Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 254
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione n. 014201690113279081/000, notificata personalmente al contribuente in data 10.11.2016, abbia reso irretrattabile la pretesa tributaria, indipendentemente dalla notifica della sottesa cartella di pagamento. La mancata impugnazione di tale intimazione rende inammissibile la contestazione sulla notifica della cartella. La Corte ha inoltre affermato che la contestazione sulla validità della notifica dell'intimazione richiederebbe una querela di falso, non proposta dall'appellante.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha osservato che, in ogni caso, tra la notifica dell'intimazione e la notifica dell'atto impugnato non sono decorsi dieci anni per il credito principale. Per sanzioni e interessi, la prescrizione quinquennale non si è compiuta a causa della sospensione dovuta alla normativa emergenziale COVID-19. La Corte ha inoltre sottolineato che tale eccezione non era stata sollevata in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 254
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 254
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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