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Articolo 46 della Legge 1 agosto 2002, n. 166
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Legge 1 agosto 2002, n. 166
Articolo 46 della Legge 1 agosto 2002, n. 166
Versione
18 agosto 2002
Art. 46. (Variazioni di bilancio) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 18 agosto 2002
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