Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: lesione personale vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. SAMMARTANO ANTONINO giusta procura in atti, attore nei confronti di
, CF , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, in giudizio con dall'avv. TRAPANI FRANCESCO, giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc le parti non hanno depositato note di precisazione delle conclusioni le quali devono pertanto intendersi rassegnate come in memoria di cui all'art 171 ter cpc per parte attrice e quindi “RITENERE E DICHIARARE fondata in fatto ed in diritto la presente domanda per tutti i motivi di cui in narrativa;
RITENERE E DICHIARARE, l'obbligo contrattuale di in persona del legale rappresentante pro-tempore, in virtù della Controparte_1
polizza n. 635.025.0000929870, “Programma oggi per il domani – danni” di corrispondere a Parte_1
l'indennizzo contrattuale nella misura di €. 11.388,54, o a quella diversa, maggiore o minore che
[...]
risulterà di giustizia;
RITENERE E DICHIARARE, l'inadempimento di alle Controparte_1
obbligazioni assunte nei confronti di con la predetta polizza assicurativa;
Parte_1
conseguentemente, CONDANNARE, la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, a corrispondere in favore di , a titolo di indennizzo assicurativo la somma di €. Parte_1
CONDANNARE, per gli effetti, la , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese ed onorari di causa, nonché al pagamento delle spese e compenso della fase di mediazione, in favore dell'odierno attore”; come in comparsa di risposta per la convenuta e quindi “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ritenere congruo ed esaustivo, tenuto conto, da un lato, dell'evidenziata, reale, minore, entità dei danni effettivamente riportati dall'attore come conseguenza immediata e diretta dell'infortunio stradale occorsogli in data 22.01.2019 e fatto oggetto del presente giudizio e, dall'altro, di quanto effettivamente dovutogli in forza dello stipulato e da lui invocato rapporto assicurativo, l'importo di €.60,00 quale corrisposto dalla comparente Compagnia all'attore ante causam e, per l'effetto, rigettare le domande dal medesimo avanzate nel presente giudizio, condannandolo al contempo al pagamento di spese e compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva che “in data 22 Gennaio 2019, alle ore 07,40 circa, (mentre era) alla guida dell'autovettura FIAT Uno, targata TP392558, percorrendo la Via Mazara SS 115, con direzione di marcia Mazara del Vallo – Marsala, all'altezza del Bar Ideal, veniva improvvisamente e violentemente urtato dall'autovettura Lancia Y, targata
AF433PH, condotta e di proprietà di che in quel momento invadeva, Controparte_2
con una inversione a U, la corsia di marcia del(l'attore)”; che in seguito all'urto si rendeva necessario il di lui “trasporto presso il P.O. “Paolo Borsellino” di Marsala dove gli veniva diagnosticato un trauma all'arto superiore sinistro e spalla sinistra”; che successivamente sottopostosi ad ulteriori accertamenti a seguito del perdurare della sintomatologia algico disfunzionale, gli veniva formulata la “diagnosi di lesione di tipo slap II alla spalla sinistra, e consiglia(ta) una terapia infiltrativa” la quale cosi come “il trattamento medico fisioterapico” “non sortiva i risultati sperati”; che per tale ragione “eseguiva l'intervento chirurgico di tenotomia del capo lungo del bicipite omerale e bursectomia” cui faceva seguito un periodo di riabilitazione.
Allegando la sussistenza per l'infortunio subito della copertura della polizza n.
635.025.0000929870 “Programma oggi per il domani” – danni”, al tempo stipulata con la
[...]
, evidenziava che nessun riscontro aveva avuto la “richiesta di risarcimento” a Controparte_1 tale compagnia inoltrata, con la conseguenza che si vedeva costretto ad intraprendere il giudizio de quo.
