TAR Brescia, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 329
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di interesse e di legittimazione

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso principale e dei primi due ricorsi per motivi aggiunti per difetto di interesse e legittimazione, poiché la procedura concorsuale è stata ripresa e una nuova commissione nominata, escludendo la sussistenza di una posizione giuridicamente tutelabile e di un interesse meritevole di tutela in capo al ricorrente. Non sussiste prova che il ricorrente fosse stato individuato come vincitore dalla prima Commissione.

  • Improcedibile
    Ostensione dei documenti

    La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile in quanto l'Ateneo ha trasmesso al ricorrente la corrispondenza in questione a seguito di un'ordinanza del TAR.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata dalla revoca parziale

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di interesse e legittimazione, seguendo le stesse motivazioni del ricorso principale.

  • Inammissibile
    Violazione principio parità di genere

    La censura è inammissibile poiché le disposizioni sulla parità di genere sono a garanzia di coloro che aspirano a far parte delle commissioni, non dei candidati, e il ricorrente non ha dedotto come le presunte irregolarità abbiano avuto riverberi negativi sulla valutazione del suo profilo professionale.

  • Rigettato
    Inefficacia dichiarazioni commissari prive di sottoscrizione

    La doglianza è infondata in quanto il ricorrente non contesta il contenuto delle dichiarazioni né la loro provenienza, e non deduce l'incidenza diretta che ciò avrebbe avuto sul suo profilo professionale e sull'esito della procedura.

  • Rigettato
    Violazione divieto integrazione postuma motivazione

    La censura è infondata poiché si tratta di due distinti provvedimenti e non di integrazioni postume della motivazione. Inoltre, le circostanze sopravvenute sono state valutate dall'Amministrazione come ulteriori ragioni di opportunità per il rinnovo della commissione.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata dalla revoca parziale

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di interesse e legittimazione, seguendo le stesse motivazioni del ricorso principale.

  • Rigettato
    Illegittimità accettazione dimissioni commissario

    La censura è infondata nel merito. Le dimissioni sono intervenute quando le attività valutative erano ancora in corso, rendendo legittima l'accettazione delle stesse. La modifica del regolamento successiva alle dimissioni conferma la non fittizietà delle motivazioni addotte dal commissario dimissionario.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dalla revoca parziale

    La censura è complessivamente infondata. La revoca parziale della procedura è stata adottata bilanciando i diversi interessi in gioco e risulta motivata. I criteri selettivi non sono stati modificati, ma è stata demandata alla commissione l'esplicitazione della loro incidenza ponderale. Non sussiste disparità di trattamento rispetto ad altre procedure.

  • Rigettato
    Contestazione attività valutativa nuova commissione

    Le censure del ricorrente relative ai punteggi attribuiti sono infondate. Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo vizi macroscopici. Inoltre, il ricorrente non ha tenuto i corsi indicati nel suo curriculum, rendendo inammissibile la censura.

  • Rigettato
    Ripetizione delle doglianze autonome del II ricorso per motivi aggiunti

    Le doglianze sono state già esaminate e respinte nei paragrafi precedenti.

  • Improcedibile
    Rigetto dei gravami principali

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per difetto di interesse, a seguito del rigetto dei gravami proposti dal ricorrente principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 329
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 329
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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