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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 08/07/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 468/2020 R.G.A.C.
E' presente per parte attrice l'avv. LOREDANA CARNEVALE per delega orale dell'avv. FUCCI
FRANCESCO MARIA.
E' presente per parte convenuta l'avv. VINCENZO MASTROIANNI per delega orale dell'avv.
GRECO LARA per il convenuto.
Il Giudice,
a questo punto, invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Ciascuno dei difensori presenti si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate in tutti i propri atti e nei verbali di causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
E' verbale.
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara N. 468/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 468 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso giusta procura in atti dall' avv. Francesco Maria Fucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senise (PZ) alla Via IN OR n. 8
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._1 dall'avv. Lara Greco, con la quale domicilia presso il suo studio AN (PZ), in Via Piscicolo n.
39
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 70/2020 del 19.02.2020, reso dal Tribunale di Lagonegro in favore di , nell'ambito del procedimento n.r.g. 1643/2019, con cui gli veniva ingiunto il CP_1 pagamento della somma di euro 12.879,37, oltre interessi di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo e fino al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidati in euro 145,50 per spese ed euro 540,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, rimborso forfettario al 15% e spese generali come per legge, per la mancata erogazione del contributo di cui all'O.P.C.M. n. 4007/2012, cui l'opposta risultava essere ammessa, destinati ad interventi strutturali di rafforzamento locale e di miglioramento sismico del proprio immobile, sito in AN (PZ), alla via S. Rocco, n. 29 e identificato al catasto fabbricati al fg.30, p.lla 478, sub 9.
A sostegno della propria opposizione il proponeva sostanzialmente un unico Parte_1 motivo ovverossia l'impossibilità di liquidare il contributo ex O.P.C.M. n. 4007/2012, in quanto dalle verifiche eseguite ai fini della liquidazione era emersa l'irregolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori finanziati per omesso versamento dei contributi INPS ed INAIL per un totale di euro 100.711,34.
In particolare, l'opponente deduceva: - che , in seguito alla presentazione della CP_1 domanda di incentivo per interventi strutturali di rafforzamento locale e miglioramento sismico ex art. 2, comma 1 lett. c) dell'OPCM n. 4007/2012, relativi al proprio edificio, ubicato nel Comune di
AN in via S. Rocco, n. 29, veniva ammesso al contributo di cui sopra, collocandosi alla 537ma posizione della graduatoria approvata dalla Regione Basilicata con determina dirigenziale n. 557 del
5.10.2013; - che con nota prot. n. 3515 del 17.11.2016 veniva richiesto a di CP_1 trasmettere il progetto esecutivo degli interventi da eseguire, che veniva tempestivamente inviato in data 15.02.2017; - che, pertanto, con nota prot. 1451 del 19.5.2017, veniva CP_1 autorizzato ad eseguire i lavori previsti, assegnando al medesimo un contributo pari ad euro
12.879,37; - che, in data 1.6.2017, veniva comunicato l'inizio dei lavori e in data 22.2.2018
l'ultimazione degli stessi;
- che pertanto richiedeva l'erogazione del contributo CP_1 assegnatogli, trasmettendo gli atti di contabilità finale e, non ricevendo alcun contributo, con nota del 25.09.2019 ne sollecitava la liquidazione;
che, con nota prot. 3217 del 16.10.2019, il Comune di
AN riscontrava la richiesta di sollecito, comunicando che in seguito alle verifiche effettuate per la liquidazione del contributo, era emersa l'irregolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori oggetto della domanda di incentivo, per aver omesso la il versamento di Parte_2 contributi Inps ed Inail per un ammontare complessivo pari a € 100.711,34; che, ciò nonostante,
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Lagonegro decreto di ingiunzione di CP_1 pagamento per l'importo dovuto a titolo di contributo sopra indicato.
Sulla base di queste premesse, il rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- annullare, revocare e/o porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il Decreto
Ingiuntivo n. 70/2020 emesso dal Tribunale di Lagonegro, per i motivi esposti;
- in ogni caso con condanna alla rifusione in favore del delle spese e compensi Parte_1 di lite, oltre accessori di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.12.2020, si costituiva tardivamente
, il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedendo CP_1 in via preliminare la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, la condanna del al pagamento della parte di contributo destinata alla fase Parte_1 progettuale, pari ad euro 3.721,15, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero in quella somma diversa che dovesse risultare equa.
