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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1144/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14792/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023270402000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023270402000 BOLLO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1039/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) nata a [...] il [...] e residente in [...] Indirizzo_2, rappresentata e difesa dall'Avvocato Difensore_1 (CF_Difensore_1) svolgeva ricorso
contro
ADER e Regione Campania avente per oggetto annullamento di Intimazione di pagamento n.07120259023270402000 notificata in data 25.7.2025 , per un importo complessivo pari ad €1.173,33, contenente tra le altre:
1. cartella di pagamento n.07120110234333051000 (presumibilmente notificata il 24.11.2012) riferita al presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica 2007 emessa dalla Regione Campania, per un importo complessivo pari ad €183,85;
2. cartella di pagamento n.07120150040368337000 (presumibilmente notificata il 29.05.2015) riferita al presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica 2010 emessa dalla Regione Campania, per un importo complessivo pari ad € 199,17
Quindi con carico tributario oggetto di impugnativa pari ad euro 383,02.
I motivi della impugnativa erano i seguenti: prescrizione , difetto di motivazione , mancata notifica atti prodromici, nullità della intimazione per mancato avviso CAN e CA .
Si costituiva ADER che concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite da attribuirsi al difensore di parte resistente
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come ad dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto della procedibilità del ricorso ex 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt 21, 22, e 17 bis dlgs 546/1992) . Invero a fronte della notifica al contribuente dell'atto impugnato in data 25.7.2025 , questi notificava ricorso a controparte che lo riceveva in data 5.8.2025 ; quindi il ricorso veniva depositato in data
6.8.2025 presso la Segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione del ricorrente
Passando al merito in primo luogo si ritiene che sia ammissibile la impugnativa avverso l'atto di intimazione di pagamento.
Invero gli atti di intimazione al pagamento rappresentano il primo atto della procedura di esecuzione forzata posta in essere dall'Agente della Riscossione ai sensi degli artt. 49 ss dpr 602/73, a fronte del contestato mancato pagamento di cartella di pagamento previamente notificata al contribuente .
Pertanto l'interesse alla impugnativa dell'intimazione di pagamento è correlato e finalizzato alla impugnativa della relativa cartella di pagamento sottostante a detta intimazione , pur non rientrando questo ultimo nell'espresso novero dell'art. 19 dlgs 546/1992 tra gli a atti che possono formare oggetto del giudizio di opposizione.( cfr. CTP Roma sent. N. 15857/2014; Cass. Civ. 30.10.2012 n. 18642). Inoltre dall'atto di intimazione di pagamento derivano conseguenze nella sfera giuridica del contribuente ( es. sanzioni, interessi ) che incidono concretamente nella sfera di interessi dello stesso
Infine si osserva che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr Cass 8.2.2006 n.2796,
Cass.30.7.2002 n.11227 ; Cass.11/11/2003 n.16875 ) poiché la cartella di pagamento va necessariamente preventivamente notificata al contribuente, in quanto presupposto giuridico ovvero il titolo in base al quale si procede all'esecuzione forzata , nella ipotesi di eventuale mancata o viziata notifica, l'unico atto che può essere impugnato successivamente alla cartella è appunto l'atto di intimazione di pagamento. In particolare secondo il principio di diritto richiamato dalle decisioni della Suprema Corte il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le motivazioni della intimazione anche al fine di effettuare controllo sulla correttezza e legittimità della stessa .
Inoltre la Suprema Corte rileva che la mancata notifica della cartella di pagamento come atto prodromico dell'intimazione di pagamento implica vizio proprio di tale ultimo atto , come tale deducibile al Concessionario emittente .
Pertanto alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento non preceduto dalla notifica della cartella
è affetta da nullità.
Ebbene per il caso di specie parte ricorrente ha inteso impugnare in uno alla intimazione de qua , i relativi atti prodromici ovvero:
1. cartella di pagamento n.07120110234333051000 riferita al presunto mancato pagamento della Tassa
Automobilistica 2007 emessa dalla Regione Campania, per un importo complessivo pari ad €183,85;
2. cartella di pagamento n.07120150040368337000 riferita al presunto mancato pagamento della Tassa
Automobilistica 2010 emessa dalla Regione Campania, per un importo complessivo pari ad € 199,17
L'Ente impositore ha documentato di aver notificato :
con riferimento alla cartella sub 1:
- avviso di intimazione n. 07120159065319524000 notificato in data 16.10.2015 (doc. n.7), per compiuta giacenza, all'esito dell'affissione dell'atto presso la Casa Comunale ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lett.
e), D.P.R. 600/1973, per irreperibilità assoluta;
- avviso di intimazione n. 07120189003242268000 notificato in data 24 novembre 2018 (doc. n.8), mediante avviso di deposito presso la casa comunale, con comunicazione informativa, stante l'assenza del destinatario e l'attuazione degli adempimenti previsti per la irreperibilità relativa, provvedendo il contribuente a ritirare a mani la detta notificazione esattoriale.