Chiedeva pertanto “Contrariis reiectis, RITENERE E DICHIARARE fondata in fatto ed in diritto la presente domanda per tutti i motivi di cui in narrativa;
RITENERE E DICHIARARE, l'obbligo contrattuale di in persona del legale rappresentante pro-tempore, in virtù della Controparte_1
polizza n. 635.025.0000929870, “Programma oggi per il domani – danni” di corrispondere a Parte_1
l'indennizzo contrattuale nella misura di €. 29.393,54, o a quella diversa, maggiore o minore che
[...]
risulterà di giustizia;
RITENERE E DICHIARARE, l'inadempimento di alle Controparte_1
obbligazioni assunte nei confronti di con la predetta polizza assicurativa;
Parte_1
conseguentemente, CONDANNARE, la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, a corrispondere in favore di , a titolo di indennizzo assicurativo la somma di €. Parte_1
29.393,54, o a quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
CONDANNARE, per gli effetti, la , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese ed onorari di causa, nonché al pagamento delle spese e compenso della fase di mediazione, in favore dell'odierno attore”.
Si costituiva la Compagnia convenuta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito da parte attrice con riferimento al quantum del chiesto risarcimento tenuto conto del fatto che sulla base delle condizioni di polizza, essa aveva già da tempo provveduto a corrispondere all'attore a titolo di indennizzo la somma di € 60,00 integralmente satisfattiva dei lamentati danni, secondo quanto concordato tra le parti.
Rassegnava quindi le su riportate conclusioni.
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito mediante il deposito di documenti.
Il Tribunale ha ritenuto altresì necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza resa all'udienza del 16.01.2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento seppure negli assai ristretti limiti di seguito specificato.
Preliminarmente va evidenziato che tra le parti non vi è contestazione alcuna in ordine al fatto storico sotteso al presente giudizio ed al consequenziale diritto di parte attrice a percepire l'indennizzo dovutole. Contestata è invece l'esatta individuazione dei postumi indennizzabili del sinistro del
22.01.2019 da identificare secondo quando dedotto da parte attrice, in quelli descritti nella certificazione medica del dott. del 19.9.2019; secondo la convenuta, in quelli Persona_1
indicati nella sola diagnosi effettuata presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Marsala nell'immediatezza dell'occorso.
Risolutiva ai fini della decisione, risulta pertanto la espletata consulenza.
L'ausiliare del giudice invero ad esito dell'esame della documentazione medica in atti, eseguita la visita del ricorrente ed effettuato esame obiettivo loco-regionale, ha formulato la diagnosi di “severa contusione dell'arto superiore sinistro e slup sindrome in spalla con tendinopatia degnerativa sinistra sottoposta a revisione e intervento chirurgico di tenotomia del cblo, sinoviectomia, debridement del cercine anteriore e busectomia per via artroscopica”; ha espressamente accertato che “queste infermità sono entità patologiche post-traumatiche legate da nesso causale diretto con l'infortunio subito dal il 22.01.2019” essendo soddisfatti Parte_1
i requisiti medico-legali del “rapporto cronologico, del rapporto topografico e rapporto di compatibilità qualitativa e quantitativa per la capacità dell'evento traumatico di produrre le lesioni” riportate dall'attore lesioni alle quali, tuttavia “sono residuati postumi invalidanti di modica entità”.
Ha quindi quantificato la inabilità conseguente al sinistro come segue “DANNO
BIOLOGICO TEMPORANEO TOTALE: DIECI GIORNI - DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO
PARZIALE AL 75%; -DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO PARZIALE AL Parte_2
50%; SESSANTA - DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO PARZIALE AL 25%; DIECI Pt_2
ed il danno permanente nella misura del 3%. Pt_2
Ha infine quantificato in € 971,50 le spese mediche pertinenti.
Il Tribunale intende far proprie le conclusioni cui è giunto il nominato consulente tecnico d'ufficio in quanto frutto di un argomentare del tutto privo di vizi logico-scientifici oltre che metodologici e scientifici, fondato come già evidenziato- sull'esame della documentazione medica versata in atti, nonché sull'esame obiettivo dell'attore.
