Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3049 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocata Rosa Venerina Salonia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dall’Ufficio 2 - Motorizzazione Civile di Torino prot. n. -OMISSIS- (notificato all’interessato il 18/09/2025), che ha disposto la revoca della patente di guida di categoria B n. -OMISSIS- intestata ad -ricorrente-;
- di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e consequenziale a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GI NC RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con ricorso notificato in data 14/11/2025, -ricorrente- è insorto avverso la determinazione, meglio identificata in epigrafe, a mezzo la Motorizzazione Civile di Torino gli ha revocato la patente di guida, in ragione della sua accertata idoneità a condurre veicoli a motore;
Considerato che, con ordinanza del 12/12/2025 n. 1831, il Tribunale ha rilevato delle discrasie tra la motivazione della determinazione impugnata e la documentazione medica dimessa dal ricorrente, e ha sollecitato l’Amministrazione a rendere chiarimenti;
Considerato altresì che, con nota di chiarimenti del 14/01/2026, la Difesa erariale ha documentato l’intervenuto annullamento in autotutela della determinazione impugnata (dec. del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, doc. 1 resistente) e ha perciò chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che per effetto della determinazione sopravvenuta la materia del contendere sia venuta a cessare, giacché l’annullamento del provvedimento impugnato ha integralmente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio e ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto infine che l’obiettiva peculiarità della vicenda controversa giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate, ad esclusione delle generalità dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA SP, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
GI NC RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NC RI | RA SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.