- avviso di intimazione n. 07120239024438600000 notificata in data 18/10/2023 (doc. n.9), mediante notifica diretta, recapitata a mani di familiare ( marito) .
con riferimento alla cartella sub 2:
- avviso di intimazione n. 07120179058058816000 notificato in data 22 marzo 2019 (doc. n.10), mediante avviso di deposito presso la casa comunale ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, per irreperibilità assoluta;
- avviso di intimazione n. 07120199037656905000, notificato in data 07/02/2020 (doc. n.11), mediante avviso di deposito presso la casa comunale ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, per irreperibilità assoluta;
- avviso di intimazione n. 07120239024438600000, notificato in data 18/10/2023, (cfr. doc 9 cit.), mediante notifica diretta, recapitata a mani di familiare ( marito).
Sul punto si osserva che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale la notifica della cartella esattoriale è valida allorchè consegnata a familiare ovvero ad addetto al recapito pur se dall'avviso di ricevimento non è riportata la qualifica della persona diversa dal destinatario che riceve l'atto ovvero se non riportato che sia proprio il destinatario . In tal senso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. Cass. 11708/2011).
Ne consegue che se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto viene consegnato e «la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 Cc ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (sul punto si vedano Cass., sent. n. 17939 del 2012, 270 del 2012,
n.11708 del 2011 e nn. 17598, 21309 e 25616 del 2010).
Quanto alla notifica effettuata per irreperibilità assoluta ex art. 60 c. 1 lett e dl 600/1973 risulta rituale in quanto il messo notificatore ha dato atto di ripetute ricerche effettuate senza esito.
Per la notifica per irreperibilità relativa assumibile nella previsione ex art. 140 cpc , correlato al caso in cui il soggetto non è stato rinvenuto ,essa risulta ritualizzata per la consegna anche dell'avviso di notifica
Tutti gli atti prodromici alla intimazione oggetto di impugnativa dunque sono stati regolarmente notificati
Pertanto le eccezioni svolte nella presente sede processuale di prescrizione e decadenza , in quanto non fatte valere allorchè l'atto prodromico alla odierna intimazione è stato notificato al contribuente , non possono essere più fatte valere (cfr Cass 23397/2016)
Nè tali eccezioni possono considerarsi inerenti l' intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa che è correlata all' atto citato Invero secondo il principio di diritto ex sente. Cass n.3005 del 7.2.2020 “qualsivoglia eccezione relativa alla intimazione di pagamento oggetto di impugnativa , come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica , quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del ricorrente/ contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella, è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Pertanto ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
I vizi dell'atto per cui è sorto il debito , dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr Cassazione, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013).
Si ribadisce , per concludere , che la questione della “prescrizione del credito tributario”, avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere dal contribuente con l'impugnazione della cartella esattoriale, ovvero del primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata portata alla conoscenza della parte privata. Soltanto nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'Ufficio Tributario , il diritto di difesa del contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3.
Attesa l' assenza di tempestiva impugnazione degli atti prodromici all'atto impugnato indicati, “stante la natura strettamente impugnatoria del procedimento tributario, devono ritenersi divenuti inoppugnabili, con conseguente consolidamento delle pretese tributarie ivi contenute” (Cass. n.16814/14; C.T.P. Roma, n.
21260/10/14 del 28.10.14, n. 17486/51/14 del 28.8.14, n. 16991/21/14 del 28.07.2014 n. 429/51/11 del
12.12.11 n. 51/32/11 del 15.2.11, n. 376/29/13 del 24.9.13, n. 115/01/13 del 18.2.13, n. 482/36/12 del 23.11.12,
C.T.R. L'Aquila, 32/4/12) evidenziando che tutti gli atti prodromici citati hanno idoneamente interrotto il termine prescrizionale triennale.
Sono inconferenti gli ulteriori motivi di impugnativa.
Invero quanto al difetto di motivazione si dà atto che la parte ha spiegato articolata difesa di talchè è chiaro che l'atto impugnato ha idoneamente messo a conoscenza il contribuente delle ragioni della pretesa in ogni caso correlati a tutti gli atti prodromici che sono da reputarsi giunti nella formale sfera di conoscenza del destinatario .
Infine la notifica della intimazione di pagamento è scevra da vizi formali , in ogni caso l'atto ha raggiunto lo scopo tanto è vero che il contribuente l'ha impugnato,
Il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ADER nella misura di euro 377,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al difensore dell'ufficio dichiaratosi antistatario,
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBALUCCA VINCENZA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14792/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023270402000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023270402000 BOLLO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1039/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) nata a [...] il [...] e residente in [...] Indirizzo_2, rappresentata e difesa dall'Avvocato Difensore_1 (CF_Difensore_1) svolgeva ricorso
contro
ADER e Regione Campania avente per oggetto annullamento di Intimazione di pagamento n.07120259023270402000 notificata in data 25.7.2025 , per un importo complessivo pari ad €1.173,33, contenente tra le altre:
1. cartella di pagamento n.07120110234333051000 (presumibilmente notificata il 24.11.2012) riferita al presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica 2007 emessa dalla Regione Campania, per un importo complessivo pari ad €183,85;
2. cartella di pagamento n.07120150040368337000 (presumibilmente notificata il 29.05.2015) riferita al presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica 2010 emessa dalla Regione Campania, per un importo complessivo pari ad € 199,17
Quindi con carico tributario oggetto di impugnativa pari ad euro 383,02.
I motivi della impugnativa erano i seguenti: prescrizione , difetto di motivazione , mancata notifica atti prodromici, nullità della intimazione per mancato avviso CAN e CA .
Si costituiva ADER che concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite da attribuirsi al difensore di parte resistente
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2026 la Corte in composizione monocratica decideva come ad dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto della procedibilità del ricorso ex 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ex artt 21, 22, e 17 bis dlgs 546/1992) . Invero a fronte della notifica al contribuente dell'atto impugnato in data 25.7.2025 , questi notificava ricorso a controparte che lo riceveva in data 5.8.2025 ; quindi il ricorso veniva depositato in data
6.8.2025 presso la Segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione del ricorrente
Passando al merito in primo luogo si ritiene che sia ammissibile la impugnativa avverso l'atto di intimazione di pagamento.
Invero gli atti di intimazione al pagamento rappresentano il primo atto della procedura di esecuzione forzata posta in essere dall'Agente della Riscossione ai sensi degli artt. 49 ss dpr 602/73, a fronte del contestato mancato pagamento di cartella di pagamento previamente notificata al contribuente .
Pertanto l'interesse alla impugnativa dell'intimazione di pagamento è correlato e finalizzato alla impugnativa della relativa cartella di pagamento sottostante a detta intimazione , pur non rientrando questo ultimo nell'espresso novero dell'art. 19 dlgs 546/1992 tra gli a atti che possono formare oggetto del giudizio di opposizione.( cfr. CTP Roma sent. N. 15857/2014; Cass. Civ. 30.10.2012 n. 18642). Inoltre dall'atto di intimazione di pagamento derivano conseguenze nella sfera giuridica del contribuente ( es. sanzioni, interessi ) che incidono concretamente nella sfera di interessi dello stesso
Infine si osserva che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr Cass 8.2.2006 n.2796,
Cass.30.7.2002 n.11227 ; Cass.11/11/2003 n.16875 ) poiché la cartella di pagamento va necessariamente preventivamente notificata al contribuente, in quanto presupposto giuridico ovvero il titolo in base al quale si procede all'esecuzione forzata , nella ipotesi di eventuale mancata o viziata notifica, l'unico atto che può essere impugnato successivamente alla cartella è appunto l'atto di intimazione di pagamento. In particolare secondo il principio di diritto richiamato dalle decisioni della Suprema Corte il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le motivazioni della intimazione anche al fine di effettuare controllo sulla correttezza e legittimità della stessa .
Inoltre la Suprema Corte rileva che la mancata notifica della cartella di pagamento come atto prodromico dell'intimazione di pagamento implica vizio proprio di tale ultimo atto , come tale deducibile al Concessionario emittente .
Pertanto alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento non preceduto dalla notifica della cartella
è affetta da nullità.
Ebbene per il caso di specie parte ricorrente ha inteso impugnare in uno alla intimazione de qua , i relativi atti prodromici ovvero:
1. cartella di pagamento n.07120110234333051000 riferita al presunto mancato pagamento della Tassa
Automobilistica 2007 emessa dalla Regione Campania, per un importo complessivo pari ad €183,85;
2. cartella di pagamento n.07120150040368337000 riferita al presunto mancato pagamento della Tassa
Automobilistica 2010 emessa dalla Regione Campania, per un importo complessivo pari ad € 199,17
L'Ente impositore ha documentato di aver notificato :
con riferimento alla cartella sub 1:
- avviso di intimazione n. 07120159065319524000 notificato in data 16.10.2015 (doc. n.7), per compiuta giacenza, all'esito dell'affissione dell'atto presso la Casa Comunale ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lett.
e), D.P.R. 600/1973, per irreperibilità assoluta;
- avviso di intimazione n. 07120189003242268000 notificato in data 24 novembre 2018 (doc. n.8), mediante avviso di deposito presso la casa comunale, con comunicazione informativa, stante l'assenza del destinatario e l'attuazione degli adempimenti previsti per la irreperibilità relativa, provvedendo il contribuente a ritirare a mani la detta notificazione esattoriale.
