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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15208/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240017763627804 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20625/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiedeva l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiedeva il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio riscossore Agenzia Delle Entrate - Riscossione e dell'ufficio impositore Regione Campania una cartella di pagamento notificatagli in data
24/07/2025 avente ad oggetto la tassa automobilistica anno di imposta 2018 per € 2.089,87.
Eccepiva nullità per omessa notifica dell'atto prodromico dell'avviso di accertamento e prescrizione conseguente della pretesa.
Si costituiva l'ufficio riscossore che, con documentate deduzioni, esibiva, tra l'altro, anche prova della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata, avvenuta per entrambi il 28/10/2021.
All'odierna udienza camerale, il giudice monocratico decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, trattasi di tributi prescritti per decorso del termine triennale spirato già a far data dal 31/12/2024, visto che l'avviso di accertamento veniva notificato il 28/10/2021, mentre la cartella impugnata risulta notificata al ricorrente solo nel luglio 2025, cioè oltre il triennio.
Per l'effetto, il ricorso deve essere accolto con riferimento al motivo principale della prescrizione della pretesa tributaria.
Per la soccombenza, entrambi gli uffici resistenti devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite, da attribuire al procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso. Condanna in solido entrambi gli Uffici resistenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €200,00 oltre IVA, CPA e CUT da attribuire al procuratore antistario avv. Difensore_1.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15208/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240017763627804 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20625/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiedeva l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiedeva il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio riscossore Agenzia Delle Entrate - Riscossione e dell'ufficio impositore Regione Campania una cartella di pagamento notificatagli in data
24/07/2025 avente ad oggetto la tassa automobilistica anno di imposta 2018 per € 2.089,87.
Eccepiva nullità per omessa notifica dell'atto prodromico dell'avviso di accertamento e prescrizione conseguente della pretesa.
Si costituiva l'ufficio riscossore che, con documentate deduzioni, esibiva, tra l'altro, anche prova della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata, avvenuta per entrambi il 28/10/2021.
All'odierna udienza camerale, il giudice monocratico decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, trattasi di tributi prescritti per decorso del termine triennale spirato già a far data dal 31/12/2024, visto che l'avviso di accertamento veniva notificato il 28/10/2021, mentre la cartella impugnata risulta notificata al ricorrente solo nel luglio 2025, cioè oltre il triennio.
Per l'effetto, il ricorso deve essere accolto con riferimento al motivo principale della prescrizione della pretesa tributaria.
Per la soccombenza, entrambi gli uffici resistenti devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite, da attribuire al procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso. Condanna in solido entrambi gli Uffici resistenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €200,00 oltre IVA, CPA e CUT da attribuire al procuratore antistario avv. Difensore_1.