Tali conclusioni inoltre meritano condivisione anche in considerazione dei chiarimenti resi ad esito dell'esame delle osservazioni del consulente di parte convenuta, dall'ausiliare del giudice il quale ha espressamente rilevato che “le conseguenze lesione dell'evento traumatico sono dirette, esclusive e constatabili con esami strumentali quali la RMN del 31.01.2019” e che “non è stato mai dimostrata la sindrome di impigment come patologia osteoarticolare pre-esistente e quindi nessun riferimento da tenere in considerazione”.
Nel ridurre in termini monetari gli accertati postumi inabilitanti, va rigettata l'allegazione di parte attrice atteso che non possono trovare applicazioni le cosiddette “tabelle milanesi” in quanto nel caso di specie non si tratta di risarcimento danni bensì di indennizzo i criteri di quantificazione del quale, sono espressamente ed analiticamente indicati nel contratto di assicurazione.
In particolare -così come dedotto dalla convenuta già dal momento della costituzione in giudizio- non può essere riconosciuto alcun indennizzo titolo di invalidità permanete non avendo la percentuale accertata dal consulente (3%) superato la franchigia contrattuale.
Discorso diverso va invece effettuato con riferimento alla accertata inabilità temporanea.
Ebbene rilevato che ai fini contrattuali rileva il solo numero di giornate complessive di inabilità accertate dal consulente (110) si evidenzia che il contratto espressamente prevede che la franchigia giornaliera non si applichi allorquando la inabilità temporanea indennizzabile sia superiore a sessanta giorni (cfr art 4.11) e che detta inabilità sia liquidata “nella misura della somma giornaliera assicurata indicata sulla proposta di assicurazione in caso di inabilità temporanea totale;
nella misura del 50% in caso di inabilità temporanea parziale”
Ne consegue che va riconosciuto al ricorrente l'indennizzo di € 300,00 per i giorni di inabilità temporanea totale accertati dal consulente (gg. 10x30) e di € 1.500,00 per i giorni di inabilità temporanea parziale (gg.100x30/2).
Con riferimento alle spese mediche (in relazione alla congruenza e pertinenza delle quali nulla la convenuta ha eccepito) ne va disposto l'integrale ristoro tenuto conto che la limitazione contrattuale prevista (tetto del 20% del massimo di polizza pattuito -nel caso di specie- in €
5.200,00) opera per il solo caso in cui manchi il ricovero o l'assicurato non sia stato sottoposto ad intervento chirurgico nel caso di specie resosi invece necessario.
In conclusione, parte convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 2.771,50 di cui € 1.800,00 quale indennizzo dovuto in esecuzione del contratto di assicurazione n. 635.025.0000929870 a lordo delle somme a tale titolo già versate all'attore ed € 971,50 per spese sanitarie documentate.
Resta precluso l'esame nel merito della domanda di condanna della convenuta al risarcimento anche del danno morale, in quanto proposta per la prima volta soltanto con gli atti conclusionali, e pertanto inammissibile in quanto tardiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e visto il dm 55/2014 come integrato al DM
37/2018 e dal DM 147/2022, si liquidano tenuto conto del valore della controversia come determinato con la presente sentenza, in misura pari dell'importo medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale e ciò tenuto conto della natura delle questioni giuridiche trattate, dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura documentale della espletata istruttoria, e quindi in complessivi Euro 1.276,00 (di cui € 212,50 per fase di studio, € 212,50 per fase introduttiva, € 425,50 per fase istruttoria, € 425,50 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come per legge se dovuti ed € 545,00 per esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1354/2023 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- in accoglimento della domanda proposta da condanna la Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della
[...]
complessiva somma di € 2.771,50 per le causali in motivazione specificate, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.276,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovute, per compensi ed € 545,00 per esborsi;
- pone definitivamente a carico della convenuta il compenso del consulente tecnico d'ufficio come liquidato con separato decreto in atti.
Così deciso in Marsala, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice