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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3860/2024 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riservata per la decisione all'udienza del 15/10/2025
TRA
), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SCIANNAMBLO SERGIO – PARTE RICORRENTE –
E
( , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CERRI VITO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
– INTERVENTORE EX LEGE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1
di aver contratto matrimonio con la parte convenuta
[...]
in data 07/12/2006. Dalla loro unione sono CP_2
nati i figli il 19/03/2008, il 14/06/2012 e Persona_1 Per_2
il 27/03/2017. Per_3
Ha dedotto che il Tribunale di Bari con decreto del 22/03/2022 ha disposto l'omologazione della separazione personale dei coniugi.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ha concluso doman- dando la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri prov- vedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il 27/03/2024.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La parte convenuta si è costi- Controparte_1
tuita in giudizio contestando le avverse prospettazioni e doman- dando la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri prov- vedimenti meglio specificati nella comparsa di risposta dell'01/10/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
All'udienza del 15/10/2025, le parti hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è me- ritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non defi- nitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e,
2 precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari – in atti – pubblicato il 22/03/2022, non recla- mato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla compari- zione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di concilia- zione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i co- niugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia auten- tica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve prose- guire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitiva- mente pronunciando nel giudizio R.G. 3860/2024 introdotto con ri- corso del 27/03/2024 da nei confronti Parte_1
di , con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i co- niugi citati;
b) dichiara che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
c) ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudi- cato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
d) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudi- zio;
e) dispone che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3860/2024 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riservata per la decisione all'udienza del 15/10/2025
TRA
), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SCIANNAMBLO SERGIO – PARTE RICORRENTE –
E
( , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CERRI VITO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
– INTERVENTORE EX LEGE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1
di aver contratto matrimonio con la parte convenuta
[...]
in data 07/12/2006. Dalla loro unione sono CP_2
nati i figli il 19/03/2008, il 14/06/2012 e Persona_1 Per_2
il 27/03/2017. Per_3
Ha dedotto che il Tribunale di Bari con decreto del 22/03/2022 ha disposto l'omologazione della separazione personale dei coniugi.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ha concluso doman- dando la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri prov- vedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il 27/03/2024.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La parte convenuta si è costi- Controparte_1
tuita in giudizio contestando le avverse prospettazioni e doman- dando la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri prov- vedimenti meglio specificati nella comparsa di risposta dell'01/10/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
All'udienza del 15/10/2025, le parti hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è me- ritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non defi- nitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e,
2 precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge
898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari – in atti – pubblicato il 22/03/2022, non recla- mato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla compari- zione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di concilia- zione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i co- niugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia auten- tica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve prose- guire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
3 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitiva- mente pronunciando nel giudizio R.G. 3860/2024 introdotto con ri- corso del 27/03/2024 da nei confronti Parte_1
di , con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i co- niugi citati;
b) dichiara che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
c) ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudi- cato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
d) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudi- zio;
e) dispone che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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