CASS
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/05/2024 del TRIBUNALE di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3783 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Novara, decidendo sull'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di CO ER volto a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione - ai sensi dell'art. 81 cod. pen. - tra più sentenze di condanna e la revoca - ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. - della sentenza emessa dal Tribunale di Verbania n. 651 del 4/10/2013 e quella emessa dal Tribunale di Busto Arsizio n. 258 del 29/02/2016, rigettava tale ultima richiesta rilevando che non vi fosse il denunciato ne bis in idem poiché le condotte materiali contestate sono risultate essere diverse tra loro. In particolare, nella prima sentenza è stato dal Tribunale rilevato che era contestata la ricettazione dell'assegno 7141325850-090, provento di furto ai danni di NC Di AL, per la quale è intervenuta condanna, mentre nella seconda era stata contestata l'appropriazione di cosa smarrita, di cui all'art. 647 cod. pen. in relazione agli assegni n. 7141325843-02, 7141325844-03, 7141325848- 07 e 7141325842-01, denunciati come smarriti da NC Di AL, con dichiarazione di non doversi procedere. Da ciò, è stato ritenuto che si fosse trattato di condotte materiali diverse tra loro (afferenti diversi titoli di credito) e che il ER non è stato condannato per la ricettazione dell'intero carnet di assegni, nel qual caso - non riscontrato, né riscontrabile dalla pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio poiché priva di ogni tipo di accertamento - vi sarebbe stata l'invocata identità del fatto di reato. 2. CO ER ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 647, 648 e 669 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione ritenuta mancante, contraddittoria e manifestamente illogica rispetto alla valutazione delle sentenze svolta dal Tribunale nel provvedimento impugnato, poiché si assume che, data l'unicità del carnet di assegni, secondo la giurisprudenza in materia (Sez. 5, n. 19372 del 17/04/2013, Rv. 256504) si sarebbero dovute considerare le due diverse pronunce quale un unico fatto di reato anche in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 648 cod. pen. per la quale va escluso il concorrente nel reato presupposto (nella specie, colui che aveva acquisito i titoli con l'appropriazione di cui all'art. 647 cod. pen.). 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 1 2. Come chiaramente affermato nel provvedimento impugnato, gli assegni oggetto del delitto di cui all'art. 647 cod. pen. sono diversi da quelli oggetto dell'imputazione di ricettazione per la quale è intervenuta la condanna di cui era stata richiesta la revoca e non è mai stata contestata la ricettazione del blocchetto, ma solo di specifici titoli. Deve, pertanto, essere rilevato che l'unica provenienza dei titoli sopra specificati da un unico blocchetto non è stata oggetto di allegazione specifica da parte del ricorrente e su tale punto il ricorso non si è adeguatamente confrontato con la decisione qui impugnata nella parte in cui ha escluso che vi fosse stata la condanna per l'intero carnet dando invece per assodato che, in ogni caso, i titoli di credito provenissero dal medesimo blocchetto. 4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, in persona di Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3783 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Novara, decidendo sull'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di CO ER volto a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione - ai sensi dell'art. 81 cod. pen. - tra più sentenze di condanna e la revoca - ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. - della sentenza emessa dal Tribunale di Verbania n. 651 del 4/10/2013 e quella emessa dal Tribunale di Busto Arsizio n. 258 del 29/02/2016, rigettava tale ultima richiesta rilevando che non vi fosse il denunciato ne bis in idem poiché le condotte materiali contestate sono risultate essere diverse tra loro. In particolare, nella prima sentenza è stato dal Tribunale rilevato che era contestata la ricettazione dell'assegno 7141325850-090, provento di furto ai danni di NC Di AL, per la quale è intervenuta condanna, mentre nella seconda era stata contestata l'appropriazione di cosa smarrita, di cui all'art. 647 cod. pen. in relazione agli assegni n. 7141325843-02, 7141325844-03, 7141325848- 07 e 7141325842-01, denunciati come smarriti da NC Di AL, con dichiarazione di non doversi procedere. Da ciò, è stato ritenuto che si fosse trattato di condotte materiali diverse tra loro (afferenti diversi titoli di credito) e che il ER non è stato condannato per la ricettazione dell'intero carnet di assegni, nel qual caso - non riscontrato, né riscontrabile dalla pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio poiché priva di ogni tipo di accertamento - vi sarebbe stata l'invocata identità del fatto di reato. 2. CO ER ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 647, 648 e 669 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione ritenuta mancante, contraddittoria e manifestamente illogica rispetto alla valutazione delle sentenze svolta dal Tribunale nel provvedimento impugnato, poiché si assume che, data l'unicità del carnet di assegni, secondo la giurisprudenza in materia (Sez. 5, n. 19372 del 17/04/2013, Rv. 256504) si sarebbero dovute considerare le due diverse pronunce quale un unico fatto di reato anche in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 648 cod. pen. per la quale va escluso il concorrente nel reato presupposto (nella specie, colui che aveva acquisito i titoli con l'appropriazione di cui all'art. 647 cod. pen.). 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 1 2. Come chiaramente affermato nel provvedimento impugnato, gli assegni oggetto del delitto di cui all'art. 647 cod. pen. sono diversi da quelli oggetto dell'imputazione di ricettazione per la quale è intervenuta la condanna di cui era stata richiesta la revoca e non è mai stata contestata la ricettazione del blocchetto, ma solo di specifici titoli. Deve, pertanto, essere rilevato che l'unica provenienza dei titoli sopra specificati da un unico blocchetto non è stata oggetto di allegazione specifica da parte del ricorrente e su tale punto il ricorso non si è adeguatamente confrontato con la decisione qui impugnata nella parte in cui ha escluso che vi fosse stata la condanna per l'intero carnet dando invece per assodato che, in ogni caso, i titoli di credito provenissero dal medesimo blocchetto. 4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente