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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Marino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 492/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NASSO MARIATERESA elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NASSO MARIATERESA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHINI Controparte_1 C.F._1
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA CASTEL SAN PIETRO 13, RAVENNA presso il difensore avv. MOSCHINI FEDERICA
CONVENUTO
C o n c l u s i o n i
All'udienza del 21/3/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da ricorso e memoria di costituzione rispettivamente depositati.
Svolgimento del Processo
- Il Sig. ha promosso, con ricorso depositato il 15/1/2024, accertamento tecnico Controparte_1
preventivo a norma dell'art. 445 bis cpc avendo ritenuto ingiusta la revoca dell'indennità di accompagnamento di cui godeva, a seguito della visita di revisione del 4/7/2023.
- Il CTU nominato in tale procedimento concludeva affermando le condizioni di invalida al 100% del
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 ricorrente nonché le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla revoca.
- L' ha depositato tempestivamente note di dissenso promuovendo nei termini l'attuale azione di Pt_1
merito con richiesta di accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento del Sig. CP_1
- Nel procedimento di merito si è regolarmente costituito il Sig. che ha richiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
- Al fascicolo di merito veniva acquisito il fascicolo dell'Accertamento Tecnico Preventivo.
- Veniva nominato nuovo CTU nella presente causa che accettava l'incarico e prestava giuramento.
La causa veniva discussa e decisa nell'immediatezza come da separato dispositivo.
Motivi della Decisione
L' ricorrente ha motivato il proprio ricorso riportandosi ai motivi di dissenso svolti nel corso del CP_2
procedimento per accertamento tecnico preventivo: ha contestato la sussistenza della incapacità di deambulare del Sig. tale da consentire il mantenimento del diritto all' indennità di CP_1
accompagnamento fin dalla visita di revisione, ed ha sostenuto un successivo peggioramento delle sue condizioni, dovuto a ricoveri avvenuti dopo la visita presso l' , fino ad arrivare ad una Pt_1
impossibilità alla deambulazione per frattura della rotula nel marzo 2024.
Si rendeva, pertanto, necessario nominare altro CTU.
Il CTU nominato nel presente procedimento, avendo riesaminato la documentazione riguardante la
Sig. con considerazioni approfondite e coerenti, ha ritenuto che questi si trova nelle condizioni CP_1
sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dal momento della revoca così confermando le conclusioni a cui era giunto il CTU nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Deve pertanto dichiararsi che la Sig. ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di CP_1
accompagnamento dalla data della revoca ( 4/7/2023)
L' va condannato al pagamento della prestazione dalla stessa data. Pt_1
Sulle somme dovute devono computarsi la rivalutazione secondo indici ISTAT e/o gli interessi legali nei limiti previsti dall'art.16 L.412/91.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.
In ordine alla liquidazione delle stesse, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.362,70 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 464,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 499,20 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 1.010,50 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 cit.
Anche le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:
dichiara che il Sig. si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla legge Controparte_1
per il riconoscimento della indennità di accompagnamento a far data dalla revoca ( 4/7/2023).
Condanna, pertanto, l' al pagamento della prestazione con gli interessi di legge. Pt_1
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.362,70, di cui €. 1.000,00 per Pt_1
compensi relativi al procedimento di ATP, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Ravenna, 25 marzo 2025 Il Giudice Onorario
dott. Paola Marino
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Marino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 492/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NASSO MARIATERESA elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NASSO MARIATERESA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHINI Controparte_1 C.F._1
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA CASTEL SAN PIETRO 13, RAVENNA presso il difensore avv. MOSCHINI FEDERICA
CONVENUTO
C o n c l u s i o n i
All'udienza del 21/3/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da ricorso e memoria di costituzione rispettivamente depositati.
Svolgimento del Processo
- Il Sig. ha promosso, con ricorso depositato il 15/1/2024, accertamento tecnico Controparte_1
preventivo a norma dell'art. 445 bis cpc avendo ritenuto ingiusta la revoca dell'indennità di accompagnamento di cui godeva, a seguito della visita di revisione del 4/7/2023.
- Il CTU nominato in tale procedimento concludeva affermando le condizioni di invalida al 100% del
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 ricorrente nonché le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla revoca.
- L' ha depositato tempestivamente note di dissenso promuovendo nei termini l'attuale azione di Pt_1
merito con richiesta di accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento del Sig. CP_1
- Nel procedimento di merito si è regolarmente costituito il Sig. che ha richiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
- Al fascicolo di merito veniva acquisito il fascicolo dell'Accertamento Tecnico Preventivo.
- Veniva nominato nuovo CTU nella presente causa che accettava l'incarico e prestava giuramento.
La causa veniva discussa e decisa nell'immediatezza come da separato dispositivo.
Motivi della Decisione
L' ricorrente ha motivato il proprio ricorso riportandosi ai motivi di dissenso svolti nel corso del CP_2
procedimento per accertamento tecnico preventivo: ha contestato la sussistenza della incapacità di deambulare del Sig. tale da consentire il mantenimento del diritto all' indennità di CP_1
accompagnamento fin dalla visita di revisione, ed ha sostenuto un successivo peggioramento delle sue condizioni, dovuto a ricoveri avvenuti dopo la visita presso l' , fino ad arrivare ad una Pt_1
impossibilità alla deambulazione per frattura della rotula nel marzo 2024.
Si rendeva, pertanto, necessario nominare altro CTU.
Il CTU nominato nel presente procedimento, avendo riesaminato la documentazione riguardante la
Sig. con considerazioni approfondite e coerenti, ha ritenuto che questi si trova nelle condizioni CP_1
sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dal momento della revoca così confermando le conclusioni a cui era giunto il CTU nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Deve pertanto dichiararsi che la Sig. ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di CP_1
accompagnamento dalla data della revoca ( 4/7/2023)
L' va condannato al pagamento della prestazione dalla stessa data. Pt_1
Sulle somme dovute devono computarsi la rivalutazione secondo indici ISTAT e/o gli interessi legali nei limiti previsti dall'art.16 L.412/91.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.
In ordine alla liquidazione delle stesse, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.362,70 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 464,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 499,20 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 1.010,50 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 cit.
Anche le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:
dichiara che il Sig. si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla legge Controparte_1
per il riconoscimento della indennità di accompagnamento a far data dalla revoca ( 4/7/2023).
Condanna, pertanto, l' al pagamento della prestazione con gli interessi di legge. Pt_1
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.362,70, di cui €. 1.000,00 per Pt_1
compensi relativi al procedimento di ATP, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Ravenna, 25 marzo 2025 Il Giudice Onorario
dott. Paola Marino
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3