- avviso di intimazione n. 07120239024438600000 notificata in data 18/10/2023 (doc. n.9), mediante notifica diretta, recapitata a mani di familiare ( marito) .
con riferimento alla cartella sub 2:
- avviso di intimazione n. 07120179058058816000 notificato in data 22 marzo 2019 (doc. n.10), mediante avviso di deposito presso la casa comunale ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, per irreperibilità assoluta;
- avviso di intimazione n. 07120199037656905000, notificato in data 07/02/2020 (doc. n.11), mediante avviso di deposito presso la casa comunale ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, per irreperibilità assoluta;
- avviso di intimazione n. 07120239024438600000, notificato in data 18/10/2023, (cfr. doc 9 cit.), mediante notifica diretta, recapitata a mani di familiare ( marito).
Sul punto si osserva che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale la notifica della cartella esattoriale è valida allorchè consegnata a familiare ovvero ad addetto al recapito pur se dall'avviso di ricevimento non è riportata la qualifica della persona diversa dal destinatario che riceve l'atto ovvero se non riportato che sia proprio il destinatario . In tal senso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. Cass. 11708/2011).
Ne consegue che se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto viene consegnato e «la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 Cc ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (sul punto si vedano Cass., sent. n. 17939 del 2012, 270 del 2012,
n.11708 del 2011 e nn. 17598, 21309 e 25616 del 2010).
Quanto alla notifica effettuata per irreperibilità assoluta ex art. 60 c. 1 lett e dl 600/1973 risulta rituale in quanto il messo notificatore ha dato atto di ripetute ricerche effettuate senza esito.
Per la notifica per irreperibilità relativa assumibile nella previsione ex art. 140 cpc , correlato al caso in cui il soggetto non è stato rinvenuto ,essa risulta ritualizzata per la consegna anche dell'avviso di notifica
Tutti gli atti prodromici alla intimazione oggetto di impugnativa dunque sono stati regolarmente notificati
Pertanto le eccezioni svolte nella presente sede processuale di prescrizione e decadenza , in quanto non fatte valere allorchè l'atto prodromico alla odierna intimazione è stato notificato al contribuente , non possono essere più fatte valere (cfr Cass 23397/2016)
Nè tali eccezioni possono considerarsi inerenti l' intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa che è correlata all' atto citato Invero secondo il principio di diritto ex sente. Cass n.3005 del 7.2.2020 “qualsivoglia eccezione relativa alla intimazione di pagamento oggetto di impugnativa , come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica , quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del ricorrente/ contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella, è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Pertanto ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
I vizi dell'atto per cui è sorto il debito , dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr Cassazione, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013).
Si ribadisce , per concludere , che la questione della “prescrizione del credito tributario”, avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere dal contribuente con l'impugnazione della cartella esattoriale, ovvero del primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata portata alla conoscenza della parte privata. Soltanto nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'Ufficio Tributario , il diritto di difesa del contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3.
Attesa l' assenza di tempestiva impugnazione degli atti prodromici all'atto impugnato indicati, “stante la natura strettamente impugnatoria del procedimento tributario, devono ritenersi divenuti inoppugnabili, con conseguente consolidamento delle pretese tributarie ivi contenute” (Cass. n.16814/14; C.T.P. Roma, n.
21260/10/14 del 28.10.14, n. 17486/51/14 del 28.8.14, n. 16991/21/14 del 28.07.2014 n. 429/51/11 del
12.12.11 n. 51/32/11 del 15.2.11, n. 376/29/13 del 24.9.13, n. 115/01/13 del 18.2.13, n. 482/36/12 del 23.11.12,
C.T.R. L'Aquila, 32/4/12) evidenziando che tutti gli atti prodromici citati hanno idoneamente interrotto il termine prescrizionale triennale.
Sono inconferenti gli ulteriori motivi di impugnativa.
Invero quanto al difetto di motivazione si dà atto che la parte ha spiegato articolata difesa di talchè è chiaro che l'atto impugnato ha idoneamente messo a conoscenza il contribuente delle ragioni della pretesa in ogni caso correlati a tutti gli atti prodromici che sono da reputarsi giunti nella formale sfera di conoscenza del destinatario .
Infine la notifica della intimazione di pagamento è scevra da vizi formali , in ogni caso l'atto ha raggiunto lo scopo tanto è vero che il contribuente l'ha impugnato,
Il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ADER nella misura di euro 377,00 oltre accessori se dovuti con attribuzione al difensore dell'ufficio dichiaratosi antistatario,