l'incidenza ponderale (in modo analitico o riassuntivo), resi noti attraverso la pubblicazione del relativo verbale. La Commissione procede poi alla valutazione comparativa dei candidati”: da ciò si evince che non vi è stata alcuna modifica dei criteri selettivi (che restano quelli fissati nel bando), ma soltanto che è stata demandata alla Commissione l'esplicitazione della loro incidenza ponderale o con punteggi o tramite attività descrittiva – il che è coerente con l'interesse pubblico enunciato dalla revoca parziale della procedura e con la tutela dei candidati.
IX.3.4.- Parimenti infondata è la censura di disparità di trattamento rispetto alle altre sei procedure in corso di espletamento.
Anzitutto la giurisprudenza afferma che tale vizio “è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione” (C.d.S., Sez. V, n. 256 dell'8.1.2024) e siffatta prova nel caso di specie difetta.
Del resto, lo stesso art. 14, comma 2 del Regolamento emendato prevede di applicarsi
“anche alle procedure concorsuali in corso, per le quali le Commissioni non abbiano già espletato gli adempimenti preliminari adottando i criteri nella prima seduta”: la tesi del ricorrente è che nelle procedure MED09, MED15, SECS-S06, ING-INF/05,
MED/44 e IUS/07 sarebbero stati dalle relative Commissioni adottati i criteri antecedentemente all'adozione della nuova versione regolamentare. Attesa la mancata revoca parziale degli atti delle suddette procedure, risulta pertanto per le stesse integrata proprio la clausola di salvezza prevista nel bando, avendo poi la controinteressata ha ampiamente argomentato circa le differenze sussistenti tra la N. 00787/2024 REG.RIC.
procedura de qua e quelle richiamate in ricorso (nelle procedure MED/09, MED/44,
IUS/07 vi era un solo candidato da valutare, mentre in quelle SECS-S/06 e ING-
INF/05 è stata adottata una valutazione ponderale dei criteri), circostanze che giustificatamente ben possono aver escluso un intervento dell'Ateneo in autotutela.
IX.3.5.- L'art. 18 della Legge 240/2010, rubricato “Chiamata dei professori”, prevede che “Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio
1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee
n. 251 dell'11 marzo 2005…”, senza prevedere alcunché di specifico in merito alla composizione della Commissione, dei supplenti e dei criteri selettivi.
L'art. 7, comma 3 del Regolamento di Ateneo in allora vigente, per quanto di rilievo, prevedeva “3. Per la composizione delle commissioni si osservano le seguenti regole:
a) per le procedure relative alla chiamata di professori di prima fascia, la
Commissione è composta da tre professori di prima fascia; …c) un componente della
Commissione è proposto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori interni appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore concorsuale, oppure tra professori esterni appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando; d) gli altri due componenti effettivi ed un componente supplente, esterni all'Ateneo e appartenenti ad Atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio operato dall'Ufficio Personale docente all'interno di una rosa di sei nominativi, proposta dal Consiglio di
Dipartimento, che individua i nominativi dei professori sorteggiabili tra i docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero al rispettivo macrosettore. I professori sorteggiabili devono aver dato la propria disponibilità a far parte della Commissione e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai commi 4 e 5…”. N. 00787/2024 REG.RIC.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato – interrogata all'uopo dell'Ateneo, dopo aver in un primo momento rilevato che la previsione regolamentare della nomina di un supplente consentisse la sostituzione del Commissario dimissionario dal membro supplente, non ostandovi la circostanza che lo stesso sostituito fosse un interno nominato dal Dipartimento (in quanto “- l'essenziale vincolo che sembra emergere dal regolamento è quello che la maggioranza dei commissari sia esterna; - non è previsto il carattere essenziale della presenza di un Commissario "interno"; - ed infatti non è stabilita alcuna limitazione in relazione alle sostituzioni per le quali è stato nominato il supplente”), nel successivo parere del 19.6.2024 ha così concluso “si ritiene che anche la soluzione indicata da codesta Università (revoca della procedura
"a decorrere dalla nomina della Commissione, sospendendone gli atti fino alla intervenuta modifica regolamentare, per riprendere successivamente con la nomina di nuova Commissione in differente composizione che si possa legittimamente allineare - non avendo ancora conto del nome dei candidati - alle nuove prescrizioni") sia idonea a raggiungere i medesimi risultati. La stessa consentirebbe inoltre di venire incontro anche all'ulteriore esigenza, per la prima volta in questa sede rappresentata, di tener conto del fatto che i membri della Commissione già nominati hanno già preso visione dei curricula dei candidati”.
Di conseguenza l'Ateneo ha disposto la revoca parziale della procedura a fare data dalla nomina della Commissione, salvaguardando “le domande dei candidati residui in corso di valutazione”, così argomentando la nomina della nuova Commissione “in ossequio ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza, si rende necessario procedere alla nomina di una nuova Commissione che non abbia avuto previa contezza delle domande dei candidati, così che essa possa operare, con assoluta imparzialità, secondo i surrichiamati principi, da stabilirsi al più presto nei regolamenti di Ateneo, con particolare riguardo ad una definizione più precisa dei criteri di valutazione ed alla loro relativa ponderazione”. N. 00787/2024 REG.RIC.
Sia considerando quanto di recente affermato dalla giurisprudenza (C.d.S., Sez. VII,
n. 8100 del 31.8.2023 - vi è “la necessità di un'applicazione del regolamento di ateneo conforme alle esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'atto di indirizzo ministeriale n. 39/2018 secondo cui qualora, come nella circostanza, il membro interno della Commissione si dimetta o debba per qualsiasi ragione essere sostituito, l'Università potrà alternativamente procedere o alla ripetizione integrale delle operazioni di nomina dell'intera Commissione, designando prima il proprio membro interno e provvedendo poi al nuovo sorteggio dei membri esterni, oppure, qualora intenda salvaguardare i membri esterni già sorteggiati e nominati, rinunciando alla nomina del membro interno sostituendo quest'ultimo con uno dei candidati della lista redatta all'esito del sorteggio”), sia alla luce del fatto che lo stesso regolamento ratione temporis vigente prevede la figura del supplente alla lettera d) dell'art. 3 comma 3, ossia con riferimento ai soli membri interni, la scelta dell'Ateneo resiste alle censura formulate.
IX.4.1.- La terza censura è infondata.
IX.4.2.- Si rammenta, in linea teorica, che per consolidata giurisprudenza le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici in merito alle prove di abilitazione o di concorso costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati: “l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili” (C.d.S., Sez. V, n. 1218 del 28.2.2018), non potendo, al di fuori di tali ipotesi, il giudicante ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, pena l'indebito esercizio di un sindacato N. 00787/2024 REG.RIC.
sostitutivo di merito al di fuori dei casi tassativi sanciti dall'art. 134 c.p.a. (cfr., ex multis, Tar Roma, sez. III, n. 4468 del 28.2.2025 e giurisprudenza ivi richiamata).
IX.4.3.- Le censure del ricorrente relativamente ai punteggi attribuiti alla professoressa -SS per le voci C3 – D1 – D2 ed a quella allo stesso assegnati per i parametri B3, C1, C2, C3, D1, D2, E1 prendono le mosse dal presupposto che le voci di valutazione indicate dalla Commissione nel primo verbale avrebbero tutte
(eccezion fatta per quella afferente a: “quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, laurea magistrale e delle tesi di dottorato”) natura puramente quantitativa e che ciò permetterebbe un sindacato pieno del giudice amministrativo sull'esercizio del potere.
Invero dalla lettura degli stessi sub criteri indicati dalla Commissione nel n. 1 del
28.1.2025 si ricava che l'unica ipotesi – tra quelle qui rilevanti - in cui la stessa si è determinata per l'adozione di un criterio quantitativo (deponendo in tal senso tanto l'interpretazione letterale, tanto quella sistematica dell'insieme delle previsioni) è quella del parametro “e1: numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi: fino a un massimo di 4 punti su 10”, contenuta all'interno della macro voce “attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”.
Per i restanti sub criteri oggetto di contestazione, invece, la scelta dei vocaboli scelti dalla Commissione, nonché la collocazione all'interno delle macro voci, lascia trasparire l'essenza qualitativa del giudizio da esprimere.
Del resto, opinare diversamente finirebbe per ridurre il ruolo dei commissari di concorso a quello di meri contabili, così svilendo la natura stessa della procedura selettiva, che, come già ricordato, è caratterizzata dall'esercizio di ampia discrezionalità tecnica, che verrebbe annullata aderendo alla tesi di parte ricorrente – peraltro destituita di agganci con la lettura sopra fornita alle indicazioni rese della
Commissione. N. 00787/2024 REG.RIC.
In proposito, a conforto di tale conclusione si richiama quanto di recente affermato dalla giurisprudenza, ossia che “Il principio costituzionale del concorso pubblico non può infatti risolversi solo un meccanismo comparativo, meglio noto secondo la sociologia dell'organizzazione come “beauty contest”, mediante un giudizio quantitativo volto a stilare un'astratta graduatoria della maggiore bravura o conoscenza o delle più numerose esperienze acquisite in una più o meno lunga carriera previa analitica frammentazione dei titoli, delle conoscenze e delle competenze ma, al contrario, non può prescindere da una valutazione a 360 gradi della qualità (e non solo della quantità) delle competenze ed esperienze del candidato, in diretto raffronto con i requisiti necessari allo svolgimento della funzione pubblica sottesa ai compiti dell'ufficio per il quale si concorre, alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione…”, cui ha fatto seguito il rigetto dell'appello – al pari del ricorso di prime cure, non tanto per il rispetto della regola secondo cui il vaglio giudiziale debba arrestarsi di fronte ad un insindacabile ambito di apprezzamento tecnico-discrezionale rivendicato dall'Università, ma per la ragione che “le censure esaminate si rivelano volte a sostituire il giudizio dell'interessata a quello della Commissione giudicatrice,
e quindi a far sovrapporre le valutazioni del giudice amministrativo a quelle dell'Università” (C.d.S., Sez. VII, n. 4070 del 12.5.2025).
Ed infatti -SS ha costruito il motivo attorno a censure che, nella loro sostanza, finiscono per implicare, in prima battuta, una sostituzione del proprio giudizio a quello formulato dalla Commissione e, infine, lo sconfinamento dell'esercizio del potere giurisdizionale nel merito delle scelte da questa operate, in quanto non affette da manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento di fatto.
Né è fondato quanto argomentato in ricorso in merito al criterio quantitativo “e1: numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi: fino a un massimo di 4 punti su 10”, valorizzato all'interno della voce “attività didattica, di didattica N. 00787/2024 REG.RIC.
integrativa e di servizio agli studenti”, in relazione a cui il ricorrente si è visto attribuire due punti e la professoressa -SS quattro.
Le doglianze del ricorrente, infatti, oltre ad impingere nel merito delle valutazioni amministrative, si scontrano contro il dato fattuale introdotto in giudizio a seguito del ricorso incidentale della controinteressata e riconosciuto dallo stesso -SS -
SS: quest'ultimo, infatti, non ha mai tenuto i quattro corsi “Diritto costituzionale regionale – corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
- IV anno, 40 ore, 6 crediti”, “Diritto costituzionale europeo – corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, IV anno, 40 ore, 6 crediti”, “Cross-
Cutting Phd Course in B&L (Consitutional Law) - Dottorato in Business and Law, I anno, 4 ore, 1 credito equivalente” e “Diritto costituzionale – corso di Laurea in consulente del lavoro e giurista d'impresa, I anno 60 ore, 9 crediti” nell'a.a.
2018/2019, che invece sono stati dalla Commissione valorizzati proprio al fine dell'attribuzione del punteggio (cfr. vedasi pagina 3 dell'allegato B al verbale n. 2 del
24.2.2025, nella parte riferita a detto candidato, prodotto sub 24 dall'Ateneo). Il che rende inammissibile, prima ancora che infondata, la censura, scontrandosi contro il principio del venire contra factum proprium.
IX.5.1.- Si può, quindi, procedere all'esame dell'ultimo motivo del III gravame aggiunto, che ripete le doglianze autonome nel II ricorso per motivi aggiunti già riportate ai paragrafi III.2. – III.3. e III.4..
IX.5.2.- La censura che si duole del mancato rispetto del principio della pari rappresentanza di genere nella composizione della Commissione di concorso, come del resto eccepito da -SS, è inammissibile.
Per giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, infatti, le disposizioni sulla parità di genere nelle Commissioni di concorso sono poste a garanzia non già dei candidati, ma di coloro che aspirano ad essere parti delle suddette commissioni, essendo solo questi ultimi legittimati a fare valere la violazione della parità di genere N. 00787/2024 REG.RIC.
in sé per sé considerata (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, nn. 4465 del 20.5.2024 e 7867 del 9.9.2022) e, comunque, il ricorrente non ha dedotto in che modo “le presunte irregolarità abbiano avuto riverberi negativi sulla complessiva valutazione del suo profilo professionale” (C.d.S., Sez. VII, n. 2976 del 7.4.2025).
IX.5.3.- Neppure coglie nel segno la doglianza afferente all'inefficacia nei confronti dell'Amministrazione delle dichiarazioni rese dai commissari -SS, -
SS ed -SS, in quanto prive di sottoscrizione.