Il Tribunale, con provvedimento del 28.12.2020, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo sussistenti i presupposti, e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1., depositata il 26.01.2021, il di AN dava Pt_1 atto di aver provveduto a liquidare l'importo in contestazione alla controparte, in ottemperanza all'ordinanza del 28.12.2020, senza con ciò prestare acquiescenza alle pretese avverse, né rinunciare all'opposizione. Si riportava, poi, alle conclusioni di cui all'atto introduttivo, chiedendo, inoltre, la condanna di per lite temeraria e abuso di diritto ex art. 96 c.p.c.. CP_1
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti.
La causa, a seguito di alcuni differimenti dovuti ad esigenze di carico del ruolo, veniva rinviata all'udienza dell'8.07.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative.
2. Tutto ciò premesso, osserva questo Tribunale come con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di instaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che la domanda introdotta con il ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di condanna all'adempimento contrattuale per responsabilità da inadempimento del debitore: la pretesa fatta valere, infatti, si fonda sulla mancata erogazione del contributo di cui all'O.P.C.M. n. 4007/2012, cui CP_1 risultava essere stato ammesso.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ancora sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
3. In applicazione dei suesposti principi l'opposizione deve ritenersi infondata.
Ebbene, ha dato adeguatamente prova della sua pretesa creditoria dal momento che CP_1 ha depositato, già nel fascicolo monitorio, l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
4007/2012, quale fonte legale del credito vantato.
A dimostrazione del proprio credito ha, inoltre, prodotto: 1) la domanda di incentivo del 22.03.2013;
2) la graduatoria approvata dalla Regione Basilicata;
3) la nota prot. n. 3515 del 17.11.2016 con cui il richiedeva la presentazione del progetto;
4) le fatture quietanzate n. 8 del 22.02.2018 e n. Pt_1
3 del 12.02.2018; 5) la comunicazione di inizio lavori;
6) la comunicazione di ultimazione dei lavori.
A fronte di tale quadro probatorio, parte opponente non ha contestato il riconoscimento del contributo economico in favore di , ma ha eccepito l'impossibilità di liquidarlo in ragione CP_1 dell'irregolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori destinatari del contributo pubblico, all'uopo richiamando l'art. 31 co. 3-4-5-8 bis d.l. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013, il d.gs n.
81/2008 e il D.M. 30.01.2015.
Al fine di meglio esaminare la ricostruzione di parte opponente appare opportuno fare una breve premessa sulla natura del contributo pubblico di cui si controverte.
Il contributo pubblico di cui all'O.P.C.M. n. 4007/2012 deve essere ricondotto nel novero dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici elargiti ai sensi dell'art. 12 L. n.
241/1990.
Tale norma prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere avvenga mediante criteri di evidenza pubblica, ovvero secondo i criteri e le modalità predeterminate, a garanzia di trasparenza ed imparzialità, cui le amministrazioni procedenti devono attenersi secondo le modalità stabilite dalla legge sul procedimento amministrativo.
Ciò avviene sia quando è approvato un regolamento a contenuto generale in relazione alla concessione dei contributi, sia quando è pubblicato un bando per la presentazione di domande per la concessione dei contributi medesimi, come d'altronde è avvenuto nella fattispecie (art. 14, comma 3
e 5, O.P.C.M. n. 4007/2012).
La concessione di tali contributi è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi e non ad un aspetto di trattativa contrattuale specifica. Non avendo natura di corrispettivo, l'Amministrazione Pubblica più che prevedere il rispetto di accordi contrattuali sinallagmatici di natura corrispettiva può prevedere soltanto meccanismi di controllo nell'utilizzo dei fondi pubblici.
A questo punto appare opportuno esaminare la normativa richiamata dal a Parte_1 sostegno della propria tesi.
Innanzitutto, il Tribunale osserva che il comma 8 bis dell'art 31 del d.l. n. 69/2013 è stato introdotto in sede di conversione dalla l. n. 98/2013 ed è entrato in vigore il 22.08.2013. La norma in questione, pertanto, non si applica alla fattispecie per cui è causa dal momento che la domanda per il contributo economico per i lavori di rafforzamento locale/miglioramento sismico ex art. 2 co. 1 lett. C)
O.P.C.M. n. 4007/2012, per l'edificio ubicato nel Comune di AN, alla via San Rocco n. 29,
è stata presentata il 23.03.2013.
Ad ogni modo la norma in questione stabilisce: “Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali
è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo”. Il comma 3, a sua volta, prevede che: “Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva
(DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”. Il comma 4, richiamato da tale ultima disposizione, prevede l'acquisizione del DURC ai fini del pagamento (cfr. lett. d) ed e)), mentre il comma 5 stabilisce la validità di 120 giorni del DURC e disciplina la sua utilizzabilità in tale periodo, ferma restando la necessità di acquisirne uno nuovo ai fini del pagamento del saldo.
