Articolo 8 della Legge 23 dicembre 1996, n. 664
Articolo 7Articolo 9
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2 marzo 1997
Art. 8. (Stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente, con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1029, 1030, 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1997. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e la ripartizione delle somme iscritte in conto residui, competenza e cassa sul capitolo 1050 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 2 marzo 1997