In disparte il rilievo che il -SS -SS non ha mai fatto parte della
Commissione (in quanto meramente inserito nella rosa dei sorteggiabili, ma mai sorteggiato) e che la professoressa -SS ha assunto esclusivamente il ruolo di membro supplente, senza aver mai preso parte ai lavori della Commissione, in ogni caso il ricorrente si limita a sostenere che la conseguenza del dedotto vizio sarebbe l'inefficacia delle dichiarazioni nei confronti dell'Ateneo, senza dedurre la concreta e diretta incidenza che lo stesso avrebbe avuto nei suoi confronti e sull'esito della procedura ed inoltre senza contestare né il contenuto della dichiarazione, né l'effettiva provenienza – che invero l'Università ha documentato essere l'indirizzo e-mail istituzionale del docente.
IX.5.4.- La censura che lamenta la violazione del principio di motivazione postuma da parte del D.R. 1196 del 9.12.2024 di nomina della nuova Commissione è infondata.
L'Ateneo con il D.R. 557 del 2.7.2024, come noto, ha proceduto alla revoca parziale della procedura concorsuale di cui trattasi a fare data dalla nomina della Commissione, con contestuale sua sospensione, evidenziando che “in ossequio ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza, si rende necessario procedere alla nomina di una nuova Commissione che non abbia avuto previa contezza delle domande dei candidati, così che essa possa operare, con assoluta imparzialità, secondo i surrichiamati principi, da stabilirsi al più presto nei regolamenti di Ateneo, N. 00787/2024 REG.RIC.
con particolare riguardo ad una definizione più precisa dei criteri di valutazione ed alla loro relativa ponderazione”.
Mesi più tardi, dopo l'avvenuta modifica del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, con il provvedimento del 9.12.2024 l'Ateneo, “nel confermare la propria valutazione in ordine alla legittimità della citata revoca parziale della procedura e alla necessità della integrazione regolamentare”, ha riattivato la procedura, procedendo alla contestuale nomina della nuova Commissione. Tale determinazione è motivata mediante il richiamo “alle ragioni per le quali è stata a suo tempo disposta la revoca parziale della procedura, con sostituzione della precedente Commissione”, cui è stato aggiunto l'ulteriore rilievo che “dopo la revoca della Commissione, nell'ambito di una istanza di accesso agli atti, risulta essere stata inviata impropria corrispondenza ad un candidato, senza alcun confronto con l'Amministrazione, nonché una inopportuna comunicazione a docenti del Settore in cui la procedura è bandita”, circostanze che
“fanno sì che quella originaria non possa essere nemmeno parzialmente ricostituita”.
L'Università ha, quindi, motivato la decisione aggiungendo al rilievo enunciato a luglio 2024 due elementi fattuali sopravvenuti – come, del resto, riconosciuto dallo stesso -SS -SS, che tuttavia ne lamenta l'estraneità al “procedimento valutativo”. Invero, sebbene estranei ai compiti valutativi della Commissione in quanto tali (tanto è vero che non è stata dall'Amministrazione evocata alcuna incompatibilità), trattasi di circostanze che attestano ulteriori ragioni di opportunità valutate dall'Amministrazione nella scelta di procedere ad un rinnovo della
Commissione – scelta che, come argomentato al §VII.3.5 si appalesa legittima.
Da ultimo, peraltro, si rileva come il richiamo alla figura pretoria dell'integrazione motivazionale postuma non sia esattamente pertinente alla vicenda, venendo in rilievo due distinti ed autonomi provvedimenti e non già integrazioni attuate a mezzo scritti difensivi, cui la giurisprudenza si riferisce nel sancirne il divieto. N. 00787/2024 REG.RIC.
X.- Il rigetto dei gravami proposti da -SS rende improcedibile per difetto di interesse quello incidentale presentato da -SS.
XI.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in misura differenziata in relazione al diverso impegno difensivo profuso in giudizio dall'Ateneo
e da -SS.
Non si ravvisano, invece, sufficienti presupposti di “temerarietà” per accogliere la richiesta avanzata da quest'ultima per la condanna del ricorrente ai sensi degli artt. 26, comma 2 c.p.a. e 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Commissione Giudicatrice nominata con D.R. n. 152/2024;
- dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo e dei I e II motivi aggiunti;
- dichiara l'improcedibilità dell'impugnazione del diniego parziale dell'istanza di accesso datata 14.1.2025;
- rigetta il III ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara l'improcedibilità del ricorso incidentale.
Condanna il -SS -SS a rimborsare all'Università degli Studi di -
SS e ad -SS le spese di lite, liquidate rispettivamente in euro 4.000,00 ed in euro 8.000,00, il tutto oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere N. 00787/2024 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati in sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG IC, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI NG IC
IL SEGRETARIO N. 00787/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.