Ebbene, dal tenore letterale delle norme richiamate si evince che l'art. 31 co. 8 bis d.l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013 non prevede una fattispecie ulteriore per la quale è richiesta l'acquisizione del
DURC in relazione per la concessione di contributi pubblici. La norma in questione si limita ad estendere la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo a tutti i casi di contributi pubblici per i quali è già prevista, in forza di distinte previsioni normative, l'acquisizione del DURC mentre i commi 3, 4 e 5 dell'art. 31 d.l. cit. fanno riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fattispecie queste estranee a quella per cui è causa, in cui vengono in rilievo lavori privati di edilizia.
Per quanto attiene la previsione di cui al D.M. 30.01.2015 - richiamato sempre dal Pt_1 opponente - il Tribunale osserva come anche tale normativa sia successiva alla domanda di contributo economico presentata dal così come alla determinazione dirigenziale n. 557 del 5.10.2013 di CP_1 approvazione della graduatoria. L'art. 2 comma 2 D.M. 30.01.2015 ( Controparte_2
stabilisce: “il documento di cui all'art. 7, generato dall'esito positivo della
[...] verifica, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di
Regolarita' Contributiva (DURC) previsto: a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma
553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; c) per il rilascio dell'attestazione SOA”.
La norma in esame, dunque, non prevede in via generale l'obbligo di acquisizione del DURC per tutti i tipi di contributi pubblici nè contiene riferimenti specifici al contributo per cui è causa, limitandosi a prevedere la sostituzione del DURC con il documento previsto e disciplinato dall'art. 7 del medesimo D.M. per determinati fini. Appare irrilevante il riferimento che la norma fa ai lavori privati nell'edilizia dal momento che essi non vengono menzionati in relazione al riconoscimento dei contributi pubblici, fattispecie in rilievo nel presente giudizio. Sul punto appare inoltre opportuno evidenziare che, come correttamente ricostruito dall'opposto, in data 22.02.2018 il Gallo aveva trasmesso al Comune di AN le fatture quietanziate e il DURC dell'impresa esecutrice da cui risultava la regolarità contributiva della stessa con validità fino al 2.04.2018. La condizione di irregolarità contributiva dell'impresa è sorta in un secondo momento ed è stata poi accertata dal
Comune in sede di verifiche eseguite ai fini della liquidazione del contributo, poste in essere molto tempo dopo sia l'esecuzione dei lavori sia la trasmissione da parte del Gallo di tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo già riconosciutogli. Va da sé che l'incertezza dei tempi di pagamento dell'Amministrazione non può andare a svantaggio del privato, si ripete, già riconosciuto beneficiario del contributo in questione.
Non è, infine, possibile far riferimento, ai fini dell'accoglimento della tesi di parte opponente, al d.lgs n. 81/2008 che pur fa riferimento al DURC ma sempre ad altri fini e, in particolare, all'art. 90 co. 9, richiamato dal opponente, non fa riferimento ai contributi pubblici né tanto meno a quello Pt_1 specifico oggetto di causa. La disciplina del contributo pubblico in questione è contenuta nell'O.P.C.M. n. 4007/2012, antecedente a tutta la normativa richiamata da parte opponente, che non prevede l'acquisizione del DURC né ai fini del suo riconoscimento né in fase di liquidazione.
Da ultimo appare opportuno precisare che non assume alcun rilievo la nota prot. n. 0000353 del
07.02.2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Protezione Civile, non avente efficacia normativa e, peraltro, resa in riscontro ad un quesito parziale e lacunoso posto dal Pt_1 di AN e comunque non riferibile alla specifica fattispecie di causa.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 70/2020, già esecutivo, va confermato.
5. Infine, vanno disattese le reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c., dal momento che per giurisprudenza pacifica "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile
d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n.
7583/2004).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass.
n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, . 3376; Cass.
Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010,
v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M.
55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. del cit. decreto in considerazione della natura documentale del giudizio e del tipo di attività posta in essere.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dal in persona del Sindaco p.t., e, per Controparte_3
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 70/2020, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Lagonegro il 19.02.2020;
2) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna il in persona del p.t., al pagamento delle spese di lite in Parte_1 CP_4 favore di , che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al CP_1
15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
Così deciso in Lagonegro in data 8 luglio 2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara