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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2370/2023 depositato il 27/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Bari - Via D. Marin 3 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 938/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 07/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0147620220000040300 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 1995
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0147620220000040300 IVA-ALTRO 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 3505/2022 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01476202200000403000 di €.416.589,70, notificata in data
06.10.2022 ed emessa “sulla base della seguente cartella di pagamento: n. 014 2001 0130 6228 27000, ritenuta notificata in data 08.08.2001, di importo totale di €.416.589,70, per il recupero I.V.A. ANNO 1995;
Il contribuente eccepiva la mancata notifica della prodromica perché notificata all'Avv. Nominativo_1, già curatore del Fallimento di esso ricorrente, dichiarato dal Tribunale di Bari con sentenza n. 112 del
18.03.1996 e chiuso in data 18.12.2000 per insufficienza di attivo.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate - SC (d'ora in avanti, DE) e replicava che l'atto impugnato era stato preceduto dalla notifica in data 10.11.2016, personalmente al destinatario, di intimazione n.
014201690113279081/000, nonché dalla notifica di altra comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Con sentenza n. 938/2023 la Corte di giustizia di primo grado di Bari rigettava il ricorso.
Affermavano i primi giudici:
< ricorrente fallito era tornato in bonis), personalmente allo stesso quale destinatario ("a mani proprie" presso il suo domicilio in Conversano alla Indirizzo_1., lo stesso indirizzo indicato nel ricorso introduttivo del presente giudizio) di intimazione n 014201690113279081/000 (numero stampigliato sulla copia dell'avviso di ricevimento in atti), la cui omessa impugnazione ha determinato la definitività delle pretese.
La notifica tramite servizio postale con racc.ta ar. di atto direttamente da parte del RI è pacificamente ritenuta legittima dalla Suprema Corte (cfr. ex multis n. 15746/2012, n. 1091/2013 ord, n.
22035/2015), la quale ha, altresì, precisato che detta modalità (assistita dalla efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cc ed eventualmente solo ni tale modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata) non richiede altro adempimento da parte dell'operatore postale (rimanendo estranea al processo notificatorio la figura del funzionario dell'ente impositore e/o richiedente), se non quella di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. ex multis Cass. ord. n. 2549/2018, sentt. n. 4805/2017, n. 6395/2014, n.
25128/2013, ord. n. 17939/2012, n. 11708/2011, n. 14327/2009).
Pertanto, le risultanze della eseguita notifica possono costituire oggetto solo di querela di falso e non possono ritenersi infirmate da un generico disconoscimento della valenza probatoria della copi a fotostatica degli avvisi di ricevimento prodotti in atti, atteso che il disconoscimento deve essere formulato
(alla prima udienza o alla prima risposta successiva alla produzione) in modo specifico e non equivoco, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e deve contenere la allegazione degli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, sì da rilevare la negata genuinità della copia, ferma restando la facoltà del giudice di accertare la contestata conformità anche aliunde: ex plurimis
Cass. n . 5077/2017, n . 4805/2017, 13425/2014, 13.5.2014 п. 10326, п. 19680/2008, 14.03.2006 п.
5461, п. 1525/2004, 22.01.2004 п. 935, etc.)>>.
Con ricorso notificato il 23.10.2023 il Ricorrente_1 interponeva appello. L'DE restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, l'appellante lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.
Assume l'appellante:
che < ricorrente, perché del tutto fondate in fatto ed in diritto, spostando il thema decidendum su circostanze di fatto del tutto estranee al processo. Quanto sopra emerge chiaramente da un preciso esame della documentazione versata in atti dall'A.d.R.di Bari>>;
che, invero,
a) < esibita da controparte, conferma che la stessa non è stata mai notificata al contribuente, tornato in bonis in data 18.12.2000>>;
b) < iscrizione ipotecaria n.01476201600001726000, tra l'altro non depositata in atti (in modo da verificarne la spedizione con uno specifico numero di raccomandata, ivi impresso: Cass. Ord. n.7615/2016), dimostra l'infruttuosità della stessa, essendo stata eseguita presso il vecchio indirizzo di Rutigliano>>;
c) <
2016 90132790 81/000, dimostra l'infruttuosità della stessa, essendo stata eseguita presso il vecchio indirizzo di Rutigliano, come emerge dalla dicitura del notificante>>;
< pagamento, ai sensi dell'art.50, 2° co., del D.P.R. n.602/73, è da considerarsi del tutto inesistente, perdendo efficacia, altresì, decorsi 180 gg. dalla sua presunta notifica, ai sensi dell'art.50, 3° co., del D.P.
R. n.602/73>>;
d) < preventiva di iscrizione ipotecaria n.01476201900006930000, tra l'altro non depositata in atti (in modo da verificarne la spedizione con uno specifico numero di raccomandata, ivi impresso: Cass. Ord.
n.7615/2016), indirizzata al nuovo indirizzo di Conversano, con raccomandata n. 92-006748805-99-1, dimostra la notifica ex art.140 c.p.c., senza che sia stato esibito il C.A.D., ossia la raccomandata informativa del deposito dell'atto nella casa Comunale>>.
L'appello è infondato.
L'appellante mostra di non aver compreso le argomentazioni addotte dalla Corte di primo grado.
In data 10.11.2016 (ovvero allorché il ricorrente fallito era tornato in bonis) è stato notificato personalmente al Ricorrente_1 l'atto di intimazione n. 014201690113279081/000.
Che l'atto sia stato notificato con quelle modalità è attestato dall'agente postale notificatore.
Il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass.
24099/2024).
Nella specie la querela non è stata proposta, sicché deve ritenersi accertato che l'intimazione è stata notificata a mani proprie del Ricorrente_1.
Come è noto, è valida la notificazione dell'atto impositivo eseguita a mani proprie del destinatario, ovunque rinvenuto, anche in luogo diverso dal suo domicilio fiscale o dalla sua residenza anagrafica (ex multis, Cass. 8039/2017).
L'intimazione n. 014201690113279081/000 aveva a oggetto, tra l'altro, l'omesso versamento della somma di cui alla cartella n. 014 2001 0130 6228 27000.
La mancata impugnazione della detta intimazione ha determinato la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa” (Cass. 30911/2019; 1901/2020; Cass. n. 11800 del 2018; 27093/2022; 3733/2025;
20476/2025), a nulla rilevando la ritualità o meno della notifica della sottesa cartella di pagamento, poiché era questione che poteva (e doveva) essere sollevata proponendo ricorso avverso l'intimazione.
Ugualmente irrilevante è l'eccezione di nullità della notifica della precedente comunicazione preventiva, giacché con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per la seguente, esclusiva, ragione: “annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.014 76
2022 00000 40300, notificata a mezzo raccomandata a.r. in data 06.10.2022, per mancata notifica della preventiva cartella di pagamento”.
Solo ad abundantiam, il Collegio osserva che, correttamente notificata o no la precedente comunicazione preventiva, il credito azionato non si è prescritto.
Trattandosi di un credito erariale la prescrizione è decennale e tra la di notifica dell'intimazione e quella di notifica dell'atto impugnato sono decorsi meno di dieci anni.
Quanto alle sanzioni e agli interessi, soggetti a prescrizione quinquennale, deve tenersi conto dei 532 giorni di sospensione previsti dalla legislazione emergenziale covid, con la conseguenza che la prescrizione non si è compiuta.
Ma, è bene rimarcarlo, il ricorrente non aveva eccepito, con il ricorso di primo grado, l'illegittimità dell'atto impugnato per prescrizione del credito.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello va rigettato.
Nulla va disposto sulle spese perché l'DE non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla sulle spese.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2370/2023 depositato il 27/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Bari - Via D. Marin 3 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 938/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 07/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0147620220000040300 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 1995
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0147620220000040300 IVA-ALTRO 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 3505/2022 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01476202200000403000 di €.416.589,70, notificata in data
06.10.2022 ed emessa “sulla base della seguente cartella di pagamento: n. 014 2001 0130 6228 27000, ritenuta notificata in data 08.08.2001, di importo totale di €.416.589,70, per il recupero I.V.A. ANNO 1995;
Il contribuente eccepiva la mancata notifica della prodromica perché notificata all'Avv. Nominativo_1, già curatore del Fallimento di esso ricorrente, dichiarato dal Tribunale di Bari con sentenza n. 112 del
18.03.1996 e chiuso in data 18.12.2000 per insufficienza di attivo.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate - SC (d'ora in avanti, DE) e replicava che l'atto impugnato era stato preceduto dalla notifica in data 10.11.2016, personalmente al destinatario, di intimazione n.
014201690113279081/000, nonché dalla notifica di altra comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Con sentenza n. 938/2023 la Corte di giustizia di primo grado di Bari rigettava il ricorso.
Affermavano i primi giudici:
< ricorrente fallito era tornato in bonis), personalmente allo stesso quale destinatario ("a mani proprie" presso il suo domicilio in Conversano alla Indirizzo_1., lo stesso indirizzo indicato nel ricorso introduttivo del presente giudizio) di intimazione n 014201690113279081/000 (numero stampigliato sulla copia dell'avviso di ricevimento in atti), la cui omessa impugnazione ha determinato la definitività delle pretese.
La notifica tramite servizio postale con racc.ta ar. di atto direttamente da parte del RI è pacificamente ritenuta legittima dalla Suprema Corte (cfr. ex multis n. 15746/2012, n. 1091/2013 ord, n.
22035/2015), la quale ha, altresì, precisato che detta modalità (assistita dalla efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cc ed eventualmente solo ni tale modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata) non richiede altro adempimento da parte dell'operatore postale (rimanendo estranea al processo notificatorio la figura del funzionario dell'ente impositore e/o richiedente), se non quella di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. ex multis Cass. ord. n. 2549/2018, sentt. n. 4805/2017, n. 6395/2014, n.
25128/2013, ord. n. 17939/2012, n. 11708/2011, n. 14327/2009).
Pertanto, le risultanze della eseguita notifica possono costituire oggetto solo di querela di falso e non possono ritenersi infirmate da un generico disconoscimento della valenza probatoria della copi a fotostatica degli avvisi di ricevimento prodotti in atti, atteso che il disconoscimento deve essere formulato
(alla prima udienza o alla prima risposta successiva alla produzione) in modo specifico e non equivoco, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e deve contenere la allegazione degli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, sì da rilevare la negata genuinità della copia, ferma restando la facoltà del giudice di accertare la contestata conformità anche aliunde: ex plurimis
Cass. n . 5077/2017, n . 4805/2017, 13425/2014, 13.5.2014 п. 10326, п. 19680/2008, 14.03.2006 п.
5461, п. 1525/2004, 22.01.2004 п. 935, etc.)>>.
Con ricorso notificato il 23.10.2023 il Ricorrente_1 interponeva appello. L'DE restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, l'appellante lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.
Assume l'appellante:
che < ricorrente, perché del tutto fondate in fatto ed in diritto, spostando il thema decidendum su circostanze di fatto del tutto estranee al processo. Quanto sopra emerge chiaramente da un preciso esame della documentazione versata in atti dall'A.d.R.di Bari>>;
che, invero,
a) < esibita da controparte, conferma che la stessa non è stata mai notificata al contribuente, tornato in bonis in data 18.12.2000>>;
b) < iscrizione ipotecaria n.01476201600001726000, tra l'altro non depositata in atti (in modo da verificarne la spedizione con uno specifico numero di raccomandata, ivi impresso: Cass. Ord. n.7615/2016), dimostra l'infruttuosità della stessa, essendo stata eseguita presso il vecchio indirizzo di Rutigliano>>;
c) <
2016 90132790 81/000, dimostra l'infruttuosità della stessa, essendo stata eseguita presso il vecchio indirizzo di Rutigliano, come emerge dalla dicitura del notificante>>;
< pagamento, ai sensi dell'art.50, 2° co., del D.P.R. n.602/73, è da considerarsi del tutto inesistente, perdendo efficacia, altresì, decorsi 180 gg. dalla sua presunta notifica, ai sensi dell'art.50, 3° co., del D.P.
R. n.602/73>>;
d) < preventiva di iscrizione ipotecaria n.01476201900006930000, tra l'altro non depositata in atti (in modo da verificarne la spedizione con uno specifico numero di raccomandata, ivi impresso: Cass. Ord.
n.7615/2016), indirizzata al nuovo indirizzo di Conversano, con raccomandata n. 92-006748805-99-1, dimostra la notifica ex art.140 c.p.c., senza che sia stato esibito il C.A.D., ossia la raccomandata informativa del deposito dell'atto nella casa Comunale>>.
L'appello è infondato.
L'appellante mostra di non aver compreso le argomentazioni addotte dalla Corte di primo grado.
In data 10.11.2016 (ovvero allorché il ricorrente fallito era tornato in bonis) è stato notificato personalmente al Ricorrente_1 l'atto di intimazione n. 014201690113279081/000.
Che l'atto sia stato notificato con quelle modalità è attestato dall'agente postale notificatore.
Il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass.
24099/2024).
Nella specie la querela non è stata proposta, sicché deve ritenersi accertato che l'intimazione è stata notificata a mani proprie del Ricorrente_1.
Come è noto, è valida la notificazione dell'atto impositivo eseguita a mani proprie del destinatario, ovunque rinvenuto, anche in luogo diverso dal suo domicilio fiscale o dalla sua residenza anagrafica (ex multis, Cass. 8039/2017).
L'intimazione n. 014201690113279081/000 aveva a oggetto, tra l'altro, l'omesso versamento della somma di cui alla cartella n. 014 2001 0130 6228 27000.
La mancata impugnazione della detta intimazione ha determinato la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa” (Cass. 30911/2019; 1901/2020; Cass. n. 11800 del 2018; 27093/2022; 3733/2025;
20476/2025), a nulla rilevando la ritualità o meno della notifica della sottesa cartella di pagamento, poiché era questione che poteva (e doveva) essere sollevata proponendo ricorso avverso l'intimazione.
Ugualmente irrilevante è l'eccezione di nullità della notifica della precedente comunicazione preventiva, giacché con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per la seguente, esclusiva, ragione: “annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.014 76
2022 00000 40300, notificata a mezzo raccomandata a.r. in data 06.10.2022, per mancata notifica della preventiva cartella di pagamento”.
Solo ad abundantiam, il Collegio osserva che, correttamente notificata o no la precedente comunicazione preventiva, il credito azionato non si è prescritto.
Trattandosi di un credito erariale la prescrizione è decennale e tra la di notifica dell'intimazione e quella di notifica dell'atto impugnato sono decorsi meno di dieci anni.
Quanto alle sanzioni e agli interessi, soggetti a prescrizione quinquennale, deve tenersi conto dei 532 giorni di sospensione previsti dalla legislazione emergenziale covid, con la conseguenza che la prescrizione non si è compiuta.
Ma, è bene rimarcarlo, il ricorrente non aveva eccepito, con il ricorso di primo grado, l'illegittimità dell'atto impugnato per prescrizione del credito.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello va rigettato.
Nulla va disposto sulle spese perché l'DE non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla sulle spese.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis